60.2005.118
ricorso in materia di libertà provvisoria (accolto). pericolo di collusione. pericolo di recidiva. pericolo di fuga. obbligo deposito documenti di legittimazione.
4 maggio 2005Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.118
Data decisione, Autorità:
04.05.2005, CRP
Titolo:
ricorso in materia di libertà provvisoria (accolto). pericolo di collusione. pericolo di recidiva. pericolo di fuga. obbligo deposito documenti di legittimazione.
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 95 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 284 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2005.118
Lugano
4 maggio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sul ricorso 21/22.4.2005 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 18.4.2005
del giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà in materia di
libertà provvisoria;
richiamate le
osservazioni 29.4.2005 del procuratore pubblico PI 1, che chiede di respingere
il gravame del ricorrente;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1.RI 1 è stato arrestato il 2.12.2004
con l’imputazione di atti sessuali su fanciulli in relazione alla minorenne __________.
L’arresto è stato confermato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto per
bisogni dell’istruzione e per pericolo di collusione. L’accusa è stata estesa anche
a pornografia ed a reati sessuali ipotizzati con la figlia __________.
L’inchiesta ha preso le mosse da una segnalazione di un educatore della
struttura che segue la minorenne __________ circa relazioni a sfondo sessuale
avute con il qui ricorrente all’età di quattordici anni. Dopo una prima audizione
videofilmata di __________ (2.12.2004), il ricorrente è stato arrestato.
Questi
ha inizialmente ed a lungo negato ogni addebito. In una successiva audizione
videofilmata (6.4.2005), la minorenne __________ ha confermato le proprie rivelazioni,
ed ha aggiunto dei fatti di possibile rilevanza penale relativi anche alla figlia
del ricorrente __________.
Il
giorno successivo, dopo un colloquio con il proprio legale, il ricorrente ha
ammesso i fatti riferiti dalla minorenne __________, mentre ha negato qualsiasi
coinvolgimento sessuale riguardo alla figlia __________.
2.Con istanza 12.4.2005, il qui
ricorrente ha chiesto la messa in libertà provvisoria, essendo a suo dire
venuti meno i motivi di interesse pubblico a fondamento della sua detenzione
preventiva, ed in particolare i bisogni d’istruzione ed il pericolo di
collusione, e ciò anche riguardo alla figlia __________. Ha escluso l’esistenza
di un pericolo di fuga, asserendo inoltre che mancherebbero seri indizi a suo
carico riguardo alle accuse riferite alla figlia __________.
3.Il 14.4.2005 (AI 82A) il procuratore
pubblico ha preavvisato negativamente l’istanza di libertà provvisoria,
ritenendo date le condizioni per la continuazione della detenzione sia riguardo
ai fatti sulla minorenne __________., sia per i fatti sulla figlia __________..
