60.2005.108
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.
18 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.108
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese di patrocinio.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.108
Lugano
18 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.4.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 17.3.2005 del giudice della Pretura penale
Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamato lo scritto 18/19.4.2005 del procuratore pubblico Antonio
Perugini, che – comunicando di non avere particolari osservazioni – si rimette
al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 5.11.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di
novanta giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuta colpevole di ripetuta ricettazione “(…) per aver detenuto e
occultato, a decorrere dal 2000 e sino al 14 febbraio 2004, sia presso la sua
abitazione a __________ sia presso un box a __________ del quale è risultata essere
la conduttrice, una ingente quantità di oggetti e di materiale (vedi relativi
verbali di sequestro) che sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, viste le
circostanze, essere provento di reato, in particolare di furto ad opera dei
figli __________ e __________, in quel frangente temporale privi ambedue di
attività lucrativa stabile ed accertabile, poiché in libertà condizionale il
primo e in espiazione pena con congedi settimanali dal __________ il secondo”
(DA __________);
che
con scritto 15/16.11.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con decisione 17.3.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
1'247.10, oltre interessi, per spese di patrocinio;
Considerandi
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
la qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 1'247.10 [di cui CHF
930.
-- di onorario, CHF 229.-- di spese e CHF 88.10 di IVA (doc. C, allegato
all’istanza 14/15.4.2005)];
che
la tariffa applicata – pari a CHF 200.--/ora – appare conforme ai principi
suesposti;
che
il dispendio orario – pari a 4 ore e 39 minuti – appare invece, per un avvocato
con le dovute conoscenze in ambito penale, oggettivamente eccessivo, in
particolare con riferimento agli scritti (di poche righe) ed alla redazione
dell’istanza di indennità (che non presentava difficoltà particolari);
che
viene pertanto ammesso un onorario pari a 3 ore e 33 minuti a CHF 200.--/ora,
come postulato, per complessivi CHF 710.--, ridotto a 90 minuti il dispendio
orario inerente gli scritti (10 minuti/scritto) ed a 30 minuti quello inerente
la stesura dell’istanza in esame, per il resto riconosciuto come esposto;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, pari a CHF 229.--, approvate come
indicate;
che
l’IVA ammonta a CHF 71.35;
che
alla qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di
CHF 1'010.35, oltre interessi del 5% dal 14.4.2005, come domandato;
che
le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 17.3.2005 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'010.35, oltre interessi del 5% dal 14.4.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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