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Decisione

60.2005.160

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 giugno 2005Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

atto di accusa 2.8.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa

davanti alla Corte delle assise criminali di __________ RI 1 – arrestato in __________

il __________, estradato in Svizzera il __________ e da allora in detenzione

preventiva – siccome accusato di ripetuto tentato furto, furto, infrazione alla

legge federale sugli stupefacenti, tentata e consumata sottrazione di cose

requisite o sequestrate e danneggiamento in relazione alla sottrazione dal __________

__________ – nel corso del mese di __________ __________ – di un ingente quantitativo

di canapa rinvenuta nell’ambito delle __________, e meglio come risulta dall’__________.

b. Con

giudizio 2.9.2004 la suddetta Corte – che ha aperto il dibattimento il

23.8.2004 – ha ritenuto, tra gli altri, RI 1 autore colpevole di ripetuto

tentato furto, furto, infrazione alla legge federale sugli stupefacenti e

danneggiamento, con conseguente condanna alla pena di due anni e nove mesi di

reclusione ed al risarcimento del danno materiale, espulsione dal territorio

svizzero per sette anni e revoca della sospensione condizionale della pena di diciotto

mesi di detenzione e di tre anni di espulsione inflittagli con sentenza

9.9.2002 dalla Corte delle assise correzionali di __________ [esecuzione

subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte dello Stato estradante

(inc. TPC __________)]; lo ha invece assolto dalle imputazioni di sottrazione,

rispettivamente tentata sottrazione di cose requisite o sequestrate (decisione

2.9.2004, p. 97 ss., inc. TPC __________).

Adita

con ricorso 25.10.2004, la Corte di cassazione e di revisione penale – con

sentenza 4.5.2005, il cui dispositivo è stato intimato il 6.5.2005 – ha di

seguito parzialmente accolto il gravame dell’accusato, prosciogliendolo dalle

accuse di furto tentato e consumato e – con riferimento alle imputazioni di

infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – annullando la condanna e

rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo

giudizio e la ricommisurazione della pena (principale ed accessoria). Ha

inoltre esteso la decisione – in applicazione dell’art. 297 CPP – ai

coimputati, assolvendoli dalle accuse di furto tentato e consumato ed

annullando la loro condanna per titolo di infrazione alla legge federale sugli

stupefacenti, con rinvio degli atti ad un’altra Corte (decisione 4.5.2005, p.

21, inc. CCRP __________).

c. Con

scritto 6.5.2005 – ritenendo come alla luce della citata sentenza “nessun

motivo o decisione può, oggi, giustificare la detenzione” – RI 1 ha chiesto

al procuratore pubblico la sua immediata scarcerazione (inc. TPC __________,

doc. 2, allegato 2, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”).

Il

magistrato inquirente – reputandosi incompetente – ha trasmesso l’istanza al

presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, giudice __________ __________,

per i suoi incombenti a’ sensi dell’art. 290 cpv. 2 CPP (scritto 9.5.2005, inc.

TPC __________, doc. 2, allegato 3, classificatore “atti pervenuti dopo il

rinvio della CCRP”). Questi – segnalando che con il giudizio 4.5.2005 la

Corte da lui presieduta aveva esaurito i doveri dipendenti dal ricorso per

cassazione e che quindi non era più competente in applicazione di detto

disposto – ha restituito lo scritto dell’accusato “(…) per la decisione di

sua, rispettivamente del GIAR, competenza” (scritto 10.5.2005, inc. TPC __________,

doc. 2, allegato 4, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”).

Il procuratore pubblico – ribadendo la propria incompetenza in virtù dell’art.

108 cpv. 3 e 4 CPP – ha infine reso l’istanza al patrocinatore dell’accusato,

invitando ad inoltrarla “(…) all’Autorità competente” (scritto

10.5.2005, inc. TPC __________, doc. 2, allegato 5, classificatore “atti

pervenuti dopo il rinvio della CCRP”).

