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Decisione

60.2005.163

istanza di ispezione degli atti. tutore quale istante.

22 giugno 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.163

Data decisione, Autorità:

22.06.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. tutore quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.163

Lugano

22 giugno

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.5/3.6.2005

presentata da

IS 1

tendente ad

ottenere copia della sentenza __________ del presidente della Corte delle

assise correzionali di __________ a carico di PI 1, __________ (inc. __________),

di cui l’istante è tutore dall’__________;

premesso che

l’istanza, inviata al TPC, è stata trasmessa per competenza a questa Camera in

data 30.5/3.6.2005;

richiamate le

osservazioni 9/10.6.2005 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che non si oppone

alla trasmissione della sentenza;

ritenuto che il

TPC ha trasmesso in data 14.6.2005 copia del giudizio a questa Camera;

preso atto delle

osservazioni 15/17.6.2005 di PI 1, che si oppone alla trasmissione della sentenza;

letti ed

esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed

Considerandi

1.

PI 1 è stata giudicata dalla Corte delle assise

correzionali di__________ in data __________ per ripetuta truffa e condannata alla

pena di 8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di 2

anni. La sentenza, non motivata, è cresciuta in giudicato.

2.

Con

la presente istanza, IS 1 chiede, nella sua veste di tutore di PI 1 nominato l’__________

(allegato 1 all’istanza), copia della sentenza del __________.

3.

Nelle

proprie osservazioni, il procuratore pubblico non si oppone alla trasmissione,

mentre che PI 1 vi si oppone esponendo una serie di critiche nei confronti del

tutore.

4.

L'art.

27.

CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli

atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

5.

Nel

presente caso, è dato certamente, per un tutore di fresca nomina, un interesse

giuridico legittimo a conoscere la recente sentenza di condanna della sua

pupilla relativa a reati di tipo finanziario, e ciò anche al fine di meglio conoscere

la stessa sua tutelata. A fronte di questo interesse, finalizzato ad un

efficiente adempimento delle proprie funzioni da parte del tutore, non si

oppongono dei contrari interessi degni di tutela giuridica.

6.

L’istanza

è pertanto accolta. La copia della sentenza sarà trasmessa all’istante in

allegato alla presente decisione, ricordando ovviamente al destinatario il suo

segreto d’ufficio. Vista la funzione dell’istante, si rinuncia alla tassa di

giustizia ed alle spese.

Per tutti questi motivi,

visti gli art.

27.

CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza

è accolta.

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

- (con la

decisione richiesta);

-;

-, sede

(rif.);

-

(rif.).

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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