60.2005.123
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
26 aprile 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.123
Data decisione, Autorità:
26.04.2005, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga.
PERICOLO DI FUGA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.123
Lugano
26 aprile
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 25.4.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto PI 2, cittadino
della __________, senza fissa dimora (patr. da: avv. PR 1, __________), in
vista del pubblico dibattimento;
visto il
preavviso favorevole 26.4.2005 del procuratore pubblico
PI 1 ;
preso atto che
l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 26.4.2005
del proprio patrocinatore;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Nei confronti di PI 2 , in detenzione preventiva dal 5.12.2004, il
procuratore pubblico ha emanato il 30.3.2005 l’atto d’accusa (ACC __________), per i
reati di lesioni semplici qualificate e infrazione alla LDDS.
Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato a giovedì, 12.5.2005 e dovrebbe esaurirsi in una giornata.
2.
Con
la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise
correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 12.5.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2.
CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento
dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale
cantonale in generale, e del presidente istante in particolare.
Un giudice
del TPC è occupato per tre mesi di dibattimento. Gli altri tre giudici, tra i
quali il presidente istante, devono aggiornare tutti gli altri dibattimenti.
Gli impegni del presidente istante sono esposti nell’istanza. La richiesta di
proroga è giustificata.
5.
Nel
presente caso è pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi
dell’art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni di PI 2 (verbali PP del
20.12.2004
p. 7, 3.1.2005 p. 1/2, verbale 7.3.05 p. 4 __________
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione
e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel presente
caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF
1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali della
carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato per
impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà
essergli inflitta.
L’accusato
non ha legami significativi con il nostro territorio, essendo inoltre stata
respinta la sua domanda di asilo (verbale 7.3.2005 p. 2). Per il che,
l’accusato non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle
autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale
eventualmente da scontare. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di
merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che
accresce il rischio che gli accusati in detenzione preventiva si sottraggano al
procedimento. La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al
procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente
verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente,
bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con
misure meno incisive.
7.
La
carcerazione preventiva cui è astretto PI 2 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
8.
Nella
valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre
considerare che la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati
oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della
proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del
processo sono certamente inferiori alla possibile pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui è astretto PI 2 è prorogato
fino al 12.5.2005, rispettivamente fino alla
conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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