60.2005.109
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
18 gennaio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2005.109
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.109
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/14.4.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 10.3.2005 dell’allora giudice della Pretura
penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art.
317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 29.4.2005 del sostituto procuratore
pubblico Andrea Maria Balerna;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 1.12.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla multa di
CHF 400.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome
ritenuto colpevole di danneggiamento “(…) per avere dato mandato alla ditta __________
di smontare la baracca di proprietà della __________, eretta sul mappale __________
RDF di __________, da lui acquistato, ottenendone quindi lo smontaggio e la
distruzione, causando così un danno non meglio quantificato alla parte civile __________”,
fatti avvenuti tra il __________ ed il __________ (DA __________);
che
con scritto 9/10.12.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con decisione 10.3.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
2'197.75, oltre interessi, per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
Fatti
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'197.75 [di cui CHF
1'760.-- (8 ore a CHF 220.--/ora) a titolo di onorario, CHF 282.50 di spese e
CHF 155.25 di IVA (doc. E, allegato all’istanza 13/14.4.2005)];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che – come
emerge dagli atti – non presentava difficoltà particolari;
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene pertanto ammesso un onorario pari 6 ore e 45 minuti a CHF 220.--/ora,
come postulato, per complessivi CHF 1'485.--, di cui 90 minuti inerenti i
colloqui con il qui istante, 90 minuti inerenti gli scritti (10 minuti/scritto),
15 minuti inerenti le telefonate (5 minuti/telefonata), 90 minuti inerenti
l’esame dell’incarto e la preparazione del dibattimento e 120 minuti (come
esposto) inerenti il dibattimento;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 267.10, ridotte a
CHF 19.85 quelle postali [CHF 5.--/raccomandata (scritti di data 9.12.2004 al
Ministero pubblico e 14.1.2005 alla Pretura penale); CHF 1.--/scritto, posta A (lettere
di data 9.12.2004 (invio di copia), 15.12.2004 (invio di copia), 22.12.2004,
19.1.2005 (invio di copia), 22.2.2005, 11.3.2005 e 18.3.2005 al cliente;
lettera 20.12.2004 alla Pretura penale; lettera 20.12.2004 a __________); CHF
0.85/scritto, posta B (lettera 15.12.2004 alla Pretura penale)] ed a CHF 2.25
quelle telefoniche [15 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del
Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)], per il resto approvate
come esposte;
che
l’IVA ammonta a CHF 133.15;
che
il sostituto procuratore pubblico osserva che il giudice “(…) ha assolto
Considerandi
l’istante dall’accusa di danneggiamento ritenendo che la baracca distrutta era
di sua proprietà”, che “la proprietà della baracca sarebbe passata
assieme all’acquisizione del terreno sul quale essa si erigeva” e che “(…)
questa argomentazione difensiva è stata presentata per la prima volta durante
il processo, mentre sino a quel momento nessuno aveva mai contestato che la
baracca fosse di proprietà del querelante” (osservazioni 29.4.2005, p. 1);
che
nondimeno il reato di danneggiamento implica “(…) una cosa altrui, o sui cui
grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, (…)” (art.
144.
cpv. 1 CP; BSK StGB II – P. WEISSENBERGER, Basilea 2003, n. 6 ss. ad art.
144.
CP), presupposto che le autorità inquirenti e giudicanti devono esaminare
d’ufficio;
che
– in queste circostanze – si deve prescindere dall’applicazione dell’art. 44
cpv. 1 CO (secondo cui il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento se
il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le circostanze, per le
quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno
od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato), rispettivamente
dell’art. 322 CPP (secondo cui il denunciante, il querelante, la parte civile
ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave);
che
pertanto al qui istante va risarcita – a titolo di spese legali – la somma di
CHF 1'885.25, oltre interessi del 5% dal 13.4.2005, come domandato;
che
IS 1 protesta le ripetibili di questa sede;
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che
a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'135.25, di cui CHF 1'885.25 per
spese di patrocinio (oltre interessi) e CHF 250.-- per ripetibili;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 10.3.2005 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'135.25, oltre
interessi del 5% dal 13.4.2005 su CHF 1'885.25.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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