60.2005.150
restituzione dei termini.
5 giugno 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2005.150
Data decisione, Autorità:
05.06.2005, CRP
Titolo:
restituzione dei termini.
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 21 CPP-TI
art. 22 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.150
Lugano
5 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 20/23.5.2005
presentata da
IS 1
IS 2
entrambi patr. da: PR 1
intesa ad ottenere la restituzione del termine per presentare
un’istanza di promozione dell’accusa avverso il decreto di non luogo a
procedere 25.4.2004 emanato dal procuratore pubblicoPI 1 (NLP __________);
richiamate le
osservazioni 27.5.2005 del procuratore pubblico, che ritiene non dati i presupposti
per una restituzione dei termini;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Gli
istanti hanno presentato una prima denuncia penale contro ignoti in data __________.
Il relativo procedimento penale si è concluso con decreto di non luogo a procedere
del 14.8.2000 (NLP __________).
2. Con
scritto __________, gli istanti hanno chiesto la riapertura del procedimento
penale, e ciò alla luce di quanto emerso in sede civile, nella vertenza che li
vede opposti a __________ (inc. __________ della Pretura di __________, ora
pendente presso la __________). In particolare gli istanti hanno contestato che
la procura bancaria rilasciata in data __________ a favore di __________ reca
una firma del defunto __________, deceduto il __________. Essi hanno fatto riferimento
alle discrepanze tra le versioni rilasciate in polizia ed in sede civile da alcuni
testi, alla deposizione del medico __________ nonché ad una perizia di parte
fatta allestire da __________. Dopo uno scambio di corrispondenza con l’allora
patrocinatore degli istanti, il magistrato inquirente ha emanato una decisione
di non riapertura del procedimento (art. 187 CPP), che vale quale decisione di
non luogo a procedere (NLP __________). Preso atto dello scritto __________ con
cui lo studio legale dell’allora patrocinatore comunicava di non più rappresentare
gli istanti, il procuratore pubblico ha proceduto in data __________ ad una nuova
intimazione della sua decisione del __________, direttamente e personalmente ai
qui istanti (AI 7). Avverso la decisione __________ non è stata presentata una
tempestiva istanza di promozione dell’accusa.
3. Con
istanza 20/23.5.2005 di restituzione dei termini, IS 1 e IS 2, tramite il loro
nuovo rappresentante legale, chiedono la restituzione del termine di cui all’art.
186 cpv. 1 CPP per presentare un’istanza di promozione dell’accusa. A sostegno
della loro richiesta, gli istanti adducono la caduta di IS 1, avvenuta al suo
domicilio in data __________, e le altre gravi complicazioni intervenute. In
base ad una dichiarazione firmata dal dr. __________ (allegato B all’istanza),
la caduta e le complicazioni conseguenti hanno “necessitato, sempre al
proprio domicilio dove è rimasta, di assistenza continua da parte del figlio
Sig. IS 2. Questa situazione ha generato pure nel Sig. IS 2, a mio parere, uno
stato ansioso e di preoccupazione molto accentuato”. Questa situazione,
sempre in base al citato allegato B all’istanza, si sarebbe protratta fino al __________.
A seguito di questo fatto “tutte le forze e le preoccupazioni del Sig. IS 2
erano completamente rivolte all’anziana madre malata”. Il decreto di non
luogo a procedere __________ sarebbe pervenuto agli istanti proprio nel momento
in cui IS 1 si trovava in una situazione di salute molto grave ed il figlio IS
2 si occupava di lei a tempo pieno, e senza che in quel periodo fossero
assistiti da un legale. Ciò in quanto IS 2, in data __________, a seguito di un
incontro ha revocato il mandato al precedente patrocinatore. Solo dopo che la
situazione della madre si è stabilizzata (__________), e meglio due giorni
dopo, IS 2 ha preso contatto con il nuovo (ed attuale) patrocinatore, che ha
provveduto alla presentazione dell’istanza di restituzione dei termini. Gli
istanti concludono chiedendo di accogliere la loro richiesta di restituzione
del termine di cui all’art. 186 CPP.
