60.2005.145
istanza di ispezione degli atti. comune quale istante (in materia di naturalizzazione).
20 giugno 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.145
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. comune quale istante (in materia di naturalizzazione).
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.145
Lugano
20 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 29/30.3.2005 presentata da
IS 1
rappr. da:,
tendente ad
ottenere l’accesso agli atti di un incarto presso il Ministero pubblico (inc.
MP __________, NLP __________) inerente alla LDDS relativo a PI 2, __________
(patr. da: avv.,);
premesso che
l’istanza dell’__________ è stata inviata il 29.3.2005 ed è pervenuta al Ministero
pubblico il giorno seguente, e che solo in data 18/19.5.2005 lo scritto è stato
inviato per competenza a questa Camera;
preso atto dello
scritto 3.6.2005 del procuratore pubblico PI 1, che con riferimento all’art. 6
del Regolamento alla Legge sulla cittadinanza ticinese ritiene che l’autorità
istante possa unicamente visionare gli atti di un procedimento penale e non
riceverne copia;
preso atto dello
scritto del patrocinatore di PI 2 del 3/6.6.2005, che non si oppone alla trasmissione
degli atti richiesti al __________, ed anzi avrebbe già trasmesso copia degli
atti al Municipio;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
PI
2.
ha presentato una richiesta di cittadinanza al Comune di __________.
Nell’indagine sulla persona richiedente la cittadinanza la Polizia cantonale ha
comunicato l’esistenza di una denuncia relativa alla LDDS del __________
(allegata all’istanza). Per questo motivo, con la presente istanza, l’Ufficio
comunale competente richiede l’accesso agli atti dell’incarto conseguente alla
denuncia (inc. MP __________). Detto incarto si è concluso con una decisione di
non luogo a procedere del __________ (NLP __________), non intimata (se non il 31.5.2005,
vedi lettera 2.6.2005 del Ministero pubblico a questa Camera) a PI 2.
2.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3.
In
una precedente decisione (inc. __________), questa Camera ha ammesso
l’esistenza di un legittimo interesse da parte del Municipio di un Comune che,
nell’ambito dell’esame di una domanda di naturalizzazione, aveva saputo,
dall’indagine esperita presso il Comando di polizia cantonale, che nei
confronti del postulante era stato aperto un procedimento penale. L’istanza era
stata ammessa con riferimento alle ragioni addotte, alla facoltà dell’autorità
chiamata a decidere nella specifica questione (cfr. art. 15, risp. 26 LCCit),
allo scopo e alle facoltà d’indagine ad essa attribuite (art. 49 b LCit, art.
16.
LCCit risp. 14 lit. c o 26 cpv. 1 lit. b LCit), non da ultimo, al suo
vincolo al segreto d’ufficio ed in fine all’art. 17 LCCit, che prevede
segnatamente la facoltà delle autorità comunali e cantonali di chiedere
informazioni alla polizia cantonale e a ogni altro ufficio pubblico, fra le
quali rientrano pure le autorità giudiziarie.
4.
In
una successiva decisione del __________ (inc. __________) questa medesima Camera
si è posta il quesito a sapere se la facoltà di indagine relativa ad una
procedura di naturalizzazione (ex art. 14 lit. c, 26 cpv. 1 e 49 b LCit, art.
16.
e 17 LCCit) permettesse di richiedere informazioni su procedimenti e
decisioni che non figurano o sono state cancellate dall’estratto del casellario
giudiziale, in relazione all’art. 80 CP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza
sul casellario giudiziale (RS 331). La questione è stata risolta negativamente,
nel senso che questa Camera ha ritenuto che la documentazione che il richiedente
la naturalizzazione deve presentare al Municipio (in virtù dell’art. 1 del
Regolamento RLCCit. del 10.10.1995), ed in particolare l’estratto del
casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lit. c OLCCit), sono certamente sufficienti
per verificare se il richiedente si conformi all’ordine giuridico svizzero
(art. 14 lit. c LCit, Messaggio del 26.8.1987 p. 305 nella versione tedesca).
La gestione
del casellario giudiziale è anzitutto esaustivamente disciplinata a livello federale.
Inoltre, in relazione alla cancellazione, tiene conto del tipo di reato e della
sua gravità, ritenuto che il termine di cancellazione è tanto più lungo quanto
più grave è il reato e la sanzione. Infine, le norme federali sulla gestione
del casellario giudiziale sono generali, e possono essere disattese unicamente
in presenza di una norma formalmente equivalente che vi deroghi. Visti gli
interessi in gioco, si deve trattare di una base legale chiara, quale ad
esempio l’art. 363 cpv. 4 CP, che per il resto ribadisce il concetto che
un’iscrizione cancellata non vada comunicata.
Nel presente
caso, la LCit non contiene una simile norma. Neppure la si trova nella LCCit o
nella OLCCit, riservato il discorso della forza derogatoria del diritto
federale. In mancanza di una base legale chiara, non è possibile derogare alle
norme federali e generali del CP e del casellario giudiziale nell’ambito di una
procedura di naturalizzazione. In questo senso il Comando della polizia
cantonale è invitato a non fornire informazioni cancellate dal casellario
giudiziale.
5.
Nel
presente caso, considerato come PI 2 non si opponga all’accesso agli atti, lo
stesso può essere concesso. Considerato l’esito del procedimento penale, conclusosi
con una decisione di non luogo a procedere, si limita l’accesso agli atti
unicamente alla decisione NLP del __________, che viene trasmessa in allegato
alla presente decisione.
6.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate,
ritenuto che può recuperarle a carico della richiedente la cittadinanza.
Per tutti questi
motivi,
visti l’art. 27
CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
100.
-- (cento), sono poste a carico del IS 1, __________.
3.
Intimazione:
- (con il
NLP);
- sede
(con l’incarto NLP di ritorno);
- (per sé e
per).
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster