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Decisione

60.2005.119

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva. pericolo di fuga.

26 aprile 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.119

Data decisione, Autorità:

26.04.2005, CRP

Titolo:

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva. pericolo di fuga.

PERICOLO DI FUGA

PERICOLO DI RECIDIVA

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.119

Lugano

26 aprile

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza 21.4.2005 presentata dal

IS 1

tendente ad

ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti PI 2, __________

(patr. da: avv. PR 1, __________), ed PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),

in vista del pubblico dibattimento;

visto il

preavviso favorevole 25/26.4.2005 del procuratore

pubblico PI 1 ;

preso atto che con

scritti 25/26.4.2005 e 25/27.4.2005 PI 2 PI 3, hanno rinunciato a formulare

osservazioni;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

Nei

confronti di PI 2 ed PI 3 , in detenzione preventiva

rispettivamente dal 14.2.2004 e dal 13.2.2004, il

procuratore pubblico ha emanato il 16.12.2004 l’atto d’accusa (ACC __________),

accusandoli di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento,

ripetuta violazione di domicilio, ripetuta rapina aggravata, ripetuto furto

d’uso consumato e tentato, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto

incendio intenzionale, ripetuta violazione della LF sulle armi, gli accessori

di armi e le munizioni e ricettazione. L'atto d’accusa accusa poi singolarmente

PI 2 di incendio intenzionale e ripetuta contravvenzione alla LStup, singolarmente

PI 3 di ripetuto furto aggravato, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto

danneggiamento, ripetuto furto d’uso, abuso della licenza e delle targhe ed esposizione

a pericolo della vita altrui.

Il

pubblico dibattimento é stato aggiornato una prima volta al 10.5.2005, con continuazione fino al 13.5.2005. Una

prima decisione di proroga del carcere preventivo in vista del pubblico

dibattimento era stata approvata in data 2.2.2005 (inc. CRP 60.2005.17). Per i

motivi esposti nell’istanza qui in esame, il dibattimento ha dovuto essere posticipato

a mercoledì 17.5.2005, con continuazione probabile fino al mercoledì

successivo, 25.5.2005.

2.

Con

la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise

criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione

preventiva cui sono astretti gli imputati fino al 25.5.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro

questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é

prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,

eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di

legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla

Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte

d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

Le

istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.

2.

CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto

d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive

che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore

requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già

sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che

verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva

implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di

proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della

proroga.

Queste

due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal

giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando

una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per

l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del

Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in

particolare, come già esposto nella precendete decisione di proroga del

2.2.2005

(inc. 60.2005.17). Nel presente specifico caso, il processo è posticipato

di una settimana per diverse fondate ragioni esposte nell’istanza: dal gravoso

impegno di motivazione del presidente istante rispetto ad una precedente decisione

della Corte delle assise criminali, alla complessità del procedimento a carico

di PI 2 e PI 3, a problemi di aggiornamento rispetto alle festività

infrasettimanali.

5.

Nel

presente caso è pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi

dell’art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni parziali di PI 2 (in relazione

ai furti ed a un episodio di rapina, verbale 15.7.2004, p. 3) e da tutti gli

indizi riportati nei verbali di PI 3 del 17.6.2004 (verbale 8) e del 28.9.2004

(verbale 9).

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato

vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione

e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico.

Nel presente

caso è dato certamente un pericolo di recidiva, in considerazione dei precedenti

di PI 2 e PI 3 (AI 6.3.e AI 6.2.), ritenuto inoltre che i reati oggetto

dell’atto d’accusa sono stati commessi nel periodo di congedo e di libertà

condizionale.

Occorre anche

considerare che entrambi hanno chiesto di essere posti in regime di anticipata

esecuzione della pena (verbale di PI 2 del 15.7.2004, p. 5 e verbale di PI 3 del

20.7

, p. 3).

Esiste pure

un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004),

ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello

di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento

o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

Visti i

precedenti di PI 2 ed PI 3, le parziali ammissioni ed i seri indizi a loro

carico, essi non hanno alcun interesse a rimanere a disposizione delle

autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale da

scontare, ritenuti gli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle

assise criminali. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il

rischio che PI 2 ed PI 3 si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare

all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi

sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste

solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure

essere evitato con misure meno incisive.

7.

La

carcerazione preventiva cui sono astretti PI 2 ed PI 3 è pertanto giustificata

da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

8.

Nella

valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre

contemperare la durata di questa seconda proroga (di una settimana), l’attuale

regime di esecuzione anticipata della pena e la possibile pena nella quale PI 2

ed PI 3 potrebbero incorrere. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa,

la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la

detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori

alla possibile pena.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

§ Di conseguenza il carcere

preventivo cui sono astretti PI 2 ed PI 3 è prorogato

fino al 25.5.2005, rispettivamente fino alla

conclusione del processo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

patr. da: PR 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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