60.2005.179
ricorso contro la promozione dell'accusa (appropriazione indebita: le censure sollevate sono pertinenti al merito).
26 giugno 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.179
Data decisione, Autorità:
26.06.2005, CRP
Titolo:
ricorso contro la promozione dell'accusa (appropriazione indebita: le censure sollevate sono pertinenti al merito).
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
RICORSO CONTRO LA PROMOZIONE DELL'ACCUSA
art. 191 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. b CPP-TI
Incarto n.
60.2005.179
Lugano
26 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini,
vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso 17.6.2005
presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la promozione
dell’accusa 6.6.2005 emanata nei suoi confronti dal procuratore pubblico
Maria Galliani per il reato di appropriazione indebita (art. 138 CP) nel quadro
del procedimento inc. MP __________;
richiamate le
osservazioni 21.6.2005 del procuratore pubblico, che chiede di respingere integralmente
il ricorso;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. A
seguito di denuncia del __________ di RI 1 e della moglie contro __________ __________,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).
Dopo le informazioni preliminari svolte dalla polizia, sintetizzate e raccolte
nel rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria del __________ (AI 2), il
procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei confronti di __________ __________
per titolo di appropriazione indebita e falsità in documenti e nei confronti
del qui ricorrente per appropriazione indebita (AI 3 e 4).
b. Contro
quest’ultimo atto ha ricorso RI 1, con gravame 17.6.2005. Dopo aver ricostruito
i fatti, il ricorrente contesta siano dati i presupposti del reato, ed in
particolare gli elementi soggettivi dell’intenzione e dell’indebito profitto.
Egli evidenzia di essere il principale danneggiato, essendo rimasto senz’auto,
senza soldi della vendita e debitore del leasing. L’assenza degli elementi
soggettivi si dedurrebbe da una serie di fatti: l’aver sporto denuncia, l’aver
spiegato l’accaduto al proprietario dell’auto, l’aver pagato una rata e l’aver iniziato
un’esecuzione contro __________ __________. Anche il comportamento di
quest’ultimo, che ha riconosciuto il proprio debito ed ha pagato un importo di
CHF 3'000.--, dimostra l’assenza degli elementi soggettivi per il qui ricorrente.
c. Nelle
proprie osservazioni il procuratore pubblico spiega come l’esito delle
informazioni preliminari l’abbia portato a decidere per la promozione
dell’accusa anche nei confronti del ricorrente. In particolare l’aver
consegnato l’auto a __________ __________ per la vendita, anche se ciò era
escluso dal contratto di leasing; l’aver consegnato le chiavi e la licenza di
circolazione. Anche il valore sperato dalla vendita era in contrasto con il
valore __________, di modo che il ricorrente ha quanto meno preso in
considerazione che la vendita non avrebbe permesso di coprire interamente le
pretese della società di leasing. Per questi motivi, non si può escludere a
priori il carattere di reato dell’azione incriminata. Il procuratore pubblico
osserva come le eccezioni sollevate dal ricorrente siano per un verso di
merito, e quindi eccedono i limiti posti dall’art. 191 CPP, e per l’altro verso
siano contestazioni generiche. Per questi motivi, chiede di respingere integralmente
il ricorso.
Considerandi
1.
L’art.
191.
CPP consente all'accusato di presentare ricorso alla Camera dei ricorsi
penali contro la promozione dell'accusa per opporre le eccezioni che sospendono
od escludono la persecuzione del reato, oppure che escludono il carattere di
reato nell'azione od omissione incriminata. Le censure sollevate contro la
promozione dell’accusa devono consistere in eccezioni di natura processuale che
impediscono l’esercizio dell’azione penale, quali ad esempio la competenza territoriale
o l’inesistenza di una valida querela; oppure in eccezioni di diritto sostanziale
che escludono il carattere di reato dell’azione incriminata. Condizione irrinunciabile
é in ogni caso che il fondamento fattuale dell’eccezione appaia già di primo
acchito certo e liquido, così da far ritenere inutile l’istruzione formale. Per
contro, se la situazione di fatto alla base dell’eccezione é controversa, il
relativo giudizio sfugge alla cognizione della Camera dei ricorsi penali e
dovrà essere sottoposto ad un esame più approfondito, mediante istruzione
formale.
2.
Nel
presente caso le argomentazioni esposte dal ricorrente riguardano unicamente il
merito, e non sono riconducibili alle eccezioni sollevabili a questo stadio in
virtù dell’art. 191 CPP. In particolare, gli argomenti del ricorrente riguardano
gli elementi soggettivi dell’infrazione ipotizzata. È pacifico che a questo stadio
dell’inchiesta non ci siano elementi che a priori ed in modo definitivo e
provato escludano la realizzazione degli elementi soggettivi del reato. O
perlomeno tali non sono le contestazioni sollevate nel ricorso. Per questo
motivo la promozione dell’accusa è sostenibile, in quanto apre la fase
dell'istruzione formale, che permetterà alle parti (accusa ma anche alla difesa)
di meglio evidenziare gli argomenti a sostegno o meno dei contestati elementi
soggettivi del reato.
3.
Il
ricorso è pertanto irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a
carico della parte ricorrente, soccombente.
Per questi
motivi,
richiamati gli
art. 191 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
Il
ricorso è irricevibile.
2.
La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
250.
-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster