60.2005.160
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8 giugno 2005Italiano23 min
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Numero d'incarto:
60.2005.160
Data decisione, Autorità:
08.06.2005, CRP
Titolo:
ricorso in materia di libertà provvisoria. competenza del giudice dell'istruzione e dell'arresto nello stadio successivo all'emanazione dell'atto di accusa e precedente all'apertura del pubblico dibattimento in seguito a decisione della Corte di cassazione e di revisione penale
COMPETENZA DOPO RINVIO
DETENZIONE PREVENTIVA
PERICOLO DI FUGA
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 95 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 108 cpv. 3 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2005.160
Lugano
8 giugno 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali ad hoc
del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Alessandro Soldini, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini,
Raffaele Guffi ed Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 27/30.5.2005
presentato da
RI 1, ,
patr. da: PR 1,
,
contro
la decisione
23.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto __________ __________ in
materia di libertà provvisoria;
premesso che con
ordinanza 31.5.2005 il presidente della Sezione di diritto pubblico del Tribunale
d’appello, giudice __________ __________, ha costituito – in applicazione degli
art. 40 ss. CPP e 1 sexies cpv. 2 LOG – la scrivente Camera ad hoc;
richiamate le
osservazioni 31.5.2005 del procuratore pubblico __________ __________,
31.5/1.6.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto e 1/2.6.2005 del
presidente della Corte delle assise criminali di __________, giudice __________
__________, tutte concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
atto di accusa 2.8.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Corte delle assise criminali di __________ RI 1 – arrestato in __________
il __________, estradato in Svizzera il __________ e da allora in detenzione
preventiva – siccome accusato di ripetuto tentato furto, furto, infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti, tentata e consumata sottrazione di cose
requisite o sequestrate e danneggiamento in relazione alla sottrazione dal __________
__________ – nel corso del mese di __________ __________ – di un ingente quantitativo
di canapa rinvenuta nell’ambito delle __________, e meglio come risulta dall’__________.
b. Con
giudizio 2.9.2004 la suddetta Corte – che ha aperto il dibattimento il
23.8.2004 – ha ritenuto, tra gli altri, RI 1 autore colpevole di ripetuto
tentato furto, furto, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e
danneggiamento, con conseguente condanna alla pena di due anni e nove mesi di
reclusione ed al risarcimento del danno materiale, espulsione dal territorio
svizzero per sette anni e revoca della sospensione condizionale della pena di diciotto
mesi di detenzione e di tre anni di espulsione inflittagli con sentenza
9.9.2002 dalla Corte delle assise correzionali di __________ [esecuzione
subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dello Stato estradante
(inc. TPC __________)]; lo ha invece assolto dalle imputazioni di sottrazione,
rispettivamente tentata sottrazione di cose requisite o sequestrate (decisione
2.9.2004, p. 97 ss., inc. TPC __________).
Adita
con ricorso 25.10.2004, la Corte di cassazione e di revisione penale – con
sentenza 4.5.2005, il cui dispositivo è stato intimato il 6.5.2005 – ha di
seguito parzialmente accolto il gravame dell’accusato, prosciogliendolo dalle
accuse di furto tentato e consumato e – con riferimento alle imputazioni di
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – annullando la condanna e
rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo
giudizio e la ricommisurazione della pena (principale ed accessoria). Ha
inoltre esteso la decisione – in applicazione dell’art. 297 CPP – ai
coimputati, assolvendoli dalle accuse di furto tentato e consumato ed
annullando la loro condanna per titolo di infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti, con rinvio degli atti ad un’altra Corte (decisione 4.5.2005, p.
21, inc. CCRP __________).
c. Con
scritto 6.5.2005 – ritenendo come alla luce della citata sentenza “nessun
motivo o decisione può, oggi, giustificare la detenzione” – RI 1 ha chiesto
al procuratore pubblico la sua immediata scarcerazione (inc. TPC __________,
doc. 2, allegato 2, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”).
