60.2005.209
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. procedura.
25 settembre 2006Italiano40 min
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Numero d'incarto:
60.2005.209
Data decisione, Autorità:
25.09.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. procedura.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.209
Lugano
25 settembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sull’istanza 28/30.6.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di abbandono 22.10.2004 emanato dal procuratore
pubblico Rosa Item (ABB ____________________), un’indennità ai sensi degli
art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 26.8.2005 del magistrato inquirente,
secondo cui l’istanza merita parziale accoglimento, conformemente alla costante
prudente prassi di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza 29.8.1995, il pretore della giurisdizione di __________ ha sciolto per
divorzio il matrimonio contratto da __________ __________ e IS 1, affidando le
figlie __________ (__________) e __________ (__________) alle cure della madre,
con l’esercizio dell’autorità parentale.
Il
diritto di visita del padre, così come i contatti telefonici con le figlie,
sono invece sempre stati problematici e fonte di litigi tra le parti.
b. Con
scritto 24.4.2001 il patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________,
ha intimato a IS 1 una richiesta di modifica del suo diritto di visita, segnatamente
una fissazione più flessibile dello stesso, conformemente ai desideri delle
figlie. In risposta a tale scritto, con istanza 27.4.2001, questi ha adito la
Commissione tutoria regionale __________, postulando una convocazione delle
parti allo scopo di discutere soluzioni alternative sull’esercizio del suo diritto
di visita.
Con
scritto 23.5.2001, l’avv. __________ __________ ha quindi segnalato alla
Magistratura dei minorenni il problema relazionale padre/figlie. Nella missiva veniva
in particolare comunicato che __________ si trovava all’__________ di __________
per sottostare ad alcuni esami ed accertare una situazione di malessere che
manifestava da qualche tempo, precisando che pochi giorni prima la ragazza
aveva detto alla madre di non volere più andare dal padre a dormire. Veniva
inoltre evidenziato che i medici dell’__________ – che si erano occupati di __________
–, la psicologa __________ __________ – che aveva potuto colloquiare con entrambe
le minorenni – nonché la nonna materna avevano raccolto confidenze tali da “fondare
preoccupante sospetto che il padre abbia in qualche modo abusato di loro”.
(AI 1, segnalazione della Magistratura dei minorenni al Ministero pubblico).
c. __________,
sentita dal magistrato dei minorenni il 26.6.2001, ha effettivamente riferito di
abusi sessuali, ripetuti nel tempo. __________, ascoltata il giorno seguente, ha
pure accennato ad episodi a possibile connotazione sessuale (AI 3).
d. IS
1 viene arrestato il 4.7.2001 (AI 10), con l’accusa di atti sessuali con
fanciulli e trascuranza dei doveri di assistenza o educazione, e tradotto alle
carceri pretoriali di __________ (AI 11). In data 16.8.2001 viene trasferito al
penitenziario cantonale “La Stampa”. Viene infine scarcerato il 15.11.2001 (AI
174).
e. Oltre
agli interrogatori dell’accusato, le indagini hanno comportato una nuova
audizione delle minorenni, quella di numerosi testimoni ed i confronti
padre/figlie. Agli atti figura inoltre il contributo del dott. __________ __________,
incaricato dal procuratore pubblico di esperire una perizia psichiatrica su IS
1 (AI 163), il contributo della dott. __________ __________, incaricata dal
magistrato dei minorenni di allestire un quadro psicodiagnostico sulle minori
(AI 187), i contributi dei dott. __________ __________ __________ e __________ __________
__________ __________, estensori di una perizia di parte prodotta dalla difesa (AI
220), il contributo della dott. __________ __________, successivamente
incaricata dal magistrato inquirente di allestire una nuova perizia
sull’attendibilità delle dichiarazioni delle minori (AI 233), ed il contributo del
prof. __________ __________ “Note di parte offesa alla perizia della dott.ssa
__________. __________”, prodotto dalla parte civile (AI 266).
f. Con
decisione 22.10.2004 – riassunte le risultanze dell’istruttoria – “(…) a
fronte della negazione dell’accusato e di versioni non propriamente lineari ed
univoche delle figlie, la cui attendibilità è quantomeno stata messa in
discussione dalla perizia __________, non risultando quindi in concreto
comprovata la realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di
atti sessuali con fanciulli e di inosservanza dei doveri di assistenza e di
educazione”, il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento
penale (decreto di abbandono 22.10.2004, p. 16).
g. Con
l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1, che protesta le
ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 259'169.10 oltre interessi,
di cui CHF 119'225.-- per spese di patrocinio, CHF 89'944.10 per danni
materiali e CHF 50'000.-- per torto morale.
