60.2005.162
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva.
10 giugno 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2005.162
Data decisione, Autorità:
10.06.2005, CRP
Titolo:
istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva.
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.162
Lugano
10 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3.6.2005
presentata dal
IS 1, ,
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto PI 1, __________
(patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso
favorevole del procuratore pubblico PI 2 del 6/7.6.2005;
preso atto che
l'interessato, con scritto 8.6.2005 del proprio patrocinatore, ha comunicato di
non voler presentare osservazioni;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. Nei
confronti di PI 2 , in detenzione preventiva dal __________
(in precedenza detenuto anche dal __________), il procuratore pubblico ha emanato il __________ l’atto d’accusa (ACC __________), ritenendolo colpevole di mancato omicidio intenzionale plurimo, coazione
ripetuta, furto ripetuto, danneggiamento ripetuto, violazione di domicilio
ripetuta, abuso di impianti di telecomunicazioni ripetuto, abuso della licenza
o targhe ripetuto, veicoli a motore senza licenza di circolazione ripetuto,
disobbedienza a decisioni dell’autorità ripetuta, appropriazione semplice, pornografia
e contravvenzione LStup ripetuta.
2. Il
pubblico dibattimento é stato aggiornato una prima volta per il giorno di
martedì __________, con continuazione prevista fino a
giovedì __________. Una proroga del carcere preventivo
ex art. 103 CPP fino a tale data è stata chiesta il 19.4.2005 dal precedente
presidente della Corte, __________, ed è stata concessa da questa Camera in
data 4.5.2005 (inc. __________).
3. A
seguito di una decisione di rinvio di un procedimento da parte della Corte di
cassazione e di revisione penale ad una nuova Corte delle assise criminali (sentenza
del __________), l’unico giudice disponibile per rifare il processo in tempi
brevi (data la detenzione di alcuni accusati) è __________, che quindi ha
dovuto trasmettere l’incarto relativo a PI 1 ad altro presidente, ovvero al giudice
IS 1 qui istante, che con il consenso delle parti ha fissato il dibattimento
dal 14.7.2005 al 21.7.2005.
4. Con
la presente istanza, il nuovo presidente della competente Corte delle assise
criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione
preventiva cui è astretto l'imputato fino al 21.7.2005, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.
5. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato
sino a sessanta giorni.
Entro
questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é
prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora,
eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di
legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata
dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della
Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).
Le
istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv.
2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto
d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive
che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore
requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva
già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che
verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva
implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di
proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della
proroga.
Queste
due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando
una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
6. Nel
caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza,
ritenuta anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in
generale, e del presidente istante in particolare.
Come
esposto nell’istanza di proroga, il presidente istante ha ricevuto
quest’incarto a seguito della recente sentenza della CCRP (sentenza __________)
ed ha aggiornato subito il dibattimento, dovendo comunque terminare di motivare
un’importante sentenza relativa ad un dibattimento svoltosi sull’arco di più
mesi. Il precedente presidente è ovviamente occupato con l’altra Corte delle
assise criminali conseguente al rinvio della CCRP, mentre che gli altri due
giudici hanno già aggiornato diversi processi con accusati in stato di detenzione.
7. Nel
presente caso, e come già esposto nella decisione del 4.5.2005 (inc. CRP __________),
ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di PI 2,
rispetto ai fatti che gli sono imputati, ritenuto che non spetta a questa
Camera procedere alla qualifica giuridica del reato principale. In particolare PI
Fatti
2 è stato visto e riconosciuto nel giardino da parte di __________ nella notte
del __________. È stato visto nelle vicinanze anche da un teste. Esiste anche
un movente, legato al risentimento ed alla gelosia rispetto a __________ __________.
L’origine dolosa del danno è accertata dal perito (AI 53 e AI 146). Occorre
inoltre considerare l’assenza di altri moventi apparenti per simile sabotaggio,
nonché l’assenza di un alibi da parte di PI 2. Più in generale, e per economia
di giudizio, si rimanda anche alle motivazioni delle decisioni del giudice
dell’istruzione e dell’arresto del __________ (AI 161, inc. __________) e del __________
(AI 182, inc. __________).
Infine,
in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato
vanno ritenuti presenti (cfr. decisione __________ del giudice dell’istruzione
e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA
/ E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese,
Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
8. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
Nel
presente caso, e come già esposto nella decisione del 4.5.2005 (inc. CRP __________),
è dato certamente un pericolo di recidiva. Come per gli altri motivi di arresto,
anche il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare
da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su
circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a
reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il
Considerandi
criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta
attività delittuosa
dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des
Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna
1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse
giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: é
necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità
dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura
della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del
procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il
procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a
favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo
2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo
di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una
prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la
reiterazione sono gravi (decisione TF 1P.750/2004 del 21.1.2005).
Nel
presente caso il responso del perito psichiatrico evidenzia il concreto pericolo
di recidiva (AI 146, p. 15), tanto da suggerire l’inizio di una terapia già
durante la detenzione preventiva (verbale del 9.12.2004 p. 2, AI 158). Il
pericolo di recidiva è suffragato anche dai precedenti episodi, avvenuti in __________
come nel Canton __________.
9.
La
carcerazione preventiva cui è astretto PI 2 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
10.
Nella
valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre considerare
che la durata della proroga è di circa un mese e mezzo. Considerati i reati
oggetto dell’atto d’accusa e la situazione personale di PI 2, la domanda di
proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione
preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile
pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati
articoli di legge,
pronuncia
1.L'istanza è accolta.
§ Di conseguenza il
carcere preventivo cui è astretto PI 2 , __________, è
prorogato fino al 21.7.2005, rispettivamente fino alla
conclusione del processo.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1
1 patr. da: PR 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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