60.2005.169
istanza di ispezione degli atti. denunciante/vittima quale istante.
22 giugno 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2005.169
Data decisione, Autorità:
22.06.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. denunciante/vittima quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.169
Lugano
22 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 27.5/7.6.2005 presentata da
IS 1
tendente ad
ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico dell’ex
marito PI 2, __________ (inc. ABB __________);
premesso che l’istanza
è stata indirizzata al Ministero pubblico e da questo trasmessa a questa Camera
in data 6/7.6.2005 con scritto accompagnatorio del procuratore pubblico Fiorenza
Bergomi;
richiamate le
osservazioni 13.6.2005 del procuratore pubblico, che si rimette al giudizio di
questa Camera;
richiamate inoltre
le osservazioni di PI 2 del 14/15.6.2005, che non autorizza l’accesso agli
atti;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed
1. In
data __________, presso l’abitazione degli allora coniugi IS 1 e PI 2 interveniva
la polizia cantonale a seguito di un ferimento con arma da fuoco. In base al
rapporto preliminare di polizia del __________ risulta che il ferimento era intervenuto
a seguito di un incidente. Di conseguenza il procuratore pubblico allora
competente decise in un primo momento un abbandono interno (__________) e
successivamente, a richiesta di PI 2 ed a fini assicurativi, un formale
abbandono in data __________ (ABB __________).
2. Con
l’istanza qui in esame l’ex moglie, vittima dell’incidente, chiede ad oltre
quindici anni di distanza di poter avere accesso agli atti dell’inchiesta
preliminare allora compiuta ed in particolare alla documentazione del Sir,
adducendo di essere stata allora in uno stato di shock, che in quel momento le
avrebbe impedito di fare una denuncia contro l’ex marito, e che oggi ancora le
impedirebbe di ricordare l’accaduto e di dimenticare.
3. Nelle
proprie osservazioni PI 2 si oppone all’accesso agli atti sia per l’intervenuta
prescrizione, sia perché si era trattato di un incidente come accertato dalla
polizia, sia per evitare che, a seguito dell’accesso agli atti, possano
conseguire eventuali ingiurie o diffamazioni nei suoi confronti.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
5. Nel
presente caso, l’istante adduce quale motivo della richiesta lo stato di shock
che le avrebbe impedito allora di denunciare il marito ed ora di ricordare e di
dimenticare. Posto che in nessun modo e con nessun documento è dimostrato
questo stato di shock (di allora e perdurante fino ad oggi), ritenuto che dai
fatti sono trascorsi più di quindici anni, considerato inoltre che le parti si
sono divorziate, questa Camera ritiene non essere dato un interesse giuridico
legittimo, in particolare con il rischio che l’accesso agli atti possa aprire
diatribe tra gli ex coniugi.
6. Il
diritto di esaminare gli atti sancito dall'art. 29 cpv. 2 CF si estende anche
oltre la litispendenza. In effetti è possibile che una parte o un terzo possano
fare valere in modo conveniente i loro diritti solo prendendo conoscenza degli
atti di una procedura ormai conclusa. In questo caso il richiedente deve far
valere un interesse degno di protezione. Questo diritto può essere ristretto o
soppresso nella misura in cui l'interesse pubblico, o l'interesse di terzi,
esiga che tutto o parte del documento sia tenuto segreto. In virtù del
principio della proporzionalità, l'autorità deve autorizzare l'accesso agli
atti dei quali la consultazione non comprometta gli interessi in gioco (DTF 126
Fatti
I 7, 122 I 153, 118 Ia 488, 113 Ia 1, 113 Ia 257, 112 Ia 97, 110 Ia 83 e 95 I
103; RDAT n. 56/II-1996; sentenza TF del 18.9.1991 pubblicata in ZBl 93 (1992),
p. 362; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 55 n. 17; G. PIQUEREZ, Procédure pénale
suisse, Zurigo 2000, n. 788 e 2489). In generale, chi è stato parte in un
procedimento può far valere un tale interesse; tuttavia occorre considerare
anche l'interesse del terzo (DTF 110 Ia 83).
I
criteri giurisprudenziali appena evocati trovano la loro applicazione anche
nell'ambito della procedura penale, dove la portata e l'estensione del diritto
di essere sentito - e pertanto di quello di consultare gli atti - si
determinano in base agli interessi presenti e alle circostanze del caso (DTF
Considerandi
111.
Ia 273; RDAT n. 29/1989). L'autorità chiamata ad evadere un'istanza volta
all'esame degli atti di un procedimento già concluso deve pertanto procedere ad
un'attenta e coscienziosa ponderazione degli interessi contrapposti ed anche in
presenza di un interesse pubblico o privato preponderante, che prevalga cioè su
quello del richiedente, deve comunque determinarsi conformemente al principio
della proporzionalità (DTF 122 I 153, 118 Ia 488 e 113 Ia 257; RDAT II-1994 n.
19).
7.
Nel
presente caso, vista per un verso la mancata prova dell’esistenza di un
interesse giuridico legittimo da parte dell’istante, per altro verso le
legittime obbiezioni addotte da PI 2, quest’ultime devono, allo stato attuale,
prevalere.
8.
Per
questi motivi, l’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico dell’istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art.
27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG, ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 120.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
-;
- sede
(con l’inc. di
ritorno);
-.
terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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