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Decisione

60.2005.168

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

25 gennaio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

22.12.2004 (inc. __________; doc. B, allegato all’istanza 6/7.6.2005);

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF

8'800.--, oltre interessi, di cui CHF 7'800.-- per spese di patrocinio e CHF

1'000.-- per torto morale;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell'esito del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine

di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

il qui istante postula la rifusione parziale della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, avv. __________, __________, per complessivi CHF

7'800.--, di cui CHF 2'000.-- per la fase predibattimentale, CHF 3'000.-- per

il processo davanti al pretore e CHF 2'800.-- per la procedura di ricorso

davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale (CHF 4'000.-- dedotti

CHF 1'200.-- di ripetibili, assegnate dalla predetta Corte, doc. B, allegato

all’istanza 6/7.6.2005);

che

questa Camera – con scritto 8.6.2005 – ha chiesto ad IS 1 di produrre il

dettaglio della nota in questione;

che

il qui istante – in vece di quanto esatto in ossequio all’art. 7 cpv. 1 Lag (secondo

cui, in materia di assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito

patrocinio, il patrocinatore deve presentare all’autorità di concessione la

nota professionale dettagliata, disposto applicabile per analogia anche in

questa sede) – ha inviato uno scritto del suo legale, nel quale afferma che il

procedimento penale avrebbe costituito un leading case, che

l’approfondimento giuridico esatto dalla fattispecie si sarebbe ripercosso

nell’onorario complessivo e che gli sarebbe stato richiesto un intervento a

tutto campo, senza lesinare risorse e tempo: l’importo di cui all’istanza di

indennità – che costituisce una semplice partecipazione alle effettive spese

sostenute, pari a CHF 19'492.-- – sarebbe quindi ampiamente giustificato (cfr.

allegati allo scritto 23/24.6.2005 di IS 1 a questa Camera);

che

invero il caso – come si evince dai giudizi di merito (doc. A/B, allegati

all’istanza 6/7.6.2005) – presentava difficoltà giuridiche dipendenti dal ruolo

dell’istante quale amministratore unico di “__________”, problematiche che

necessariamente imponevano approfondimenti;

che

– in assenza del dettaglio della nota professionale – le spese di patrocinio

possono nondimeno essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili

dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno

1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni

materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno,

stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”];

che

quindi – ritenuto che determinante è non tanto l'impiego temporale effettivo

nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe

profuso, secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di

complessità analoga (REP. 1998 n. 126) – viene ammesso un onorario pari a 18

ore a CHF 250.--/ora – tariffa vigente all’epoca del mandato –, per complessivi

CHF 4'500.--, di cui 60 minuti inerenti l’udienza di conferma dell’arresto di

data 8.5.2003 davanti all’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Franco

Lardelli (AI 5, DA __________), 10 minuti inerenti lo scritto 20/21.5.2003 al

procuratore pubblico (AI 8, DA __________), 10 minuti inerenti lo scritto di opposizione

27/28.5.2003 al decreto di accusa (AI 10, DA __________), 10 minuti inerenti lo

scritto 17/18.6.2003 alla Pretura penale (AI 3, inc. __________), 120 minuti

inerenti i colloqui con il qui istante, 300 minuti inerenti l’esame degli atti

e la preparazione del dibattimento, 210 minuti inerenti il dibattimento (apertosi

alle ore 9.00 e riapertosi alle ore 11.50 per la motivazione del giudizio e la

lettura del dispositivo, AI 6, inc. __________), 50 minuti inerenti la

trasferta __________ il giorno del processo, 5 minuti inerenti lo scritto

6/7.10.2003 alla Pretura penale (AI 9, inc. __________), 240 minuti inerenti la

stesura delle osservazioni 25/26.11.2003 al ricorso per cassazione 3.11.2003

interposto dal procuratore pubblico avverso la decisione 30.9.2003 del

presidente della Pretura penale [ritenuto che con giudizio 22.12.2004 la Corte

di cassazione e di revisione penale aveva già assegnato ad IS 1 CHF 1'200.-- a

titolo di ripetibili (doc. D, allegato all’istanza 6/7.6.2005)], 60 minuti

inerenti la lettura delle decisioni 30.9.2003 del presidente della Pretura

penale e 22.12.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale (doc. A/B,

allegati all’istanza 6/7.6.2005) e 5 minuti inerenti lo scritto 22/23.2.2005

alla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________);

Considerandi

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – per quanto

ricostruibili dagli atti – in CHF 259.90, di cui CHF 50.-- per la

formazione/archiviazione dell’incarto (art. 3 cpv. 2 lit. a TOA), CHF 41.90 per

gli scritti [CHF 5.90 per la lettera 20/21.5.2003 al procuratore pubblico (AI

8, DA __________): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 0.90 per

invio posta A; CHF 6.-- per la lettera 22/23.2.2005 alla Corte di cassazione e

di revisione penale (inc. __________): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b

