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Decisione

60.2005.15

istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.

2 febbraio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.15

Data decisione, Autorità:

02.02.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.15

Lugano

2 febbraio

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per

statuire sull’istanza 13/14.1.2005 presentata dalla

IS 1 ,

tendente ad ottenere l’accesso agli incarti __________ e __________,

segnalati dal Ministero pubblico, in relazione a dei casinò virtuali emersi

nel corso dell’inchiesta condotta a carico di __________ PI 3, __________

(patr. da: avv. __________ PR 1, __________);

richiamate le

osservazioni 20/21.1.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che

esprime preavviso

favorevole, coerentemente con la sua segnalazione del 5.1.2005;

preso atto dello

scritto 29/31.1.2005 __________ PI 3, che comunica di non aver nulla in contrario

all’accoglimento dell’istanza;

preso atto che

il presidente del Tribunale penale cantonale, giudice Agnese Balestra-Bianchi,

ha dato il suo accordo in data 20.1.2005;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

Nel corso di un’inchiesta (inc. MP __________

e __________), presso il Ministero pubblico del Canton Ticino è venuto alla

luce l’esistenza di casinò virtuali, utilizzati dall’indagato. Il competente

procuratore pubblico ha perciò deciso di segnalare il fatto ex art. 49 della

Legge federale sulle case da gioco (LGC) alla Commissione federale delle case

da gioco con scritto 5.1.2005. Conseguentemente la Commissione chiede di poter

accedere all’incarto penale segnalato.

2.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi

penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di

copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti

personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle

parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi

penali fissa le modalità dell’ispezione”.

3.

Nel presente caso, il procuratore pubblico

ha correttamente proceduto alla segnalazione giusta l’art. 49 LCG, che prevede

lo scambio di informazioni. La Commissione, quale autorità di vigilanza, ha

certamente diritto di accedere agli atti relativi a casinò virtuali, molto

probabilmente contrari all’art. 5 LCG, in vista dell’eventuale perseguimento

giusta l’art. 55 LCG.

4.

Visto l’obbligo di comunicazione e di

collaborazione, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi

motivi,

visto l’art. 27

CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

patr. da: PR 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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