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Decisione

60.2005.110

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

25 gennaio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

2004 (doc. F e H)”, che “dal giugno 2004 ad oggi, aprile 2005 (11 mesi),

la perdita ammonterebbe a fr. 35'200.-- (fr. 3'200.-- x 11 mesi)” e che “considerato

che altri fattori possono avere influito sul fatto che (...) sia tuttora senza

lavoro, (...) chiede che venga riconosciuto quale risarcimento per mancato

guadagno dopo la carcerazione preventiva, dal giugno 2004 ad oggi, un importo a

forfait di fr. 10'000.--“ (istanza 13/14.4.2005, p. 10);

che - come esposto - l’istante è stato in detenzione

preventiva dal 31.1.2003 al 18.4.2003, che il carcere ingiustamente sofferto si

è quindi protratto per 78 giorni e che indipendentemente dal procedimento

penale aperto nei suoi confronti egli non esercitava alcuna attività lucrativa

(al momento del suo arresto percepiva l’indennità di disoccupazione da quasi sei

mesi; cfr. doc. H, termine quadro: 6.8.2002 - 5.8.2004);

che l’istante del resto nemmeno indica quale attività ha

svolto prima di percepire l’indennità di disoccupazione e non dimostra

concretamente, come gli incombeva, di non aver trovato un posto di lavoro dopo

la sua scarcerazione e che le offerte sottoposte a potenziali datori di lavoro

sarebbero state sistematicamente scartate proprio a causa del procedimento

penale;

che già per questo motivo la sua pretesa andrebbe

respinta;

che allorquando è stato aperto il procedimento penale

nei suoi confronti, rispettivamente al momento della sua scarcerazione l’istante,

aveva 42, rispettivamente 43 anni e pertanto, indipendentemente dal

procedimento penale, in considerazione dell’età e dei problemi congiunturali,

rispettivamente di disoccupazione, un suo reinserimento nel mondo professionale

sarebbe comunque stato difficoltoso, ritenuto inoltre che in sede di Ministero

pubblico ha - tra l’altro - dichiarato di essere andato a scuola fino alla

terza elementare e di non aver conseguito alcuna formazione scolastica (cfr.

suo verbale di interrogatorio 10.2.2003, p. 1);

che se è vero che da una parte al procedimento penale

era stato dato ampio risalto nei mass media, suscitando senza dubbio scalpore

tra la popolazione, dall’altra parte l’attenzione pubblica e processuale si era

comunque focalizzata su altri indagati, poi condannati;

che tenuto conto di quanto sopra esposto e considerato

che l’istante non ha fatto sufficientemente fronte al proprio onere probatorio anche

la richiesta di risarcimento di complessivi CHF 18'512.15 va integralmente respinta;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005 e 1P.602/2003 del

23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113

Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000):

giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è

adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che l’istante domanda al proposito l’importo di CHF 11'700.--,

di cui CHF 7'800.-- per il periodo di ingiusta incarcerazione e ulteriori CHF

3'900.-- a titolo di torto morale, avendo subito una grave lesione della

personalità; in particolare sostiene che il procedimento penale avrebbe causato

un grave pregiudizio alla sua reputazione ed al suo onore e avrebbe provocato

delle gravi ripercussioni sia a livello professionale, sia familiare (istanza

13/14.4.2005, p. 12);

che è stato detenuto dal 31.1.2003 al 18.4.2003;

che pertanto il carcere preventivo ingiustamente

sofferto ammonta a 78 giorni;

che all’istante va risarcita la somma di CHF 7'800.--

per il periodo di ingiusta incarcerazione, oltre interessi al 5% dal 18.4.2003,

come postulato;

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per

ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un

aumento di quest’importo;

che

l’istante non ha tuttavia prodotto alcun documento o certificato attestanti una

specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al

versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in

ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che, come esposto, all’inchiesta è stato dato sì ampio

risalto sui quotidiani ticinesi e dai mass media, suscitando senza dubbio scalpore

tra la popolazione, ma l’attenzione pubblica si è comunque focalizzata su altre

persone, successivamente condannate;

che l’istante del resto non dimostra nemmeno quali

sarebbero stati gli effetti di questa vicenda sul suo rapporto personale/familiare

e professionale;

che questa conclusione tiene conto sia della

sofferenza fisica e psichica per l’istante, causata dall’arresto, dalla durata

della detenzione preventiva, sia della soddisfazione personale già derivabile

dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come avvalorato nel decreto di abbandono 7.6.2004 e nella

presente decisione;

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede

dell’importo di CHF 1'000.--, oltre interessi;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che l’onere lavorativo può del resto essere

considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -

un importo di CHF 300.--, comprendente onorario, spese e IVA, oltre interessi

al 5% dal 13.4.2005;

che

l’indennità complessiva ammonta a CHF 14'581.05, di cui CHF 6'481.05 per spese

di patrocinio oltre interessi al 5% dal 13.4.2005, CHF 7’800.-- per torto

morale oltre interessi al 5% dal 18.4.2003 e CHF 300.-- per ripetibili di

questa sede, oltre interessi al 5% dal 13.4.2005;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono 7.6.2004 del procuratore pubblico Mario Branda (ABB __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.

317 ss. CPP, l'importo di CHF 14'581.05, oltre interessi al 5% su CHF 7'800.-- dal

18.4.2003 e su CHF 6'781.05 dal 13.4.2005.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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