Il
magistrato inquirente – reputandosi incompetente – ha trasmesso l’istanza al
presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, giudice __________ __________,
per i suoi incombenti a’ sensi dell’art. 290 cpv. 2 CPP (scritto 9.5.2005, inc.
TPC __________, doc. 2, allegato 3, classificatore “atti pervenuti dopo il
rinvio della CCRP”). Questi – segnalando che con il giudizio 4.5.2005 la
Corte da lui presieduta aveva esaurito i doveri dipendenti dal ricorso per
cassazione e che quindi non era più competente in applicazione di detto
disposto – ha restituito lo scritto dell’accusato “(…) per la decisione di
sua, rispettivamente del GIAR, competenza” (scritto 10.5.2005, inc. TPC __________,
doc. 2, allegato 4, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”).
Il procuratore pubblico – ribadendo la propria incompetenza in virtù dell’art.
108 cpv. 3 e 4 CPP – ha infine reso l’istanza al patrocinatore dell’accusato,
invitando ad inoltrarla “(…) all’Autorità competente” (scritto
10.5.2005, inc. TPC __________, doc. 2, allegato 5, classificatore “atti
pervenuti dopo il rinvio della CCRP”).
RI
1 – considerato che “(…) non sa oggi a che titolo, per decisione di chi e
per quali ragioni viene trattenuto al PCT” (inc. TPC __________, doc. 2,
classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”) – ha di
seguito prontamente presentato domanda di immediata scarcerazione al Tribunale
penale cantonale [il cui presidente, giudice __________ __________, in evasione
dell’istanza ha sottolineato che il Tribunale come tale non aveva competenze in
materia di libertà provvisoria; ritenuto come il rinvio di cui alla sentenza
4.5.2005 avesse posto il procedimento nello stadio in cui si trovava prima
dell’inizio del primo dibattimento, competente sarebbe stato il giudice
dell’istruzione e dell’arresto giusta l’art. 108 cpv. 3 CPP, rispettivamente –
fino all’intimazione delle motivazioni della citata sentenza – il presidente
della Corte di cassazione e di revisione penale (scritto 11.5.2005, inc. TPC __________,
doc. 6, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”)], al
giudice dell’istruzione e dell’arresto [che ha dichiarato irricevibile per incompetenza
la domanda sia in quanto avesse chiesto l’immediata scarcerazione sia in quanto
avesse chiesto la sua messa in libertà provvisoria “(…) perlomeno al momento
attuale e in assenza delle motivazioni della decisione CCRP, (…)”
(decisione 11.5.2005, p. 2, doc. 3, inc. GIAR __________) ed ha respinto il
reclamo contro la decisione 10.5.2005 del procuratore pubblico] ed a questa
Camera [che non si è espressa in merito al citato scritto (che chiedeva altresì
di designare giusta l’art. 39 CPP l’autorità competente a decidere in materia
di libertà), limitandosi ad informare il giudice dell’istruzione e dell’arresto
dell’avvenuta intimazione in data 11.5.2005 delle motivazioni del giudizio
4.5.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale (scritto 11.5.2005 di
questa Camera al giudice dell’istruzione e dell’arresto)].
d. Con
decisione 23.5.2005 – riconosciuta la propria competenza a statuire in materia
di libertà provvisoria a’ sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP (decisione 12.5.2005,
AI 3, inc. GIAR __________) – il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha
respinto l’istanza di immediata scarcerazione e/o libertà provvisoria
presentata il 12.5.2005 in seguito alla notifica delle motivazioni della
decisione 4.5.2005 (doc. 1, inc. GIAR __________): premessa la ricevibilità del
gravame nella misura in cui concerneva il mantenimento della detenzione in relazione
allo svolgimento del nuovo processo per titolo di infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti (la sola questione che potesse essere considerata
quale “ritorno” alla fase tra l’atto di accusa e l’apertura del
dibattimento), ha reputato sussistere gravi indizi di colpevolezza per detto
reato sia alla luce del rinvio ad una nuova Corte delle assise criminali che
dovrà decidere “nel senso dei considerandi” e del fatto che la Corte di
cassazione e di revisione penale non avesse disposto la scarcerazione
dell’accusato, sia in virtù dei considerandi del giudizio medesimo, dai quali
era emerso il carattere fortemente indiziato di stupefacente della canapa
sottratta. Il pericolo di fuga (concreto e non limitabile da misure
sostitutive) e la proporzionalità della misura (ritenuto che – considerati i
criteri di commisurazione della pena sui quali si era fondata la sentenza di
primo grado – l’entità della pena in caso di condanna per infrazione alla legge
federale sugli stupefacenti non sarebbe stata certamente inferiore o pari al
carcere preventivo sofferto o ancora da soffrire) avrebbero inoltre
giustificato il mantenimento della carcerazione.
