Lexipedia

Decisione

60.2005.167

istanza di ispezione degli atti. IAS quale istante (per procedimento giusta l'art. 52 LAVS).

26 giugno 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

4. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

dell’ispezione.”

5. Nel

presente caso, la richiesta presentata poggia sull’art. 32 LPGA, e ne ossequia

le condizioni, essendo una richiesta scritta, motivata, individualizzata, e

s’impone anche in un’ottica della ponderazione degli interessi (U. KIESER,

Kommentar ATSG, ad art. 32 n. 13 ss). A ciò si aggiunga che PI 3, per il

tramite del proprio patrocinatore, ha rinunciato ad opporsi. Occorre poi aggiungere

che questa Camera ha già concesso l’accesso agli atti di un incarto penale ad

una persona che era convenuta in causa dallo __________ per una procedura risarcitoria

della medesima natura (sentenza del __________, inc. __________), riconoscendo

un interesse giuridico legittimo, dato ora anche allo __________.

6. Il

coimputato chiede di trasmettere la sentenza solo ed unicamente se “oscurata”

del suo nome. Simile tutela appare eccessiva e sproporzionata, considerato per

un verso che si tratta di una sentenza della Corte delle assise criminali, con

conseguente tutela ridotta dell’anonimato degli accusati condannati, e per

l’altro verso che le autorità istanti sono tenute al segreto d’ufficio, come

indicato dall’art. 33 LPGA.

7. L’istanza

è quindi accolta. La copia della sentenza è trasmessa unitamente alla presente

decisione. Considerato l’art. 32 LPGA, si rinuncia alla tassa di giustizia ed

alle spese.

Per questi

motivi,

visti gli art.

27 CPP, 32 e 33 LPGA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

3.

patr. da: PR 1

4.

PI 4

patr. da: PR 2

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster