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Decisione

60.2005.150

restituzione dei termini.

5 giugno 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

E. SCHWERI / K HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,

§ 43 n. 31).

Il

rimedio - di natura eccezionale (cfr. decisione 21.10.1997 del giudice

dell'istruzione e dell'arresto in re R., pubblicata in REP. 1997 n. 92,

decisione CRP 5.5.2004 inc. __________, 28.6.2004, inc. __________) -

presuppone quindi l’assenza di colpa significativa della parte che è incorsa

nell’omissione o del suo rappresentante (cfr. decisione 3.1.1994 del Tribunale

cantonale amministrativo in re B., pubblicata in RDAT 18/II - 1994; cfr. anche

decisione TF 19.1.2004 in re X., inc. 6S.461.2003).

6. Occorre

pertanto stabilire se nel caso in esame può essere concessa la restituzione per

inosservanza del termine dell’art. 186 CPP in relazione alla decisione di NLP

del 20/25.4.2005. La risposta è negativa. Anzitutto la dichiarazione del dr. __________

(allegato B all’istanza) è particolarmente scarna e generica, in particolare

per quanto attiene alle indicazioni sullo stato di salute di IS 1 e sullo stato

generale di IS 2, e quindi non sufficiente per comprovare una situazione che

rendesse soggettivamente impossibile ad entrambi gli istanti il compimento di atti

procedurali o l’affidamento di un mandato di patrocinio ad un nuovo legale.

Questo vale a maggior ragione se si considera come la revoca del mandato al

precedente legale sia intervenuta il __________ (istanza p. 3 pto 2), ovvero

due giorni dopo la caduta della madre (__________, istanza p. 3 pto 3).

Inoltre,

come risulta anche dallo scritto __________ del precedente patrocinatore, gli istanti

disponevano già allora della documentazione, in quanto regolarmente inviata

loro dal legale durante lo svolgimento del mandato. Il precedente

patrocinatore, in quello scritto, ricordava diligentemente agli istanti che era

pendente, oltre all’appello in sede civile, anche la richiesta di riapertura del

procedimento penale. Occorre infine considerare che tra il momento della caduta

(__________) e la data di ricezione della decisione di NLP (probabilmente il __________)

sono trascorsi diversi giorni, a cui si aggiungono quelli del termine di

ricorso. Come dimostrato dalla circostanza della revoca del mandato al

precedente patrocinatore, gli istanti, o almeno il figlio, avrebbero potuto

incaricare un altro legale per il loro patrocinio.

7. Per

tutti questi motivi, l’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese

sono poste in solido a carico degli istanti.

Per tutti questi motivi,

visti gli art. 21, 186 e 187 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF

480.

-- (quattrocentoottanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________,

e IS 2, __________.

3.

Intimazione:

.

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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