60.2005.168
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
25 gennaio 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
60.2005.168
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.168
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/7.6.2005 presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 30.9.2003 del presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar (inc. __________), confermato con sentenza 22.12.2004 della
Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________), un’indennità a’
sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 9/10.6.2005 del procuratore pubblico
Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 26.5.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 – in detenzione preventiva dal 7.5.2003
all’8.5.2003 – e ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di
detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di
ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti “(…) per avere,
senza essere autorizzato, (agito) in veste di amministratore unico della
società __________ che sapeva essere attiva nell’ambito della coltivazione di
canapa in quantità industriali tali da non potersi giustificare solo con i fini
societari dichiarati, bensì con la commercializzazione del prodotto sul mercato
degli stupefacenti (marijuana), contribuendo così al raggiungimento di tale
finalità occupandosi degli aspetti amministrativi della società medesima”,
fatti avvenuti a __________ tra il 2002 ed il 7.5.2003;
che
ha altresì ordinato la confisca della documentazione cartacea sequestratagli
dalla polizia il 7.5.2003 (DA __________);
che
con scritto 27/28.5.2003 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa (AI 10, inc. DA __________);
che
con decisione 30.9.2003 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione (inc. __________; doc. A, allegato all’istanza 6/7.6.2005),
giudizio confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale il
Fatti
22.12.2004 (inc. __________; doc. B, allegato all’istanza 6/7.6.2005);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
8'800.--, oltre interessi, di cui CHF 7'800.-- per spese di patrocinio e CHF
1'000.-- per torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine
di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il qui istante postula la rifusione parziale della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. __________, __________, per complessivi CHF
7'800.--, di cui CHF 2'000.-- per la fase predibattimentale, CHF 3'000.-- per
il processo davanti al pretore e CHF 2'800.-- per la procedura di ricorso
davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale (CHF 4'000.-- dedotti
CHF 1'200.-- di ripetibili, assegnate dalla predetta Corte, doc. B, allegato
all’istanza 6/7.6.2005);
che
questa Camera – con scritto 8.6.2005 – ha chiesto ad IS 1 di produrre il
dettaglio della nota in questione;
che
il qui istante – in vece di quanto esatto in ossequio all’art. 7 cpv. 1 Lag (secondo
cui, in materia di assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito
patrocinio, il patrocinatore deve presentare all’autorità di concessione la
nota professionale dettagliata, disposto applicabile per analogia anche in
questa sede) – ha inviato uno scritto del suo legale, nel quale afferma che il
procedimento penale avrebbe costituito un leading case, che
l’approfondimento giuridico esatto dalla fattispecie si sarebbe ripercosso
nell’onorario complessivo e che gli sarebbe stato richiesto un intervento a
tutto campo, senza lesinare risorse e tempo: l’importo di cui all’istanza di
indennità – che costituisce una semplice partecipazione alle effettive spese
sostenute, pari a CHF 19'492.-- – sarebbe quindi ampiamente giustificato (cfr.
allegati allo scritto 23/24.6.2005 di IS 1 a questa Camera);
che
invero il caso – come si evince dai giudizi di merito (doc. A/B, allegati
all’istanza 6/7.6.2005) – presentava difficoltà giuridiche dipendenti dal ruolo
dell’istante quale amministratore unico di “__________”, problematiche che
necessariamente imponevano approfondimenti;
che
– in assenza del dettaglio della nota professionale – le spese di patrocinio
possono nondimeno essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili
dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno
1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni
materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,
stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”];
che
quindi – ritenuto che determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo
nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe
profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di
complessità analoga (REP. 1998 n. 126) – viene ammesso un onorario pari a 18
ore a CHF 250.--/ora – tariffa vigente all’epoca del mandato –, per complessivi
CHF 4'500.--, di cui 60 minuti inerenti l’udienza di conferma dell’arresto di
data 8.5.2003 davanti all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco
Lardelli (AI 5, DA __________), 10 minuti inerenti lo scritto 20/21.5.2003 al
procuratore pubblico (AI 8, DA __________), 10 minuti inerenti lo scritto di opposizione
27/28.5.2003 al decreto di accusa (AI 10, DA __________), 10 minuti inerenti lo
scritto 17/18.6.2003 alla Pretura penale (AI 3, inc. __________), 120 minuti
inerenti i colloqui con il qui istante, 300 minuti inerenti l’esame degli atti
e la preparazione del dibattimento, 210 minuti inerenti il dibattimento (apertosi
alle ore 9.00 e riapertosi alle ore 11.50 per la motivazione del giudizio e la
lettura del dispositivo, AI 6, inc. __________), 50 minuti inerenti la
trasferta __________ il giorno del processo, 5 minuti inerenti lo scritto
6/7.10.2003 alla Pretura penale (AI 9, inc. __________), 240 minuti inerenti la
stesura delle osservazioni 25/26.11.2003 al ricorso per cassazione 3.11.2003
interposto dal procuratore pubblico avverso la decisione 30.9.2003 del
presidente della Pretura penale [ritenuto che con giudizio 22.12.2004 la Corte
di cassazione e di revisione penale aveva già assegnato ad IS 1 CHF 1'200.-- a
titolo di ripetibili (doc. D, allegato all’istanza 6/7.6.2005)], 60 minuti
inerenti la lettura delle decisioni 30.9.2003 del presidente della Pretura
penale e 22.12.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (doc. A/B,
allegati all’istanza 6/7.6.2005) e 5 minuti inerenti lo scritto 22/23.2.2005
alla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________);
Considerandi
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – per quanto
ricostruibili dagli atti – in CHF 259.90, di cui CHF 50.-- per la
formazione/archiviazione dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF 41.90 per
gli scritti [CHF 5.90 per la lettera 20/21.5.2003 al procuratore pubblico (AI
8, DA __________): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 0.90 per
invio posta A; CHF 6.-- per la lettera 22/23.2.2005 alla Corte di cassazione e
di revisione penale (inc. __________): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b
TOA) e CHF 1.-- per invio posta A; CHF 10.--/ciascuno per la lettera di
opposizione 27/28.5.2003 al decreto di accusa (AI 10, DA __________), per la lettera
17/18.6.2003 alla Pretura penale (AI 3, inc. __________) e per la lettera 6/7.10.2003
alla Pretura penale (AI 9, inc. __________): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2
lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato], CHF 64.-- per la trasferta __________
[CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 64 km (secondo l’ “indicatore delle
distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento
delle finanze e dell’economia)] e CHF 104.-- per le osservazioni 25/26.11.2003 (in
triplice copia) al ricorso per cassazione 3.11.2003 interposto dal procuratore
pubblico avverso la decisione 30.9.2003 del presidente della Pretura penale [(doc.
