60.2005.134
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
10 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.134
Data decisione, Autorità:
10.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.134
Lugano
10 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.5.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 11.3.2005 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 1.6.2005 del sostituto procuratore
pubblico Marisa Alfier, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 23.8.2004 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di
accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla
multa di CHF 600.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese,
siccome ritenuto colpevole di minaccia “per avere, a __________ il 21 giugno
2004, incusso spavento a __________ __________ minacciandola con la seguente
frase “tu vivi adesso, ma pensi di poter continuare a vivere?” (__________);
che con sentenza 11.3.2005 il giudice della Pretura
penale ha assolto l’istante dall’imputazione (cfr. sentenza 11.3.2005, inc. __________);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di
un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo complessivo di CHF
2'236.60, oltre interessi al 5% dall’11.5.2005, per spese di patrocinio (cfr.
istanza 11/12.5.2005, p. 4);
che con osservazioni 1.6.2005 il sostituto procuratore
pubblico rileva in particolare che nel caso in esame si è in presenza di un
“Bagatelldelikt”, che “appare pertanto sproporzionato un dispendio di 8 ore
e 7 minuti (487 (minuti) riportato nella colonna tempo della nota professionale
dettagliata)”, rilevando contestualmente che “(...) l’incarto si compone
(e componeva) del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria che si riassume
(e riassumeva) in due verbali di interrogatorio di poche pagine”
(osservazioni SPP 1.6.2005); postula pertanto che “(...) il dispendio orario
sia ridotto ad un massimo di 3 ore comprensivo dello studio dell’incarto, dei
colloqui con il patrocinato, della preparazione al dibattimento e alla presenza
in Pretura penale”, rimettendosi al giudizio di questa Camera “(...) per
quanto concerne la tariffa oraria applicata e le spese esposte dalla
patrocinatrice (...)” (osservazioni SPP 1.6.2005);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota
professionale 10.5.2005 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di
complessivi CHF 2'236.60 [di cui CHF 2'000.-- a titolo di onorario (487 minuti
a circa CHF 246.40/ora) e CHF 236.60 di spese (cfr. doc. A, nota professionale
dettagliata, allegato all’istanza 11/12.5.2005)];
che la tariffa applicata - pari a circa CHF 246.40/ora
(487 minuti a CHF 2'000.--) - appare conforme ai predetti principi, rientrando
nei parametri indicati;
che il dispendio orario esposto (8 ore e 7 minuti)
appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale -
oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;
che, esaminato l’incarto e ricordato che determinante
è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto
semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la
normale esperienza - nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP.
1998 n. 126 nota 4.2), si può quindi ritenere un dispendio orario, pari a 4 ore
e 50 minuti, di complessivi CHF 1'190.95, ritenuto che la fattispecie alla base
del decreto di accusa non appare abbia presentato particolari problemi di fatto
e non sembra nemmeno che abbia imposto approfondimenti dal profilo giuridico,
come risulta dal verbale di dibattimento 11.3.2005 e dalla sentenza di
assoluzione di medesima data (AI 8 e AI 9, inc. __________);
che di conseguenza per i colloqui telefonici e le
conferenze con il cliente viene riconosciuto un onorario complessivo di 50
minuti (30 minuti per la conferenza e 20 minuti per i colloqui telefonici), per
l’esame atti e la preparazione al dibattimento 60 minuti e per il dibattimento
70 minuti [il dibattimento pubblico si è aperto alle ore 14.30 ed è stato riaperto
alle ore 15.35 per la lettura del dispositivo (AI 8, verbale di dibattimento
11.3.2005)], apparendo il tempo indicato eccessivo in relazione alla
fattispecie, come rettamente evidenziato dal sostituto procuratore pubblico
nelle sue osservazioni 1.6.2005; non viene inoltre riconosciuta la prestazione
del 13.9.2004 “riconsegna incarto a Pretura penale”, tale operazione potendo
essere effettuata dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;
che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute
in CHF 236.60, come postulato;
che l’IVA non viene risarcita, non essendo stata
indicata e postulata;
che di conseguenza a IS 1 va rifuso l’importo
complessivo di CHF 1'427.55 per spese di patrocinio, oltre interessi al 5%
dall’11.5.2005, come richiesto;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320
cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 11.3.2005 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF
1'427.55 oltre interessi al 5% dall’11.5.2005.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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