60.2005.111
istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di armi da fuoco).
23 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2005.111
Data decisione, Autorità:
23.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante (restituzione di armi da fuoco).
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.111
Lugano
23 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 14/18.4.2005
presentata dal
IS 1
intesa ad
ottenere l’autorizzazione a consultare gli incarti penali relativi a
PI 1i, __________, in relazione ad una richiesta per la restituzione di armi;
richiamate le
osservazioni 28.4.2005 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna,
che ritiene giustificata la richiesta dell’istante e mette in relazione il sequestro
delle armi ad uno degli incarti di cui è chiesto l’accesso;
richiamate le
osservazioni 2/3.5.2005 del patrocinatore di PI 1, che contesta l’esistenza di
un sequestro delle armi, e comunica di non aver opposizioni alla consultazione
degli incarti del 2000 e del 2003, chiedendo a questa Camera di precisare
esattamente quali dati sono accessibili, in relazione alla protezione dei dati
personali;
preso atto che
con successivo scritto del 4/9.5.2005, il patrocinatore di PI 1 ha replicato
alle osservazioni del sostituto procuratore pubblico, contestando che la
consegna delle armi sia avvenuta in relazione ai fatti all’origine del DA __________,
ma del NLP __________; le armi sarebbero state prese in consegna in relazione
ad un’infrazione alla LCStr;
preso atto delle
osservazioni 10.5.2005 del sostituto procuratore pubblico alla replica, che evidenzia
la non pertinenza in questa procedura degli argomenti sollevati dal
patrocinatore di PI 1 e riprecisa le circostanze nelle quali sarebbero state
sequestrate le armi;
ritenuto che il
successivo scritto 13.5.2005 non è proceduralmente ammissibile, e deve essere
quindi stralciato dagli atti, già essendo stata eccezionalmente permessa una
replica ad un osservante;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Fatti
1. La
parte istante, ed in concreto __________, al fine di decidere una richiesta di
restituzione di armi da fuoco di PI 1, chiede di avere accesso agli incarti
relativi ad alcune violazioni della LCStr, segnalategli dal Comando di polizia.
Il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Camera tre incarti. Due relativi
alla LCStr, con due decreti d’accusa cresciuti in giudicato (DAP __________ del
7.2.2000 e DA __________ del 7.3.20005) ed un incarto (__________) nel contesto
del quale è stato disposto il sequestro cautelativo di tutte le armi e munizioni
di PI 1 (verbale 21.11.2004 p. 4/5), conclusosi con un NLP __________ del
4.2.2005, nel dispositivo del quale vengono dissequestrate le armi nelle mani
dell’Ufficio qui istante, perché proceda nelle decisioni di sua competenza. Il NLP
è stato intimato, oltre che a PI 1 (per il tramite del proprio patrocinatore),
anche all’Ufficio qui istante. Ritenuto che l’istanza di accesso agli atti è
stata presentata unicamente per gli incarti relativi alla LCStr, l’incarto conclusosi
con il NLP __________ (benché all’origine della trasmissione delle armi
all’Ufficio istante) non è stato richiesto, e quindi non è oggetto della
presente procedura, ma eventualmente di una successiva. Per i rimanenti due
incarti, non ci sono opposizioni alla loro trasmissione da parte di PI 1.
Considerandi
2.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
3.
Nella fattispecie i presupposti di
legge appaiono dati, stanti le ragioni che giustificano l’istanza, la facoltà
dell’autorità chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 2 e 10
LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al
segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente
che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio,
comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie
per l’applicazione della LCArm e della normativa d’applicazione cantonale.
4.
L’istanza
va pertanto accolta. Considerato che l’istante è un ufficio della pubblica
amministrazione ed il tenore dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
§ Alla parte istante è
consentito l’accesso, presso il Ministero pubblico, agli incarti MP __________
(sfociato nel DA __________) e MP __________ (sfociato nel DAP __________).
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
PI 1
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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