L’istante
– esposti i fatti – rivendica anzitutto le spese mediche dovute all’ipertensione
arteriosa ed allo stato ansioso depressivo, che a suo dire dovranno
verosimilmente essere curate per tutta la vita e che capitalizza in CHF
12'361.--, rispettivamente in CHF 19'747.--. Per quanto concerne gli atti
istruttori, postula il risarcimento di CHF 20'910.-- dipendenti dall’allestimento
delle perizie di parte, di CHF 449.10 inerenti le trasferte dal perito giudiziario
dott. __________ e di CHF 622.55 inerenti il confronto di data 16.4.2002, il
sopralluogo di data 18.7.2002 ed il verbale di data 10.12.2003. Chiede infine
che gli venga riconosciuto l’importo di CHF 35'584.45 per perdita di stipendio durante
la detenzione preventiva (istanza 28/20.6.2005, p. 6-8).
A
titolo di spese legali, sottolineata la complessità dell’istruttoria, la
gravità dei reati ed avuto riguardo all’esito conseguito, il suo difensore,
avv. PR 1, chiede anzitutto che gli venga riconosciuta una retribuzione oraria
di CHF 280.--. Richiamato l’art. 41 TOA – secondo cui l’avvocato, nei
procedimenti particolarmente impegnativi, può prescindere dai massimi legali –
postula quindi il rimborso della nota professionale 18.11.2004 di complessivi
CHF 110'299.--, di cui CHF 95'900.-- a titolo di onorario, CHF 6'609.-- per spese
e CHF 7'790.-- di IVA. In merito alle spese legali dipendenti dal presente
procedimento, chiede la rifusione di CHF 8'926.-- per le prestazioni operate sino
all’introduzione dell’istanza in esame, a cui vanno ad aggiungersi le ripetibili
per quelle future (istanza 28/20.6.2005, p. 8-11).
Con
riferimento alla riparazione del torto morale, evidenzia la gravità della
lesione alla sua personalità, segnatamente il peso della lunga detenzione
preventiva [dapprima alle carceri pretoriali di __________ (con una sola doccia
ed una sola ora d’aria alla settimana, malgrado le prescrizioni mediche del
dott. __________) ed in seguito alla Sezione B del penitenziario cantonale “La
Stampa”], le modalità dell’arresto (avvenuto sul posto di lavoro), la
pubblicità data al procedimento penale (che ha permesso la sua immediata
identificazione), la sospensione temporanea dalle cariche ufficiali e dello
stipendio, la lunga istruttoria (oltre tre anni, malgrado accuse
particolarmente infamanti e di grosso peso) ed infine le ripercussioni sulla
situazione familiare (in particolare la rottura dei legami con le figlie). Per
tutte queste ragioni, chiede che gli venga riconosciuta una prima indennità di
CHF 25'000.--. Considerate le conseguenze permanenti all’integrità fisica (stato
di ipertensione) ed all’integrità psichica (cronicizzazione del quadro ansioso
depressivo), rivendica quindi un ulteriore importo di CHF 25'000.-- (istanza
28/20.6.2005, p. 12-15).
L’istante
chiede infine che venga indetta una pubblica udienza a’ sensi dell’art. 6 n. 1
CEDU, al fine di potersi esprimere sulle osservazioni del procuratore pubblico
e per completare le prove fornite nella forma documentale. Più in particolare
postula l’audizione dei dott. __________ e __________ e del contabile __________,
qualora le loro dichiarazioni scritte non dovessero apparire sufficientemente
concludenti (istanza 28/20.6.2005, p. 16).
h. Il
procuratore pubblico – che non contesta la legittimità di un risarcimento –
rileva anzitutto che il caso non ha avuto una rilevanza mediatica eccessiva,
che le condizioni della detenzione preventiva (presso le carceri pretoriali di __________)
erano le stesse di molti altri detenuti e che la durata della stessa – tenuto
conto delle gravi accuse – non poteva apparire a quel momento esagerata; reputa
infine superflua la richiesta di indire un dibattimento (osservazioni 26.8.2005,
p. 1-2).
Per
quanto concerne più specificatamente le spese mediche, e nella misura in cui
non siano ancora state rimborsate dall’assicurazione malattia, il magistrato
inquirente invita questa Camera a verificare l’esistenza di un nesso di
causalità adeguato con il procedimento penale in esame. Quanto alla perizia di
parte del dott. __________, osserva che la stessa – laddove riesamina questioni
già sollevate, discusse e peritate dal dott. __________ – potrebbe apparire
superflua, ricordando inoltre l’obbligo di limitare il danno sancito dall’art.
