60.2005.114
ricorso contro l'estensione dell'accusa. amministrazione infedele. appropriazione indebita. frode fiscale. falsità in documenti.
28 giugno 2005Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.114
Data decisione, Autorità:
28.06.2005, CRP
Titolo:
ricorso contro l'estensione dell'accusa. amministrazione infedele. appropriazione indebita. frode fiscale. falsità in documenti.
AMMINISTRAZIONE INFEDELE
APPROPRIAZIONE INDEBITA
ESTENSIONE A PERSONE O FATTI
FALSITÀ IN DOCUMENTI
FRODE FISCALE
IMPUGNAZIONE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
RICORSO CONTRO LA PROMOZIONE DELL'ACCUSA
art. 191 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI
art. 138 CPS
art. 158 CPS
art. 251 CPS
art. 269 LT
Incarto n.
60.2005.114
Lugano
28 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 18/19.4.2005 presentato da
RI 1 ,
patr. da: PR 1
contro
la decisione 8.4.2005
di estensione dell’accusa nei suoi confronti emanata dal procuratore pubblico
Luca Maghetti per titolo di appropriazione indebita, sub. amministrazione
infedele, frode fiscale, falsità in documenti nel procedimento penale inc. MP
__________;
richiamate le
osservazioni 10/11.5.2005 del procuratore pubblico, che conclude all’integrale
rigetto del ricorso;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
carico del ricorrente e di altre persone, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale per titolo di promozione della prostituzione, falsità in documenti
e contravvenzione ripetuta alla LDDS (inc. MP __________) a seguito dell’__________
condotta nella seconda metà del mese di __________ di quest’anno. Il ricorrente
è stato arrestato il __________ ed è stato scarcerato il __________.
b. In
occasione del verbale __________ (AI 103, in particolare a pagina 7), il procuratore
pubblico ha esteso l’accusa a carico del ricorrente anche ai reati di
appropriazione indebita, sub. amministrazione infedele, frode fiscale e falsità
in documenti.
c. Contro
quest’estensione dell’accusa, insorge il ricorrente con gravame del 18/19.4.2005.
Egli contesta al procuratore pubblico di aver proceduto subito all’estensione
dell’accusa e non alla fine dell’inchiesta, ciò che non sarebbe compatibile con
il CPP.
Dopo
aver riportato alcuni dati riguardo a tre società a lui riconducibili (__________,
__________ ed __________), il ricorrente contesta anzitutto la promozione
dell’accusa per amministrazione infedele a suo carico per le due società (__________e
__________). In quanto azionista e detentore del 100% delle azioni delle due
società, al ricorrente non potrebbe esser contestato il reato in base alla
recente giurisprudenza del TF (DTF 117 IV 259), non essendo realizzata, nel concreto
caso in esame, una delle eccezioni previste dalla giurisprudenza dell’Alta
corte. Nel caso del ricorrente non sarebbe appurato che egli abbia ridotto gli
attivi delle società: al contrario, egli avrebbe addirittura messo a disposizione
delle società dei capitali propri.
L’estensione
dell’accusa al reato di appropriazione indebita è pure contestata con riferimento
alla sentenza pubblicata in DTF 117 IV 262. Inoltre, in ogni momento, il
ricorrente aveva l’ ”Ersatzbereitschaft”. Mancherebbe inoltre l’elemento
soggettivo dell’appropriazione.
Per
l’estensione al reato di frode fiscale dell’art. 269 LT mancherebbe una
denuncia al Ministero pubblico da parte della Divisione delle contribuzioni,
che rappresenta un presupposto alla punibilità del delitto fiscale. Il
ricorrente contesta poi che dalle sue dichiarazioni si possano derivare gli
estremi per promuovere contro di lui l’accusa di frode fiscale. Inoltre, sempre
in relazione a questa imputazione, l’estensione dell’accusa sarebbe imprecisa,
in quanto non preciserebbe quale/i partita/e fiscale/i è o sono oggetto del
reato.