Quali motivi d’interesse pubblico il procuratore pubblico ha ravvisato sia i
bisogni d’istruzione, sia il pericolo di collusione, sia anche il pericolo di
fuga, sia un pericolo di recidiva, sia l’esigenza di tutela dell’ordine
pubblico. In particolare ha sottolineato il pericolo di collusione con la figlia
__________ e con __________.
4.Con decisione 18.4.2004, il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha respinto l’istanza di libertà provvisoria,
ritenendo dati seri indizi di colpevolezza a carico del qui ricorrente per i fatti
relativi a __________, ma anche per i fatti relativi alla figlia __________
come prospettati nell’estensione dell’accusa del 14.4.2005, e ciò sulla base
delle dichiarazioni di __________ ____________________.. Per i fatti relativi a
__________, oltre alle rivelazioni di __________ ha ritenuto dati i seri indizi
di reato anche in base ad alcune deposizioni di testi. Per i motivi d’interesse
pubblico, ha evidenziato i bisogni dell’istruzione, in particolare per la necessità
di sentire la figlia __________ per verificare quanto riferito all’inizio di
aprile da __________. Il pericolo di collusione è soprattutto dato per il
giudice dell’istruzione e dell’arresto con la figlia __________, ritenuto che
la stessa non ha in pratica contatti con la madre e stravede per il padre: per
il giudice dell’istruzione e dell’arresto è dato il pericolo che il qui ricorrente
possa manipolare la figlia facendo leva sulla sua dipendenza affettiva e
psicologica. Ha volutamente lasciato irrisolto il quesito a sapere se è dato o
meno un pericolo di fuga o di recidiva, dato che ha ammesso l’esistenza dei bisogni
dell’istruzione, il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove. Ha poi
ritenuto ossequiato il principio della proporzionalità sia per la gravità del
reato, per la frequenza dei fatti, per il concorso retrospettivo parziale dei
fatti ora inchiestati e quelli alla base della condanna a 18 mesi della
sentenza del 24.4.2003 per infrazione parzialmente aggravata alla LStup. Ha
pure ritenuto che l’inchiesta era stata condotta senza ritardi.
5.Con atto del 21/22.4.2005 il
ricorrente chiede di annullare la decisione del giudice dell’istruzione e
dell’arresto e di esser posto in libertà provvisoria, limitandosi a contestare
l’esistenza di seri indizi di colpevolezza per i fatti relativi alla figlia __________,
e ribadendo a suo dire una violazione del principio della celerità. Il gravame
contrappone agli indizi addotti dal giudice dell’istruzione e dell’arresto
nella sua decisione la deposizione della figlia __________ del 29.12.2004 e le
deposizioni del ricorrente (il 17.2.2004, 24.3.2005 e 7.4.2005) che ammettono
delle coccole con la figlia, anche in presenza di __________., ma escludono una
qualsiasi connotazione sessuale. Per il ricorrente, le versioni su questi
episodi di “coccole” da parte sua, di __________ e di __________ sono univoche.
L’aver dormito per un certo periodo nello stesso letto con la figlia è per il
ricorrente da ricondurre alla particolare situazione della figlia __________ in
quel preciso periodo, ovvero dopo essere scappata dalla madre ed aveva bisogno
di essere rassicurata dal padre. Per il ricorrente, le testimonianze riportate
dal giudice dell’istruzione e dell’arresto non sostanziano dei sufficienti
indizi di colpevolezza. La censura relativa alla celerità si concretizza con il
rimprovero che già a partire dal 29.12.2004 il procuratore pubblico era conoscenza
dell’episodio delle “coccole”, da tempo sa ed è in possesso dell’incarto della
CTR relativa ad una precedente segnalazione fatta dalla ex moglie. Il
procuratore pubblico avrebbe dovuto interrogare già da tempo la figlia __________,
indagando questi fatti contemporaneamente a quelli relativi a __________. Anche
gli atti istruttori indicati dal procuratore pubblico nel suo preavviso
favorevole (audizione della ex moglie, di __________ e del qui ricorrente),
tutti già sentiti, lasciano trasparire la volontà del procuratore pubblico di
portarlo a processo in stato di detenzione.
6.Nelle proprie osservazioni il
procuratore pubblico ricostruisce l’iter dell’inchiesta, e sottolinea sia il
numero di audizioni del ricorrente, sia il suo atteggiamento ripetutamente
negatorio. Il procuratore pubblico ricorda anche la precedente condanna del ricorrente
per reati contro la LStup. Per il magistrato d’accusa sono dati gravi e
concreti indizi di reato per i fatti relativi a __________. Per la figlia __________,
erano dati concreti indizi: dopo l’ulteriore audizione di __________ in data
22.4.2005 e della di lei madre (sempre il 22.4.2005), per il procuratore
pubblico non sono più dati concreti indizi e un pericolo di collusione con la figlia
__________.
Per il procuratore pubblico, il pericolo di collusione e di
inquinamento di prove permane con __________, e questo fino al processo. Esiste
poi un pericolo di recidiva, in relazione anche ai fatti oggetto della condanna
del 2003: pur non trattandosi di fatti simili, quelli alla base del primo
giudizio e quelli alla base della presente inchiesta (in parte ammessi) dimostrano
una propensione del ricorrente per l’illecito. Riguardo ai bisogni istruttori,
il procuratore pubblico evidenzia che intende sentire una psicologa che ha
seguito la figlia __________, ciò che potrà avvenire dopo il rientro della
stessa (dopo il 2.5.2005). È già stato fissato un verbale conclusivo con il
ricorrente, il 6.5.2005, dopo di ché procederà al deposito atti.