D, allegato all’istanza 6/7.6.2005), CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b
TOA), CHF 2.--/copia (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio
raccomandato];
che
l’IVA ammonta a CHF 361.75;
che
al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF
5'121.65, oltre interessi del 5% dal 6.6.2005, come richiesto;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità
per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib
155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato
riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari
motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale,
sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002
in re S.R., inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni
inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve
neppure essere puramente simbolica;
che
al proposito il qui istante postula la somma di CHF 1'000.--, affermando che “durante
la fase dell’intervento della polizia e dell’arresto, ancorché durato 32 ore,
mi sono sentito trattato come un delinquente già colpevole, sono stato
spogliato di ogni dignità (impronte digitali, fotografie, perquisizione personale,
ecc.). Il fatto che una cerchia relativamente ampia di persone sia subito
venuta a conoscenza del mio arresto, e ciò proprio nel giorno in cui avrei
dovuto coronare l’ottenimento di un certificato professionale, mi ha provocato
grande scoramento e sconforto, sfociato in uno stato ansioso depressivo, che si
è protratto per molti mesi ed ha necessitato di un trattamento psicofarmacologico
(…)” (istanza 6/7.6.2005, p. 2);
che
IS 1 è stato fermato a __________ alle ore 12.30 del 7.5.2003 e – alla fine dell’interrogatorio,
conclusosi alle ore 18.40 – incarcerato;
che
il giorno seguente – al termine dell’udienza di convalida dell’arresto,
apertasi alle ore 18.30 – è stato posto in libertà provvisoria (AI 1/2/4/5,
inc. DA __________);
che
– in ossequio alla prassi in materia – per i due giorni di detenzione
ingiustamente sofferta gli viene assegnata la somma base di CHF 400.-- (CHF
200.
--/giorno);
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per
ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un
aumento di quest’importo;
che
il qui istante ha ricoperto il ruolo di amministratore unico di __________,
società attiva nell’ambito della coltivazione e della vendita di canapa;
che
quindi – in virtù dei rischi e delle incognite legati a detto commercio, notori
– deve assumersi gli eventuali pregiudizi inerenti l’esposizione pubblica,
positiva o negativa, in relazione al suo ruolo di organo;
che
pertanto il fatto che i suoi colleghi di corso presso __________ siano venuti a
conoscenza del suo arresto, rispettivamente che il __________, in relazione
alle operazioni di polizia indoor, abbia pubblicato le sue generalità –
circostanze che IS 1 si limita peraltro solo ad asserire, senza ulteriormente
sostanziare – non giustifica un aumento del suddetto importo base, che tiene
conto del resto sia dello stato ansioso depressivo di cui ha sofferto [cfr.
certificato medico 31.5.2005 del dr. med. __________, __________: “(…) il signor
IS 1, da me seguito da diversi anni, ha sviluppato, a seguito del suo arresto
in data 07.04.2003 (recte: 07.05.2003), uno stato ansioso depressivo,
che si è protratto per molti mesi ed ha necessitato di un trattamento psicofarmacologico”
(doc. C, allegato all’istanza 6/7.6.2005)] sia della soddisfazione personale
già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era
ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 30.9.2003 del presidente della
Pretura penale, dalla sentenza 22.12.2004 della Corte di cassazione e di revisione
penale e da questo stesso giudizio;
che,
in queste circostanze, si riconosce – a titolo di torto morale – la somma di CHF
400.
--, oltre interessi dal 6.6.2005, come postulato;
che
protesta le ripetibili;
che
nondimeno la domanda in esame è stata presentata personalmente dal qui istante,
che non ha fatto capo ai servizi di un legale, per cui non gli vengono
assegnate ripetibili;
che,
alla luce delle suddette considerazioni, ad IS 1 va rifuso l’importo
complessivo di CHF 5'521.65, di cui CHF 5'121.65 per spese di patrocinio e CHF
400.
-- per torto morale, oltre interessi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 30.9.2003 del presidente della pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
confermato con sentenza 22.12.2004 della Corte di cassazione e di revisione
penale (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'521.65, oltre
interessi del 5% dal 6.6.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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