Infine,
per l’estensione dell’accusa al reato di falsità in documenti riferita alla
contabilizzazione degli introiti finalizzata ad evadere il fisco, la
giurisprudenza del TF escluderebbe il reato dell’art. 251 CP se la finalità è unicamente
la sottrazione fiscale.
Per
tutte queste ragioni, il ricorrente chiede l’annullamento delle estensioni
dell’accusa dell’8.4.2005, essendo le stesse prive di qualsiasi fondamento.
d. Nelle
proprie osservazioni, il procuratore pubblico inizialmente espone quelli che
sarebbero gli indizi a carico del ricorrente per i reati di promovimento della
prostituzione e di contravvenzione alla LDDS, che però non riguardano la presente
procedura.
Riguardo
al momento dell’estensione dell’accusa, il procuratore pubblico precisa che in
presenza di sufficienti indizi di colpevolezza è suo obbligo procedurale procedere
alla promozione dell’accusa (nella forma dell’estensione) per permettere
all’accusato di compiutamente difendersi.
Riguardo
all’accusa di amministrazione infedele, il magistrato inquirente osserva come
il ricorrente abbia ammesso la proprietà dei pacchetti azionari delle tre
società solo dopo l’interrogatorio nel corso del quale gli è stata promossa l’accusa.
Per il procuratore pubblico la proprietà delle azioni non è ancora provata. Le
due società __________ e __________, a seguito del dirottamento dei redditi
operato dal ricorrente, sarebbero vulnerabili dal profilo finanziario,
comportando perciò importanti rischi per i creditori, mentre che ci sarebbe una
tesorizzazione nella società __________, nella __________ e nelle tasche del
ricorrente medesimo. I fondi che il ricorrente dichiara di aver messo
personalmente a disposizione per la ristrutturazione dello stabile, contrariamente
a quanto sostenuto nel gravame, sarebbero andati a favore della __________, società
proprietaria dello stabile, e non a favore delle due altre società. Inoltre
questi lavori, per ammissione del ricorrente, sarebbero stati finanziati dagli
introiti dell’affittacamere e del bar. Benché le due società (__________e __________)
abbiano conseguito importanti utili, nel loro bilancio __________ agli attivi
figurerebbero voci correntiste di CHF 100'000.-- e di 30'000.--, di modo che il
patrimonio netto della società non sarebbe sufficiente a coprire il capitale sociale,
e ciò con riferimento alla giurisprudenza del TF. Mancherebbero inoltre le
riserve legali. Per questi motivi, anche ammettendo realizzata la “EinmannAG”,
ci sarebbero sufficienti indizi di colpevolezza da comportare la promozione dell’accusa
per amministrazione infedele.
Riguardo
all’accusa di appropriazione indebita, per il procuratore pubblico le
successive ammissioni del ricorrente (riguardo alla proprietà dei pacchetti
azionari) potrebbero far cadere il reato, sempre che venga provata detta
proprietà delle azioni da parte di RI 1. Inoltre, l’ ”Ersatzbereitschaft”
deve essere provata mediante verifiche finanziarie, in concreto ostacolate dal ricorrente
medesimo.
Per
la frode fiscale, è sbagliato far dipendere l’apertura di un procedimento dalla
presentazione di una denuncia da parte delle autorità fiscali. L’art. 271 LT
sancirebbe unicamente un obbligo di trasmissione per le autorità fiscali, e non
assurgerebbe ad un presupposto processuale. Per il reato di frode fiscale, i sufficienti
indizi sono dati dalle ammissioni del ricorrente.
Per
la falsità in documenti, dottrina e giurisprudenza unanimemente considerano il
bilancio un documento ai sensi dell’art. 110 cifra 5 CP. La non indicazione dei
ricavi non aveva unicamente fini fiscali, ma anche serviva a mascherare i reati
giusta gli art. 195 CP e 23 cpv. 4 LDDS. Il fatto poi che il reato di falsità
in documenti venga consumato nella frode fiscale non toglie nulla all’esistenza
di sufficienti indizi di colpevolezza.
