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Decisione

60.2005.118

ricorso in materia di libertà provvisoria (accolto). pericolo di collusione. pericolo di recidiva. pericolo di fuga. obbligo deposito documenti di legittimazione.

4 maggio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).

8.Sono date la legittimazione ricorsuale

(art. 107 cpv. 1 CPP), la tempestività del gravame e la competenza della Camera

adita (CRP) (art. 284 cpv. 1 lit. a e 285 cpv. 1 CPP).

9.Va ancora ed in particolare ribadito

che, per quanto riguarda l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza,

non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione

che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve

sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita

e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.

10. Nel presente caso sono certamente dati seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico del ricorrente riguardo ai fatti con __________ Le

ammissioni del ricorrente contenute nei due ultimi verbali (del 7.4.2005 e del

13.4.2005) trovano conferma e sostanziale corrispondenza nelle audizioni di __________

(del 2.12.2004 e del 6.4.2005), nonché da altri riscontri.

Diversa

la situazione per quanto riguarda i fatti ipotizzati con __________. Per gli

stessi, come sostenuto dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni (del

29.4.2005 p. 3) esistono dei concreti indizi, che però sono scemati anche a

seguito delle audizioni, successive al giudizio del giudice dell’istruzione e

dell’arresto qui impugnato, di __________ e di sua madre da parte della

polizia. In effetti gli indizi per i fatti relativi a __________ non sono né concreti,

né seri, non tali da giustificare la detenzione del ricorrente. Il racconto di __________.

non è particolarmente dettagliato a questo proposito, e pertiene forse più al

rapporto tra __________ e __________ che non quello del ricorrente con la figlia.

In conclusione, i seri e concreti indizi di reato sono dati solo per i fatti

con __________.

11. Sui bisogni dell’istruzione non ci si deve soffermare più di tanto:

quelli relativi ai fatti ipotizzati con __________, vanno ad esaurirsi in pochi

giorni, con l’audizione (già prevista) della psicologa __________ __________.

Per questi e per i fatti relativi a __________, i bisogni istruttori si

esauriscono con un ultimo interrogatorio del ricorrente, già fissato dal procuratore

pubblico per il 6.5.2005. Non sono dati altri particolari bisogni istruttori.

Come anticipato dal procuratore pubblico nelle proprie osservazioni, dopo

questi due atti istruttori egli intende procedere al deposito atti e, non appena

possibile, alla chiusura dell’inchiesta.

12. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati

soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Si tratta generalmente di evitare o di

prevenire accordi tra l'accusato ed i testimoni - già sentiti o ancora da

sentire - o i correi ed i complici non arrestati, messi in atto per nascondere

al giudice la verità; si tratta inoltre di impedire interventi fraudolenti del

prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia,

allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di

ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte

dell'accusato devono essere valutate sulla base di elementi concreti, la realtà

di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera

astratta (cfr. decisione TF 1P.411/2004 del 13.8.2004; DTF 128 I 149 e 123 I

31; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

2344 ss.).

13. Per il procuratore medesimo, il pericolo di collusione è escluso con

__________, ma sarebbe dato con __________.

Questo

pericolo appare però solo teorico e non concreto: non tiene conto che __________,

benché non porti rancore (anzi) nei confronti del ricorrente, ha avuto comunque

la forza di raccontare quanto accaduto, l’ha verbalizzato e l’ha anche

rielaborato, come appare anche confrontando le sue due audizioni. Inoltre, date

le ammissioni precise e chiare del ricorrente e di __________ (quest’ultima in

due occasioni, e con tutte le garanzie dovute alle vittime), dati gli altri

elementi indizianti convergenti, e ritenuta la concreta situazione processuale

del ricorrente (che verrà esposta di seguito), un’eventuale ritrattazione di __________,

eventualmente simultanea a quella di RI 1, non farebbe che complicare la

situazione processuale di quest’ultimo. Per questo motivo non appare dato un pericolo

di collusione e di inquinamento di prove.

14. Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l’accusato in

libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui é

stato arrestato. Come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di

recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione

dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete

che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M.

LUVINI, in REP 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della

proporzionalità. Esso non può

essere desunto solo dalla protratta attività

delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M.

SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders

bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la

Considerandi

gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo

di recidiva: é necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti

e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e

adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere

deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di

reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna,

depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,

Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il

pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza

di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la

reiterazione sono gravi (decisione TF 1P.750/2004 del 21.1.2005).

15.

Il pericolo di recidiva appare escluso nel presente caso. Vero che i

fatti oggetto del presente procedimento si intersecano temporalmente con il

processo svolto dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ il

24.4

, e che gli altri atti con __________ sono successi nel periodo di

prova della sospensione condizionale della pena.

Si

tratta però di fatti totalmente diversi, per la loro natura, per la loro

gravità, che non permettono certo di concludere che il ricorrente manifesti una

propensione all’illecito. Riguardo a __________ occorre considerare che la

stessa ha ormai superato la soglia dei 16 anni.

