60.2005.116
istanza per risolvere il conflitto di competenza a giudicare una domanda di revisione in materia di contravvenzioni amministrative.
11 maggio 2005Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.116
Data decisione, Autorità:
11.05.2005, CRP
Titolo:
istanza per risolvere il conflitto di competenza a giudicare una domanda di revisione in materia di contravvenzioni amministrative.
CORTE DI CASSAZIONE E DI REVISIONE PENALE
PRETURA PENALE
art. 39 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.116
Lugano
11 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 20/21.4.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
in relazione
alla competenza a giudicare una domanda di revisione in materia
di
contravvenzioni amministrative;
richiamate le
osservazioni 22/27.4.2005 della Pretura penale, che contesta l’esistenza di un
conflitto di competenza;
richiamate le
osservazioni 2/3.5.2005 della PI 1 (CCRP), che pure evidenzia l’inesistenza di
un conflitto d’interesse;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Con
decisione del 10.12.2004 la Sezione dei permessi e dell’immigra-zione ha
inflitto a IS 1 una multa di CHF 1'500.--, oltre a CHF 350.-- di tassa di
giustizia e CHF 60.-- di spese, per violazione della legge cantonale sugli
esercizi pubblici (Les pubb). Contro la decisione IS 1 è insorto presso la
Pretura penale, con ricorso del 27.12.2004. Con decisione 10.2.2005 (Pretura
penale, inc. __________) la Pretura penale ha respinto il ricorso.
2.
In
data 28.2.2005, IS 1 ha presentato, per il tramite del proprio rappresentanate
legale, un’istanza di revisione. L’istanza è indirizzata alla CCRP per il
tramite della Pretura penale.
Preso
atto che l’incarto non è stato trasmesso, come da lui auspicato, dalla Pretura penale
alla CCRP, e dopo uno scambio di corrispondenza con le due autorità
giudiziarie, IS 1 ha presentato a questa Camera un’istanza ex art. 39 CPP per
risolvere il conflitto d’interesse, chiedendo che l’istanza di revisione venga
decisa dalla CCRP.
3.
Con
osservazioni del 22/27.4.2005 e del 2/3.5.2005 sia la Pretura penale che la
CCRP contestano l’esistenza di un conflitto d’interesse, considerato come
entrambe le autorità giudiziarie ritengono concordemente competente ad evadere
l’istanza di revisione la Pretura penale.
4.
Giusta l'art. 39 CPP i conflitti di competenza sono decisi dalla
Camera dei ricorsi penali.
Secondo
quanto previsto dall'art. 284 cpv. 2 e 3 CPP, in questi casi si applica la
procedura ed i termini previsti dagli art. 285 e 286 CPP.
5.
La
presente istanza, inoltrata il 20/21.4.2005, appare a prima vista tardiva.
Già
dalla comunicazione della Pretura penale del 17.3.2005 (all. D all’istanza)
risulta la competenza di quest’ultima a decidere l’istanza di revisione.
Anche
ammettendo che la comunicazione della Pretura penale possa essere stata fraintesa
dal qui istante, la successiva comunicazione della CCRP del 31.3.2005 (all. F
all’istanza) confermava la competenza della Pretura penale.
Vero
che successivamente il rappresentante del qui istante ha nuovamente scritto
alla CCRP chiedendo al presidente della Corte d’intervenire presso la Pretura penale
(all. G all’istanza). Da un’annota-zione manoscritta su quest’ultimo documento
sembrerebbe che il rappresentate legale dell’istante abbia ancora contattato
telefonicamente la cancelleria della CCRP in data 15.4.2005: solo dopo
quest’ultima telefonata, l’istante ha presentato la propria istanza per
conflitto di competenza.
La
tempestività appare dubbia, ritenuto che dagli scritti 17.3.2005 e 31.3.2005,
rispettivamente della Pretura penale e della CCRP, risultava in modo concorde
che per entrambe le autorità giudiziarie interpellate la competenza per evadere
l’istanza di revisione era della Pretura penale. Visto l’esito dell’istanza, la
questione della tempestività può comunque rimanere aperta.
6.
Entrambe
le autorità giudiziarie osservanti hanno contestato l’esistenza di un conflitto
d’interesse. A ragione. Nel presente caso, le due autorità giudiziarie
interpellate (Pretura penale e CCRP) hanno entrambe concordemente riconosciuto
la competenza della Pretura penale ad evadere la domanda di revisione. IS 1,
con la propria istanza, contesta questa concorde conclusione delle due autorità
giudiziarie, e chiede a questa Camera che venga stabilita la competenza della
CCRP ad evadere la sua istanza di revisione.
7.
La
dottrina (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 123 n. 510-514)
espone diversi tipi di conflitto di competenza. Anzitutto distingue tra conflitto
effettivo o attuale, e conflitto virtuale o latente. C’è un conflitto effettivo
quando due autorità giudiziarie si dichiarano entrambe competenti (conflitto
positivo) o entrambe incompetenti (conflitto negativo) a giudicare di un caso
concreto. C’è un conflitto virtuale quando un’autorità si dichiara competente
per giudicare quando non è né competente né investita del caso, mentre che
l’autorità competente non se ne occupa del caso. Non c’è invece conflitto di competenza
quando un’autorità declina la propria competenza a favore dell’altra.
8.
Non
vi è dubbio che nel presente caso si é in presenza di due autorità giudiziarie
che in modo univoco concordano sulla competenza a decidere l’istanza di
revisione. Non è quindi dato un conflitto di competenza, e l’istanza è pertanto
irricevibile.
Con
questa soluzione non vengono comunque lesi i diritti del qui istante,
considerato che, come osservato dalla CCRP, nella procedura di revisione egli
può comunque contestare, preliminarmente, la competenza della Pretura penale,
ed eventualmente ricorrere anche su questo punto.
9.
A
titolo abbondanziale, nel presente caso questa Camera non può che concordare
sulla competenza della Pretura penale, ad esclusione della CCRP.
Prima
dell’1.1.2003, la competenza in materia di ricorso per le contravvenzioni amministrative
era del Tribunale cantonale amministrativo (Tram).
Con
la legge del 23.3.2002, entrata in vigore l’1.1.2003, tale competenza è stata
trasmessa alla Pretura penale.
Invero,
questa trasmissione di competenze non era inizialmente prevista nel Messaggio
del CdS del 26.6.2001 (n. 5134). Dopo una presa di posizione del Tram, ed a
richiesta della Commissione della legislazione, il CdS ha dato la sua adesione
al trasferimento delle competenze con scritto 18.12.2001. Prima dell’1.1.2003
non c’era quindi possibile confusione sulla competenza a decidere le domande di
revisione in virtù dell’art. 19 della Legge di procedura per le contravvenzioni
(LPContr, n. 3.3.3.4). Ma questo vale anche dopo il 1.1.2003.
10.
Come
risulta dal chiaro testo dell’art. 31 cpv. 1 LOG, in materia di contravvenzioni
amministrative, la Pretura penale è autorità di ricorso: conseguentemente, sia
l’art. 31 cpv. 2 LOG, sia l’art. 14 cpv. 2 LPContr stabiliscono che le
decisioni della Pretura penale sono definitive.
Dalla
competenza ricorsuale in materia amministrativa si distingue quella in materia
penale, dove la Pretura penale è giudice di primo grado e le sue decisioni sono
impugnabili alla CCRP in virtù dei combinati art. 63 e 29 LOG.
11.
Per
il qui istante, l’art. 63 LOG prevarrebbe sull’art. 19 LPContr, che a suo dire
stabilisce unicamente che la domanda di revisione sia indirizzata alla Pretura
penale, con l’onere per quest’ultima poi di trasmetterla con l’intero incarto
alla CCRP. Quest’interpretazione non è condivisibile, e fa astrazione della distinzione
tra competenze amministrative e competenze penali attribuite alla Pretura
penale.
12.
In
materia penale, la competenza per le domande di revisione è sempre della CCRP,
indipendentemente da chi abbia reso la decisione cresciuta in giudicato (ovvero
la Pretura penale, una Corte delle assise correzionali, una Corte delle assise
criminali, o la CCRP medesima). Ciò in virtù dell’art. 63 LOG e 301 CPP.
In
materia di contravvenzioni amministrative, la competenza per la revisione non è
attribuita ad una determinata autorità, ma varia a dipendenza di chi (autorità
amministrativa competente in prima istanza o Pretura penale competente su
ricorso) ha giudicato in ultima istanza. Ciò in virtù dell’art. 19 cpv. 2
LPContr.
Le
norme della LPContr, in particolare quelle sul ricorso (art. 4 ss. LPContr) e
quelle sulla revisione rappresentano una lex specialis rispetto all’art. 63
LOG. Diversamente, se prevalesse in generale l’art. 63 LOG, anche le decisioni
della Pretura penale in materia di contravvenzioni amministrative sarebbero
impugnabili alla CCRP, ciò che è stato chiaramente escluso sia dall’art. 31
cpv. 2 LOG che dall’art. 14 cpv. 2 LPContr. Lo stesso vale per le istanze di
revisione, alle quali si applica l’art. 19 LPContr e non l’art. 63 LOG.
Che
così stiano le cose risulta anzitutto dalla distinzione chiara tra le
competenze penali e le competenze amministrative della Pretura penale.
Che
le cose stiano così risulta inoltre dal fatto che alle diverse competenze
(amministrative o penali) della Pretura penale si applicano delle procedure
diverse (la LPContr, per la prima, il CPP per la seconda).
Che
le cose stiano così risulta infine dai lavori preparatori della legge del 23.3.2002.
Il rapporto (di maggioranza) della Commissione della legislazione del 27.2.2002
(n. 5134A) riporta:
“Come
giustamente sottolineato dal Presidente della CCRP le prospettate modifiche, limitatamente
alle contravvenzioni, non introducono la facoltà di impugnare con ricorso per
cassazione le sentenze della Pretura penale rese in materia contravvenzionale.
Di principio i mezzi di impugnazione vanno dedotti dalle norme di procedura e
non da quelle d’organizzazione. Conseguentemente dinnanzi alla CCRP continueranno
ad essere deducibili mediante ricorso per cassazione soltanto le sentenze rese
dai Giudici della Pretura penale in applicazione del CPP (art. 278 CPP) e non
invece quelle emanate in base alla LPContr (art. 14 LPContr), analogamente per
le istanze di revisione.”
Conseguentemente,
l’art. 63 LOG (unitamente all’art. 301 CPP) determinano la competenza della
CCRP per le domande di revisione contro le sentenze della Pretura penale in
applicazione del CP e del CPP: l’art. 19 LPContr stabilisce la competenza
dell’autorità amministrativa o della Pretura penale (a dipendenza di chi ha
giudicato in ultima istanza) per le domande di revisione in materia di
contravvenzioni amministrative.
Nel
presente caso, dato che la decisione definitiva è stata resa dalla Pretura
penale, questa sola è competente per decidere la domanda di revisione.
13.
Il
ricorso, come detto, è irricevibile. Ciò che comporta il carico di tassa di
giustizia e spese.
Per tutti questi motivi,
visti gli art. 39 CPP, 285 e 286 CPP, gli art. 1 ss LPContr, l’art.
39.
lit. f LTG, ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF
580.
-- (cinquecentoottanta), sono posti carico di IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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