e. Con
tempestivo ricorso RI 1 chiede di attestare la nullità del predetto giudizio
per difetto di competenza: “(…) infatti, in nessun caso la decisione della
CCRP ha prodotto involuzione del procedimento a tal punto da considerare che
l’ipotesi di violazione alla LFStup sia stata riportata allo stadio
immediatamente susseguente all’emanazione dell’atto d’accusa e prima
dell’inizio del dibattimento (…)” (ricorso 27/30.5.2005, p. 2), ritenuto
come il rinvio della Corte di cassazione e di revisione penale non riguarderebbe
il rifacimento del processo. Questa Corte avrebbe annullato ex tunc la
decisione 2.9.2004 della Corte delle assise criminali, per cui – dal 2.9.2004 –
sarebbe detenuto illegalmente ed in lesione del principio della proporzionalità.
f. Delle
osservazioni del procuratore pubblico, del giudice dell’istruzione e
dell’arresto e del presidente della Corte delle assise criminali [che il
24.5.2005 ha postulato – a titolo prudenziale, nell’ipotesi in cui il termine
di cui all’art. 230 cpv. 2 CPP fosse stato applicabile alla fattispecie – la
proroga della carcerazione preventiva dell’accusato fino al 28.7.2005 (gravame
accolto con decisione di data odierna, inc. CRP __________)] si dirà, se necessario,
in diritto.
Considerandi
1.
La
Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro le decisioni del giudice
dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà personale
(art. 284 cpv. 1 lit. a CPP): il gravame – interposto contro la decisione
23.5.2005
del giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha respinto l’istanza
di libertà provvisoria del qui ricorrente – è quindi ricevibile in ordine.
2.
Secondo
gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel
solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e
mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato
l'esistenza di gravi indizi di colpabilità a carico dell'arrestato e dall'altro
la giustificazione di bisogni dell'istruzione, di garanzia contro i rischi di
collusione e dell'inquinamento delle prove, della protezione dell'ordine
pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del
principio della proporzionalità (decisione TF 1P.225/2005 del 26.4.2005; M.
RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2329 ss.). Il diritto
fondamentale alla libertà personale può quindi soffrire eccezione per quanto
sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base
legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3), è presa per
ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità:
questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4
CPP; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).
3.
3.1.
La Corte di cassazione e di revisione penale ha assolto l’accusato
dalle imputazioni di furto tentato e consumato e – con riferimento alle imputazioni
di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – ha annullato la
condanna, rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il
nuovo giudizio e la ricommisurazione della pena.
I
presupposti per la proroga della carcerazione preventiva – ritenuto che, come
indicato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, l’eventuale concessione
dell’effetto sospensivo al possibile ricorso del magistrato inquirente al
Tribunale federale in relazione al proscioglimento dell’accusato “(…) non
farebbe ritornare (in relazione a queste imputazioni) necessariamente il
procedimento allo stadio tra l’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento, (…)”
(decisione 23.5.2005, p. 4, inc. GIAR __________) – devono quindi essere
esaminati unicamente in relazione all’ipotesi accusatoria di infrazione alla
legge federale sugli stupefacenti, titolo per il quale è stato ordinato un
nuovo processo, per il quale – contrariamente a quanto sembra sostenere
l’accusato (ricorso 27/30.5.2005, p. 2) – non è stato assolto e per il quale è
tuttora detenuto.
