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Decisione

60.2005.157

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

25 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.157

Data decisione, Autorità:

25.01.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.157

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 27/30.5.2005 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 2.6.2004 dell’allora giudice della Pretura

penale Marco Ambrosini (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art.

317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 1.6.2005 del procuratore pubblico Maria

Galliani, che si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 26.8.2002 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa

davanti all’allora competente pretore della giurisdizione di __________ IS 1 e

ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 400.-- ed al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione “(…) per avere, a __________, in

data __________, violato gravemente le norme della circolazione stradale,

cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui o assumendosi il rischio

di detto pericolo, e meglio per avere circolato a bordo della sua vettura __________

targata __________, lungo la corsia di destra dell’autostrada A2 in direzione

sud spostandosi dalla corsia destra in direzione della corsia di sorpasso senza

tenere conto delle vetture che sopraggiungevano su tale corsia, collidendo con

il veicolo __________ targato __________, guidato da __________, urtandolo con

la propria fiancata sinistra sulla fiancata anteriore destra, causando unicamente

danni materiali” (DAP __________);

che

con scritto 28/29.8.2002 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

con decisione 2.6.2004 il giudice della Pretura penale – al quale l’incarto era

stato trasmesso per competenza – ha assolto l’istante dall’imputazione;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo di CHF 4'595.70 per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

Considerandi

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'595.70 [di cui CHF

4'375.-- di onorario (17 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 220.70 di

spese];

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che – come si

evince dagli atti – non presentava difficoltà particolari di fatto o di

diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;

che

determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

inoltre le prestazioni di data 24.7.2002 (“riunione con cliente”),

5.8.2002

(“stesura ricorso”), 6.8.2002 (“lett. a TA”) e 28.8.2002

(“lett. a TA”) si riferiscono al procedimento amministrativo promosso

dalla Sezione della circolazione, per cui – in assenza di un nesso di causalità

adeguato con il procedimento penale (cfr., al proposito, decisione TF

1P.602.2003 del 23.2.2004) – non possono essere indennizzate a’ sensi degli

art. 317 ss. CPP, restando a carico di IS 1;

che

viene pertanto ammesso un onorario pari a 6 ore a CHF 250.--/ora, come

postulato, per complessivi CHF 1'500.--, di cui 60 minuti (come esposto)

inerenti gli scritti di data 6.8.2002 (“lett. a cliente” e “lett. a

PP”), 28.8.2002 (“opposizione a PP” e “lett. a cliente”),

30.1.2003

(“lett. a cliente”) e 3.2.2003 (“lett. a PP”), 45

minuti inerenti i colloqui con il qui istante, 60 minuti inerenti l’esame degli

atti e la preparazione del dibattimento e 195 minuti (come esposto) inerenti il

dibattimento;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 197.50, di cui

CHF 50.-- (come esposto) per la formazione/archiviazione dell’incarto, CHF 39.50

per gli scritti [CHF 5.90 per le lettere 6.8.2002 (“lett. a cliente” e “lett.

a PP”), 28.8.2002 (“lett. a cliente”), 30.1.2003 (“lett. a cliente”)

e 3.2.2003 (“lett. a PP”): CHF 5.-- per pagina originale (compresa la

copia per l’incarto; art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 0.90 per invio posta A;

CHF 10.-- per la lettera 28.8.2002 (“opposizione a PP”): CHF 5.-- per

pagina originale e CHF 5.-- per invio raccomandato], CHF 8.-- per le fotocopie

[CHF 2.--/copia (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA): fotocopia della procura allegata

allo scritto 6.8.2002 al Ministero pubblico (AI 6; stralciata, siccome

superflua, l’ulteriore copia allegata allo scritto di opposizione 28.8.2002); fotocopie

delle foto dei danni subiti dai veicoli coinvolti nel sinistro e del referto

del perito sinistri (tre pagine), documenti prodotti in sede di dibattimento (cfr.

AI 9, inc. __________, ritenuto che gli altri atti presentati sono originali)],

CHF 100.-- (come esposto) per la trasferta __________ il giorno del

dibattimento, stralciate le spese telefoniche (che non trovano corrispondenza

nelle prestazioni indicate quale onorario);

che

l’IVA non è pretesa;

che

al qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di

CHF 1'697.50;

che

interessi di mora e ripetibili non sono richiesti;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 2.6.2004 dell’allora giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

(inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'697.50.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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