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Decisione

60.2005.140

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

25 gennaio 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.140

Data decisione, Autorità:

25.01.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.140

Lugano

25 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/17.5.2005 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.2.2005 emanato dal procuratore

pubblico Giuseppe Muschietti (NLP __________), un’indennità a’ sensi degli

art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 19/23.5.2005 del magistrato inquirente,

che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con esposto 28/29.7.2004 __________ ha denunciato IS 1 per titolo –

segnatamente – di falsità in documenti, accusandola di aver formato due false

ricevute di pagamento per comprovare l’esistenza di un credito da porre in

compensazione con la sua pretesa di __________ nei confronti della denunciata,

somma – asseritamente versata il 9.10.2003 su un di lei conto presso __________,

__________ – che quest’ultima avrebbe investito in operazioni di trading

(futures) (AI 1);

che

– nell’ambito delle informazioni preliminari assunte anche per titolo di

truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e violazione della

legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario – il procuratore pubblico

ha disposto perquisizioni e sequestri presso __________ (AI 2) e __________ (AI

7/10);

che

ha altresì inoltrato una commissione rogatoria internazionale nel __________

(AI 3);

che

ha inoltre proceduto all’interrogatorio del teste __________, consulente presso

__________ (AI 18), di __________ – madre della denunciata (AI 21) – e, in due

occasioni, della qui istante (AI 22/32), che ha prodotto agli atti svariata

documentazione;

che

con decisione 28.2.2005 – in assenza dei presupposti costitutivi dei reati

ipotizzati – il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in

ordine al procedimento penale, giudizio cresciuto in giudicato;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 2'298.30 per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;

che

accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso

l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

che

lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di

reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e

avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184

cpv. 1 e 2 CPP);

che

in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto

non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

che

la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione

dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,

segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di

partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

che

la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di

“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona

concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale

promozione dell'accusa (decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);

che

è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver

commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua

situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

che

la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi

dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta

difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi

rendono necessario un patrocinatore;

che

Considerandi

– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere

l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale

della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF

126.

I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.

49.

CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);

che

nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono

considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali

l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle

questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente

nella procedura);

che

nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in

considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,

il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito

patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF

1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del

28.8

; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.

SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

1259.

ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ

2003.

II p. 67 ss.);

che

nella fattispecie il procedimento penale si è concluso con un decreto di non

luogo a procedere;

che

non è quindi stata promossa l’accusa nei confronti di IS 1;

che

– come detto – le informazioni preliminari hanno sostanzialmente comportato alcuni

interrogatori [il 22.11.2004 di __________ (AI 18); il 6.12.2004 di __________

(AI 21); il 6.12.2004 ed il 16.2.2005 di IS 1 (AI 22/32)] e l’assunzione agli

atti della documentazione prodotta dalla qui istante (AI 22/27/28/30/31),

rispettivamente dai destinatari degli ordini di perquisizione e sequestro (AI

5/6/9/11) e della commissione rogatoria internazionale (AI 12);

che

il procuratore pubblico osserva che “(…) il procedimento penale è rimasto

confinato alla raccolta delle informazioni preliminari, fase che si è estesa su

poco più di sei mesi e ha comportato una rogatoria internazionale, diversi

interrogatori e perquisizioni bancarie nonché degli scandagli comunque non sempre

semplici”;

che

invero la fattispecie – segnatamente con riferimento alle difficoltà giuridiche

di cui alle ipotesi accusatorie inerenti falsità in documenti, reati contro il

patrimonio e violazioni della legge sull’esercizio delle professioni di

fiduciario – imponeva fin da subito la presenza di un legale;

che

pertanto la qui istante va considerata “accusata” a’ sensi dell’art. 317

CPP;

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre,

per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

il 9/10.12.2004 l’istante ha chiesto di essere ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio (AI 33);

che

con decisione 17.5.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudia Solcà

ha stralciato la domanda, IS 1 avendo presentato istanza giusta gli art. 317

ss. CPP (AI 35);

che

la qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'298.30 (recte:

2'363.10) [di cui CHF 1'900.-- (8 ore e 38 minuti a CHF 220.--/ora) di onorario,

CHF 236.-- (recte: 296.20) di spese e CHF 162.30 (recte: 166.90) di IVA];

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – oggettivamente eccessivo in relazione alla fattispecie, in

particolare con riferimento ai colloqui con l’istante (“coll. cl.” e “esame

atti con cliente”), che potevano essere abbreviati (il caso – dal profilo

fattuale – essendo relativamente semplice);

che

determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

l’onorario esposto viene pertanto decurtato di 1 ora, per cui è ammesso

limitatamente a CHF 1'680.--;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 264.20, ridotte a

CHF 6.-- quelle telefoniche [cinque telefonate di 8 minuti circa (CHF

0.

/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.

B.C., inc. 19.2004.6)] ed a CHF 34.-- quelle per fotocopie di data 21.2.2005

[17 copie allegate allo scritto 21.2.2005 al giudice dell’istruzione e

dell’arresto (AI 33, CHF 2.--/pagina, art. 3 cpv. 2 lit. b TOA)], stralciate

quelle di data 7.12.2004 [“coll. cl. (1/2)” non cagionando spese] e di

data 26.1.2005 [“ftcp. per incarto”, la copia per l’incarto essendo

compresa nella somma di CHF 5.-- per la pagina originale (art. 3 cpv. 2 lit. b

TOA)];

che

l’IVA ammonta a CHF 147.75;

che

ad IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 2'091.95;

che

interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

decreto di non luogo a procedere 28.2.2005 emanato dal procuratore pubblico

Giuseppe Muschietti (NLP __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________,

a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'091.95.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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