60.2005.119
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva. pericolo di fuga.
26 aprile 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.119
Data decisione, Autorità:
26.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva. pericolo di fuga.
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.119
Lugano
26 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 21.4.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti PI 2, __________
(patr. da: avv. PR 1, __________), ed PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 25/26.4.2005 del procuratore
pubblico PI 1 ;
preso atto che con
scritti 25/26.4.2005 e 25/27.4.2005 PI 2 PI 3, hanno rinunciato a formulare
osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Nei
confronti di PI 2 ed PI 3 , in detenzione preventiva
rispettivamente dal 14.2.2004 e dal 13.2.2004, il
procuratore pubblico ha emanato il 16.12.2004 l’atto d’accusa (ACC __________),
accusandoli di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento,
ripetuta violazione di domicilio, ripetuta rapina aggravata, ripetuto furto
d’uso consumato e tentato, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto
incendio intenzionale, ripetuta violazione della LF sulle armi, gli accessori
di armi e le munizioni e ricettazione. L'atto d’accusa accusa poi singolarmente
PI 2 di incendio intenzionale e ripetuta contravvenzione alla LStup, singolarmente
PI 3 di ripetuto furto aggravato, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto
danneggiamento, ripetuto furto d’uso, abuso della licenza e delle targhe ed esposizione
a pericolo della vita altrui.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato una prima volta al 10.5.2005, con continuazione fino al 13.5.2005. Una
prima decisione di proroga del carcere preventivo in vista del pubblico
dibattimento era stata approvata in data 2.2.2005 (inc. CRP 60.2005.17). Per i
motivi esposti nell’istanza qui in esame, il dibattimento ha dovuto essere posticipato
a mercoledì 17.5.2005, con continuazione probabile fino al mercoledì
successivo, 25.5.2005.
2.
Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 25.5.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla
Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte
d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2.
CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già
sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando
una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per
l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del
Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in
particolare, come già esposto nella precendete decisione di proroga del
2.2.2005
(inc. 60.2005.17). Nel presente specifico caso, il processo è posticipato
di una settimana per diverse fondate ragioni esposte nell’istanza: dal gravoso
impegno di motivazione del presidente istante rispetto ad una precedente decisione
della Corte delle assise criminali, alla complessità del procedimento a carico
di PI 2 e PI 3, a problemi di aggiornamento rispetto alle festività
infrasettimanali.
5.
Nel
presente caso è pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi
dell’art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni parziali di PI 2 (in relazione
ai furti ed a un episodio di rapina, verbale 15.7.2004, p. 3) e da tutti gli
indizi riportati nei verbali di PI 3 del 17.6.2004 (verbale 8) e del 28.9.2004
(verbale 9).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione
e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel presente
caso è dato certamente un pericolo di recidiva, in considerazione dei precedenti
di PI 2 e PI 3 (AI 6.3.e AI 6.2.), ritenuto inoltre che i reati oggetto
dell’atto d’accusa sono stati commessi nel periodo di congedo e di libertà
condizionale.
Occorre anche
considerare che entrambi hanno chiesto di essere posti in regime di anticipata
esecuzione della pena (verbale di PI 2 del 15.7.2004, p. 5 e verbale di PI 3 del
20.7
, p. 3).
Esiste pure
un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004),
ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello
di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento
o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
Visti i
precedenti di PI 2 ed PI 3, le parziali ammissioni ed i seri indizi a loro
carico, essi non hanno alcun interesse a rimanere a disposizione delle
autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale da
scontare, ritenuti gli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle
assise criminali. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il
rischio che PI 2 ed PI 3 si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare
all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi
sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste
solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure
essere evitato con misure meno incisive.
7.
La
carcerazione preventiva cui sono astretti PI 2 ed PI 3 è pertanto giustificata
da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
8.
Nella
valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre
contemperare la durata di questa seconda proroga (di una settimana), l’attuale
regime di esecuzione anticipata della pena e la possibile pena nella quale PI 2
ed PI 3 potrebbero incorrere. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa,
la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la
detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori
alla possibile pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
§ Di conseguenza il carcere
preventivo cui sono astretti PI 2 ed PI 3 è prorogato
fino al 25.5.2005, rispettivamente fino alla
conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patr. da: PR 1
3. PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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