RI

1 – considerato che “(…) non sa oggi a che titolo, per decisione di chi e

per quali ragioni viene trattenuto al PCT” (inc. TPC __________, doc. 2,

classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”) – ha di

seguito prontamente presentato domanda di immediata scarcerazione al Tribunale

penale cantonale [il cui presidente, giudice __________ __________, in evasione

dell’istanza ha sottolineato che il Tribunale come tale non aveva competenze in

materia di libertà provvisoria; ritenuto come il rinvio di cui alla sentenza

4.5.2005 avesse posto il procedimento nello stadio in cui si trovava prima

dell’inizio del primo dibattimento, competente sarebbe stato il giudice

dell’istruzione e dell’arresto giusta l’art. 108 cpv. 3 CPP, rispettivamente –

fino all’intimazione delle motivazioni della citata sentenza – il presidente

della Corte di cassazione e di revisione penale (scritto 11.5.2005, inc. TPC __________,

doc. 6, classificatore “atti pervenuti dopo il rinvio della CCRP”)], al

giudice dell’istruzione e dell’arresto [che ha dichiarato irricevibile per incompetenza

la domanda sia in quanto avesse chiesto l’immediata scarcerazione sia in quanto

avesse chiesto la sua messa in libertà provvisoria “(…) perlomeno al momento

attuale e in assenza delle motivazioni della decisione CCRP, (…)”

(decisione 11.5.2005, p. 2, doc. 3, inc. GIAR __________) ed ha respinto il

reclamo contro la decisione 10.5.2005 del procuratore pubblico] ed a questa

Camera [che non si è espressa in merito al citato scritto (che chiedeva altresì

di designare giusta l’art. 39 CPP l’autorità competente a decidere in materia

di libertà), limitandosi ad informare il giudice dell’istruzione e dell’arresto

dell’avvenuta intimazione in data 11.5.2005 delle motivazioni del giudizio

4.5.2005 della Corte di cassazione e di revisione penale (scritto 11.5.2005 di

questa Camera al giudice dell’istruzione e dell’arresto)].

d. Con

decisione 23.5.2005 – riconosciuta la propria competenza a statuire in materia

di libertà provvisoria a’ sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP (decisione 12.5.2005,

AI 3, inc. GIAR __________) – il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha

respinto l’istanza di immediata scarcerazione e/o libertà provvisoria

presentata il 12.5.2005 in seguito alla notifica delle motivazioni della

decisione 4.5.2005 (doc. 1, inc. GIAR __________): premessa la ricevibilità del

gravame nella misura in cui concerneva il mantenimento della detenzione in relazione

allo svolgimento del nuovo processo per titolo di infrazione alla legge

federale sugli stupefacenti (la sola questione che potesse essere considerata

quale “ritorno” alla fase tra l’atto di accusa e l’apertura del

dibattimento), ha reputato sussistere gravi indizi di colpevolezza per detto

reato sia alla luce del rinvio ad una nuova Corte delle assise criminali che

dovrà decidere “nel senso dei considerandi” e del fatto che la Corte di

cassazione e di revisione penale non avesse disposto la scarcerazione

dell’accusato, sia in virtù dei considerandi del giudizio medesimo, dai quali

era emerso il carattere fortemente indiziato di stupefacente della canapa

sottratta. Il pericolo di fuga (concreto e non limitabile da misure

sostitutive) e la proporzionalità della misura (ritenuto che – considerati i

criteri di commisurazione della pena sui quali si era fondata la sentenza di

primo grado – l’entità della pena in caso di condanna per infrazione alla legge

federale sugli stupefacenti non sarebbe stata certamente inferiore o pari al

carcere preventivo sofferto o ancora da soffrire) avrebbero inoltre

giustificato il mantenimento della carcerazione.