7.Secondo gli art. 95 ss. CPP e la
giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel solco di quella del
Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e mantenimento rispettivamente
proroga del carcere preventivo esigono da un lato l’esistenza di gravi indizi
di colpevolezza a carico dell’arrestato e dall’altro la giustificazione di
bisogni dell’istruzione, di garanzia contro i rischi di collusione e
dell’inquinamento delle prove, della protezione dell’ordine pubblico, del
pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del principio della
proporzionalità (REP. 1998 n. 105, 1988 p. 413, 1986 p. 158 e 1980 p. 40;
decisione TF 1P.304/2003 del 10.6.2003; DTF 125 I 60, 115 Ia 293, 102 Ia 381;
M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2329 ss.). Il diritto fondamentale
alla libertà personale può soffrire eccezione per quanto sopra riassunto e cioè
quando la sua cautelare privazione si fonda su una base legale chiara (di
diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 c. 3), è presa per ragioni di preminente
interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità: questa Camera decide con
libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4 CPP; DTF 125 I 361 e 123
Fatti
I 268; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).
8.Sono date la legittimazione ricorsuale
(art. 107 cpv. 1 CPP), la tempestività del gravame e la competenza della Camera
adita (CRP) (art. 284 cpv. 1 lit. a e 285 cpv. 1 CPP).
9.Va ancora ed in particolare ribadito
che, per quanto riguarda l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza,
non spetta alla CRP esprimersi in termini definitivi, trattandosi di questione
che rientra nella competenza del giudice di merito. Ciò significa che la CRP deve
sì effettuare un esame, ma non deve trattarsi di un’analisi troppo approfondita
e tale da pregiudicare le future valutazioni del giudice di merito.
10. Nel presente caso sono certamente dati seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico del ricorrente riguardo ai fatti con __________ Le
ammissioni del ricorrente contenute nei due ultimi verbali (del 7.4.2005 e del
13.4.2005) trovano conferma e sostanziale corrispondenza nelle audizioni di __________
(del 2.12.2004 e del 6.4.2005), nonché da altri riscontri.
Diversa
la situazione per quanto riguarda i fatti ipotizzati con __________. Per gli
stessi, come sostenuto dal procuratore pubblico nelle sue osservazioni (del
29.4.2005 p. 3) esistono dei concreti indizi, che però sono scemati anche a
seguito delle audizioni, successive al giudizio del giudice dell’istruzione e
dell’arresto qui impugnato, di __________ e di sua madre da parte della
polizia. In effetti gli indizi per i fatti relativi a __________ non sono né concreti,
né seri, non tali da giustificare la detenzione del ricorrente. Il racconto di __________.
non è particolarmente dettagliato a questo proposito, e pertiene forse più al
rapporto tra __________ e __________ che non quello del ricorrente con la figlia.
In conclusione, i seri e concreti indizi di reato sono dati solo per i fatti
con __________.
11. Sui bisogni dell’istruzione non ci si deve soffermare più di tanto:
quelli relativi ai fatti ipotizzati con __________, vanno ad esaurirsi in pochi
giorni, con l’audizione (già prevista) della psicologa __________ __________.
Per questi e per i fatti relativi a __________, i bisogni istruttori si
esauriscono con un ultimo interrogatorio del ricorrente, già fissato dal procuratore
pubblico per il 6.5.2005. Non sono dati altri particolari bisogni istruttori.
