60.2005.113
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
30 gennaio 2006Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.113
Data decisione, Autorità:
30.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.113
Lugano
30 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/19.4.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 26.4.2004 emanato dal procuratore pubblico
Mario Branda (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 3/4.5.2005 del magistrato inquirente, che
si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 18.3.2002 IS 1 è stato arrestato con l’accusa di infrazione aggravata alla
legge federale sugli stupefacenti (AI 3), arresto confermato il giorno
successivo per gravi e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e
bisogni dell’istruzione (AI 5/6);
che
è stato scarcerato il 23.5.2002, previo versamento di una cauzione di CHF
3'000.-- e del deposito di tutti i documenti di identità (AI 25);
che
con decisione 26.4.2004 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del
procedimento penale per insufficienza di prove (AI 42);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 42'270.50, di cui CHF 4'809.50 per spese
di patrocinio, CHF 23'000.-- per danno materiale, CHF 14'000.-- per torto
morale e CHF 461.-- per spese di patrocinio dipendenti dall’istanza di
indennità;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine
di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il 20.3.2002 l'allora giudice dell'istruzione e dell'arresto Luca Marazzi ha
nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio dell’istante (AI 7; inc. GIAR __________),
ammesso di seguito – con decisione 16.5.2002 – al beneficio del gratuito
patrocinio (AI 24; inc. GIAR __________);
che
– essendo stato prosciolto dall'accusa – ha nondimeno diritto di chiedere
un'indennità per ingiusto procedimento;
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di complessivi CHF 4'809.50 [di cui CHF 4'200.-- (21 ore a CHF
200.--/ora) di onorario e CHF 609.50 di spese (doc. E, allegato all’istanza
18/19.4.2005)];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, in particolare
con riferimento ai colloqui con l’istante, con la di lui moglie e all’esame degli
atti;
che
– come emerge dall’incarto – il caso non presentava difficoltà particolari di
fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene pertanto ammesso un onorario pari a 12 ore e 10 minuti a CHF 200.--/ora,
come postulato, per complessivi CHF 2'433.35, di cui 180 minuti inerenti i
colloqui con l’istante, 30 minuti inerenti il colloquio con la di lui moglie,
120 minuti (come esposto) inerenti gli interrogatori di data 13.5.2002, 60
minuti (come esposto) inerenti “ritiro e pagamento cauzione”, 60 minuti
inerenti l’esame degli atti, 60 minuti (come esposto) inerenti “ritiro Doc.
MP, __________ 20.11.03”, 190 minuti inerenti gli scritti (10
minuti/scritto) e 30 minuti (come esposto) inerenti le telefonate;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 471.--, ridotte a
CHF 4.50 quelle telefoniche [30 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione
10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________)] ed a
CHF 312.-- quelle inerenti le trasferte [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c
TOA): __________ 20 km (secondo l’ “indicatore delle distanze chilometriche
da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia); __________ 72 km (secondo l’ “indicatore delle distanze
chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento
delle finanze e dell’economia); __________ 54 km (come esposto; cfr. www.ch.map24.com); __________ 32 km
(secondo www.ch.map24.com); stralciate
due trasferte a __________], per il resto approvate come esposte;
che
l’IVA non è pretesa;
che
al qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di
CHF 2'904.35;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI,
Fatti
K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’istante chiede – per perdita di guadagno – il risarcimento della somma di CHF
23'000.-- (pari a CHF 1'000.--/mese), considerato che “(…) per quasi due
anni (…) non ha potuto neppure cercare un posto di lavoro, (…)” (istanza
18/19.4.2005, p. 3);
che nondimeno non ha provato – come gli incombeva (N. SALVIONI,
Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) –
l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF
1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi
confronti ed il preteso danno;
che
non può quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato
ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere
eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF
4C.355/1997 dell’8.3.2005);
che
– in queste circostanze – nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung
der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237
s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni
TF __________ del 5.5.1997 e __________ del 7.12.2000): giurisprudenza alla
Considerandi
quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione
25.4.2002
in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito il qui istante postula la rifusione della somma di CHF 7'000.--
per la detenzione sofferta e l’ulteriore importo di CHF 7'000.-- inerente la
circostanza che “(…) non ha potuto rientrare in possesso dei suoi documenti
sino al 10 maggio 2004; fatto questo che gli ha impedito da una parte di
trovare lavoro e dall’altra di ricevere il permesso di dimora in quanto
l’ufficio passaporti e permessi attendeva una presa di posizione da parte del
PP (…)” (istanza 18/19.4.2005, p. 3);
che
– come detto – IS 1 è stato arrestato il 18.3.2002 (AI 3/5/6) ed è stato
scarcerato il 23.5.2002, previo versamento di una cauzione di CHF 3'000.-- e
del deposito di tutti i documenti di identità (AI 25);
che
per i sessantasette giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli
viene quindi assegnato l’importo base di CHF 6’700.-- (CHF 100.--/giorno);
che
detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha
prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o
psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che
il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di
abbandono 26.4.2004 e da questo stesso giudizio;
che
non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione
della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in
precedenza;
che
l’8.4.2003 il procuratore pubblico ha del resto restituito al qui istante la licenza
di condurre ed il libretto per stranieri B (AI 30) ed il 21.11.2003 gli ha
resto – in vista di un viaggio a __________ – il passaporto, la carta d’identità
elettorale e la tessera di identificazione polizia (AI 38), documenti che l’istante
– senza ulteriormente invocare la decadenza dei presupposti delle misure
sostitutive dell’arresto – ha riconsegnato il 23/24.2.2004 (AI 41);
che
– a titolo di torto morale – gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 6’700.--;
che
IS 1 chiede infine il risarcimento della nota professionale del suo
patrocinatore dipendente dall’istanza in esame, pari a CHF 461.-- [di cui CHF
400.
-- (2 ore a CHF 200.--/ora) di onorario e CHF 61.-- di spese (doc. F,
allegato all’istanza 18/19.4.2005)];
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo
di CHF 9'854.35, di cui CHF 2'904.35 per spese di patrocinio, CHF 6’700.-- per
torto morale e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di
indennità;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono 26.4.2004 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda
(ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'854.35.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster