60.2005.115
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva.
4 maggio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2005.115
Data decisione, Autorità:
04.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva.
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.115
Lugano
4 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 19.4.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto PI 2, __________
(patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 25/26.4.2005 del procuratore pubblico PI 1 ;
preso atto che
l'interessato ha rinunciato a formulare osservazioni, come comunicato con
lettera 2.5.2005;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in
diritto
1.Nei confronti di PI 2 , in detenzione preventiva dal __________ (in precedenza detenuto anche
dal __________), il procuratore pubblico ha emanato il __________
l’atto d’accusa (ACC __________), ritenendolo colpevole
di mancato omicidio intenzionale plurimo, coazione ripetuta, furto ripetuto,
danneggiamento ripetuto, violazione di domicilio ripetuta, abuso di impianti di
telecomunicazioni ripetuto, abuso della licenza o targhe ripetuto, veicoli a
motore senza licenza di circolazione ripetuto, disobbedienza a decisioni
dell’autorità ripetuta, appropriazione semplice, pornografia e contravvenzione
LStup ripetuta.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato a martedì __________, con continuazione fino a giovedì __________.
2. Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
criminali di Lugano chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva
cui è astretto l'imputato fino al __________, data della
presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento
dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale
cantonale in generale, e del presidente istante in particolare.
Come esposto
nell’istanza di proroga, il presidente ha già aggiornato una serie di processi
con detenuti. Un altro giudice del TPC sta conducendo un dibattimento della
durata di due mesi, e gli altri due giudici hanno già aggiornato diversi
processi con accusati in stato di detenzione.
5.Nel presente caso ci sono seri indizi
di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di PI 2, rispetto ai fatti
che gli sono imputati, ritenuto che non spetta a questa Camera procedere alla
qualifica giuridica del reato principale. In particolare PI 2 è stato visto e
riconosciuto nel giardino da parte di __________ nella notte del 12.8.2004. È
stato visto nelle vicinanze anche da un teste. Esiste anche un movente, legato
al risentimento ed alla gelosia rispetto a __________ __________. L’origine
dolosa del danno è accertata dal perito (AI 53 e AI 146). Occorre inoltre
considerare l’assenza di altri moventi apparenti per simile sabotaggio, nonché
l’assenza di un alibi da parte di PI 2. Più in generale, e per economia di giudizio,
si rimanda anche alle motivazioni delle decisioni del giudice dell’istruzione e
dell’arresto del 20.12.2004 (AI 161, inc. __________) e del 3.2.2005 (AI 182,
inc. __________).
Infine,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione
e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. 1997.26802; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di recidiva. Come per gli altri
motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105
Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna
quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai
verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP 1989, 294), rispettando
anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso
non può essere desunto solo dalla protratta
attività delittuosa
dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des
Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna
1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse
giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: é
necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la
personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata
la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente
del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati
durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna,
depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,
Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il
pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza
di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la
reiterazione sono gravi (decisione TF 1P.750/2004 del 21.1.2005).
Nel
presente caso il responso del perito psichiatrico evidenzia il concreto
pericolo di recidiva (AI 146, p. 15), tanto da suggerire l’inizio di una
terapia già durante la detenzione preventiva (Verbale del 9.12.2004 p. 2, AI
158). Il pericolo di recidiva è suffragato anche dai precedenti episodi, avvenuti
in __________ come nel Canton __________.
7. La
carcerazione preventiva cui è astretto PI 2 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
8. Nella
valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre
considerare che la durata della proroga è di circa un mese e mezzo. Considerati
Fatti
i reati oggetto dell’atto d’accusa, la situazione personale di PI 2, la domanda
Considerandi
di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione
preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile
pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui è astretto PI 2 è prorogato
fino al 7.7.2005, rispettivamente fino alla
conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
- -
-
-
-.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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