60.2005.13
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. regresso.
13 gennaio 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
60.2005.13
Data decisione, Autorità:
13.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. regresso.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
REGRESSO
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
art. 322 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.13
Lugano
13 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12/13.1.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1 ,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 3.2.2004 emanato dall’allora
procuratore pubblico Emanuele Stauffer (ABB __________), un’indennità ai
sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 17/18.1.2005 del procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi, che postula l’accoglimento del gravame nei limiti
della giurisprudenza di questa Camera;
richiamate altresì le osservazioni 24/25.1.2005 di PI 1, di cui si
dirà - se indispensabile - in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisione 3.2.2004 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha
decretato l’abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di IS 1 - in
detenzione preventiva dall’8.3.2003 al 21.3.2003 (AI 12, verbale di notifica di
arresto e di decisione 11.3.2003 e AI 20, ordine di scarcerazione 21.3.2003) -
a seguito della denuncia penale presentata il 6.12.2002 dalla PI 1, __________,
società riconducibile alla di lui sorella __________ __________, per titolo di
appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in
documenti, ritenuto tra l’altro che “(...) la cristallina tesi della parte
civile avanzata all’inizio dell’inchiesta si è ben presto rivelata debole,
contraddetta dalle risultanze istruttorie e dalle sue successive prese di posizione”,
che “l’investimento contestato è in verità in sintonia con altre operazioni
analoghe per importanza e tipologia” e che “la passività e
l’atteggiamento processuale di __________ ____________________ dimostra che IS
1 abbia goduto di un mandato molto ampio; significativo il fatto che le lamentele
della parte civile si riferiscano oggi soltanto ad un investimento dall’esito
negativo ma che non toccano altre operazioni, anche se nel frattempo conclusesi
con risultati neutri” (decreto di abbandono 3.2.2004, p. 4);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di
un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 22'310.-- per
spese di patrocinio, CHF 24'922.80 a titolo di danno emergente e CHF 2'800.-- a
titolo di riparazione del torto morale (istanza 12/13.1.2005, p. 9);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.--
per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 17.6.2004 del suo allora
patrocinatore avv. __________ __________ di CHF 22'310.-- [di cui CHF 20'198.90
a titolo di onorario (pari a circa 63 ore e 44 minuti a CHF 350.--/ora), CHF
438.60 di spese, CHF 1'568.50 di IVA e CHF 104.-- di bollette giudiziarie)];
che la tariffa oraria applicata, pari a CHF 350.--/ora
(cfr. nota professionale dettagliata allegata all’istanza 12/13.1.2005), non è
conforme ai predetti principi e va pertanto ridotta a CHF 250.--/ora, come da
prassi all’epoca del mandato;
che il dispendio orario esposto appare invece - per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - oggettivamente
sproporzionato alla fattispecie;
che, esaminato l’incarto e ricordato che determinante
è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto
semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale
esperienza - nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n.
126 nota 4.2), si può quindi ammettere un dispendio orario, pari a 34 ore e 40
minuti, di complessivi CHF 8'666.65, di cui vengono ammessi 120 minuti inerenti
al colloquio con il cliente del 23.1.2003 (l’onorario esposto apparendo
eccessivo in relazione alla fattispecie, tenuto inoltre conto del fatto che sono
stati ammessi tutti gli altri colloqui indicati), 15 minuti inerenti alla
lettera al MP del 13.2.2003, trattandosi di uno scritto di una pagina (AI 5),
120 minuti inerenti all’interrogatorio 10.3.2003 (AI A5, iniziato alle ore 14.00
e terminato alle ore 16.30) e al colloquio con il PP di medesima data, 80
minuti inerenti all’interrogatorio 13.3.2003 (AI A6, iniziato alle ore 8.30 e
terminato alle ore 9.50), 80 minuti inerenti all’interrogatorio 14.3.2003 (AI
A7, iniziato alle ore 14.30 e terminato alle ore 15.50), 30 minuti inerenti
all’interrogatorio 18.3.2003 (AI A8, iniziato alle ore 13.21 e terminato alle ore
13.48), 60 minuti inerenti all’interrogatorio 7.4.2003 (AI A11, iniziato alle ore
11.35 e terminato alle ore 12.01) e al colloquio con il cliente di medesima
data, 80 minuti inerenti agli interrogatori del 10.4.2003 (AI A12 - A13, iniziati
alle ore 14.15 e terminati alle ore 15.35), 5 minuti inerenti al colloquio
telefonico con il cliente per rinvio udienza del 28.4.2003, 10 minuti inerenti
al colloquio telefonico con il cliente del 30.4.2003, 80 minuti inerenti al
colloquio con il cliente e all’interrogatorio 28.5.2003 (AI A14, iniziato alle ore
9.49 e terminato alle ore 10.40) e 90 minuti inerenti alle conferenze (60
minuti) e ai colloqui telefonici (15 minuti) con la moglie, non essendo compito
di un legale fornire prestazioni di sostegno morale; vengono inoltre stralciate
le prestazioni del 14.1.2003 “tel di un amico”, 23.1.2003 “lettere”,
del 12.3.2003 “tel di __________”, non essendo meglio specificate e le
prestazioni dal 6.10.2003 al 8.10.2003 inerenti alle osservazioni 6.10.2003
trasmesse al Giar (AI 34), essendo il reclamante stato condannato a versargli
l’importo di CHF 250.-- a titolo di ripetibili (AI 34, decisione 29.1.2004, p.
