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Decisione

60.2005.13

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. regresso.

13 gennaio 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113

Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.

1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano

particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.

decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza

alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr.

decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che l’istante domanda al proposito l’importo

complessivo di CHF 2'800.-- - CHF 200.-- per ogni giorno di detenzione subita

- a titolo di riparazione del torto morale (cfr. istanza 12/13.1.2005, p. 7

ss.);

che è stato detenuto dall’8.3.2003 al 21.3.2003 [AI

12, verbale di notifica e di decisione 11.3.2003 (“arrestato l’8.3.2003 a __________

e giunto in Ticino il 10.3.2003”) e AI 20, ordine di scarcerazione

21.3.2003];

che pertanto il carcere preventivo ingiustamente

sofferto ammonta a quattordici giorni;

che in base alla prassi di questa Camera all’istante -

il quale ha del resto prodotto un certificato medico comprovante la sua

evidente sofferenza psichica scaturita dall’apertura del procedimento penale a

suo carico (cfr. doc. C, certificato medico 13.9.2004 allegato all’istanza

12/13.1.2005) - va risarcita la somma di CHF 2'800.-- per il periodo di

ingiusta incarcerazione, come postulato;

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari;

che

va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -

un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;

che

l’indennità complessiva ammonta a CHF 12'708.65, di cui CHF 9'708.65 per spese

di patrocinio, CHF 2’800.-- a titolo di riparazione del torto morale e CHF

200.-- per ripetibili di questa sede;

che interessi di mora non

sono pretesi;

che

giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il

coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte

l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o

negligenza grave;

che

nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all’art.

322 CPP: il procedimento penale aperto nei confronti dell’istante - come si

evince dagli atti - non appare del tutto ingiustificato;

che pertanto si prescinde

dall’applicazione di detta disposizione;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320

cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di abbandono 3.2.2004 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele

Stauffer (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, già in __________, a

titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 12'708.65.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

PI 1

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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