60.2005.163
istanza di ispezione degli atti. tutore quale istante.
22 giugno 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.163
Data decisione, Autorità:
22.06.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. tutore quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.163
Lugano
22 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.5/3.6.2005
presentata da
IS 1
tendente ad
ottenere copia della sentenza __________ del presidente della Corte delle
assise correzionali di __________ a carico di PI 1, __________ (inc. __________),
di cui l’istante è tutore dall’__________;
premesso che
l’istanza, inviata al TPC, è stata trasmessa per competenza a questa Camera in
data 30.5/3.6.2005;
richiamate le
osservazioni 9/10.6.2005 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che non si oppone
alla trasmissione della sentenza;
ritenuto che il
TPC ha trasmesso in data 14.6.2005 copia del giudizio a questa Camera;
preso atto delle
osservazioni 15/17.6.2005 di PI 1, che si oppone alla trasmissione della sentenza;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
Considerandi
1.
PI 1 è stata giudicata dalla Corte delle assise
correzionali di__________ in data __________ per ripetuta truffa e condannata alla
pena di 8 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di 2
anni. La sentenza, non motivata, è cresciuta in giudicato.
2.
Con
la presente istanza, IS 1 chiede, nella sua veste di tutore di PI 1 nominato l’__________
(allegato 1 all’istanza), copia della sentenza del __________.
3.
Nelle
proprie osservazioni, il procuratore pubblico non si oppone alla trasmissione,
mentre che PI 1 vi si oppone esponendo una serie di critiche nei confronti del
tutore.
4.
L'art.
27.
CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.
5.
Nel
presente caso, è dato certamente, per un tutore di fresca nomina, un interesse
giuridico legittimo a conoscere la recente sentenza di condanna della sua
pupilla relativa a reati di tipo finanziario, e ciò anche al fine di meglio conoscere
la stessa sua tutelata. A fronte di questo interesse, finalizzato ad un
efficiente adempimento delle proprie funzioni da parte del tutore, non si
oppongono dei contrari interessi degni di tutela giuridica.
6.
L’istanza
è pertanto accolta. La copia della sentenza sarà trasmessa all’istante in
allegato alla presente decisione, ricordando ovviamente al destinatario il suo
segreto d’ufficio. Vista la funzione dell’istante, si rinuncia alla tassa di
giustizia ed alle spese.
Per tutti questi motivi,
visti gli art.
27.
CPP, 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza
è accolta.
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
- (con la
decisione richiesta);
-;
-, sede
(rif.);
-
(rif.).
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
3.
PI 3
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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