Importa

osservare che dopo la detenzione relativa al primo procedimento, il ricorrente

ha saputo intraprendere un’attività lavorativa continuata fino al momento del

nuovo arresto. Non è quindi dato un pericolo di recidiva.

16.

Il pericolo di fuga va preso in considerazione (cfr. al proposito,

decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali

della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato

per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà

essergli inflitta.

Occorre valutare la situazione concreta del ricorrente, sia

processuale, sia personale, e valutare l’esistenza o meno di legami

significativi con il nostro paese, per valutare se questi abbia o meno interesse

a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna

– di una sanzione penale eventualmente da scontare.

17.

Nel presente caso, contro l’esistenza di un pericolo di fuga concorre

il fatto che il ricorrente ha chiaramente dei legami significativi con il nostro

paese, dove risiede con il permesso C dal 1979, ovvero da quando aveva 15 anni.

Sempre in Ticino risiede la figlia __________, con la quale intrattiene

rapporti regolari, malgrado la situazione venutasi a creare ed il collocamento.

Per

contro, a favore del pericolo di fuga occorre considerare la posizione

processuale del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato nel 2003 a 18 mesi

sospesi condizionalmente per un periodo di tre anni. I fatti imputatigli in

questo procedimenti sono in parte temporalmente precedenti il giudizio del 2003

(il che comporta un concorso retrospettivo) e gli altri sono comunque tutti

commessi nel periodo di prova della sospensione condizionale della pena (ciò

che apre la strada ed una possibile revoca). Il ricorrente è quindi

concretamente e seriamente confrontato con l’eventualità di dover espiare

almeno una delle due pene, se non addirittura entrambe. Questo, nell’imminenza

del processo, potrebbe accrescere il rischio che il ricorrente, posto in

libertà provvisoria, si sottragga al procedimento.

La

detenzione preventiva finora già subita (nel precedente caso dal 16.11.2001 al

31.1

, in questo caso dal 2.12.2004 ad oggi, ovvero in complesso circa

sette mesi e mezzo) ridimensiona di molto il pericolo di fuga, anche perché è

difficile prevedere (anche per rispetto all’autonomia di giudizio della Corte

del merito) quale sarà la soluzione riguardo al concorso retrospettivo e alle

eventuali concessioni e revoche della sospensione condizionale della pena. Per

ridurre ulteriormente il residuo pericolo di fuga, si dispone l’obbligo di

deposito del passaporto e di eventuali altri documenti di legittimazione.

18.

Nell’ottica della proporzionalità, e come detto al punto precedente,

l’eventuale nuova sanzione sarà in parte in concorso retrospettivo con la

precedente condanna, ciò che potrebbe comportare la revoca della sospensione

condizionale della pena complessiva. La possibile seconda condanna, benché in

parte coperta dal carcere preventivo sofferto, potrebbe comportare la revoca

della sospensione condizionale della prima.

I fatti oggetto del presente procedimento, benché umanamente odiosi,

sono penalmente oggettivamente meno gravi rispetto a quelli alla base della

precedente condanna. La minor gravità risulta soprattutto dal comportamento

consenziente della minorenne, ma anche dalla prassi in altri precedenti casi simili.

L’eventuale revoca della sospensione condizionale della pena

rispetto alla prima condanna è un giudizio di competenza esclusiva della Corte

di merito. Per la possibile sanzione dei fatti dell’attuale procedimento

penale, il carcere preventivo sofferto è già al limite.

19.

Per questi motivi, e per non pregiudicare la decisione futura della

Corte del merito, che sola potrà determinarsi sulla complessa e delicata

commisurazione ed esecuzione della pena, non si giustifica di protrarre il

carcere preventivo.

Il

ricorso è accolto ed il ricorrente sarà messo in libertà dopo il suo interrogatorio

già fissato per il 6.5.2005 (osservazioni PP del 29.4.2005 p. 5), previo

deposito del passaporto e dei documenti di legittimazione.

All’accusato

ed al suo difensore deve essere sin d’ora chiaro che, nel rispetto

dell’autonomia della Corte del merito, c’è la possibile (fors’anche probabile)

prospettiva di dover espiare altro carcere chiuso, ciò che comporterebbe una situazione

di rientro in carcere (per la seconda volta), problematico nell’ottica del

reinserimento dell’accusato. A loro di valutare se non sia meglio, vista la

situazione, chiedere l’anticipata espiazione, ciò che garantirà un processo in

tempi brevi, circostanza esclusa in caso di messa in libertà provvisoria, visto

l’attuale sovraccarico del TPC.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 95 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss.

e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto. RI 1 è posto in libertà provvisoria alle seguenti

condizioni:

1.1 la messa in libertà interverrà dopo l’interrogatorio del

6.5.2005;

1.2 l’obbligo di depositare il passaporto ed eventuali altri

documenti di legittimazione.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese; non si accordano ripetibili.

3. Intimazione:

-;

-;

- sede ();

-).

terzi implicati

PI 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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