e. Con

tempestivo ricorso RI 1 chiede di attestare la nullità del predetto giudizio

per difetto di competenza: “(…) infatti, in nessun caso la decisione della

CCRP ha prodotto involuzione del procedimento a tal punto da considerare che

l’ipotesi di violazione alla LFStup sia stata riportata allo stadio

immediatamente susseguente all’emanazione dell’atto d’accusa e prima

dell’inizio del dibattimento (…)” (ricorso 27/30.5.2005, p. 2), ritenuto

come il rinvio della Corte di cassazione e di revisione penale non riguarderebbe

il rifacimento del processo. Questa Corte avrebbe annullato ex tunc la

decisione 2.9.2004 della Corte delle assise criminali, per cui – dal 2.9.2004 –

sarebbe detenuto illegalmente ed in lesione del principio della proporzionalità.

f. Delle

osservazioni del procuratore pubblico, del giudice dell’istruzione e

dell’arresto e del presidente della Corte delle assise criminali [che il

24.5.2005 ha postulato – a titolo prudenziale, nell’ipotesi in cui il termine

di cui all’art. 230 cpv. 2 CPP fosse stato applicabile alla fattispecie – la

proroga della carcerazione preventiva dell’accusato fino al 28.7.2005 (gravame

accolto con decisione di data odierna, inc. CRP __________)] si dirà, se necessario,

in diritto.

Considerandi

1.

La

Camera dei ricorsi penali è autorità di ricorso contro le decisioni del giudice

dell’istruzione e dell’arresto in materia di privazione della libertà personale

(art. 284 cpv. 1 lit. a CPP): il gravame – interposto contro la decisione

23.5.2005

del giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha respinto l’istanza

di libertà provvisoria del qui ricorrente – è quindi ricevibile in ordine.

2.

Secondo

gli art. 95 ss. CPP e la giurisprudenza di questa Camera che li interpreta nel

solco di quella del Tribunale federale in tema di libertà personale, arresto e

mantenimento rispettivamente proroga del carcere preventivo esigono da un lato

l'esistenza di gravi indizi di colpabilità a carico dell'arrestato e dall'altro

la giustificazione di bisogni dell'istruzione, di garanzia contro i rischi di

collusione e dell'inquinamento delle prove, della protezione dell'ordine

pubblico, del pericolo di fuga e di recidiva, con contemporaneo rispetto del

principio della proporzionalità (decisione TF 1P.225/2005 del 26.4.2005; M.

RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 95 CPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 68 n. 8 ss.; G.

PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2329 ss.). Il diritto

fondamentale alla libertà personale può quindi soffrire eccezione per quanto

sopra riassunto e cioè quando la sua cautelare privazione si fonda su una base

legale chiara (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3), è presa per

ragioni di preminente interesse pubblico ed è rispettosa di proporzionalità:

questa Camera decide con libero esame del fatto e del diritto (art. 286 cpv. 4

CPP; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ss. ad art. 95 CPP).

3.

3.1.

La Corte di cassazione e di revisione penale ha assolto l’accusato

dalle imputazioni di furto tentato e consumato e – con riferimento alle imputazioni

di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – ha annullato la

condanna, rinviando gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il

nuovo giudizio e la ricommisurazione della pena.

I

presupposti per la proroga della carcerazione preventiva – ritenuto che, come

indicato dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, l’eventuale concessione

dell’effetto sospensivo al possibile ricorso del magistrato inquirente al

Tribunale federale in relazione al proscioglimento dell’accusato “(…) non

farebbe ritornare (in relazione a queste imputazioni) necessariamente il

procedimento allo stadio tra l’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento, (…)”

(decisione 23.5.2005, p. 4, inc. GIAR __________) – devono quindi essere

esaminati unicamente in relazione all’ipotesi accusatoria di infrazione alla

legge federale sugli stupefacenti, titolo per il quale è stato ordinato un

nuovo processo, per il quale – contrariamente a quanto sembra sostenere

l’accusato (ricorso 27/30.5.2005, p. 2) – non è stato assolto e per il quale è

tuttora detenuto.

3.2

L’accusato

ritiene la decisione 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto nulla

per difetto di competenza.