44 CO. Con riguardo alle spese legali, contesta l’applicazione dell’art. 41 TOA
così come una retribuzione superiore a CHF 250.--/ora, ritenuto in particolare
che non vi è stato alcun dibattimento. In merito alla grave lesione alla
personalità, non reputa sufficienti i motivi addotti dall’istante per discostarsi
dalla prassi di questa Camera, mentre si rimette al prudente giudizio quanto al
risarcimento del torto morale per il danno permanente alla salute (osservazioni
26.8.2005, p. 2-3).
in
diritto
1.1.
Giusta
l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.).
L'indennità
prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)
delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni
materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui
determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la
definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si
applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le
regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des
Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).
1.2.
L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua
richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata
(decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163,
p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della
Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la
responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per
permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla
corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba
essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale
annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).
1.3.
Giusta
l’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un
anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di
assoluzione.
Il
procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con decreto di
abbandono del 22.10.2004; l’istanza in esame, introdotta il 28/30.6.2005, è
pertanto tempestiva.
Considerandi
2.
Rifusione
delle spese di patrocinio
2.1
Nello
stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare
abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione
speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto
dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss.
Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio
dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i
parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto.
Giusta
l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre,
per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con
riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41
TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e
federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i
processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i
processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti,
l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA,
cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della
pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il
tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle
parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1, cons. 3a con
numerosi riferimenti).
Il
Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel
riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito
del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo
quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un
ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.
2.2
L’istante
postula la rifusione della nota professionale 18.11.2004 del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 110'299.-- [di cui CHF 95'900.-- di
onorario, CHF 6'609.-- di spese e CHF 7'790.-- di IVA (doc. R)].
2.3
L’avv.
PR 1, sottolineata la complessità dell’istruttoria e la particolare delicatezza
dei reati per cui è stata promossa l’accusa, ricordate inoltre le condizioni
economiche del suo cliente nonché l’esito conseguito, espone anzitutto una
tariffa oraria di CHF 280.--.
A
torto. Il procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri
non indifferenti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse, alla lunga
detenzione preventiva cui è stato astretto il qui istante (che si è sempre
professato innocente), alle numerose prove testimoniali che si sono susseguite
durante l’istruttoria ed alle difficoltà fattuali dipendenti dalla necessità di
smontare la valutazione psicodiagnostica sulle minori esperita dalla dott. __________
__________, problematiche queste che hanno imposto approfondimenti con esperti
del ramo. D’altra parte, essendosi concluso con un decreto di abbandono, il
procedimento non ha tuttavia richiesto la preparazione e la partecipazione ad
un dibattimento e non ha peraltro riservato alcuna difficoltà dal profilo giuridico,
circostanza che difatti l’istante nemmeno sostiene. Per il che, a giudizio di
questa Camera, si giustifica ancora applicare una tariffa di CHF 250.--/ora,
conformemente ai principi suesposti.
2.4
Ricordato
che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr.
REP. 1998 n. 126 nota 4), anche il dispendio orario esposto appare oggettivamente
esagerato, segnatamente con riferimento alle sessioni telefoniche (oltre 46 ore),
ai colloqui (oltre 100 ore), alla ricezione degli atti (oltre 9 ore) ed agli
scritti (oltre 30 ore).
Nell’esecuzione
del mandato al legale spetta infatti tenere conto di una certa proporzionalità
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 5): esso ha diritto solo al riconoscimento delle prestazioni
risultanti da una conduzione ragionevole del mandato, esclusi interventi non
indispensabili o che esulano da un ambito strettamente legale.
In
merito ai colloqui riescono in particolare eccessivi quelli con il cliente (37
per oltre 70 ore, pur riconoscendo che la detenzione preventiva imponesse dei
contatti regolari) ed i suoi famigliari (22 per oltre 19 ore). A tal proposito,
in mancanza di ulteriori precisazioni, non si può che ricordare che le prestazioni
destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale (cfr. DTF 109 Ia 111 consid.
3b) non rientrano tra le spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la
difesa di un accusato. Per le stesse ragioni appaiono pure esorbitanti le
sessioni telefoniche con i famigliari e l’amica __________ (oltre 45). Esagerate,
e comunque non sufficientemente motivate in relazione alle effettive necessità
di istruttoria (cfr. consid. 3.3.), appaiono inoltre le telefonate con il
perito di parte dott. __________ (oltre 30). Più in generale, si aggiunga che
anche la sistematica fatturazione di 15 minuti per ogni telefonata appare
ingiustificata: in assenza di concreti punti di riferimento, a questa Camera
non resta che ammettere un dispendio orario di 5 minuti/telefonata. Con riferimento
alla ricezione degli atti, basti qui ricordare che numerosi di essi (i permessi
di visita, le citazioni, i rinvii e – più in generale – le semplici
comunicazioni) non necessitavano di alcun approfondimento, mentre l’analisi di
altri è già compresa nell’esame dell’incarto. Quanto agli scritti, non appaiono
indispensabili (in quanto non meglio specificate) le missive denominate “memo”.
