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Decisione

60.2005.111

istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di armi da fuoco).

23 maggio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. La

parte istante, ed in concreto __________, al fine di decidere una richiesta di

restituzione di armi da fuoco di PI 1, chiede di avere accesso agli incarti

relativi ad alcune violazioni della LCStr, segnalategli dal Comando di polizia.

Il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Camera tre incarti. Due relativi

alla LCStr, con due decreti d’accusa cresciuti in giudicato (DAP __________ del

7.2.2000 e DA __________ del 7.3.20005) ed un incarto (__________) nel contesto

del quale è stato disposto il sequestro cautelativo di tutte le armi e munizioni

di PI 1 (verbale 21.11.2004 p. 4/5), conclusosi con un NLP __________ del

4.2.2005, nel dispositivo del quale vengono dissequestrate le armi nelle mani

dell’Ufficio qui istante, perché proceda nelle decisioni di sua competenza. Il NLP

è stato intimato, oltre che a PI 1 (per il tramite del proprio patrocinatore),

anche all’Ufficio qui istante. Ritenuto che l’istanza di accesso agli atti è

stata presentata unicamente per gli incarti relativi alla LCStr, l’incarto conclusosi

con il NLP __________ (benché all’origine della trasmissione delle armi

all’Ufficio istante) non è stato richiesto, e quindi non è oggetto della

presente procedura, ma eventualmente di una successiva. Per i rimanenti due

incarti, non ci sono opposizioni alla loro trasmissione da parte di PI 1.

Considerandi

2.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

3.

Nella fattispecie i presupposti di

legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà

dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10

LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al

segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente

che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio,

comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie

per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.

4.

L’istanza

va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica

amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

§ Alla parte istante è

consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, agli incarti MP __________

(sfociato nel DA __________) e MP __________ (sfociato nel DAP __________).

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

PI 1

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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