60.2005.117
istanza di ispezione degli atti. studente quale istante.
3 giugno 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.117
Data decisione, Autorità:
03.06.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. studente quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.117
Lugano
3 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 19/20.4.2005 presentata da
IS 1
tendente ad
ottenere l’accesso alle sentenze relative agli omicidi familiari, a fini di
ricerca;
premesso che la
richiesta è presentata su carta intestata dell’__________, per lo svolgimento
di una tesi di laurea in __________, ed è controfirmata dalla prof.ssa __________
richiamato lo
scritto 25/26.4.2005 della Corte di Cassazione e di revisione penale (CCRP),
che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;
preso atto del preavviso
negativo 2/3.5.2005 del Ministero pubblico (MP), in relazione alle difficoltà
di personale e di mezzi che la richiesta dell’istante pone;
richiamato il
preavviso favorevole 10.5.2005 del Tribunale penale cantonale (TPC);
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. L’istante,
studentessa al __________ di __________ e __________ presso la facoltà di __________
dell’__________, __________, svolge una tesi di laurea in __________ (sezione
di __________ e di __________) riguardante il fenomeno degli omicidi familiari.
A tale fine, quindi per motivi scientifici, chiede di poter disporre delle
sentenze e degli atti relativi alle sentenze emanate nel periodo 1980-2004 in materia
di omicidi, assassini e omicidi passionali.
2. Come
esposto in entrata, le autorità giudiziarie consultate hanno dato pareri discordanti:
parere favorevole il TPC, parere contrario il MP, mentre la CCRP ha comunicato
di non avere particolari osservazioni da formulare al riguardo.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e
completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
4. Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto
come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa
Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP.
5. Per
motivi organizzativi del personale ed a concreta tutela delle persone coinvolte
nei singoli procedimenti penali che in questa sede per ovvi motivi non possono
essere interpellate, si giustifica comunque imporre qualche limitazione.
L’accesso
alle informazioni (consultazione) potrà avvenire presso il TPC, limitatamente
alle sentenze, sulla base dei dati informatici o sulla base della raccolta delle
sentenze, compatibilmente con gli impegni di quest’autorità, ciò anche in
considerazione delle difficoltà pratiche evidenti.
Spetta
inoltre al TPC, di caso in caso, determinare eventuali altri atti accessibili,
oltre alle sentenze.
Copie
di sentenze o di altri atti potranno essere messe a disposizione - sotto forma
cartacea -, solo se caviardate, in modo che per un terzo non sia possibile
risalire ai nomi delle persone coinvolte nei procedimenti penali. Nell’ipotesi
in cui non sia possibile garantire un elevato grado di anonimizzazione di
questi documenti, siccome le persone, nonostante l’anonimizzazione, potrebbero
comunque essere identificabili, occorre evidentemente chiedere il consenso
delle parti interessate e quindi presentare un’ulteriore istanza a questa Camera.
Va
da sé che le informazioni raccolte e l’eventuale documentazione non potranno
essere usate per altro scopo se non quello richiesto, ossia quale
documentazione per la ricerca scientifica, ed in nessun modo potranno essere
divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e nelle sentenze.
Giova
infine ricordare che l’istante, essendo studente di medicina, è vincolata dal
segreto professionale, e dovrà astenersi dal divulgare informazioni sensibili
acquisite nella consultazione degli atti.
6. L’istanza
va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese
sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 27 e 39 lit. f CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 20.--, per complessivi CHF
70.-- (settanta), sono a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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