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Decisione

60.2005.123

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

26 aprile 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.123

Data decisione, Autorità:

26.04.2005, CRP

Titolo:

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.

PERICOLO DI FUGA

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.123

Lugano

26 aprile

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza 25.4.2005 presentata dal

IS 1

tendente ad

ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto PI 2, cittadino

della __________, senza fissa dimora (patr. da: avv. PR 1, __________), in

vista del pubblico dibattimento;

visto il

preavviso favorevole 26.4.2005 del procuratore pubblico

PI 1 ;

preso atto che

l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 26.4.2005

del proprio patrocinatore;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

Nei confronti di PI 2 , in detenzione preventiva dal 5.12.2004, il

procuratore pubblico ha emanato il 30.3.2005 l’atto d’accusa (ACC __________), per i

reati di lesioni semplici qualificate e infrazione alla LDDS.

Il

pubblico dibattimento é stato aggiornato a giovedì, 12.5.2005 e dovrebbe esaurirsi in una giornata.

2.

Con

la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise

correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione

preventiva cui è astretto l'imputato fino al 12.5.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro

questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é

prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,

eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di

legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata

dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della

Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

Le

istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.

2.

CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto

d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive

che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore

requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva

già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che

verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva

implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di

proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della

proroga.

Queste

due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento

dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale

cantonale in generale, e del presidente istante in particolare.

Un giudice

del TPC è occupato per tre mesi di dibattimento. Gli altri tre giudici, tra i

quali il presidente istante, devono aggiornare tutti gli altri dibattimenti.

Gli impegni del presidente istante sono esposti nell’istanza. La richiesta di

proroga è giustificata.

5.

Nel

presente caso è pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi

dell’art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni di PI 2 (verbali PP del

20.12.2004

p. 7, 3.1.2005 p. 1/2, verbale 7.3.05 p. 4 __________

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato

vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione

e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico.

Nel presente

caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF

1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali della

carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato per

impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà

essergli inflitta.

L’accusato

non ha legami significativi con il nostro territorio, essendo inoltre stata

respinta la sua domanda di asilo (verbale 7.3.2005 p. 2). Per il che,

l’accusato non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle

autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale

eventualmente da scontare. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di

merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che

accresce il rischio che gli accusati in detenzione preventiva si sottraggano al

procedimento. La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al

procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente

verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente,

bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con

misure meno incisive.

7.

La

carcerazione preventiva cui è astretto PI 2 è pertanto giustificata da seri

indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

8.

Nella

valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre

considerare che la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati

oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della

proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del

processo sono certamente inferiori alla possibile pena.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di conseguenza il

carcere preventivo cui è astretto PI 2 è prorogato

fino al 12.5.2005, rispettivamente fino alla

conclusione del processo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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