3.2
L’accusato
ritiene la decisione 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto nulla
per difetto di competenza.
Come
detto, con decisione 4.5.2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha
rinviato gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo
giudizio e per la ricommisurazione della pena: questa Corte – pur dovendo
attenersi ai considerandi della sentenza dell’istanza superiore [che ha
ritornato gli atti “(…) perché ordini gli esami indispensabili sul THC della
__________ di canapa sottratta (…). Nel caso in cui la canapa denotasse un
tenore di THC sotto lo 0.3 %, la Corte chiarirà per mezzo di uno specialista se
fra il __________ e il __________ __________ __________ quel tasso poteva,
oltre ogni ragionevole dubbio, situarsi – per tutta o per parte della merce –
sopra lo 0.3%” (decisione 4.5.2005, p. 13, inc. CCRP __________)] – dovrà
quindi confrontarsi con l’atto di accusa e procedere, alla luce delle risultanze
di detti accertamenti, alla sussunzione dei fatti al diritto, circostanza che
di tutta evidenza riconduce quindi il procedimento – limitatamente al titolo di
infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – allo stadio successivo
all’emanazione dell’atto di accusa e precedente all’apertura del pubblico
dibattimento. La Corte di cassazione e di revisione penale ha peraltro rinviato
gli atti ad una nuova Corte di merito e non alla Corte che ha pronunciato la
sentenza impugnata [facoltà, quest’ultima, prevista nel caso in cui la
cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della
sentenza o qualora il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena
(art. 296 cpv. 2 CPP)], fatto che sostanzia ulteriormente questa conclusione.
Ora,
giusta l’art. 108 cpv. 3 CPP – nella fase successiva all’emanazione dell’atto
di accusa e precedente all’apertura del pubblico – l’istanza di libertà
provvisoria è diretta al giudice dell’istruzione e dell’arresto, che pertanto –
correttamente – si è pronunciato sul gravame presentato il 12.5.2005
dall’accusato. Questi riconosce peraltro la competenza del giudice
dell’istruzione e dell’arresto al proposito [“(…) le rimetto copia delle
motivazioni della CCRP della sentenza 4 maggio 2005, le quali risolvono il
conflitto negativo di competenza” (istanza di libertà provvisoria
12.5
, AI 1, inc. GIAR __________)]; RI 1 non ha inoltre impugnato la
decisione 12.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, con la quale –
ricevuta l’istanza – ha ammesso la propria competenza a’ sensi del citato disposto
(AI 3, inc. GIAR __________), per cui la suddetta censura appare – oltre che infondata
– anche incomprensibile e contraddittoria.
Il
legislatore – “(…) per garantire maggiore imparzialità e indipendenza di
giudizio sull'arresto dopo l'atto di accusa, (…)” – ha del resto attribuito
esplicitamente al giudice dell’istruzione e dell’arresto la competenza a
decidere in materia di libertà dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino
all’inizio del pubblico dibattimento (art. 97 lit. b e 108 cpv. 3 CPP),
ritenuto che – nell’ipotesi in cui, già in questa fase del procedimento, fosse
stata conferita tale incombenza al presidente della Corte di merito [competente
successivamente all’apertura del processo (art. 97 lit. c e 108 cpv. 4 CPP)] –
“vi era (…) un pericolo che (…) l'esame dei presupposti dell'arresto
potesse condurre il presidente ad esaminare anticipatamente il merito del
procedimento: egli poteva infatti vedersi costretto ad esaminare il contenuto
di testimonianze per verificare i presupposti dell'arresto (ad es. pericolo di
collusione, pericolo di fuga collegato alla prevedibile pena, ecc.) con conseguente
rischio di una istanza di ricusa da parte dell'imputato” (rapporto
22.7.1992
della Commissione speciale per l'esame del CPP sul messaggio
aggiuntivo 20.3.1991 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del
CPP, in: N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad
art. 97 CPP, p. 194; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n.
