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Decisione

60.2005.108

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.

18 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.108

Data decisione, Autorità:

18.01.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.108

Lugano

18 gennaio 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/15.4.2005 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 17.3.2005 del giudice della Pretura penale

Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.

CPP;

richiamato lo scritto 18/19.4.2005 del procuratore pubblico Antonio

Perugini, che – comunicando di non avere particolari osservazioni – si rimette

al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 5.11.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa

davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di

novanta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome

ritenuta colpevole di ripetuta ricettazione “(…) per aver detenuto e

occultato, a decorrere dal 2000 e sino al 14 febbraio 2004, sia presso la sua

abitazione a __________ sia presso un box a __________ del quale è risultata essere

la conduttrice, una ingente quantità di oggetti e di materiale (vedi relativi

verbali di sequestro) che sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le

circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto ad opera dei

figli __________ e __________, in quel frangente temporale privi ambedue di

attività lucrativa stabile ed accertabile, poiché in libertà condizionale il

primo e in espiazione pena con congedi settimanali dal __________ il secondo”

(DA __________);

che

con scritto 15/16.11.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

con decisione 17.3.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF

1'247.10, oltre interessi, per spese di patrocinio;

Considerandi

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

la qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'247.10 [di cui CHF

930.

-- di onorario, CHF 229.-- di spese e CHF 88.10 di IVA (doc. C, allegato

all’istanza 14/15.4.2005)];

che

la tariffa applicata – pari a CHF 200.--/ora – appare conforme ai principi

suesposti;

che

il dispendio orario – pari a 4 ore e 39 minuti – appare invece, per un avvocato

con le dovute conoscenze in ambito penale, oggettivamente eccessivo, in

particolare con riferimento agli scritti (di poche righe) ed alla redazione

dell’istanza di indennità (che non presentava difficoltà particolari);

che

viene pertanto ammesso un onorario pari a 3 ore e 33 minuti a CHF 200.--/ora,

come postulato, per complessivi CHF 710.--, ridotto a 90 minuti il dispendio

orario inerente gli scritti (10 minuti/scritto) ed a 30 minuti quello inerente

la stesura dell’istanza in esame, per il resto riconosciuto come esposto;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, pari a CHF 229.--, approvate come

indicate;

che

l’IVA ammonta a CHF 71.35;

che

alla qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di

CHF 1'010.35, oltre interessi del 5% dal 14.4.2005, come domandato;

che

le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 17.3.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'010.35, oltre interessi del 5% dal 14.4.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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