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Decisione

60.2005.145

istanza di ispezione degli atti. comune quale istante (in materia di naturalizzazione).

20 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.145

Data decisione, Autorità:

20.06.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. comune quale istante (in materia di naturalizzazione).

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.145

Lugano

20 giugno

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza 29/30.3.2005 presentata da

IS 1

rappr. da:,

tendente ad

ottenere l’accesso agli atti di un incarto presso il Ministero pubblico (inc.

MP __________, NLP __________) inerente alla LDDS relativo a PI 2, __________

(patr. da: avv.,);

premesso che

l’istanza dell’__________ è stata inviata il 29.3.2005 ed è pervenuta al Ministero

pubblico il giorno seguente, e che solo in data 18/19.5.2005 lo scritto è stato

inviato per competenza a questa Camera;

preso atto dello

scritto 3.6.2005 del procuratore pubblico PI 1, che con riferimento all’art. 6

del Regolamento alla Legge sulla cittadinanza ticinese ritiene che l’autorità

istante possa unicamente visionare gli atti di un procedimento penale e non

riceverne copia;

preso atto dello

scritto del patrocinatore di PI 2 del 3/6.6.2005, che non si oppone alla trasmissione

degli atti richiesti al __________, ed anzi avrebbe già trasmesso copia degli

atti al Municipio;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

PI

2.

ha presentato una richiesta di cittadinanza al Comune di __________.

Nell’indagine sulla persona richiedente la cittadinanza la Polizia cantonale ha

comunicato l’esistenza di una denuncia relativa alla LDDS del __________

(allegata all’istanza). Per questo motivo, con la presente istanza, l’Ufficio

comunale competente richiede l’accesso agli atti dell’incarto conseguente alla

denuncia (inc. MP __________). Detto incarto si è concluso con una decisione di

non luogo a procedere del __________ (NLP __________), non intimata (se non il 31.5.2005,

vedi lettera 2.6.2005 del Ministero pubblico a questa Camera) a PI 2.

2.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

3.

In

una precedente decisione (inc. __________), questa Camera ha ammesso

l’esistenza di un legittimo interesse da parte del Municipio di un Comune che,

nell’ambito dell’esame di una domanda di naturalizzazione, aveva saputo,

dall’indagine esperita presso il Comando di polizia cantonale, che nei

confronti del postulante era stato aperto un procedimento penale. L’istanza era

stata ammessa con riferimento alle ragioni addotte, alla facoltà dell’autorità

chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 15, risp. 26 LCCit),

allo scopo e alle facoltà d’indagine ad essa attribuite (art. 49 b LCit, art.

16.

LCCit risp. 14 lit. c o 26 cpv. 1 lit. b LCit), non da ultimo, al suo

vincolo al segreto d’ufficio ed in fine all’art. 17 LCCit, che prevede

segnatamente la facoltà delle autorità comunali e cantonali di chiedere

informazioni alla polizia cantonale e a ogni altro ufficio pubblico, fra le

quali rientrano pure le autorità giudiziarie.

4.

In

una successiva decisione del __________ (inc. __________) questa medesima Camera

si è posta il quesito a sapere se la facoltà di indagine relativa ad una

procedura di naturalizzazione (ex art. 14 lit. c, 26 cpv. 1 e 49 b LCit, art.

16.

e 17 LCCit) permettesse di richiedere informazioni su procedimenti e

decisioni che non figurano o sono state cancellate dall’estratto del casellario

giudiziale, in relazione all’art. 80 CP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza

sul casellario giudiziale (RS 331). La questione è stata risolta negativamente,

nel senso che questa Camera ha ritenuto che la documentazione che il richiedente

la naturalizzazione deve presentare al Municipio (in virtù dell’art. 1 del

Regolamento RLCCit. del 10.10.1995), ed in particolare l’estratto del

casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lit. c OLCCit), sono certamente sufficienti

per verificare se il richiedente si conformi all’ordine giuridico svizzero

(art. 14 lit. c LCit, Messaggio del 26.8.1987 p. 305 nella versione tedesca).

La gestione

del casellario giudiziale è anzitutto esaustivamente disciplinata a livello federale.

Inoltre, in relazione alla cancellazione, tiene conto del tipo di reato e della

sua gravità, ritenuto che il termine di cancellazione è tanto più lungo quanto

più grave è il reato e la sanzione. Infine, le norme federali sulla gestione

del casellario giudiziale sono generali, e possono essere disattese unicamente

in presenza di una norma formalmente equivalente che vi deroghi. Visti gli

interessi in gioco, si deve trattare di una base legale chiara, quale ad

esempio l’art. 363 cpv. 4 CP, che per il resto ribadisce il concetto che

un’iscrizione cancellata non vada comunicata.

Nel presente

caso, la LCit non contiene una simile norma. Neppure la si trova nella LCCit o

nella OLCCit, riservato il discorso della forza derogatoria del diritto

federale. In mancanza di una base legale chiara, non è possibile derogare alle

norme federali e generali del CP e del casellario giudiziale nell’ambito di una

procedura di naturalizzazione. In questo senso il Comando della polizia

cantonale è invitato a non fornire informazioni cancellate dal casellario

giudiziale.

5.

Nel

presente caso, considerato come PI 2 non si opponga all’accesso agli atti, lo

stesso può essere concesso. Considerato l’esito del procedimento penale, conclusosi

con una decisione di non luogo a procedere, si limita l’accesso agli atti

unicamente alla decisione NLP del __________, che viene trasmessa in allegato

alla presente decisione.

6.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate,

ritenuto che può recuperarle a carico della richiedente la cittadinanza.

Per tutti questi

motivi,

visti l’art. 27

CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

100.

-- (cento), sono poste a carico del IS 1, __________.

3.

Intimazione:

- (con il

NLP);

- sede

(con l’incarto NLP di ritorno);

- (per sé e

per).

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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