2.
ad art. 97 CPP e n. 9 ad art. 108 CPP). Certo, la nuova Corte delle assise
criminali dovrà deliberare “ai sensi dei considerandi” e di conseguenza
sarà limitata nella sua decisione; nondimeno, non sussiste ragione per imporre
al suo presidente di confrontarsi – anteriormente al dibattimento – con
l’esistenza, segnatamente, di seri indizi di colpevolezza, circostanza che di
fatto lo costringerebbe ad un giudizio anticipato (limitandolo ulteriormente
nel suo verdetto). D’altra parte, dopo l’intimazione delle motivazioni della
sentenza [se non eventualmente già con l’intimazione del dispositivo (art. 294
cpv. 4 CPP)] la competenza del presidente della Corte di cassazione e di revisione
a pronunciarsi in materia di libertà giusta l’art. 290 cpv. 2 CPP appare
esclusa in virtù del rinvio degli atti per ulteriore giudizio, rinvio divenuto
esecutivo con la comunicazione del dispositivo.
A
ragione il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha quindi riconosciuto la
propria competenza a’ sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP.
3.3
RI
1.
– che si limita a censurare la competenza del giudice dell’istruzione e
dell’arresto – non si confronta con le motivazioni di cui alla decisione
impugnata; anzi, neppure contesta i suddetti presupposti per il mantenimento della
sua carcerazione: ai fini del giudizio appare quindi sufficiente rinviare ai
considerandi della sentenza 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto, che questa Camera condivide e fa propri, come ammesso dalla
giurisprudenza (decisione TF 1P.549/2004 del 12.10.2004):
“3.
Per
quanto concerne l'esistenza di gravi indizi di reato, questo giudice non può
non tener conto di quanto accertato e considerato dai giudici del merito (come
peraltro la nuova Corte: cfr. per analogia art. 277 cpv. 2 PPF).
E
allora, occorre constatare che il rinvio (conseguente all'annullamento del
relativo dispositivo della sentenza di primo grado del 2 settembre 2004) concerne
unicamente l'imputazione di infrazione aggravata alla LFStup e che la nuova
Corte dovrà decidere "nel senso dei considerandi" (sentenza
CCRP 4 maggio 2005, dispositivo n. 1 b.). Potrebbe bastare questa constatazione
(di non proscioglimento), in uno con il fatto che il dispositivo della sentenza
della CCRP non ha disposto la scarcerazione di RI 1 (art. 106 CPP), per
affermare che sono ancora presenti gravi e sufficienti indizi del reato
ascritto all'istante.
Comunque,
al di là di questa constatazione, risulta evidente anche dai considerandi della
sentenza (della CCRP) che il carattere di stupefacente dei circa __________ di
canapa, prelevati dall'accusato (e dai correi) ad __________, è fortemente
indiziato. Gli indizi, in tal senso, ritenuti nel giudizio di prima istanza non
sono stati giudicati arbitrari dalla CCRP (sentenza CCRP, cons. da 2 c. a 2
e.), ma solo insufficienti a fugare "ogni ragionevole dubbio"
che al momento del prelevamento dal __________ la canapa in questione (o parte
di essa) avesse ancora un tenore di THC superiore allo 0.3%; da qui la necessità
di procedere ad una analisi (o, meglio, perizia, "la Corte chiarirà per
mezzo di uno specialista", sentenza CCRP pag. 13) per determinare il
tasso di THC attuale e, se inferiore al 0,3%, quello al __________ __________ __________
(recte: __________) (sentenza CCRP, cons. 2 h.).
