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Decisione

60.2005.109

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

18 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'197.75 [di cui CHF

1'760.-- (8 ore a CHF 220.--/ora) a titolo di onorario, CHF 282.50 di spese e

CHF 155.25 di IVA (doc. E, allegato all’istanza 13/14.4.2005)];

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che – come

emerge dagli atti – non presentava difficoltà particolari;

che

determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

viene pertanto ammesso un onorario pari 6 ore e 45 minuti a CHF 220.--/ora,

come postulato, per complessivi CHF 1'485.--, di cui 90 minuti inerenti i

colloqui con il qui istante, 90 minuti inerenti gli scritti (10 minuti/scritto),

15 minuti inerenti le telefonate (5 minuti/telefonata), 90 minuti inerenti

l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento e 120 minuti (come

esposto) inerenti il dibattimento;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 267.10, ridotte a

CHF 19.85 quelle postali [CHF 5.--/raccomandata (scritti di data 9.12.2004 al

Ministero pubblico e 14.1.2005 alla Pretura penale); CHF 1.--/scritto, posta A (lettere

di data 9.12.2004 (invio di copia), 15.12.2004 (invio di copia), 22.12.2004,

19.1.2005 (invio di copia), 22.2.2005, 11.3.2005 e 18.3.2005 al cliente;

lettera 20.12.2004 alla Pretura penale; lettera 20.12.2004 a __________); CHF

0.85/scritto, posta B (lettera 15.12.2004 alla Pretura penale)] ed a CHF 2.25

quelle telefoniche [15 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del

Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], per il resto approvate

come esposte;

che

l’IVA ammonta a CHF 133.15;

che

il sostituto procuratore pubblico osserva che il giudice “(…) ha assolto

Considerandi

l’istante dall’accusa di danneggiamento ritenendo che la baracca distrutta era

di sua proprietà”, che “la proprietà della baracca sarebbe passata

assieme all’acquisizione del terreno sul quale essa si erigeva” e che “(…)

questa argomentazione difensiva è stata presentata per la prima volta durante

il processo, mentre sino a quel momento nessuno aveva mai contestato che la

baracca fosse di proprietà del querelante” (osservazioni 29.4.2005, p. 1);

che

nondimeno il reato di danneggiamento implica “(…) una cosa altrui, o sui cui

grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, (…)” (art.

144.

cpv. 1 CP; BSK StGB II – P. WEISSENBERGER, Basilea 2003, n. 6 ss. ad art.

144.

CP), presupposto che le autorità inquirenti e giudicanti devono esaminare

d’ufficio;

che

– in queste circostanze – si deve prescindere dall’applicazione dell’art. 44

cpv. 1 CO (secondo cui il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento se

il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le

quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno

od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato), rispettivamente

dell’art. 322 CPP (secondo cui il denunciante, il querelante, la parte civile

ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave);

che

pertanto al qui istante va risarcita – a titolo di spese legali – la somma di

CHF 1'885.25, oltre interessi del 5% dal 13.4.2005, come domandato;

che

IS 1 protesta le ripetibili di questa sede;

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che

a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'135.25, di cui CHF 1'885.25 per

spese di patrocinio (oltre interessi) e CHF 250.-- per ripetibili;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 10.3.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'135.25, oltre

interessi del 5% dal 13.4.2005 su CHF 1'885.25.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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