Come

detto, con decisione 4.5.2005 la Corte di cassazione e di revisione penale ha

rinviato gli atti ad un’altra Corte delle assise criminali per il nuovo

giudizio e per la ricommisurazione della pena: questa Corte – pur dovendo

attenersi ai considerandi della sentenza dell’istanza superiore [che ha

ritornato gli atti “(…) perché ordini gli esami indispensabili sul THC della

__________ di canapa sottratta (…). Nel caso in cui la canapa denotasse un

tenore di THC sotto lo 0.3 %, la Corte chiarirà per mezzo di uno specialista se

fra il __________ e il __________ __________ __________ quel tasso poteva,

oltre ogni ragionevole dubbio, situarsi – per tutta o per parte della merce –

sopra lo 0.3%” (decisione 4.5.2005, p. 13, inc. CCRP __________)] – dovrà

quindi confrontarsi con l’atto di accusa e procedere, alla luce delle risultanze

di detti accertamenti, alla sussunzione dei fatti al diritto, circostanza che

di tutta evidenza riconduce quindi il procedimento – limitatamente al titolo di

infrazione alla legge federale sugli stupefacenti – allo stadio successivo

all’emanazione dell’atto di accusa e precedente all’apertura del pubblico

dibattimento. La Corte di cassazione e di revisione penale ha peraltro rinviato

gli atti ad una nuova Corte di merito e non alla Corte che ha pronunciato la

sentenza impugnata [facoltà, quest’ultima, prevista nel caso in cui la

cassazione sia stata pronunciata unicamente per insufficiente motivazione della

sentenza o qualora il primo giudice debba unicamente ricommisurare la pena

(art. 296 cpv. 2 CPP)], fatto che sostanzia ulteriormente questa conclusione.

Ora,

giusta l’art. 108 cpv. 3 CPP – nella fase successiva all’emanazione dell’atto

di accusa e precedente all’apertura del pubblico – l’istanza di libertà

provvisoria è diretta al giudice dell’istruzione e dell’arresto, che pertanto –

correttamente – si è pronunciato sul gravame presentato il 12.5.2005

dall’accusato. Questi riconosce peraltro la competenza del giudice

dell’istruzione e dell’arresto al proposito [“(…) le rimetto copia delle

motivazioni della CCRP della sentenza 4 maggio 2005, le quali risolvono il

conflitto negativo di competenza” (istanza di libertà provvisoria

12.5

, AI 1, inc. GIAR __________)]; RI 1 non ha inoltre impugnato la

decisione 12.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, con la quale –

ricevuta l’istanza – ha ammesso la propria competenza a’ sensi del citato disposto

(AI 3, inc. GIAR __________), per cui la suddetta censura appare – oltre che infondata

– anche incomprensibile e contraddittoria.

Il

legislatore – “(…) per garantire maggiore imparzialità e indipendenza di

giudizio sull'arresto dopo l'atto di accusa, (…)” – ha del resto attribuito

esplicitamente al giudice dell’istruzione e dell’arresto la competenza a

decidere in materia di libertà dopo l’emanazione dell’atto di accusa e fino

all’inizio del pubblico dibattimento (art. 97 lit. b e 108 cpv. 3 CPP),

ritenuto che – nell’ipotesi in cui, già in questa fase del procedimento, fosse

stata conferita tale incombenza al presidente della Corte di merito [competente

successivamente all’apertura del processo (art. 97 lit. c e 108 cpv. 4 CPP)] –

“vi era (…) un pericolo che (…) l'esame dei presupposti dell'arresto

potesse condurre il presidente ad esaminare anticipatamente il merito del

procedimento: egli poteva infatti vedersi costretto ad esaminare il contenuto

di testimonianze per verificare i presupposti dell'arresto (ad es. pericolo di

collusione, pericolo di fuga collegato alla prevedibile pena, ecc.) con conseguente

rischio di una istanza di ricusa da parte dell'imputato” (rapporto

22.7.1992

della Commissione speciale per l'esame del CPP sul messaggio

aggiuntivo 20.3.1991 del Consiglio di Stato concernente la revisione totale del

CPP, in: N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad

art. 97 CPP, p. 194; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n.