Di
particolare rilevanza risulta essere il fatto che al momento dei sequestri
nell'ambito dell'__________, la canapa in questione aveva un tasso di THC
compreso tra il 2,8% ed il 19,7% (sentenza CCRP, pag. 12). La stessa CCRP l'ha
considerata fuori commercio in quanto stupefacente, laddove ha analizzato il
reato di furto (sentenza CCRP, cons. 3a. e 3c.), pur nell' "ipotesi in
cui fosse accertato un tenore di THC superiore allo 0,3%" (sentenza
citata, cons. 3).
In
virtù di tutto quanto sopra riportato è evidente che il carattere di stupefacente
della canapa prelevata ad __________ dall'accusato e dai correi è tutt'altro
che escluso, anzi fortemente indiziato.
Quindi,
sono (ancora) dati, in capo ad RI 1, gravi indizi di reato per l'infrazione
LFStup, sulla quale la nuova Corte dovrà pronunciarsi.
Va
ancora detto che il fatto che la canapa prelevata con l'operazione oggetto
d'inchiesta sia ancora presente, ed a disposizione dell'autorità (dispositivo
n. 17 Assise criminali 2.09.2004, e documenti menzionati al considerando H.
della presente), rende possibile l'accertamento menzionato dalla Corte di
cassazione.
4.
Di
principio:
"Il pericolo di fuga, per giustificare
carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in
libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale
ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile
non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme
delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).
Pacifico
che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato
stesso."
(sentenza
26.
ottobre 2001 in re A., GIAR __________)
Dopo
i fatti, RI 1 (cittadino __________) si è reso latitante ed è stato arrestato
all'estero ed estradato, allorquando si celava sotto false generalità (AI 7,
Acc. 93/2004).
La
latitanza è avvenuta indipendentemente dai legami affettivi che egli, ora,
afferma di avere in Ticino per sostenere l'assenza di tale pericolo (Istanza,
pag. 3).
Va,
inoltre, considerato il fatto che l'accusato è già stato oggetto di un'espulsione
dalla Svizzera e che con la sentenza del 2 settembre 2004 anche la sospensione
della pena accessoria gli è stata revocata (rimanendo sospesa l'esecuzione per
motivi legati alla procedura di estradizione) ed è stato condannato ad
ulteriori 7 (sette) anni di espulsione. Queste circostanze evidenziano,
innanzitutto, l'assenza di legami particolari con il territorio svizzero,
meritevoli di particolare protezione, in secondo luogo il rinvio per nuova
commisurazione della pena non può far dimenticare che, comunque, una parte
della sentenza (danneggiamento) è stata confermata e che tale condanna potrebbe
già da sola condurre ad una pena accessoria da scontare (per un crimine con
pena edittale fino a cinque anni di reclusione - cfr. 144 cpv. 3 CP; cfr. pure
M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale
ticinese, in REP 1989 pag. 287 ss., pag. 292, note 31 e 32), con buona pace dei
legami pretesi con il territorio svizzero.
RI
1, quindi, non può vantare particolari legami (personali e/o professionali) con
il territorio svizzero che possano essere considerati sufficientemente forti da
scongiurare il pericolo di una nuova latitanza.
I
fatti oggetto del rinvio e, a questo stadio indiziati, sono gravi e il rischio
di una pena da espiare non di lieve entità è concreto ancorché dipenda, in buona
sostanza, dall'accertamento (della percentuale di THC al momento dei fatti) cui
è chiamata la nuova Corte. Quest'elemento, pur non essendo, da solo,
determinante, deve essere attentamente considerato in particolare quando se ne
aggiungono altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). Inoltre, non si può dimenticare la
volontà dell'autore (cfr. verbali citati in sentenza Assise criminali, pag. 42
e 44) che può essere punita anche qualora l'oggetto del reato risulti non corrispondente
a ciò che egli riteneva (art. 23 CP; cfr. per caso relativo a stupefacente:
Favre, Pellet, Stoudmann, CP annoté, 2004, nota 1.8 ad art. 23).