4. Nelle
proprie osservazioni 27.5.2005 il procuratore pubblico si rimette al prudente
giudizio di questa Camera, non senza aver ricordato che la giurisprudenza in
materia di restituzione dei termini è particolarmente restrittiva, che dal
momento della caduta della madre al momento dell’intimazione del NLP era
trascorso del tempo e che il procedimento non era così complesso da impedire a IS
2 (per sé e per la madre) di rispettare il termine di cui all’art. 186 CPP,
conferendo semmai tempestivo mandato ad un legale. Per questi motivi, a parere
del procuratore pubblico, l’istanza non adempie alle condizioni dell’art. 21
CPP.
5. La
restituzione per inosservanza di un termine - che deve essere chiesta entro
dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento, pena la decadenza, all’autorità
davanti alla quale doveva essere compiuto l'atto per il quale è postulata (art.
22 cpv. 1 e 2 CPP) - può essere concessa se la parte o il suo patrocinatore
prova di non averlo potuto osservare perché impedita senza sua colpa, o per
forza maggiore, segnatamente per malattia, assenza scusabile, servizio pubblico
o militare o per altre ragioni importanti (art. 21 CPP; cfr. anche R. HAUSER /
Fatti
E. SCHWERI / K HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 43 n. 31).
Il
rimedio - di natura eccezionale (cfr. decisione 21.10.1997 del giudice
dell'istruzione e dell'arresto in re R., pubblicata in REP. 1997 n. 92,
decisione CRP 5.5.2004 inc. __________, 28.6.2004, inc. __________) -
presuppone quindi l’assenza di colpa significativa della parte che è incorsa
nell’omissione o del suo rappresentante (cfr. decisione 3.1.1994 del Tribunale
cantonale amministrativo in re B., pubblicata in RDAT 18/II - 1994; cfr. anche
decisione TF 19.1.2004 in re X., inc. 6S.461.2003).
6. Occorre
pertanto stabilire se nel caso in esame può essere concessa la restituzione per
inosservanza del termine dell’art. 186 CPP in relazione alla decisione di NLP
del 20/25.4.2005. La risposta è negativa. Anzitutto la dichiarazione del dr. __________
(allegato B all’istanza) è particolarmente scarna e generica, in particolare
per quanto attiene alle indicazioni sullo stato di salute di IS 1 e sullo stato
generale di IS 2, e quindi non sufficiente per comprovare una situazione che
rendesse soggettivamente impossibile ad entrambi gli istanti il compimento di atti
procedurali o l’affidamento di un mandato di patrocinio ad un nuovo legale.
Questo vale a maggior ragione se si considera come la revoca del mandato al
precedente legale sia intervenuta il __________ (istanza p. 3 pto 2), ovvero
due giorni dopo la caduta della madre (__________, istanza p. 3 pto 3).
Inoltre,
come risulta anche dallo scritto __________ del precedente patrocinatore, gli istanti
disponevano già allora della documentazione, in quanto regolarmente inviata
loro dal legale durante lo svolgimento del mandato. Il precedente
patrocinatore, in quello scritto, ricordava diligentemente agli istanti che era
pendente, oltre all’appello in sede civile, anche la richiesta di riapertura del
procedimento penale. Occorre infine considerare che tra il momento della caduta
(__________) e la data di ricezione della decisione di NLP (probabilmente il __________)
sono trascorsi diversi giorni, a cui si aggiungono quelli del termine di
ricorso. Come dimostrato dalla circostanza della revoca del mandato al
precedente patrocinatore, gli istanti, o almeno il figlio, avrebbero potuto
incaricare un altro legale per il loro patrocinio.
7. Per
tutti questi motivi, l’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese
sono poste in solido a carico degli istanti.
Per tutti questi motivi,
visti gli art. 21, 186 e 187 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF
480.
-- (quattrocentoottanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________,
e IS 2, __________.
3.
Intimazione:
.
terzi implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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