60.2005.127
istanza di ispezione degli atti. patriziato quale istante.
25 maggio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.127
Data decisione, Autorità:
25.05.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. patriziato quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.127
Lugano
25 maggio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 27/29.4.2005
presentata dal
IS 1
tendente ad
ottenere l’autorizzazione ad ottenere copia completa dell’incarto penale MP __________
sfociato nel NLP __________;
premesso che la
richiesta degli atti è stata indirizzata al Ministero pubblico e da questo trasmessa
il 28.4.2005 a questa Camera per competenza;
richiamate le
osservazioni 4/6.5.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo, che preavvisa
favorevolmente la richiesta;
richiamate le
osservazioni 12.5.2005 del patrocinatore di PI 2, che si oppone alla richiesta
formulata dall’ente istante;
ritenuto che nel
termine per la presentazione delle osservazioni l’ente istante ha inviato uno
scritto 9.5.2005, non richiesto, che non ha valenza di replica, essendo
pervenuto prima delle osservazioni del patrocinatore di PI 2;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
A
seguito di una denuncia sporta dal IS 1 in data 10.1.2003, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento nei confronti di PI 2 (inc. MP __________)
per i reati di truffa e di falsità in documenti a danno dell’Ufficio cantonale __________.
Dopo
l’esperimento di diversi atti d’informazione preliminare, l’allora procuratore
pubblico Claudia Solcà ha chiuso l’inchiesta con decisione di non luogo a
procedere (NLP __________) del 16.4.2004.
Nel
procedimento penale l’ente istante non ha avuto ruolo di parte civile, ma di
denunciante (art. 67 CPP).
2.
Con
l’istanza qui in esame, l’ente patriziale chiede di ricevere copia dell’incarto
completo, sulla scorta di una decisione assembleare, per “poter conservare
nei nostri atti i documenti che - come ci è stato segnalato - hanno portato a un
non luogo a procedere.” L’istanza adduce l’opportunità di poter vedere la
pratica ufficialmente e definitivamente conclusa.
3.
Se
il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta,
diversamente ha fatto il patrocinatore di PI 2, che ha contestato l’esistenza
di un qualsivoglia interesse, se non per ingiustificata curiosità.
4.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
5.
Nel
presente caso, l’istanza di accesso agli atti non è stata introdotta da una ex
parte al procedimento, ma dall’ente denunciante. Nella propria richiesta l’ente
istante non indica nessun legittimo interesse giuridico a ricevere copia
completa dell’incarto, se non per conservarlo negli atti del patriziato, motivo
quest’ultimo che non è evidentemente sufficiente a’ sensi dell’art. 27 CPP.
6.
Per
questi motivi, l’istanza deve essere respinta. La tassa di giustizia e le spese
sono a carico dell’ente istante.
Per questi
motivi,
visti gli art.
27.
CPP e 39 lit. f LTF ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
400.
-- (quattrocento), sono poste a carico del IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR
1.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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