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Decisione

60.2005.116

istanza per risolvere il conflitto di competenza a giudicare una domanda di revisione in materia di contravvenzioni amministrative.

11 maggio 2005Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.116

Data decisione, Autorità:

11.05.2005, CRP

Titolo:

istanza per risolvere il conflitto di competenza a giudicare una domanda di revisione in materia di contravvenzioni amministrative.

CORTE DI CASSAZIONE E DI REVISIONE PENALE

PRETURA PENALE

art. 39 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.116

Lugano

11 maggio 2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini,

vicecancelliere

sedente per

statuire sull’istanza 20/21.4.2005 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

in relazione

alla competenza a giudicare una domanda di revisione in materia

di

contravvenzioni amministrative;

richiamate le

osservazioni 22/27.4.2005 della Pretura penale, che contesta l’esistenza di un

conflitto di competenza;

richiamate le

osservazioni 2/3.5.2005 della PI 1 (CCRP), che pure evidenzia l’inesistenza di

un conflitto d’interesse;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

Con

decisione del 10.12.2004 la Sezione dei permessi e dell’immigra-zione ha

inflitto a IS 1 una multa di CHF 1'500.--, oltre a CHF 350.-- di tassa di

giustizia e CHF 60.-- di spese, per violazione della legge cantonale sugli

esercizi pubblici (Les pubb). Contro la decisione IS 1 è insorto presso la

Pretura penale, con ricorso del 27.12.2004. Con decisione 10.2.2005 (Pretura

penale, inc. __________) la Pretura penale ha respinto il ricorso.

2.

In

data 28.2.2005, IS 1 ha presentato, per il tramite del proprio rappresentanate

legale, un’istanza di revisione. L’istanza è indirizzata alla CCRP per il

tramite della Pretura penale.

Preso

atto che l’incarto non è stato trasmesso, come da lui auspicato, dalla Pretura penale

alla CCRP, e dopo uno scambio di corrispondenza con le due autorità

giudiziarie, IS 1 ha presentato a questa Camera un’istanza ex art. 39 CPP per

risolvere il conflitto d’interesse, chiedendo che l’istanza di revisione venga

decisa dalla CCRP.

3.

Con

osservazioni del 22/27.4.2005 e del 2/3.5.2005 sia la Pretura penale che la

CCRP contestano l’esistenza di un conflitto d’interesse, considerato come

entrambe le autorità giudiziarie ritengono concordemente competente ad evadere

l’istanza di revisione la Pretura penale.

4.

Giusta l'art. 39 CPP i conflitti di competenza sono decisi dalla

Camera dei ricorsi penali.

Secondo

quanto previsto dall'art. 284 cpv. 2 e 3 CPP, in questi casi si applica la

procedura ed i termini previsti dagli art. 285 e 286 CPP.

5.

La

presente istanza, inoltrata il 20/21.4.2005, appare a prima vista tardiva.

Già

dalla comunicazione della Pretura penale del 17.3.2005 (all. D all’istanza)

risulta la competenza di quest’ultima a decidere l’istanza di revisione.

Anche

ammettendo che la comunicazione della Pretura penale possa essere stata fraintesa

dal qui istante, la successiva comunicazione della CCRP del 31.3.2005 (all. F

all’istanza) confermava la competenza della Pretura penale.

Vero

che successivamente il rappresentante del qui istante ha nuovamente scritto

alla CCRP chiedendo al presidente della Corte d’intervenire presso la Pretura penale

(all. G all’istanza). Da un’annota-zione manoscritta su quest’ultimo documento

sembrerebbe che il rappresentate legale dell’istante abbia ancora contattato

telefonicamente la cancelleria della CCRP in data 15.4.2005: solo dopo

quest’ultima telefonata, l’istante ha presentato la propria istanza per

conflitto di competenza.

