60.2005.15
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
2 febbraio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.15
Data decisione, Autorità:
02.02.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.15
Lugano
2 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 13/14.1.2005 presentata dalla
IS 1 ,
tendente ad ottenere l’accesso agli incarti __________ e __________,
segnalati dal Ministero pubblico, in relazione a dei casinò virtuali emersi
nel corso dell’inchiesta condotta a carico di __________ PI 3, __________
(patr. da: avv. __________ PR 1, __________);
richiamate le
osservazioni 20/21.1.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che
esprime preavviso
favorevole, coerentemente con la sua segnalazione del 5.1.2005;
preso atto dello
scritto 29/31.1.2005 __________ PI 3, che comunica di non aver nulla in contrario
all’accoglimento dell’istanza;
preso atto che
il presidente del Tribunale penale cantonale, giudice Agnese Balestra-Bianchi,
ha dato il suo accordo in data 20.1.2005;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
Nel corso di un’inchiesta (inc. MP __________
e __________), presso il Ministero pubblico del Canton Ticino è venuto alla
luce l’esistenza di casinò virtuali, utilizzati dall’indagato. Il competente
procuratore pubblico ha perciò deciso di segnalare il fatto ex art. 49 della
Legge federale sulle case da gioco (LGC) alla Commissione federale delle case
da gioco con scritto 5.1.2005. Conseguentemente la Commissione chiede di poter
accedere all’incarto penale segnalato.
2.
L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle
parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3.
Nel presente caso, il procuratore pubblico
ha correttamente proceduto alla segnalazione giusta l’art. 49 LCG, che prevede
lo scambio di informazioni. La Commissione, quale autorità di vigilanza, ha
certamente diritto di accedere agli atti relativi a casinò virtuali, molto
probabilmente contrari all’art. 5 LCG, in vista dell’eventuale perseguimento
giusta l’art. 55 LCG.
4.
Visto l’obbligo di comunicazione e di
collaborazione, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi
motivi,
visto l’art. 27
CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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