Per
tutti questi motivi, il ricorso va integralmente respinto.
Considerandi
1.
Il
ricorso, presentato nel termine di dieci giorni dal destinatario della
decisione, è certamente ricevibile in ordine.
2.
Riguardo
l’istituto della promozione dell’accusa, importa preliminarmente chiarirne il
significato e la portata, e ciò per determinare il momento in cui debba
intervenire.
La
fase predibattimentale del procedimento penale è suddivisa in due distinti
momenti: quello delle informazioni preliminari e quello dell'istruttoria
formale.
La
prima fase deve servire agli inquirenti, che hanno avuto una "notizia di
reato", ad individuare gli effettivi indizi ed il possibile autore; la seconda
fase (l'istruttoria) riguarda una determinata persona, per determinati fatti,
con riferimento a precise imputazioni, al fine di un preventivo esame volto a
determinare se vi siano gli elementi per un rinvio a giudizio oppure se debba
essere decretato un abbandono.
La
promozione d'accusa funge da spartiacque tra queste due fasi. Rappresenta
inoltre il momento determinante per la nascita dei diritti processuali delle
parti, dell'accusato in particolare.
Con
la riforma il legislatore ha ritenuto "doveroso e necessario riprendere
e nuovamente conferire risalto, con il nuovo concetto organizzativo, al
concetto-istituto della promozione dell'accusa, quale momento processuale con
il quale l'autorità preposta all'azione penale manifesta, nel contempo
formalmente e concretamente, la sua convinzione dell'esistenza di un reato
riferito alla responsabilità di una determinata persona e il suo intento di
proseguimento sino alla pronuncia della sanzione di legge. La promozione
dell'accusa instaura quindi il rapporto giurisdizionale tra l'autorità
competente all'azione penale rispettivamente incaricata del processo nella fase
predibattimentale e l'accusato, con presa di conoscenza di quest'ultimo della
sua situazione per il completo esercizio dei diritti della difesa riconosciuti
dalla procedura: ciò vale anche per le facoltà conferite alla parte civile” (Messaggio
aggiuntivo CdS n. 3163A del 20.3.1991).
La
promozione dell'accusa assolve il principio sancito dall'art. 6 cifra 3 lit. a)
della CEDU e dall’art. 32 cpv. 2 della Costituzione federale (diritto di
essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni
contestategli).
Per
questi motivi, e contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il procuratore pubblico
deve limitare nella durata l’assunzione delle informazioni preliminari. Di
principio deve procedere con la promozione dell’accusa tosto che ha indizi
sufficienti di colpevolezza, e non può attendere la fine dell’istruzione per
l’eventuale estensione dell’accusa. Ciò salvo casi particolari, non realizzati
nella concreta fattispecie, dato anche che altre accuse erano già state
promosse in corrispondenza dell’arresto del ricorrente.
Inoltre,
in mancanza di estensione dell’accusa, l’istruttoria non può avere per oggetto ipotesi
di reato per le quali non c’è stata promozione.
Bene
ha fatto perciò nel concreto caso il procuratore pubblico ad estendere l’accusa
dal momento che ha raggiunto il convincimento dell’esistenza di sufficienti
indizi di colpevolezza.
3.
L’art.
191.
CPP consente all'accusato di presentare ricorso alla Camera dei ricorsi
penali (in seguito CRP) contro la promozione dell'accusa per opporre le
eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato, oppure che
escludono il carattere di reato nell'azione od omissione incriminata. Le
censure sollevate contro la promozione dell’accusa devono consistere in
eccezioni di natura processuale che impediscono l’esercizio dell’azione penale,
quali ad esempio la competenza territoriale o l’inesistenza di una valida
querela; oppure in eccezioni di diritto sostanziale che escludono il carattere
di reato dell’azione incriminata. Condizione irrinunciabile é in ogni caso che
il fondamento fattuale dell’eccezione appaia già di primo acchito certo e
liquido, così da far ritenere inutile l’istruzione formale. Per contro, se la
situazione di fatto alla base dell’eccezione é controversa, il relativo
giudizio sfugge alla cognizione della Camera dei ricorsi penali e dovrà essere
sottoposto ad un esame più approfondito, mediante istruzione formale.
4.
Parte
delle censure presentate con il gravame non rispettano questi requisiti, e
pertanto non saranno esaminate in quanto sono irricevibili. Nella presente
decisione verranno perciò prese in considerazione ed esaminate unicamente
quelle censure rispettose dei limiti procedurali posti dall’art. 191 CPP.
Amministrazione infedele (art. 158 CP)
5.
In
relazione a quest’imputazione, viene esaminata da principio l’eccezione
relativa alla “Einmanngesellschaft”.
La
giurisprudenza del TF richiamata nel ricorso (DTF 117 IV 259 ss. / JdT 1993 IV
80.
ss.) è certamente pertinente: in base alla medesima, un atto di disposizione
compiuto dall’amministratore unico, pure azionista unico della società,
ravvisabile quale distribuzione occulta di dividendi è contrario ai doveri
dell’amministratore solo a determinate condizioni. Questa giurisprudenza non
esclude però in assoluto la punibilità giusta l’art. 158 CP (già art. 159 vCP)
degli atti dell’amministratore unico – azionista unico a scapito della società:
al contrario, la punibilità dipende dalla realizzazione o meno di determinate
condizioni.
Un
atto di disposizione dell’amministratore unico – azionista unico è contrario ai
doveri dell’art. 159 CP se il patrimonio netto (attivi meno i debiti della
società) residuo (dopo l’atto di disposizione) non è più sufficiente a coprire
il capitale sociale e le riserve obbligatorie; oppure quando una spesa non sia
compatibile con i doveri dell’amministratore, ciò che si può determinare non in
astratto, ma in concreto tenendo conto della situazione finanziaria della
società per un verso, dell’importanza, della natura e dello scopo della spesa addebitata
per l’altro verso.
Considerato
il carattere relativo e non assoluto di questa giurisprudenza, nel concreto caso
del ricorrente non si può a priori ritenere pacifico e dimostrato che gli atti
di disposizione oggetto dell’imputazione non abbiano in nessun modo intaccato
il capitale sociale e le riserve obbligatorie.
L’unico
argomento addotto nel ricorso (l’eventuale messa a disposizione da parte del ricorrente
di fondi propri per i lavori di manutenzione) riguarda a prima vista un’altra
società, proprietaria dell’immobile, e non le due oggetto dell’imputazione.
Dalla
documentazione fiscale agli atti, con riferimento alla __________, società iscritta
a RC il __________, risulta dal primo bilancio (dal __________) una perdita di
CHF 412.30, dal secondo bilancio (__________) un utile di CHF 8'622.10. Non
sono conosciuti i dati del __________, che potranno certamente essere chiariti
nel corso dell’istruttoria. Certo è che negli attivi della società risulta (sia
alla fine del __________, sia alla fine del __________) un correntista attivo
di CHF 100'000.--, corrispondente all’intero capitale azionario. Si tratta
certamente di una posizione che va approfondita e chiarita, per determinare la
solidità o meno della società.
Con
riferimento alla __________, società iscritta a RC il __________, risulta dal
primo bilancio (dal __________) una perdita di CHF 9'644.64, dal secondo
bilancio una perdita di CHF 14'920.--, ciò che a bilancio riduce il capitale
proprio a CHF 75'434.--. Anche negli attivi di questa società esiste una
posizione di correntista attivo, di CHF 100'000.-- nel __________, di CHF
30'000.-- nel __________, che pure andrà chiarita. In simile situazione,
l’argomentazione sollevata dal ricorrente non esclude a priori la
perseguibilità del reato: è argomentazione di merito, ed andrà verificata nel
corso dell’istruttoria, così come andrà chiarita la situazione del __________,
le eventuali non registrazioni di ricavi e le posizioni correntiste attive. E
ciò perché l’interesse dei creditori della società alla conservazione dei beni
sociali, almeno in certi limiti, è protetto non solo dai reati fallimentari, ma
anche dall’art. 158 CP.
Certo
è che, nel ristretto ambito dell’art. 191 CPP, il ricorso va respinto su questo
punto.
Appropriazione
indebita (art. 138 CP)
6.
Riguardo
a quest’accusa, ed alle argomentazioni sollevate nel ricorso, non sussistono eccezioni
a priori pacifiche e dimostrate. Gli argomenti sollevati sono unicamente di merito:
tali sono infatti l’eccezione della “Ersatzbereitschaft” o l’assenza
dell’elemento soggettivo del reato. Simili argomenti di merito non sono
ricevibili in questo contesto. L’istruttoria permetterà di accertare la
proprietà delle azioni, la situazione delle società, l’eventuale “Ersatzbereitschaft”,
così come l’esistenza o meno dell’elemento soggettivo dell’indebito
arricchimento. Su questo punto, il ricorso è irricevibile.
Frode fiscale (art. 269 LT)
7.
Il
ricorrente, con riferimento all’art. 271 LT, pur ammettendo la competenza del
Ministero pubblico, ritiene mancante un presupposto processuale, ovvero
l’avvenuta denuncia delle autorità fiscali a quelle penali. Al contrario il
procuratore pubblico sostiene che l’art. 271 LT crei unicamente un obbligo di
comunicazione delle autorità fiscali a quelle penali, in caso di sospetti di
frode.
8.
L’art.
271.
LT stabilisce, al cpv. 1, la competenza del Ministero pubblico a perseguire
i delitti fiscali di cui agli art. 269 LT (frode fiscale) e 270 LT
(appropriazione indebita di imposte alla fonte). Il cpv. 2 della medesima disposizione
stabilisce che “la procedura penale sarà aperta su richiesta della Divisione
delle contribuzioni trasmettendo gli atti al Ministero pubblico”. Infine,
il cpv. 3 prescrive alla Divisione delle contribuzioni l’obbligo di trasmettere
gli atti al Ministero pubblico se ha fondati motivi per ritenere realizzato un
delitto fiscale.
Determinante,
al fine del presente giudizio, è l’art. 271 cpv. 2 LT, che occorre interpretare.
9.
Va
considerato preliminarmente che a livello federale non esiste una simile
disposizione. L’art. 188 cpv. 1 LIFD crea un “Anzeigepflicht”, a carico
dell’amministrazione cantonale dell’IFD, in caso si presuma la commissione di
un delitto fiscale ai sensi degli art. 186 e 187 LIFD. Il cpv. 4 della medesima
norma permette all’Amministrazione federale delle contribuzioni di chiedere
l’apertura di un procedimento penale.
La
LAID non contiene disposizioni simili.
Per interpretare l’art. 271 cpv. 2 LT occorre far riferimento ai
lavori preparatori.
L’art. 271 della LT del 1994 riprende testualmente l’art. 213 vLT,
adattato solo alle mutate denominazioni delle autorità preposte al procedimento
penale (Messaggio del CdS n. 4169 del 13.10.1993 p. 125).
Nel Messaggio relativo alla vLT (Messaggio n. 2000 dell’11.9.1974, riportato
nei verbali del GC 197 vol 4 p. 1422 e ss.) si legge: “Data la gravità
dell’istruttoria penale, la decisione relativa al suo avvio deve essere
riservata all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni e avvenire solo
quando è accertato un reato fiscale e non se vi sono unicamente dei sospetti.”
(p. 1650).
Come precisa la dottrina (M. BERNASCONI, Contravvenzioni e delitti
fiscali, Lugano 1986, p. 191) “la richiesta dell’ACC di aprire una procedura
costituisce una “Prozessvoraussetzung” per cui il procuratore non può dare
inizio senza che gli sia pervenuta denuncia.”
Il testo dottrinale riporta poi lo stralcio di un intervento di un
deputato nel corso del dibattito parlamentare del 20.11.1976: “Dal rapporto
di maggioranza si vede in modo estremamente chiaro che il prof. Schulz
considera appunto la denuncia da parte dell’autorità fiscale alla stregua di
una premessa procedurale, non di querela, ma di premessa procedurale imminente
(recte: immanente) al delitto stesso”.
La medesima dottrina evidenzia subito dopo come il Ministero
pubblico abbia la facoltà di perseguire d’ufficio la sottrazione dell’imposta
federale diretta, e suggerisce una soluzione pratica auspicata in simili casi:
la magistratura penale procede d’ufficio per quanto attiene al delitto fiscale
di frode in base alla LIFD; fa una segnalazione all’ACC in base all’art. 215
vLT (ora art. 185 cpv. 1 LT 1994, norma rafforzata rispetto alla precedente,
cfr.: L. MARCELLINI, Les reiseignements entre autorité judiciaire et autorité
fiscale, in: Les nouveaux défis au secret bancarie suisse, Bellinzona 1996, p. 105
ss.) di quanto accertato; l’ACC dovrà trasmettere la denuncia al Ministero
pubblico se sono date le premesse dell’art. 271 cpv. 3 LT.
10.
L’estensione
dell’accusa al reato di frode fiscale non precisa se è riferita alla norma federale
(art. 186 LIFD) o a quella cantonale (art. 269 LT).
Già
per questo motivo la stessa va annullata, ritenuto che il procuratore pubblico potrà
promuovere d’ufficio l’accusa in base all’art. 186 LIFD, mentre dovrà attendere
l’eventuale trasmissione degli atti da parte della Divisione delle
contribuzioni per promuovere l’accusa in virtù dell’art. 269 LT. Su questo punto
il ricorso va quindi accolto.
Falsità
in documenti (art. 251 CP)
11.
Prima
di esaminare il problema del concorso o meno tra frode fiscale e falsità in documenti,
importa chiarire che la contabilità commerciale rappresenta un documento ai
sensi dell’art. 110 cifra 5 CP, perché idonea ed atta a provare l’esattezza
della situazione e delle operazioni che riporta (DTF 125 IV 23, 123 IV 137).
Delle indicazioni inesatte realizzano il reato dell’art. 251 CP. Come ricorda
la dottrina, anche un’omissione è sufficiente a realizzare l’infrazione (B.
CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berna 2002, n. 39 ad art.
251.
CP).
12.
L’eccezione
sollevata nel gravame riguarda il concorso o meno tra frode fiscale e falsità
in documenti. L’obiezione è di una certa pertinenza, considerata la particolare
configurazione del delitto di frode fiscale, sia a livello federale, sia a
livello cantonale, che punisce più l’uso del falso che non l’inganno. Questo
emerge chiaramente da un’interpretazione storica delle norme, e dal suo concorso
ideale con la sottrazione.
Inizialmente,
erano previste unicamente la sottrazione semplice (art. 129 cpv. 1 IDN) ed una
sottrazione qualificata (art. 129 cpv. 2 IDN) in ragione dell’uso di documenti
falsi, falsificati o inesatti.
Con
la modifica dell’IDN entrata in vigore nel 1977 (Messaggio del CF del 8.1.1975
FF1975 I 323 ss) che ha abolito l’art. 129 cpv. 2 IDN
(ovvero la fattispecie qualificata), è stata introdotta una nuova disposizione,
l’art. 130 bis IDN, finalizzata a punire e criminalizzare unicamente l’uso del
falso nel contesto della sottrazione. Le note marginali francese ed italiano
dell’art. 130bis erano “usage de faux” ed “uso del falso”: solo
la nota marginale della versione tedesca parla di “Steuerbetrug”. Con
l’entrata in vigore della LIFD sono state modificate le note marginali (da uso
di falso in frode) nelle versioni italiana e francese, ma non è cambiata la
sostanza del delitto fiscale, che punisce primariamente l’uso del falso a fini
fiscali (M. MINI, La compatibilità di alcune disposizioni di diritto fiscale
penale svizzero con la CEDU, in RDiTi 2004 II p. 487 ss, p. 501/502).
13.
La
giurisprudenza del TF ha tenuto conto della particolare caratteristica del
reato di frode fiscale. In una giurisprudenza costante, l’Alta Corte ha
considerato che colui che, con un documento falso, intenda evitare unicamente
il pagamento di imposte deve essere giudicato solo in base al diritto penale
fiscale (DTF 108 IV 27).
Questa
giurisprudenza è andata poi precisandosi nel tempo.
Inizialmente
il TF ha ritenuto che, per determinare l’eventuale fine meramente fiscale del
falso, determinante fosse non l’intenzione dell’autore, ma la natura del
documento utilizzato e la sua destinazione oggettiva (DTF 101 IV 53).
Successivamente,
il TF ha un po’ attenuato questa giurisprudenza, precisando che l’art. 251 CP
si applicava quando l’autore si era reso conto che il documento poteva essere
utilizzato non solo a fini fiscali, ma anche nei rapporti di diritto civile, e
che non poteva, in base alle circostanze, escludere che un simile uso potesse
intervenire (DTF 106 IV 38).
Infine,
in un’ulteriore sentenza, il TF ha formalizzato un’importante precisazione. In
DTF 122 IV 25 (JdT 1998 IV 11) ha precisato che il bilancio commerciale di una
società anonima ha sempre funzione di informare non solamente il fisco, ma
anche i terzi riguardo alla situazione finanziaria della stessa. Chi allestisce
un bilancio ingannevole deve in principio sapere che non è esclusivamente
destinato al fisco. Questi accetta quindi l’eventualità di un’utilizzazione non
fiscale del documento. Ciò giustifica l’applicazione dell’art. 251 CP.
14.
Considerato
come nel concreto caso l’estensione dell’imputazione si riferisca alla mancata
contabilizzazione degli introiti in almeno due delle società oggetto
dell’inchiesta, non si può a priori immediatamente e definitivamente scartare
il possibile concorso ideale tra i due reati di frode fiscale e falsità in
documenti. Anzi, il fatto che l’imputazione riguardi un’importante mancata contabilizzazione
e l’attendibilità dei documenti contabili, e quindi anche del bilancio,
giustifica la promozione dell’accusa che permetterà alle parti di meglio verificare
o contestare l’imputazione nel corso dell’istruzione formale.
Su
questo punto, il ricorso va respinto.
15.
Riassumendo,
il ricorso è parzialmente accolto riguardo all’estensione dell’accusa per il
reato di frode fiscale. Il ricorso è al contrario respinto per l’estensione
dell’accusa ai reati di amministrazione infedele, appropriazione indebita e
falsità in documenti.
16.
La
tassa di giustizia e le spese, ridotte per il parziale accoglimento del ricorso,
sono comunque a carico del ricorrente.
Per questi
motivi,
visti gli art.
191.
e 284 ss. CPP, gli art. 138, 158 e 251 CP, l’art. 269 LT, l’art. 186 LIFD,
l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza è annullata l’estensione dell’accusa al reato di frode fiscale.
Le
altre estensioni dell’accusa sono confermate.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 1’600.-- e le spese di CHF 250.--, per complessivi
CHF 1’850.-- (milleottocentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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