2.

ad art. 97 CPP e n. 9 ad art. 108 CPP). Certo, la nuova Corte delle assise

criminali dovrà deliberare “ai sensi dei considerandi” e di conseguenza

sarà limitata nella sua decisione; nondimeno, non sussiste ragione per imporre

al suo presidente di confrontarsi – anteriormente al dibattimento – con

l’esistenza, segnatamente, di seri indizi di colpevolezza, circostanza che di

fatto lo costringerebbe ad un giudizio anticipato (limitandolo ulteriormente

nel suo verdetto). D’altra parte, dopo l’intimazione delle motivazioni della

sentenza [se non eventualmente già con l’intimazione del dispositivo (art. 294

cpv. 4 CPP)] la competenza del presidente della Corte di cassazione e di revisione

a pronunciarsi in materia di libertà giusta l’art. 290 cpv. 2 CPP appare

esclusa in virtù del rinvio degli atti per ulteriore giudizio, rinvio divenuto

esecutivo con la comunicazione del dispositivo.

A

ragione il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha quindi riconosciuto la

propria competenza a’ sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP.

3.3

RI

1.

– che si limita a censurare la competenza del giudice dell’istruzione e

dell’arresto – non si confronta con le motivazioni di cui alla decisione

impugnata; anzi, neppure contesta i suddetti presupposti per il mantenimento della

sua carcerazione: ai fini del giudizio appare quindi sufficiente rinviare ai

considerandi della sentenza 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto, che questa Camera condivide e fa propri, come ammesso dalla

giurisprudenza (decisione TF 1P.549/2004 del 12.10.2004):

“3.

Per

quanto concerne l'esistenza di gravi indizi di reato, questo giudice non può

non tener conto di quanto accertato e considerato dai giudici del merito (come

peraltro la nuova Corte: cfr. per analogia art. 277 cpv. 2 PPF).

E

allora, occorre constatare che il rinvio (conseguente all'annullamento del

relativo dispositivo della sentenza di primo grado del 2 settembre 2004) concerne

unicamente l'imputazione di infrazione aggravata alla LFStup e che la nuova

Corte dovrà decidere "nel senso dei considerandi" (sentenza

CCRP 4 maggio 2005, dispositivo n. 1 b.). Potrebbe bastare questa constatazione

(di non proscioglimento), in uno con il fatto che il dispositivo della sentenza

della CCRP non ha disposto la scarcerazione di RI 1 (art. 106 CPP), per

affermare che sono ancora presenti gravi e sufficienti indizi del reato

ascritto all'istante.

Comunque,

al di là di questa constatazione, risulta evidente anche dai considerandi della

sentenza (della CCRP) che il carattere di stupefacente dei circa __________ di

canapa, prelevati dall'accusato (e dai correi) ad __________, è fortemente

indiziato. Gli indizi, in tal senso, ritenuti nel giudizio di prima istanza non

sono stati giudicati arbitrari dalla CCRP (sentenza CCRP, cons. da 2 c. a 2

e.), ma solo insufficienti a fugare "ogni ragionevole dubbio"

che al momento del prelevamento dal __________ la canapa in questione (o parte

di essa) avesse ancora un tenore di THC superiore allo 0.3%; da qui la necessità

di procedere ad una analisi (o, meglio, perizia, "la Corte chiarirà per

mezzo di uno specialista", sentenza CCRP pag. 13) per determinare il

tasso di THC attuale e, se inferiore al 0,3%, quello al __________ __________ __________

(recte: __________) (sentenza CCRP, cons. 2 h.).

