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Decisione

60.2005.155

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. irricevibilità. restituzione dei termini.

20 giugno 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.155

Data decisione, Autorità:

20.06.2005, CRP

Titolo:

ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. irricevibilità. restituzione dei termini.

RESTITUZIONE DEI TERMINI

RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI

art. 21 CPP-TI

art. 22 CPP-TI

art. 284 cpv. 1 let. c CPP-TI

Incarto n.

60.2005.155

Lugano

20 giugno

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 25/27.5.2005

presentato da

RI 1, ,

patr. da: PR 1,

,

contro

la decisione 4.5.2005

del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar inerente la restituzione

dei termini a favore di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________);

richiamate le

osservazioni 30/31.5.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che postula

l’accoglimento del ricorso;

richiamate inoltre

le osservazioni di PI 2 dell’8/9.6.2005, che chiede di dichiarare irricevibile

il ricorso o di respingerlo;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

A

seguito di una denuncia/querela penale del __________ di RI 1 a carico di PI 2,

il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. MP __________) per i

reati di lesioni, minacce ed ingiurie, sfociato il __________ in due

contestuali decisioni: un decreto d’accusa (__________) per lesioni semplici,

un decreto di non luogo a procedere (__________) per i reati di minacce e

ingiurie.

Contro

il DA non veniva interposta opposizione nel termine legale previsto. L’invio

raccomandato del Ministero pubblico a PI 2 non era stato ritirato. Anche una

successiva diffida di pagamento inviata dal Ministero pubblico è ritornata al

mittente con l’indicazione “non ritirata”. Nel corso del mese di aprile __________,

l’avv. __________ __________ si notificava al Ministero pubbRI 1 di RI 1: gli

veniva inviata copia della decisione di NLP, ma non copia del DA, tanto che il

legale, con successivo scritto alla propria patrocinata del __________,

riferiva che sulla questione delle lesioni semplici “il PP deve ancora decidere”.

A

seguito dell’avvio di una procedura civile tra le parti presso la Pretura di __________,

nella quale veniva a conoscenza del DA, PI 2 presentava in data __________ un’istanza

di restituzione dei termini alla Pretura penale per poter interporre

opposizione al DA.

2.

Senza

intimare l’istanza alla parte civile (qui ricorrente), la Pretura penale ha

accolto la richiesta di restituzione con decisione 4.5.2005 (inc. __________):

dopo aver ricordato la giurisprudenza relativa alla notifica degli atti

giudiziari (DTF 127 I 31), il pretore ha ritenuto in concreto che la persona

istante non poteva adottare gli appropriati provvedimenti perché limitata nella

capacità di comprendere la necessità di adottare tali provvedimenti (sentenza

del 4.5.2005 p. 2), come comprovato dal certificato allegato. Ha pure ritenuto

singolare che al precedente patrocinatore di PI 2 sia stato intimato unicamente

il NLP e non il DA.

La

decisione non è stata intimata a RI 1, che ne veniva a conoscenza

successivamente, prima tramite la Pretura civile, poi tramite la Pretura

penale. Contro questa decisione insorge la ricorrente con il presente gravame.

3.

Per

la ricorrente, non sono dati gli estremi per la concessione della restituzione

dei termini. Per tre ragioni. Anzitutto, lo stato di salute che avrebbe

impedito a PI 2 di ritirare la posta è attestato unicamente con un certificato del

medico di fiducia datato __________, ovvero il giorno stesso della richiesta di

restituzione, ma è generico e non riferisce della situazione di PI 2 nel

periodo in cui le è stato inviato dal Ministero pubblico il DA. Lo stato di

salute inoltre non ha impedito a PI 2 di reagire tempestivamente all’azione

civile intrapresa dopo l’intimazione del DA ma prima dell’istanza di

restituzione. Inoltre, PI 2 e suo padre erano stati avvisati, con lettera __________

del precedente patrocinatore, di controllare la posta. Infine, né al momento

dell’intimazione del DA, né attualmente, PI 2 ha chiesto una curatela o una tutela.

4.

Nelle

proprie osservazioni, il procuratore pubblico comunica di condividere le

argomentazioni della ricorrente, e pertanto propone l’accoglimento del gravame,

con riferimento a quanto a suo tempo già osservato alla Pretura penale.

5.

Nelle

proprie osservazioni, PI 2 contesta che si possa ricorrere contro la decisione

di restituzione dei termini: RI 1 potrà solo contestare la restituzione dei termini

nel contesto di un eventuale ricorso per cassazione, in applicazione

analogetica della sentenza pubblicata in REP. 1980 p. 376. Per il resto, il

patrocinatore di RI 1 rimanda agli argomenti sollevati nell’istanza di

restituzione ed a quelli addotti dal pretore per l’accoglimento della stessa.

6.

Preliminarmente

si pone il quesito a sapere se è data la competenza di questa Camera, con riferimento

all’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP. Va anzitutto premesso che gli art. 21/22 CPP

non prevedono ricorso alcuno contro la decisione di restituzione dei termini.

Occorre anche considerare che la restituzione dei termini può intervenire a

qualsiasi momento nel corso di una procedura: non è legata specificatamente ad

un preciso stadio della procedura. Se l’art. 22 cpv. 2 in fine CPP prevede espressamente

la restituzione in caso di decreto d’accusa o di sentenza, occorre chiedersi se

la restituzione dei termini rientri nel contesto dei “provvedimenti” del

presidente del Tribunale anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione

di legge.

7.

In

alcune precedenti decisioni, in caso di opposizione tardiva e di richiesta di

restituzione dei termini, respinta, la Pretura penale ha indicato quale autorità

competente per un eventuale ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale

(inc. CCRP __________). Lo stesso principio dovrebbe valere anche nel presente

caso, ritenuto che la decisione impugnata, oltre ad ammettere la restituzione,

dà avvio alla procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP, di modo che la ricorrente,

parte civile, potrà contestare la tempestività dell’opposizione in via pregiudiziale

al dibattimento (ciò che permetterà di sanare la violazione del diritto di

essere sentito), eventualmente poi con il ricorso per cassazione (ciò che

garantisce la simmetria della competenza rispetto alle decisioni negative).

8.

Per

questi motivi il ricorso è irricevibile. Data la particolare situazione, si

rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Per tutti questi

motivi,

visti gli art. 21, 22,

284.

CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il

ricorso è irricevibile.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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