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Decisione

60.2005.113

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

30 gennaio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’istante chiede – per perdita di guadagno – il risarcimento della somma di CHF

23'000.-- (pari a CHF 1'000.--/mese), considerato che “(…) per quasi due

anni (…) non ha potuto neppure cercare un posto di lavoro, (…)” (istanza

18/19.4.2005, p. 3);

che nondimeno non ha provato – come gli incombeva (N. SALVIONI,

Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) –

l’esistenza di un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF

1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi

confronti ed il preteso danno;

che

non può quindi esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato

ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere

eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF

4C.355/1997 dell’8.3.2005);

che

– in queste circostanze – nulla gli è dovuto a questo titolo;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung

der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237

s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni

TF __________ del 5.5.1997 e __________ del 7.12.2000): giurisprudenza alla

Considerandi

quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione

25.4.2002

in re S.R., inc. __________);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito il qui istante postula la rifusione della somma di CHF 7'000.--

per la detenzione sofferta e l’ulteriore importo di CHF 7'000.-- inerente la

circostanza che “(…) non ha potuto rientrare in possesso dei suoi documenti

sino al 10 maggio 2004; fatto questo che gli ha impedito da una parte di

trovare lavoro e dall’altra di ricevere il permesso di dimora in quanto

l’ufficio passaporti e permessi attendeva una presa di posizione da parte del

PP (…)” (istanza 18/19.4.2005, p. 3);

che

– come detto – IS 1 è stato arrestato il 18.3.2002 (AI 3/5/6) ed è stato

scarcerato il 23.5.2002, previo versamento di una cauzione di CHF 3'000.-- e

del deposito di tutti i documenti di identità (AI 25);

che

per i sessantasette giorni di detenzione preventiva ingiustamente patita gli

viene quindi assegnato l’importo base di CHF 6’700.-- (CHF 100.--/giorno);

che

detto importo tiene conto della contenuta sofferenza per l'istante, che non ha

prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o

psichica, e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che

il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di

abbandono 26.4.2004 e da questo stesso giudizio;

che

non vi sono peraltro elementi che giustificano un aumento o una diminuzione

della somma indicata, in particolare con riferimento ai criteri menzionati in

precedenza;

che

l’8.4.2003 il procuratore pubblico ha del resto restituito al qui istante la licenza

di condurre ed il libretto per stranieri B (AI 30) ed il 21.11.2003 gli ha

resto – in vista di un viaggio a __________ – il passaporto, la carta d’identità

elettorale e la tessera di identificazione polizia (AI 38), documenti che l’istante

– senza ulteriormente invocare la decadenza dei presupposti delle misure

sostitutive dell’arresto – ha riconsegnato il 23/24.2.2004 (AI 41);

che

– a titolo di torto morale – gli viene pertanto rifuso l’importo di CHF 6’700.--;

che

IS 1 chiede infine il risarcimento della nota professionale del suo

patrocinatore dipendente dall’istanza in esame, pari a CHF 461.-- [di cui CHF

400.

-- (2 ore a CHF 200.--/ora) di onorario e CHF 61.-- di spese (doc. F,

allegato all’istanza 18/19.4.2005)];

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –

un importo di CHF 250.--, comprendente onorario e spese;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo

di CHF 9'854.35, di cui CHF 2'904.35 per spese di patrocinio, CHF 6’700.-- per

torto morale e CHF 250.-- per spese di patrocinio inerenti l’istanza di

indennità;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono 26.4.2004 emanato dal procuratore pubblico Mario Branda

(ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 9'854.35.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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