TOA) e CHF 1.-- per invio posta A; CHF 10.--/ciascuno per la lettera di

opposizione 27/28.5.2003 al decreto di accusa (AI 10, DA __________), per la lettera

17/18.6.2003 alla Pretura penale (AI 3, inc. __________) e per la lettera 6/7.10.2003

alla Pretura penale (AI 9, inc. __________): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2

lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio raccomandato], CHF 64.-- per la trasferta __________

[CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): 64 km (secondo l’ “indicatore delle

distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano, Locarno” emanato dal Dipartimento

delle finanze e dell’economia)] e CHF 104.-- per le osservazioni 25/26.11.2003 (in

triplice copia) al ricorso per cassazione 3.11.2003 interposto dal procuratore

pubblico avverso la decisione 30.9.2003 del presidente della Pretura penale [(doc.

D, allegato all’istanza 6/7.6.2005), CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b

TOA), CHF 2.--/copia (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 5.-- per invio

raccomandato];

che

l’IVA ammonta a CHF 361.75;

che

al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF

5'121.65, oltre interessi del 5% dal 6.6.2005, come richiesto;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità

per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib

155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato

riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari

motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale,

sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002

in re S.R., inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni

inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve

neppure essere puramente simbolica;

che

al proposito il qui istante postula la somma di CHF 1'000.--, affermando che “durante

la fase dell’intervento della polizia e dell’arresto, ancorché durato 32 ore,

mi sono sentito trattato come un delinquente già colpevole, sono stato

spogliato di ogni dignità (impronte digitali, fotografie, perquisizione personale,

ecc.). Il fatto che una cerchia relativamente ampia di persone sia subito

venuta a conoscenza del mio arresto, e ciò proprio nel giorno in cui avrei

dovuto coronare l’ottenimento di un certificato professionale, mi ha provocato

grande scoramento e sconforto, sfociato in uno stato ansioso depressivo, che si

è protratto per molti mesi ed ha necessitato di un trattamento psicofarmacologico

(…)” (istanza 6/7.6.2005, p. 2);

che

IS 1 è stato fermato a __________ alle ore 12.30 del 7.5.2003 e – alla fine dell’interrogatorio,

conclusosi alle ore 18.40 – incarcerato;

che

il giorno seguente – al termine dell’udienza di convalida dell’arresto,

apertasi alle ore 18.30 – è stato posto in libertà provvisoria (AI 1/2/4/5,

inc. DA __________);

che

– in ossequio alla prassi in materia – per i due giorni di detenzione

ingiustamente sofferta gli viene assegnata la somma base di CHF 400.-- (CHF

200.

--/giorno);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per

ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un

aumento di quest’importo;

che

il qui istante ha ricoperto il ruolo di amministratore unico di __________,

società attiva nell’ambito della coltivazione e della vendita di canapa;

che

quindi – in virtù dei rischi e delle incognite legati a detto commercio, notori

– deve assumersi gli eventuali pregiudizi inerenti l’esposizione pubblica,

positiva o negativa, in relazione al suo ruolo di organo;

che

pertanto il fatto che i suoi colleghi di corso presso __________ siano venuti a

conoscenza del suo arresto, rispettivamente che il __________, in relazione

alle operazioni di polizia indoor, abbia pubblicato le sue generalità –

circostanze che IS 1 si limita peraltro solo ad asserire, senza ulteriormente

sostanziare – non giustifica un aumento del suddetto importo base, che tiene

conto del resto sia dello stato ansioso depressivo di cui ha sofferto [cfr.

certificato medico 31.5.2005 del dr. med. __________, __________: “(…) il signor

IS 1, da me seguito da diversi anni, ha sviluppato, a seguito del suo arresto

in data 07.04.2003 (recte: 07.05.2003), uno stato ansioso depressivo,

che si è protratto per molti mesi ed ha necessitato di un trattamento psicofarmacologico”

(doc. C, allegato all’istanza 6/7.6.2005)] sia della soddisfazione personale

già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era

ingiustificato, come avvalorato dalla decisione 30.9.2003 del presidente della

Pretura penale, dalla sentenza 22.12.2004 della Corte di cassazione e di revisione

penale e da questo stesso giudizio;

che,

in queste circostanze, si riconosce – a titolo di torto morale – la somma di CHF

400.

--, oltre interessi dal 6.6.2005, come postulato;

che

protesta le ripetibili;

che

nondimeno la domanda in esame è stata presentata personalmente dal qui istante,

che non ha fatto capo ai servizi di un legale, per cui non gli vengono

assegnate ripetibili;

che,

alla luce delle suddette considerazioni, ad IS 1 va rifuso l’importo

complessivo di CHF 5'521.65, di cui CHF 5'121.65 per spese di patrocinio e CHF

400.

-- per torto morale, oltre interessi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 30.9.2003 del presidente della pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),

confermato con sentenza 22.12.2004 della Corte di cassazione e di revisione

penale (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'521.65, oltre

interessi del 5% dal 6.6.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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