60.2005.155
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. irricevibilità. restituzione dei termini.
20 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.155
Data decisione, Autorità:
20.06.2005, CRP
Titolo:
ricorso contro i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento. irricevibilità. restituzione dei termini.
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 21 CPP-TI
art. 22 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. c CPP-TI
Incarto n.
60.2005.155
Lugano
20 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 25/27.5.2005
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1,
,
contro
la decisione 4.5.2005
del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar inerente la restituzione
dei termini a favore di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________);
richiamate le
osservazioni 30/31.5.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che postula
l’accoglimento del ricorso;
richiamate inoltre
le osservazioni di PI 2 dell’8/9.6.2005, che chiede di dichiarare irricevibile
il ricorso o di respingerlo;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
A
seguito di una denuncia/querela penale del __________ di RI 1 a carico di PI 2,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. MP __________) per i
reati di lesioni, minacce ed ingiurie, sfociato il __________ in due
contestuali decisioni: un decreto d’accusa (__________) per lesioni semplici,
un decreto di non luogo a procedere (__________) per i reati di minacce e
ingiurie.
Contro
il DA non veniva interposta opposizione nel termine legale previsto. L’invio
raccomandato del Ministero pubblico a PI 2 non era stato ritirato. Anche una
successiva diffida di pagamento inviata dal Ministero pubblico è ritornata al
mittente con l’indicazione “non ritirata”. Nel corso del mese di aprile __________,
l’avv. __________ __________ si notificava al Ministero pubbRI 1 di RI 1: gli
veniva inviata copia della decisione di NLP, ma non copia del DA, tanto che il
legale, con successivo scritto alla propria patrocinata del __________,
riferiva che sulla questione delle lesioni semplici “il PP deve ancora decidere”.
A
seguito dell’avvio di una procedura civile tra le parti presso la Pretura di __________,
nella quale veniva a conoscenza del DA, PI 2 presentava in data __________ un’istanza
di restituzione dei termini alla Pretura penale per poter interporre
opposizione al DA.
2.
Senza
intimare l’istanza alla parte civile (qui ricorrente), la Pretura penale ha
accolto la richiesta di restituzione con decisione 4.5.2005 (inc. __________):
dopo aver ricordato la giurisprudenza relativa alla notifica degli atti
giudiziari (DTF 127 I 31), il pretore ha ritenuto in concreto che la persona
istante non poteva adottare gli appropriati provvedimenti perché limitata nella
capacità di comprendere la necessità di adottare tali provvedimenti (sentenza
del 4.5.2005 p. 2), come comprovato dal certificato allegato. Ha pure ritenuto
singolare che al precedente patrocinatore di PI 2 sia stato intimato unicamente
il NLP e non il DA.
La
decisione non è stata intimata a RI 1, che ne veniva a conoscenza
successivamente, prima tramite la Pretura civile, poi tramite la Pretura
penale. Contro questa decisione insorge la ricorrente con il presente gravame.
3.
Per
la ricorrente, non sono dati gli estremi per la concessione della restituzione
dei termini. Per tre ragioni. Anzitutto, lo stato di salute che avrebbe
impedito a PI 2 di ritirare la posta è attestato unicamente con un certificato del
medico di fiducia datato __________, ovvero il giorno stesso della richiesta di
restituzione, ma è generico e non riferisce della situazione di PI 2 nel
periodo in cui le è stato inviato dal Ministero pubblico il DA. Lo stato di
salute inoltre non ha impedito a PI 2 di reagire tempestivamente all’azione
civile intrapresa dopo l’intimazione del DA ma prima dell’istanza di
restituzione. Inoltre, PI 2 e suo padre erano stati avvisati, con lettera __________
del precedente patrocinatore, di controllare la posta. Infine, né al momento
dell’intimazione del DA, né attualmente, PI 2 ha chiesto una curatela o una tutela.
4.
Nelle
proprie osservazioni, il procuratore pubblico comunica di condividere le
argomentazioni della ricorrente, e pertanto propone l’accoglimento del gravame,
con riferimento a quanto a suo tempo già osservato alla Pretura penale.
5.
Nelle
proprie osservazioni, PI 2 contesta che si possa ricorrere contro la decisione
di restituzione dei termini: RI 1 potrà solo contestare la restituzione dei termini
nel contesto di un eventuale ricorso per cassazione, in applicazione
analogetica della sentenza pubblicata in REP. 1980 p. 376. Per il resto, il
patrocinatore di RI 1 rimanda agli argomenti sollevati nell’istanza di
restituzione ed a quelli addotti dal pretore per l’accoglimento della stessa.
6.
Preliminarmente
si pone il quesito a sapere se è data la competenza di questa Camera, con riferimento
all’art. 284 cpv. 1 lit. c CPP. Va anzitutto premesso che gli art. 21/22 CPP
non prevedono ricorso alcuno contro la decisione di restituzione dei termini.
Occorre anche considerare che la restituzione dei termini può intervenire a
qualsiasi momento nel corso di una procedura: non è legata specificatamente ad
un preciso stadio della procedura. Se l’art. 22 cpv. 2 in fine CPP prevede espressamente
la restituzione in caso di decreto d’accusa o di sentenza, occorre chiedersi se
la restituzione dei termini rientri nel contesto dei “provvedimenti” del
presidente del Tribunale anteriori al pubblico dibattimento, salvo contraria disposizione
di legge.
7.
In
alcune precedenti decisioni, in caso di opposizione tardiva e di richiesta di
restituzione dei termini, respinta, la Pretura penale ha indicato quale autorità
competente per un eventuale ricorso la Corte di cassazione e di revisione penale
(inc. CCRP __________). Lo stesso principio dovrebbe valere anche nel presente
caso, ritenuto che la decisione impugnata, oltre ad ammettere la restituzione,
dà avvio alla procedura di cui agli art. 224 e segg. CPP, di modo che la ricorrente,
parte civile, potrà contestare la tempestività dell’opposizione in via pregiudiziale
al dibattimento (ciò che permetterà di sanare la violazione del diritto di
essere sentito), eventualmente poi con il ricorso per cassazione (ciò che
garantisce la simmetria della competenza rispetto alle decisioni negative).
8.
Per
questi motivi il ricorso è irricevibile. Data la particolare situazione, si
rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per tutti questi
motivi,
visti gli art. 21, 22,
284.
CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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