Come anticipato dal procuratore pubblico nelle proprie osservazioni, dopo
questi due atti istruttori egli intende procedere al deposito atti e, non appena
possibile, alla chiusura dell’inchiesta.
12. I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati
soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Si tratta generalmente di evitare o di
prevenire accordi tra l'accusato ed i testimoni - già sentiti o ancora da
sentire - o i correi ed i complici non arrestati, messi in atto per nascondere
al giudice la verità; si tratta inoltre di impedire interventi fraudolenti del
prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia,
allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di
ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte
dell'accusato devono essere valutate sulla base di elementi concreti, la realtà
di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera
astratta (cfr. decisione TF 1P.411/2004 del 13.8.2004; DTF 128 I 149 e 123 I
31; R. HAUSER / E. SCHWERI, op. cit., § 68 n. 13; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
2344 ss.).
13. Per il procuratore medesimo, il pericolo di collusione è escluso con
__________, ma sarebbe dato con __________.
Questo
pericolo appare però solo teorico e non concreto: non tiene conto che __________,
benché non porti rancore (anzi) nei confronti del ricorrente, ha avuto comunque
la forza di raccontare quanto accaduto, l’ha verbalizzato e l’ha anche
rielaborato, come appare anche confrontando le sue due audizioni. Inoltre, date
le ammissioni precise e chiare del ricorrente e di __________ (quest’ultima in
due occasioni, e con tutte le garanzie dovute alle vittime), dati gli altri
elementi indizianti convergenti, e ritenuta la concreta situazione processuale
del ricorrente (che verrà esposta di seguito), un’eventuale ritrattazione di __________,
eventualmente simultanea a quella di RI 1, non farebbe che complicare la
situazione processuale di quest’ultimo. Per questo motivo non appare dato un pericolo
di collusione e di inquinamento di prove.
14. Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l’accusato in
libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui é
stato arrestato. Come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di
recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione
dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete
che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M.
LUVINI, in REP 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della
proporzionalità. Esso non può
essere desunto solo dalla protratta attività
delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M.
SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders
bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la
Considerandi
gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo
di recidiva: é necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti
e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e
adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere
deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di
reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna,
depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed.,
Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il
pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza
di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la
reiterazione sono gravi (decisione TF 1P.750/2004 del 21.1.2005).
15.
Il pericolo di recidiva appare escluso nel presente caso. Vero che i
fatti oggetto del presente procedimento si intersecano temporalmente con il
processo svolto dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ il
24.4
, e che gli altri atti con __________ sono successi nel periodo di
prova della sospensione condizionale della pena.
Si
tratta però di fatti totalmente diversi, per la loro natura, per la loro
gravità, che non permettono certo di concludere che il ricorrente manifesti una
propensione all’illecito. Riguardo a __________ occorre considerare che la
stessa ha ormai superato la soglia dei 16 anni.
Importa
osservare che dopo la detenzione relativa al primo procedimento, il ricorrente
ha saputo intraprendere un’attività lavorativa continuata fino al momento del
nuovo arresto. Non è quindi dato un pericolo di recidiva.
16.
Il pericolo di fuga va preso in considerazione (cfr. al proposito,
decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà
essergli inflitta.
Occorre valutare la situazione concreta del ricorrente, sia
processuale, sia personale, e valutare l’esistenza o meno di legami
significativi con il nostro paese, per valutare se questi abbia o meno interesse
a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna
– di una sanzione penale eventualmente da scontare.
17.
Nel presente caso, contro l’esistenza di un pericolo di fuga concorre
il fatto che il ricorrente ha chiaramente dei legami significativi con il nostro
paese, dove risiede con il permesso C dal 1979, ovvero da quando aveva 15 anni.
Sempre in Ticino risiede la figlia __________, con la quale intrattiene
rapporti regolari, malgrado la situazione venutasi a creare ed il collocamento.
