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Decisione

60.2005.180

istanza di ispezione degli atti. OSC quale istante.

26 giugno 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

i medici curanti le possano fornire le cure disponendo di tutte le possibili

informazioni di ordine medico.

5. L’istanza va accolta. La perizia sarà trasmessa dal Ministero

pubblico ai medici rappresentanti l’ente istante, ritenuto che a questi ultimi

sono richiamati espressamente i loro obblighi, in particolare connessi con il

segreto professionale (art. 321 CP), nonché il segreto d’ufficio (art. 320 CP).

Per questi

motivi,

visto l’art. 27

CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.

-- (centocinquanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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