60.2005.140
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
25 gennaio 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.140
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.140
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/17.5.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.2.2005 emanato dal procuratore
pubblico Giuseppe Muschietti (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli
art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 19/23.5.2005 del magistrato inquirente,
che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto 28/29.7.2004 __________ ha denunciato IS 1 per titolo –
segnatamente – di falsità in documenti, accusandola di aver formato due false
ricevute di pagamento per comprovare l’esistenza di un credito da porre in
compensazione con la sua pretesa di __________ nei confronti della denunciata,
somma – asseritamente versata il 9.10.2003 su un di lei conto presso __________,
__________ – che quest’ultima avrebbe investito in operazioni di trading
(futures) (AI 1);
che
– nell’ambito delle informazioni preliminari assunte anche per titolo di
truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e violazione della
legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario – il procuratore pubblico
ha disposto perquisizioni e sequestri presso __________ (AI 2) e __________ (AI
7/10);
che
ha altresì inoltrato una commissione rogatoria internazionale nel __________
(AI 3);
che
ha inoltre proceduto all’interrogatorio del teste __________, consulente presso
__________ (AI 18), di __________ – madre della denunciata (AI 21) – e, in due
occasioni, della qui istante (AI 22/32), che ha prodotto agli atti svariata
documentazione;
che
con decisione 28.2.2005 – in assenza dei presupposti costitutivi dei reati
ipotizzati – il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in
ordine al procedimento penale, giudizio cresciuto in giudicato;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 2'298.30 per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
Considerandi
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126.
I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49.
CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8
; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
1259.
ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003.
II p. 67 ss.);
che
nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non
luogo a procedere;
che
non è quindi stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;
che
– come detto – le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato alcuni
interrogatori [il 22.11.2004 di __________ (AI 18); il 6.12.2004 di __________
(AI 21); il 6.12.2004 ed il 16.2.2005 di IS 1 (AI 22/32)] e l’assunzione agli
atti della documentazione prodotta dalla qui istante (AI 22/27/28/30/31),
rispettivamente dai destinatari degli ordini di perquisizione e sequestro (AI
5/6/9/11) e della commissione rogatoria internazionale (AI 12);
che
il procuratore pubblico osserva che “(…) il procedimento penale è rimasto
confinato alla raccolta delle informazioni preliminari, fase che si è estesa su
poco più di sei mesi e ha comportato una rogatoria internazionale, diversi
interrogatori e perquisizioni bancarie nonché degli scandagli comunque non sempre
semplici”;
che
invero la fattispecie – segnatamente con riferimento alle difficoltà giuridiche
di cui alle ipotesi accusatorie inerenti falsità in documenti, reati contro il
patrimonio e violazioni della legge sull’esercizio delle professioni di
fiduciario – imponeva fin da subito la presenza di un legale;
che
pertanto la qui istante va considerata “accusata” a’ sensi dell’art. 317
CPP;
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre,
per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il 9/10.12.2004 l’istante ha chiesto di essere ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio (AI 33);
che
con decisione 17.5.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà
ha stralciato la domanda, IS 1 avendo presentato istanza giusta gli art. 317
ss. CPP (AI 35);
che
la qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'298.30 (recte:
2'363.10) [di cui CHF 1'900.-- (8 ore e 38 minuti a CHF 220.--/ora) di onorario,
CHF 236.-- (recte: 296.20) di spese e CHF 162.30 (recte: 166.90) di IVA];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente eccessivo in relazione alla fattispecie, in
particolare con riferimento ai colloqui con l’istante (“coll. cl.” e “esame
atti con cliente”), che potevano essere abbreviati (il caso – dal profilo
fattuale – essendo relativamente semplice);
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
l’onorario esposto viene pertanto decurtato di 1 ora, per cui è ammesso
limitatamente a CHF 1'680.--;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 264.20, ridotte a
CHF 6.-- quelle telefoniche [cinque telefonate di 8 minuti circa (CHF
0.
/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
B.C., inc. 19.2004.6)] ed a CHF 34.-- quelle per fotocopie di data 21.2.2005
[17 copie allegate allo scritto 21.2.2005 al giudice dell’istruzione e
dell’arresto (AI 33, CHF 2.--/pagina, art. 3 cpv. 2 lit. b TOA)], stralciate
quelle di data 7.12.2004 [“coll. cl. (1/2)” non cagionando spese] e di
data 26.1.2005 [“ftcp. per incarto”, la copia per l’incarto essendo
compresa nella somma di CHF 5.-- per la pagina originale (art. 3 cpv. 2 lit. b
TOA)];
che
l’IVA ammonta a CHF 147.75;
che
ad IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 2'091.95;
che
interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di non luogo a procedere 28.2.2005 emanato dal procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti (NLP __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________,
a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'091.95.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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