Per
contro, a favore del pericolo di fuga occorre considerare la posizione
processuale del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato nel 2003 a 18 mesi
sospesi condizionalmente per un periodo di tre anni. I fatti imputatigli in
questo procedimenti sono in parte temporalmente precedenti il giudizio del 2003
(il che comporta un concorso retrospettivo) e gli altri sono comunque tutti
commessi nel periodo di prova della sospensione condizionale della pena (ciò
che apre la strada ed una possibile revoca). Il ricorrente è quindi
concretamente e seriamente confrontato con l’eventualità di dover espiare
almeno una delle due pene, se non addirittura entrambe. Questo, nell’imminenza
del processo, potrebbe accrescere il rischio che il ricorrente, posto in
libertà provvisoria, si sottragga al procedimento.
La
detenzione preventiva finora già subita (nel precedente caso dal 16.11.2001 al
31.1
, in questo caso dal 2.12.2004 ad oggi, ovvero in complesso circa
sette mesi e mezzo) ridimensiona di molto il pericolo di fuga, anche perché è
difficile prevedere (anche per rispetto all’autonomia di giudizio della Corte
del merito) quale sarà la soluzione riguardo al concorso retrospettivo e alle
eventuali concessioni e revoche della sospensione condizionale della pena. Per
ridurre ulteriormente il residuo pericolo di fuga, si dispone l’obbligo di
deposito del passaporto e di eventuali altri documenti di legittimazione.
18.
Nell’ottica della proporzionalità, e come detto al punto precedente,
l’eventuale nuova sanzione sarà in parte in concorso retrospettivo con la
precedente condanna, ciò che potrebbe comportare la revoca della sospensione
condizionale della pena complessiva. La possibile seconda condanna, benché in
parte coperta dal carcere preventivo sofferto, potrebbe comportare la revoca
della sospensione condizionale della prima.
I fatti oggetto del presente procedimento, benché umanamente odiosi,
sono penalmente oggettivamente meno gravi rispetto a quelli alla base della
precedente condanna. La minor gravità risulta soprattutto dal comportamento
consenziente della minorenne, ma anche dalla prassi in altri precedenti casi simili.
L’eventuale revoca della sospensione condizionale della pena
rispetto alla prima condanna è un giudizio di competenza esclusiva della Corte
di merito. Per la possibile sanzione dei fatti dell’attuale procedimento
penale, il carcere preventivo sofferto è già al limite.
19.
Per questi motivi, e per non pregiudicare la decisione futura della
Corte del merito, che sola potrà determinarsi sulla complessa e delicata
commisurazione ed esecuzione della pena, non si giustifica di protrarre il
carcere preventivo.
Il
ricorso è accolto ed il ricorrente sarà messo in libertà dopo il suo interrogatorio
già fissato per il 6.5.2005 (osservazioni PP del 29.4.2005 p. 5), previo
deposito del passaporto e dei documenti di legittimazione.
All’accusato
ed al suo difensore deve essere sin d’ora chiaro che, nel rispetto
dell’autonomia della Corte del merito, c’è la possibile (fors’anche probabile)
prospettiva di dover espiare altro carcere chiuso, ciò che comporterebbe una situazione
di rientro in carcere (per la seconda volta), problematico nell’ottica del
reinserimento dell’accusato. A loro di valutare se non sia meglio, vista la
situazione, chiedere l’anticipata espiazione, ciò che garantirà un processo in
tempi brevi, circostanza esclusa in caso di messa in libertà provvisoria, visto
l’attuale sovraccarico del TPC.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 95 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss.
e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto. RI 1 è posto in libertà provvisoria alle seguenti
condizioni:
1.1 la messa in libertà interverrà dopo l’interrogatorio del
6.5.2005;
1.2 l’obbligo di depositare il passaporto ed eventuali altri
documenti di legittimazione.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese; non si accordano ripetibili.
3. Intimazione:
-;
-;
- sede ();
-).
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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