A
quanto sopra si può aggiungere il fatto che, attualmente, RI 1 risulta essere
oggetto di una procedura estradizionale; anche il rischio (di consegna a stato
terzo), derivante da tale procedura può essere elemento ulteriore per fargli
preferire la fuga alla permanenza (e ciò indipendentemente dal fatto che al
momento attuale la procedura di estradizione, comunque gestita dalle autorità
federali, sembra essere assistita, anch'essa, da misura cautelare).
Alla luce di tutti questi elementi, il
pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407;
DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585) e non appare limitabile da misure sostitutive quali
quelle proposte dall'accusato (deposito documenti, firma in polizia e obbligo
di residenza), già per il solo fatto che egli non è cittadino __________.
5.
Ritenuta
l'esistenza di un pericolo di fuga, non è necessario approfondire più di tanto
l'eventuale presenza di un pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove,
rispettivamente di un pericolo di recidiva (non segnalati neppure dal
magistrato requirente).
6.
Anche
nella valutazione della proporzionalità della durata del carcere preventivo non
si può prescindere totalmente dalle determinazioni dei giudici di merito.
L'ovvio rinvio della commisurazione della pena alla nuova Corte (che dovrà
pronunciarsi previo accertamento sulla qualità di stupefacente della canapa
prelevata) ha fatto sì che la CCRP non esaminasse, in concreto, la pena
comminata (nel caso del qui istante due anni e nove mesi, oltre all'espulsione),
ma si limitasse a rilevare che, comunque, le argomentazioni di RI 1 non erano
significative in merito ad un eventuale arbitrio (sentenza CCRP 4 maggio 2005,
cons. 5).
Dal
canto suo, la Corte di prima istanza ha precisato come, nella commisurazione
della pena, poco peso abbiano avuto sia l'accertamento del concorso ideale tra
più reati, sia i due tentativi di furto ed il furto compiuto (sentenza Assise
correzionali 2 settembre 2004, cons. 9, pag. 87), se non quale elemento
dell'intensità della volontà delittuosa. Inoltre, e per quanto concerne in modo
più specifico il solo RI 1 è stato evidenziato il suo ruolo di organizzatore
dell'operazione e reclutatore degli uomini necessari (che hanno agito dietro
sue istruzioni e comando: sentenza, pag. 88), nonché il fatto che egli abbia
delinquito durante il periodo di prova di una precedente condanna, ma anche la
sua difficile situazione finanziaria, il fatto che abbia reclutato "dilettanti"
nonché l'età (sentenza citata, pag. 89).
Quanto
appena richiamato evidenzia come in caso di condanna per l'ipotesi di
infrazione alla LFStup, l'entità della pena con la quale l'accusato istante rischia
di essere confrontato non è certamente inferiore o pari al carcere preventivo
già sofferto e ancora da soffrire in attesa del nuovo dibattimento, che sarebbe
di circa dodici mesi, rispettivamente quindici se si considera anche la
detenzione in attesa dell'estradizione alla Svizzera (contra: M. Luvini, I presupposti
materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989 pag.
287.
ss., pag. 296 e nota 54).
Da
ultimo, e per quanto concerne il rischio di revoca della sospensione condizionale
della pena comminata in procedimento precedente (diciotto mesi) che potrebbe
aggiungersi alla pena da commisurare da parte della nuova Corte, nessuno ha
segnalato richiesta di estensione dell'estradizione e questa non risulta
dall'incarto ricevuto da questo ufficio (né negli atti dell'Acc. __________, né
nel classatore relativo agli atti successivi all'atto d'accusa). Di conseguenza
e anche avendo presente che la revoca potrebbe avvenire non solo in caso di
condanna per infrazione alla LFStup, ma anche qualora la nuova Corte dovesse ricommisurare
la pena unicamente tenendo conto della confermata condanna per danneggiamento,
è alquanto aleatorio esprimersi in questa sede sulla questione, dato che le
autorità competenti non hanno fornito indicazioni circa le loro intenzioni (e
le possibilità di esito delle stesse)”
(decisione 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, p.
5.
ss. inc. GIAR __________).
4.
Il
gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 95 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1'250.-- (milleduecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali ad hoc
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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