Di

particolare rilevanza risulta essere il fatto che al momento dei sequestri

nell'ambito dell'__________, la canapa in questione aveva un tasso di THC

compreso tra il 2,8% ed il 19,7% (sentenza CCRP, pag. 12). La stessa CCRP l'ha

considerata fuori commercio in quanto stupefacente, laddove ha analizzato il

reato di furto (sentenza CCRP, cons. 3a. e 3c.), pur nell' "ipotesi in

cui fosse accertato un tenore di THC superiore allo 0,3%" (sentenza

citata, cons. 3).

In

virtù di tutto quanto sopra riportato è evidente che il carattere di stupefacente

della canapa prelevata ad __________ dall'accusato e dai correi è tutt'altro

che escluso, anzi fortemente indiziato.

Quindi,

sono (ancora) dati, in capo ad RI 1, gravi indizi di reato per l'infrazione

LFStup, sulla quale la nuova Corte dovrà pronunciarsi.

Va

ancora detto che il fatto che la canapa prelevata con l'operazione oggetto

d'inchiesta sia ancora presente, ed a disposizione dell'autorità (dispositivo

n. 17 Assise criminali 2.09.2004, e documenti menzionati al considerando H.

della presente), rende possibile l'accertamento menzionato dalla Corte di

cassazione.

4.

Di

principio:

"Il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico

che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato

stesso."

(sentenza

26.

ottobre 2001 in re A., GIAR __________)

Dopo

i fatti, RI 1 (cittadino __________) si è reso latitante ed è stato arrestato

all'estero ed estradato, allorquando si celava sotto false generalità (AI 7,

Acc. 93/2004).

La

latitanza è avvenuta indipendentemente dai legami affettivi che egli, ora,

afferma di avere in Ticino per sostenere l'assenza di tale pericolo (Istanza,

pag. 3).

Va,

inoltre, considerato il fatto che l'accusato è già stato oggetto di un'espulsione

dalla Svizzera e che con la sentenza del 2 settembre 2004 anche la sospensione

della pena accessoria gli è stata revocata (rimanendo sospesa l'esecuzione per

motivi legati alla procedura di estradizione) ed è stato condannato ad

ulteriori 7 (sette) anni di espulsione. Queste circostanze evidenziano,

innanzitutto, l'assenza di legami particolari con il territorio svizzero,

meritevoli di particolare protezione, in secondo luogo il rinvio per nuova

commisurazione della pena non può far dimenticare che, comunque, una parte

della sentenza (danneggiamento) è stata confermata e che tale condanna potrebbe

già da sola condurre ad una pena accessoria da scontare (per un crimine con

pena edittale fino a cinque anni di reclusione - cfr. 144 cpv. 3 CP; cfr. pure

M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale

ticinese, in REP 1989 pag. 287 ss., pag. 292, note 31 e 32), con buona pace dei

legami pretesi con il territorio svizzero.

RI

1, quindi, non può vantare particolari legami (personali e/o professionali) con

il territorio svizzero che possano essere considerati sufficientemente forti da

scongiurare il pericolo di una nuova latitanza.

I

fatti oggetto del rinvio e, a questo stadio indiziati, sono gravi e il rischio

di una pena da espiare non di lieve entità è concreto ancorché dipenda, in buona

sostanza, dall'accertamento (della percentuale di THC al momento dei fatti) cui

è chiamata la nuova Corte. Quest'elemento, pur non essendo, da solo,

determinante, deve essere attentamente considerato in particolare quando se ne

aggiungono altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701). Inoltre, non si può dimenticare la

volontà dell'autore (cfr. verbali citati in sentenza Assise criminali, pag. 42

e 44) che può essere punita anche qualora l'oggetto del reato risulti non corrispondente

a ciò che egli riteneva (art. 23 CP; cfr. per caso relativo a stupefacente:

Favre, Pellet, Stoudmann, CP annoté, 2004, nota 1.8 ad art. 23).

A

quanto sopra si può aggiungere il fatto che, attualmente, RI 1 risulta essere

oggetto di una procedura estradizionale; anche il rischio (di consegna a stato

terzo), derivante da tale procedura può essere elemento ulteriore per fargli

preferire la fuga alla permanenza (e ciò indipendentemente dal fatto che al

momento attuale la procedura di estradizione, comunque gestita dalle autorità

federali, sembra essere assistita, anch'essa, da misura cautelare).

Alla luce di tutti questi elementi, il

pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407;

DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585) e non appare limitabile da misure sostitutive quali

quelle proposte dall'accusato (deposito documenti, firma in polizia e obbligo

di residenza), già per il solo fatto che egli non è cittadino __________.

5.

Ritenuta

l'esistenza di un pericolo di fuga, non è necessario approfondire più di tanto

l'eventuale presenza di un pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove,

rispettivamente di un pericolo di recidiva (non segnalati neppure dal

magistrato requirente).

6.

Anche

nella valutazione della proporzionalità della durata del carcere preventivo non

si può prescindere totalmente dalle determinazioni dei giudici di merito.

L'ovvio rinvio della commisurazione della pena alla nuova Corte (che dovrà

pronunciarsi previo accertamento sulla qualità di stupefacente della canapa

prelevata) ha fatto sì che la CCRP non esaminasse, in concreto, la pena

comminata (nel caso del qui istante due anni e nove mesi, oltre all'espulsione),

ma si limitasse a rilevare che, comunque, le argomentazioni di RI 1 non erano

significative in merito ad un eventuale arbitrio (sentenza CCRP 4 maggio 2005,

cons. 5).

Dal

canto suo, la Corte di prima istanza ha precisato come, nella commisurazione

della pena, poco peso abbiano avuto sia l'accertamento del concorso ideale tra

più reati, sia i due tentativi di furto ed il furto compiuto (sentenza Assise

correzionali 2 settembre 2004, cons. 9, pag. 87), se non quale elemento

dell'intensità della volontà delittuosa. Inoltre, e per quanto concerne in modo

più specifico il solo RI 1 è stato evidenziato il suo ruolo di organizzatore

dell'operazione e reclutatore degli uomini necessari (che hanno agito dietro

sue istruzioni e comando: sentenza, pag. 88), nonché il fatto che egli abbia

delinquito durante il periodo di prova di una precedente condanna, ma anche la

sua difficile situazione finanziaria, il fatto che abbia reclutato "dilettanti"

nonché l'età (sentenza citata, pag. 89).

Quanto

appena richiamato evidenzia come in caso di condanna per l'ipotesi di

infrazione alla LFStup, l'entità della pena con la quale l'accusato istante rischia

di essere confrontato non è certamente inferiore o pari al carcere preventivo

già sofferto e ancora da soffrire in attesa del nuovo dibattimento, che sarebbe

di circa dodici mesi, rispettivamente quindici se si considera anche la

detenzione in attesa dell'estradizione alla Svizzera (contra: M. Luvini, I presupposti

materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, in REP 1989 pag.

287.

ss., pag. 296 e nota 54).

Da

ultimo, e per quanto concerne il rischio di revoca della sospensione condizionale

della pena comminata in procedimento precedente (diciotto mesi) che potrebbe

aggiungersi alla pena da commisurare da parte della nuova Corte, nessuno ha

segnalato richiesta di estensione dell'estradizione e questa non risulta

dall'incarto ricevuto da questo ufficio (né negli atti dell'Acc. __________, né

nel classatore relativo agli atti successivi all'atto d'accusa). Di conseguenza

e anche avendo presente che la revoca potrebbe avvenire non solo in caso di

condanna per infrazione alla LFStup, ma anche qualora la nuova Corte dovesse ricommisurare

la pena unicamente tenendo conto della confermata condanna per danneggiamento,

è alquanto aleatorio esprimersi in questa sede sulla questione, dato che le

autorità competenti non hanno fornito indicazioni circa le loro intenzioni (e

le possibilità di esito delle stesse)”

(decisione 23.5.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, p.

5.

ss. inc. GIAR __________).

4.

Il

gravame è respinto; tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Per questi

motivi,

richiamati gli

art. 95 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1'250.-- (milleduecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali ad hoc

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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