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Decisione

60.2005.189

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

25 gennaio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i qui istanti postulano la rifusione della nota professionale del loro

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'092.40 [di cui CHF

2'625.-- di onorario (10 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 249.-- di spese

e CHF 218.40 di IVA (doc. C, allegato all’istanza 20/21.6.2005)];

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – oggettivamente eccessivo, in particolare con riferimento agli

scritti (di poche righe), alle istanze di ammissione al gratuito patrocinio

(che non richiedevano approfondimenti particolari), agli incontri con i clienti

(il caso non essendo particolarmente complicato) ed alla redazione dell’istanza

di indennità (per la quale l’onere lavorativo può essere considerato limitato

dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie);

che

determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

Considerandi

che

viene pertanto ammesso un onorario pari a 7 ore e 35 minuti a CHF 250.--/ora,

come postulato, per complessivi CHF 1'895.85, di cui 50 minuti inerenti gli

scritti (10 minuti/scritto), 40 minuti inerenti le istanze di ammissione al

gratuito patrocinio, 15 minuti (come esposto) inerenti le telefonate, 90 minuti

inerenti i colloqui con gli istanti, 230 minuti (come esposto) inerenti gli

interrogatori e la trasferta di data 11.3.2005 e 30 minuti inerenti la stesura

dell’istanza in esame, stralciata la prestazione “Trasmissione documenti

Giar”, eseguita dal segretariato (i cui oneri sono a carico del legale);

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 246.75, ridotte a

CHF 0.75 quelle inerenti il colloquio telefonico di data 9.5.2005 con il

procuratore pubblico (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio

di moderazione in re avv. B.C., inc. __________) e stralciate quelle di pari

data inerenti la telefonata da IS 1 al patrocinatore (che non ha cagionato

spese);

che

l’IVA ammonta a CHF 162.85;

che

ai qui istanti va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di

CHF 2'305.45;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al decreto

di abbandono 8.4.2005 (ABB __________) ed al decreto di non luogo a procedere

8.4.2005 (NLP __________) emanati dal procuratore pubblico Antonio Perugini,

rifonderà complessivamente a IS 1, __________, __________, ed a IS 2, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF

2'305.45.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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