60.2005.180
istanza di ispezione degli atti. OSC quale istante.
26 giugno 2005Italiano3 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.180
Data decisione, Autorità:
26.06.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. OSC quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.180
Lugano
26 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per
statuire sull’istanza 15/17.6.2005 presentata dall’
IS 1
tendente ad
ottenere copia della perizia clinica prolata dal dr. med. __________ nel
quadro del procedimento penale a carico di PI 2;
richiamate le
osservazioni 21/22.6.2005 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, che esprime
parere favorevole alla richiesta;
richiamate le
osservazioni 22/23.6.2005 del patrocinatore di PI 2, per la quale non ci sono obbiezioni
alla trasmissione;
letti ed esaminati
gli atti;
considerato
in fatto ed
1. PI
2 è stata oggetto di un procedimento penale a suo carico, conclusosi con un
decreto d’abbandono, fondato essenzialmente sulla perizia medica oggetto della
richiesta qui in esame (ABB __________).
2. La
__________, gestita dall’__________, ha in cura PI 2 nel quadro di un ricovero
di probabile lunga durata. Per questo motivo, nell’intento di migliorare le
possibilità di cura, ma anche per un interesse clinico, due rappresentanti
della __________ chiedono di poter ottenere copia del referto peritale.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione.”
4. L’ente
istante, in quanto incaricato delle cure di PI 2, ha certamente un legittimo
interesse a conoscere il referto e le conclusioni del perito giudiziario:
questo interesse è certamente fondato sia su un interesse scientifico, sia su
un interesse professionale, sia su un interesse personale di PI 2, in modo che
Fatti
i medici curanti le possano fornire le cure disponendo di tutte le possibili
informazioni di ordine medico.
5. L’istanza va accolta. La perizia sarà trasmessa dal Ministero
pubblico ai medici rappresentanti l’ente istante, ritenuto che a questi ultimi
sono richiamati espressamente i loro obblighi, in particolare connessi con il
segreto professionale (art. 321 CP), nonché il segreto d’ufficio (art. 320 CP).
Per questi
motivi,
visto l’art. 27
CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.
-- (centocinquanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
3.
Intimazione:
terzi implicati
1.
PI 1
2.
PI 2
patr. da: PR 1
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster