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Decisione

60.2005.162

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva.

10 giugno 2005Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2 è stato visto e riconosciuto nel giardino da parte di __________ nella notte

del __________. È stato visto nelle vicinanze anche da un teste. Esiste anche

un movente, legato al risentimento ed alla gelosia rispetto a __________ __________.

L’origine dolosa del danno è accertata dal perito (AI 53 e AI 146). Occorre

inoltre considerare l’assenza di altri moventi apparenti per simile sabotaggio,

nonché l’assenza di un alibi da parte di PI 2. Più in generale, e per economia

di giudizio, si rimanda anche alle motivazioni delle decisioni del giudice

dell’istruzione e dell’arresto del __________ (AI 161, inc. __________) e del __________

(AI 182, inc. __________).

Infine,

in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato

vanno ritenuti presenti (cfr. decisione __________ del giudice dell’istruzione

e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA

/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,

Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

8. Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico.

Nel

presente caso, e come già esposto nella decisione del 4.5.2005 (inc. CRP __________),

è dato certamente un pericolo di recidiva. Come per gli altri motivi di arresto,

anche il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare

da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su

circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a

reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il

Considerandi

criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta

attività delittuosa

dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des

Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna

1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse

giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: é

necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità

dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura

della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del

procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il

procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a

favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo

2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo

di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una

prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la

reiterazione sono gravi (decisione TF 1P.750/2004 del 21.1.2005).

Nel

presente caso il responso del perito psichiatrico evidenzia il concreto pericolo

di recidiva (AI 146, p. 15), tanto da suggerire l’inizio di una terapia già

durante la detenzione preventiva (verbale del 9.12.2004 p. 2, AI 158). Il

pericolo di recidiva è suffragato anche dai precedenti episodi, avvenuti in __________

come nel Canton __________.

9.

La

carcerazione preventiva cui è astretto PI 2 è pertanto giustificata da seri

indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

10.

Nella

valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre considerare

che la durata della proroga è di circa un mese e mezzo. Considerati i reati

oggetto dell’atto d’accusa e la situazione personale di PI 2, la domanda di

proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione

preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile

pena.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati

articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

§ Di conseguenza il

carcere preventivo cui è astretto PI 2 , __________, è

prorogato fino al 21.7.2005, rispettivamente fino alla

conclusione del processo.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

1 patr. da: PR 1

2. PI 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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