60.2005.135
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
30 gennaio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2005.135
Data decisione, Autorità:
30.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.135
Lugano
30 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 11/12.5.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 12.5.2004 del giudice della Pretura penale Marco
Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 25/27.5.2005 del procuratore pubblico Mario
Branda, che si rimette al prudente giudizio di questa Camera, sottolineando
nondimeno che si trattava di un caso di modesta entità;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 27.8.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti all’allora competente pretore della giurisdizione di ______________________________
IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre giorni di detenzione
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di lesioni
semplici “per avere, a __________, il 25.9.2001, in correità col fratello __________
__________, colpendolo con pugni e calci anche quando era caduto a terra,
intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________ __________, come
attestato da certificato medico in atti” (DAP __________);
che
con scritto 29.8/2.9.2002 IS 1 ha interposto formale opposizione al decreto di
accusa;
che
con decisione 12.5.2004 il giudice della Pretura penale – al quale l’incarto è
stato nel frattempo trasmesso per competenza – ha assolto l’istante
dall’imputazione, ritenendo sussistere un ragionevole dubbio sul suo
coinvolgimento nel reato (cfr. verbale del dibattimento 12.5.2004, p. 2);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
4'190.15, di cui CHF 3'190.15 per spese di patrocinio e CHF 1'000.-- per torto
morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
– per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'190.15 [di cui CHF 3'312.50 (13 ore
e 15 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 581.70 di spese e CHF 295.95
di IVA (doc. H allegato all’istanza 11/12.5.2005)], dedotto l’importo di CHF
1'000.-- (pari a 4 ore a CHF 250.--/ora) già assegnatogli dal giudice della
Pretura penale a titolo di ripetibili;
che
la tariffa applicata – pari a CHF 250.--/ora – è conforme ai principi
suesposti;
che
il dispendio orario (13 ore e 15 minuti) appare invece – per un avvocato con le
dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla
fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto,
circostanza che peraltro l’istante non sostiene;
che
il patrocinio si è sostanzialmente limitato alla preparazione del dibattimento
ed al dibattimento, a cui vanno aggiunte le prestazioni inerenti la domanda di
naturalizzazione inoltrata dall’istante in data 30.7.2002 (cfr. istanza
11/12.5.2005, p. 2 e 3);
che
– benché l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si fondi su una normativa
speciale rispetto alla disposizione di carattere generale dell’art. 9 cpv. 6
CPP (decisione TF 1P.353/2004 del 25.2.2005) – occorre comunque prendere in
considerazione le ripetibili assegnate dall’autorità giudicante nell’ambito
della decisione sulle spese e dedurle dalle spese di patrocinio oggettivamente
necessarie;
che,
esaminato l’incarto, a giudizio di questa Camera l’importo di CHF 1'000.--
(pari a 4 ore a CHF 250.--/ora) assegnato dal giudice della Pretura penale a
titolo di ripetibili appare sufficiente ad indennizzare gli onorari inerenti i
colloqui (anche telefonici) con l’istante, la preparazione del dibattimento ed
il dibattimento presso la Pretura penale di Bellinzona (che si è protratto
dalle ore 09.00 alle ore 10.00 circa);
che
a dette prestazioni vanno aggiunti gli inevitabili scritti e le (ulteriori)
conferenze telefoniche;
che
pure le citate prestazioni inerenti la domanda di naturalizzazione devono
essere indennizzate, ritenuto che le stesse si sono rese necessarie in seguito
alla decisione del Municipio di __________ che, venuto a conoscenza
dell’esistenza del procedimento penale qui in esame, ha sospeso la pratica “(…)
sino alla conclusione del procedimento davanti al Ministero pubblico” (doc.
C allegato all’istanza 11/12.5.2005);
che
al proposito viene conseguentemente ammesso un ulteriore onorario (rispetto
alle ripetibili) pari a 2 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 500.--, di
cui 10 minuti inerenti gli scritti di data 6.9.2002 e 17.9.2002 (in media 5
minuti/scritto, trattandosi di semplici comunicazioni all’allora competente
Pretura di __________), 80 minuti inerenti gli ulteriori scritti (in media 10
minuti/scritto, mentre la corrispondenza del mese di gennaio 2003 – eccessiva in
relazione alla fattispecie – viene ridotta ad un solo scritto) ed infine 30 minuti
inerenti le (ulteriori) telefonate;
che
le spese vengono invece riconosciute in CHF 410.30, ridotte a CHF 5.90 quelle
inerenti le copie degli scritti di 6.9.2002 e 24.5.2004 inviate all’istante per
conoscenza (CHF 2.90 per ciascuna “cpc cliente”, la stesura di un’ulteriore
lettera essendo superflua) ed a CHF 4.50 quelle inerenti le spese telefoniche
(CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re
avv. B. C., inc. 19.2004.6), stralciate invece – come sopra esposto – quelle inerenti
gli scritti del mese di gennaio 2002 e quelle inerenti le fotocopie di data
6.9.2002 (“incarto per cliente”) e 3.10.2003, in quanto insufficientemente
motivate;
che
l’IVA ammonta a CHF 145.20;
che
al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'055.50,
già dedotto l’importo di CHF 1'000.-- assegnatogli dal giudice della Pretura
penale a titolo di ripetibili;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che
l’istante postula al proposito la somma di CHF 1'000.--, sostenendo di essere “(…)
stato duramente toccato nella propria personalità dal procedimento penale
subito” e sottolineando in particolare “(…) che la concessione
dell’attinenza comunale del Comune di __________ è stata concessa ad oltre 2
anni e mezzo dalla domanda” (istanza 11/12.5.2005, p. 4);
che
questi non ha dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla
sua salute fisica, psichica o alla sua reputazione;
che
la durata dell’istruttoria esperita dal Municipio di __________ ai fini di
esprimere il proprio preavviso sulla concessione dell’attinenza comunale – estesasi
da luglio 2002 a giugno 2004 e certamente influenzata dal procedimento in esame
– non appare inoltre sufficiente per ammettere una grave lesione della
personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti da
un’inchiesta penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato,
come avvalorato dalla decisione 12.5.2004 del giudice della Pretura penale e da
questo stesso giudizio;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che,
visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali –
l’importo complessivo di CHF 1'055.50;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
l’istante protesta infine le ripetibili di questa sede;
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza –
un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 12.5.2004 del giudice della Pretura penale Marco Ambrosini (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'305.50.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona;
- Pretura Penale, Bellinzona
(con l’inc. __________ di ritorno).
terzi implicati
PI 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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