La

tempestività appare dubbia, ritenuto che dagli scritti 17.3.2005 e 31.3.2005,

rispettivamente della Pretura penale e della CCRP, risultava in modo concorde

che per entrambe le autorità giudiziarie interpellate la competenza per evadere

l’istanza di revisione era della Pretura penale. Visto l’esito dell’istanza, la

questione della tempestività può comunque rimanere aperta.

6.

Entrambe

le autorità giudiziarie osservanti hanno contestato l’esistenza di un conflitto

d’interesse. A ragione. Nel presente caso, le due autorità giudiziarie

interpellate (Pretura penale e CCRP) hanno entrambe concordemente riconosciuto

la competenza della Pretura penale ad evadere la domanda di revisione. IS 1,

con la propria istanza, contesta questa concorde conclusione delle due autorità

giudiziarie, e chiede a questa Camera che venga stabilita la competenza della

CCRP ad evadere la sua istanza di revisione.

7.

La

dottrina (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 123 n. 510-514)

espone diversi tipi di conflitto di competenza. Anzitutto distingue tra conflitto

effettivo o attuale, e conflitto virtuale o latente. C’è un conflitto effettivo

quando due autorità giudiziarie si dichiarano entrambe competenti (conflitto

positivo) o entrambe incompetenti (conflitto negativo) a giudicare di un caso

concreto. C’è un conflitto virtuale quando un’autorità si dichiara competente

per giudicare quando non è né competente né investita del caso, mentre che

l’autorità competente non se ne occupa del caso. Non c’è invece conflitto di competenza

quando un’autorità declina la propria competenza a favore dell’altra.

8.

Non

vi è dubbio che nel presente caso si é in presenza di due autorità giudiziarie

che in modo univoco concordano sulla competenza a decidere l’istanza di

revisione. Non è quindi dato un conflitto di competenza, e l’istanza è pertanto

irricevibile.

Con

questa soluzione non vengono comunque lesi i diritti del qui istante,

considerato che, come osservato dalla CCRP, nella procedura di revisione egli

può comunque contestare, preliminarmente, la competenza della Pretura penale,

ed eventualmente ricorrere anche su questo punto.

9.

A

titolo abbondanziale, nel presente caso questa Camera non può che concordare

sulla competenza della Pretura penale, ad esclusione della CCRP.

Prima

dell’1.1.2003, la competenza in materia di ricorso per le contravvenzioni amministrative

era del Tribunale cantonale amministrativo (Tram).

Con

la legge del 23.3.2002, entrata in vigore l’1.1.2003, tale competenza è stata

trasmessa alla Pretura penale.

Invero,

questa trasmissione di competenze non era inizialmente prevista nel Messaggio

del CdS del 26.6.2001 (n. 5134). Dopo una presa di posizione del Tram, ed a

richiesta della Commissione della legislazione, il CdS ha dato la sua adesione

al trasferimento delle competenze con scritto 18.12.2001. Prima dell’1.1.2003

non c’era quindi possibile confusione sulla competenza a decidere le domande di

revisione in virtù dell’art. 19 della Legge di procedura per le contravvenzioni

(LPContr, n. 3.3.3.4). Ma questo vale anche dopo il 1.1.2003.

10.

Come

risulta dal chiaro testo dell’art. 31 cpv. 1 LOG, in materia di contravvenzioni

amministrative, la Pretura penale è autorità di ricorso: conseguentemente, sia

l’art. 31 cpv. 2 LOG, sia l’art. 14 cpv. 2 LPContr stabiliscono che le

decisioni della Pretura penale sono definitive.

Dalla

competenza ricorsuale in materia amministrativa si distingue quella in materia

penale, dove la Pretura penale è giudice di primo grado e le sue decisioni sono

impugnabili alla CCRP in virtù dei combinati art. 63 e 29 LOG.

11.

