60.2005.189
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
25 gennaio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2005.189
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.189
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/21.6.2005 presentata da
IS 1,
,
IS 2, ,
entrambi patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito dei procedimenti
penali sfociati nel decreto di abbandono 8.4.2005 (ABB __________),
rispettivamente nel decreto di non luogo a procedere 8.4.2005 (NLP __________)
emanati dal procuratore pubblico Antonio Perugini, un’indennità a’ sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 22/23.6.2005 del magistrato inquirente,
che si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 29.1.2005 IS 1 è stato arrestato con le accuse di ripetuta rapina, tentata e
consumata, in relazione alla preparazione e/o attuazione di due tentativi di
rapina – in data __________ e __________ – ai danni della stazione di servizio __________,
__________, rispettivamente alla rapina consumata – in data __________ – ai
danni della stazione di servizio __________, __________ (AI 1/2, 2/1);
che
il giorno seguente, in seguito alla decisione del giudice dell’istruzione e
dell’arresto Edy Meli, è stato posto in libertà provvisoria (AI 1/4);
che
l’8.4.2005 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento
penale promosso nei confronti di IS 1 per titolo di ripetuta rapina consumata e
tentata [non essendo emersa “(…) alcuna fondata e documentata prova a suo
carico, corroborante gli iniziali indizi di un suo coinvolgimento negli episodi
criminali (…)” (decreto di abbandono 8.4.2005, p. 1, ABB __________)],
rispettivamente il non luogo a procedere nei confronti di IS 2, convivente di IS
1, per titolo di ripetuta rapina consumata e tentata, sub. favoreggiamento [in
assenza dei presupposti dei reati ipotizzati (decreto di non luogo a procedere
8.4.2005, p. 1, NLP __________)];
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 e IS 2 chiedono che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versare loro, quale risarcimento del danno sofferto in
seguito ai procedimenti penali, l’importo di CHF 3'092.40 per spese di
patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– come detto – il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all'accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso
l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa e da quel momento l'accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare
agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (cfr. decisione GIAR 15.7.1994 in re P.F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta
difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi
rendono necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
126 I 196 e rif.; DTF 120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 s. ad art.
49 CPP; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF
1P.553/2002 del 18.11.2002,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del
28.8.2002; DTF 128 I 225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E.
SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 CPP; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ
2003 II p. 67 ss.);
che
l’arresto equivale a promozione dell’accusa (art. 184 cpv. 3 CPP);
che
IS 1 – arrestato il 29.1.2005 – è pertanto “accusato” a’ sensi dell’art.
317 CPP;
che
il procedimento penale a carico di IS 2 – interrogata il 30.1.2005 in qualità
di teste (verbale di interrogatorio n. 16, allegato al rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria 4.4.2005, AI 2/5) e successivamente, il 23.2.2005 ed il
11.3.2005, in qualità di indagata (verbale di interrogatorio n. 17, allegato al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 4.4.2005, AI 2/5, e verbale di
interrogatorio AI 3/3) – si è concluso con un decreto di non luogo a procedere;
che
nei suoi confronti non è quindi stata promossa l’accusa;
che
la fattispecie – in virtù delle gravi ipotesi accusatorie – imponeva nondimeno fin
da subito la presenza di un legale, come peraltro ha riconosciuto il giudice
dell’istruzione e dell’arresto nell’ambito della decisione 7.4.2005 con la
quale ha ammesso IS 2 al beneficio del gratuito patrocinio [“(…) ricordato
che la concessione del beneficio del gratuito patrocinio è subordinata alla
necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un
avvocato e che tale necessità si realizza nel caso in esame” (inc. GIAR __________)];
che
pertanto la qui istante va considerata “accusata” a’ sensi dell’art. 317
CPP;
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
con decisioni 7.4.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso IS
1 e IS 2 al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________);
che
– essendo stati prosciolti dalle accuse – hanno nondimeno il diritto di
chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che
Fatti
i qui istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'092.40 [di cui CHF
2'625.-- di onorario (10 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 249.-- di spese
e CHF 218.40 di IVA (doc. C, allegato all’istanza 20/21.6.2005)];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente eccessivo, in particolare con riferimento agli
scritti (di poche righe), alle istanze di ammissione al gratuito patrocinio
(che non richiedevano approfondimenti particolari), agli incontri con i clienti
(il caso non essendo particolarmente complicato) ed alla redazione dell’istanza
di indennità (per la quale l’onere lavorativo può essere considerato limitato
dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie);
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
Considerandi
che
viene pertanto ammesso un onorario pari a 7 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora,
come postulato, per complessivi CHF 1'895.85, di cui 50 minuti inerenti gli
scritti (10 minuti/scritto), 40 minuti inerenti le istanze di ammissione al
gratuito patrocinio, 15 minuti (come esposto) inerenti le telefonate, 90 minuti
inerenti i colloqui con gli istanti, 230 minuti (come esposto) inerenti gli
interrogatori e la trasferta di data 11.3.2005 e 30 minuti inerenti la stesura
dell’istanza in esame, stralciata la prestazione “Trasmissione documenti
Giar”, eseguita dal segretariato (i cui oneri sono a carico del legale);
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 246.75, ridotte a
CHF 0.75 quelle inerenti il colloquio telefonico di data 9.5.2005 con il
procuratore pubblico (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio
di moderazione in re avv. B.C., inc. __________) e stralciate quelle di pari
data inerenti la telefonata da IS 1 al patrocinatore (che non ha cagionato
spese);
che
l’IVA ammonta a CHF 162.85;
che
ai qui istanti va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di
CHF 2'305.45;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto
di abbandono 8.4.2005 (ABB __________) ed al decreto di non luogo a procedere
8.4.2005 (NLP __________) emanati dal procuratore pubblico Antonio Perugini,
rifonderà complessivamente a IS 1, __________, __________, ed a IS 2, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF
2'305.45.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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