5, inc. Giar __________), da considerarsi quale importo adeguato; non vengono
inoltre ammesse le prestazioni del 23.9.2003 “telefonata del cliente dallo
studio” e 25.9.2003 “tel del cliente dall’ufficio”, non apparendo
giustificate, ritenuto che le telefonate non sono state effettuate dal
patrocinatore;
che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute
in CHF 259.60, stralciate quelle inerenti alla procedura di reclamo dinanzi al
Giar, come in precedenza, e CHF 104.-- per le bollette giudiziarie (fotocopie
MP, non soggette all’IVA), per complessivi CHF 363.60;
che l’IVA al 7.6 % - calcolata su CHF 8'926.25 - ammonta
a CHF 678.40;
che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese
legali - l’importo complessivo di CHF 9'708.65;
che
- con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.
SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'istante chiede il risarcimento dell’importo
complessivo di CHF 24'922.80, sostenendo che a seguito del suo arresto sarebbe
“(...) stato estromesso e allontanato con notevole pregiudizio finanziario
dalla società __________ __________ __________ __________, per la quale operava
e con la quale aveva valido contratto di lavoro e della quale era amministratore
unico con firma individuale (doc. M)”, che “da queste funzioni (...) è
stato sostituito senza neppure essere informato e senza formalmente ricevere le
dimissioni”, che “il suo nome in qualità delle suddette funzioni è stato
cancellato a RC in data 11.4.2003 (doc. N)” e che “il danno diretto
subito in conseguenza di ciò è il mancato versamento dei salari arretrati di 3
mensilità di fr. 2'769.20 cadauna (fr. 36'000.--/13 mensilità) oltre che
dell’indennità per i sei mesi di preavviso della disdetta, previsti nell’ambito
del contratto di lavoro sottoscritto in data 30.8.2002” (istanza 12/13.1.2005,
p. 5 e 6; doc. M - T ivi allegati);
che dalla documentazione prodotta dall’istante risulta
che egli dall’1.9.2002 è stato assunto in qualità di amministratore unico della
__________ __________ __________ __________, con sede ad __________ - ora __________
__________ __________ __________ in liquidazione (in scioglimento: 24.1.2005,
cfr. estratto RC del distretto di __________) - con una retribuzione di tredici
mensilità a CHF 36'000.-- annui (doc. M, copia contratto di lavoro 30.8.2002);
che dall’estratto RC risulta che l’iscrizione del qui
istante, in qualità di amministratore unico con diritto di firma individuale
della suddetta società, è stata effettivamente radiata l’11.4.2003 (FUSC: 17.4.2003)
e che lo stesso è stato sostituito da altra persona (cfr. estratto RC del distretto
di __________);
che, per corroborare la sua tesi, ha prodotto copia
dello scritto 4.9.2003 trasmesso dal suo allora patrocinatore avv. __________ __________
alla __________ __________ __________ __________, da cui risulta soltanto che
tra le parti vi è stato uno scambio epistolare [“(...) ritorno sul mio
scritto del 20.6.2003 e sulla vostra risposta del 21/25.7.2003. Il mio cliente
contesta quanto da voi asserito. Egli è al beneficio di un valido contratto,
mai disdetto. Egli ha incontrato il 25.3.2003 il direttore __________ per concordare
un incontro per la chiusura dei conti. Non ha più sentito nulla ed è stato
sostituito da amministratore senza neppure essere informato. Il mio cliente
chiede quindi i 3 mesi di arretrato e i 6 mesi di disdetta. Inoltre chiede
regolare scarico. (...)” (doc. T, copia scritto 4.9.2003 allegato
all’istanza 12/13.1.2005)];
che se è vero che l’istante è stato radiato dal
registro di commercio dopo la sua scarcerazione e che appare quindi che ci
possa essere un nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale aperto
nei suoi confronti e l’eventuale danno da lui subito a seguito della sua
radiazione, rispettivamente della perdita del posto di lavoro come amministratore
unico, è altrettanto vero che dal contenuto del predetto scritto non traspare
che egli sia stato licenziato proprio a causa della procedura penale aperta nei
suoi confronti;
che da questo scritto appare invero che tra le parti
era sorta una controversia inerente alla risoluzione del rapporto di lavoro;
che giova al proposito rilevare che l’istante non ha -
come avrebbe potuto e dovuto - indicato se, a seguito dello scritto 4.9.2003,
ha - se del caso - raggiunto un accordo extragiudiziario con il suo ex datore
di lavoro, rispettivamente se ha promosso un’azione civile alla competente
Pretura invocando la disposizione di cui all’art. 337c CO (licenziamento ingiustificato);
che del resto è sintomatico il fatto che l’istante non
abbia prodotto gli scritti 20.6.2003 e 21/25.7.2003 menzionati nella lettera
4.9.2003 e che non abbia fornito delucidazioni sulla posizione presa dalla __________
__________ __________ __________ in merito al suo licenziamento;
che di conseguenza l’istante non ha sufficientemente comprovato,
come gli incombeva, di aver effettivamente subito un pregiudizio in relazione
al rapporto di lavoro conclusosi con detta società;
che non avendo fatto fronte al proprio onere
probatorio per quanto riguarda il risarcimento per perdita di guadagno e non
avendo fatto valere altre pretese (cfr. istanza 12/13.1.2005, p. 9), nulla può quindi
essergli riconosciuto a questo titolo;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005 e 1P.602/2003 del
Fatti
23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano
particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr.
decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza
alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr.
decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che l’istante domanda al proposito l’importo
complessivo di CHF 2'800.-- - CHF 200.-- per ogni giorno di detenzione subita
- a titolo di riparazione del torto morale (cfr. istanza 12/13.1.2005, p. 7
ss.);
che è stato detenuto dall’8.3.2003 al 21.3.2003 [AI
12, verbale di notifica e di decisione 11.3.2003 (“arrestato l’8.3.2003 a __________
e giunto in Ticino il 10.3.2003”) e AI 20, ordine di scarcerazione
21.3.2003];
che pertanto il carcere preventivo ingiustamente
sofferto ammonta a quattordici giorni;
che in base alla prassi di questa Camera all’istante -
il quale ha del resto prodotto un certificato medico comprovante la sua
evidente sofferenza psichica scaturita dall’apertura del procedimento penale a
suo carico (cfr. doc. C, certificato medico 13.9.2004 allegato all’istanza
12/13.1.2005) - va risarcita la somma di CHF 2'800.-- per il periodo di
ingiusta incarcerazione, come postulato;
che
l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
va quindi riconosciuto - tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza -
un importo di CHF 200.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che
l’indennità complessiva ammonta a CHF 12'708.65, di cui CHF 9'708.65 per spese
di patrocinio, CHF 2’800.-- a titolo di riparazione del torto morale e CHF
200.-- per ripetibili di questa sede;
che interessi di mora non
sono pretesi;
che
giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il
coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte
l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o
negligenza grave;
che
nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all’art.
322 CPP: il procedimento penale aperto nei confronti dell’istante - come si
evince dagli atti - non appare del tutto ingiustificato;
che pertanto si prescinde
dall’applicazione di detta disposizione;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320
cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di abbandono 3.2.2004 emanato dall’allora procuratore pubblico Emanuele
Stauffer (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, già in __________, a
titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 12'708.65.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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