Per

il qui istante, l’art. 63 LOG prevarrebbe sull’art. 19 LPContr, che a suo dire

stabilisce unicamente che la domanda di revisione sia indirizzata alla Pretura

penale, con l’onere per quest’ultima poi di trasmetterla con l’intero incarto

alla CCRP. Quest’interpretazione non è condivisibile, e fa astrazione della distinzione

tra competenze amministrative e competenze penali attribuite alla Pretura

penale.

12.

In

materia penale, la competenza per le domande di revisione è sempre della CCRP,

indipendentemente da chi abbia reso la decisione cresciuta in giudicato (ovvero

la Pretura penale, una Corte delle assise correzionali, una Corte delle assise

criminali, o la CCRP medesima). Ciò in virtù dell’art. 63 LOG e 301 CPP.

In

materia di contravvenzioni amministrative, la competenza per la revisione non è

attribuita ad una determinata autorità, ma varia a dipendenza di chi (autorità

amministrativa competente in prima istanza o Pretura penale competente su

ricorso) ha giudicato in ultima istanza. Ciò in virtù dell’art. 19 cpv. 2

LPContr.

Le

norme della LPContr, in particolare quelle sul ricorso (art. 4 ss. LPContr) e

quelle sulla revisione rappresentano una lex specialis rispetto all’art. 63

LOG. Diversamente, se prevalesse in generale l’art. 63 LOG, anche le decisioni

della Pretura penale in materia di contravvenzioni amministrative sarebbero

impugnabili alla CCRP, ciò che è stato chiaramente escluso sia dall’art. 31

cpv. 2 LOG che dall’art. 14 cpv. 2 LPContr. Lo stesso vale per le istanze di

revisione, alle quali si applica l’art. 19 LPContr e non l’art. 63 LOG.

Che

così stiano le cose risulta anzitutto dalla distinzione chiara tra le

competenze penali e le competenze amministrative della Pretura penale.

Che

le cose stiano così risulta inoltre dal fatto che alle diverse competenze

(amministrative o penali) della Pretura penale si applicano delle procedure

diverse (la LPContr, per la prima, il CPP per la seconda).

Che

le cose stiano così risulta infine dai lavori preparatori della legge del 23.3.2002.

Il rapporto (di maggioranza) della Commissione della legislazione del 27.2.2002

(n. 5134A) riporta:

“Come

giustamente sottolineato dal Presidente della CCRP le prospettate modifiche, limitatamente

alle contravvenzioni, non introducono la facoltà di impugnare con ricorso per

cassazione le sentenze della Pretura penale rese in materia contravvenzionale.

Di principio i mezzi di impugnazione vanno dedotti dalle norme di procedura e

non da quelle d’organizzazione. Conseguentemente dinnanzi alla CCRP continueranno

ad essere deducibili mediante ricorso per cassazione soltanto le sentenze rese

dai Giudici della Pretura penale in applicazione del CPP (art. 278 CPP) e non

invece quelle emanate in base alla LPContr (art. 14 LPContr), analogamente per

le istanze di revisione.”

Conseguentemente,

l’art. 63 LOG (unitamente all’art. 301 CPP) determinano la competenza della

CCRP per le domande di revisione contro le sentenze della Pretura penale in

applicazione del CP e del CPP: l’art. 19 LPContr stabilisce la competenza

dell’autorità amministrativa o della Pretura penale (a dipendenza di chi ha

giudicato in ultima istanza) per le domande di revisione in materia di

contravvenzioni amministrative.

Nel

presente caso, dato che la decisione definitiva è stata resa dalla Pretura

penale, questa sola è competente per decidere la domanda di revisione.

13.

Il

ricorso, come detto, è irricevibile. Ciò che comporta il carico di tassa di

giustizia e spese.

Per tutti questi motivi,

visti gli art. 39 CPP, 285 e 286 CPP, gli art. 1 ss LPContr, l’art.

39.

lit. f LTG, ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è irricevibile.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF

580.

-- (cinquecentoottanta), sono posti carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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