Certo, per quanto concerne più specificatamente la relazione legale/cliente, il
Codice professionale degli avvocati prevede il dovere di informazione sullo
sviluppo del mandato (art. 13 CAvv): tale obbligo non si estende tuttavia ad
ogni e qualsiasi informazione, ma solo a quelle importanti e di rilievo per le
scelte dell’assistito; gli atti rilevanti possono inoltre essere spediti al
cliente con un semplice foglio di trasmissione, il cui costo rientra nelle
spese generali dell’ufficio (cfr. decisione 26.6.2006 del Consiglio di
moderazione in re avv. B.M., inc. __________) oppure – segnatamente se
voluminosi – essere semplicemente messi a sua disposizione. Per un avvocato con
le dovute conoscenze in ambito penale, appare infine giustificato riconoscere –
in media – un dispendio di 10 minuti per ciascun scritto di poche righe
(semplici comunicazioni, AI 14, 15, 53, 65, 67, 119, 136, 196, 205, 208, 219, 228,
264, 272, 274) e di 15 minuti per gli ulteriori scritti.
2.5
Nondimeno,
come sopra ricordato (consid. 2.3.), il procedimento in esame è stato particolarmente
impegnativo, perlomeno da un punto di vista fattuale. Ciò premesso, l’onorario corrispondente
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato non può essere semplicemente
limitato a CHF 50'000.-- (art. 35 e 37 TOA), giacché tale compenso risulterebbe
inadeguato sotto un profilo meramente orario. Vi sono pertanto in concreto i
presupposti per l’applicazione dell’art. 41 TOA.
Il
difensore ha anzitutto partecipato a 33 verbali (tra interrogatori, confronti,
delucidazioni di perizie e sopralluogo) per un totale – comprese le trasferte –
di 111 ore; rispetto a quanto indicato nella nota, viene unicamente ridotto di
un ora l’interrogatorio di data 25.9.2001 e di 30 minuti quello di data 15.10.2001.
A queste ore occorre aggiungere il tempo necessario ai colloqui con il cliente:
quelli durante la sua detenzione preventiva vengono ridotti a 20, per un totale
di 50 ore (comprese le trasferte), ciò che corrisponde – in media – ad un colloquio
settimanale di 2 ore e 30 minuti, sicuramente proporzionato nell’ottica degli
atti istruttori in corso (segnatamente gli interrogatori dei testimoni e la
perizia del dott. __________), mentre quelli successivi alla sua scarcerazione vengono
riconosciuti così come esposti, per un totale di 8 ore e 45 minuti. Per quanto
concerne invece i colloqui con i famigliari/amica (peraltro concentrati durante
la sua detenzione preventiva), a giudizio di questa Camera appaiono adeguate 8
ore, il tempo eccedente essendo verosimilmente riconducibile ad una loro specifica
scelta. Infine, gli ulteriori colloqui con il dott. __________, con l’avv. __________,
con l’agt. __________ e con la collega __________ vengono ammessi, come
indicato, in 10 ore e 30 minuti.
In
merito alle telefonate, vengono complessivamente riconosciute 144 sessioni, per
un totale di 12 ore (in media 5 minuti/telefonata), ridotte in particolare a 15
quelle con i famigliari/amica (per le stesse ragioni sopra esposte) ed a 20
quelle con il perito di parte dott. __________, (con cui il legale ha peraltro avuto
due colloqui di persona), stralciate invece quelle con la Cancelleria penale,
in quanto non meglio specificate.
Richiamato
quanto esposto al punto precedente, per la ricezione degli atti appare proporzionato
un dispendio di 5 ore, mentre per gli scritti un dispendio (arrotondato) di 18
ore, di cui 2 ore per l’istanza di libertà provvisoria del 31.7.2001, 30 minuti
per le osservazioni al giudice dell’istruzione e dell’arresto del 6.8.2001, 2
ore per la successiva istanza di libertà provvisoria del 14.11.2001, 1 ora per
l’istanza di complemento d’inchiesta di medesima data e 1 ora e 30 minuti per
le osservazioni al giudice dell’istruzione e dell’arresto del 13.4.2004, a cui
vanno ad aggiungersi 2 ore e 40 minuti per le semplici comunicazioni (in media
10.
minuti/scritto) e 8 ore e 15 minuti per gli ulteriori scritti (in media 15 minuti/scritto).
Per
i vari esami dell’incarto – considerato che il procedimento si è concluso con
un decreto di abbandono – viene ammesso un dispendio di 8 ore, corrispondente
ad una giornata di lavoro, così come per l’esame delle videocassette (il
confronto tra l’istante e la figlia __________ essendosi peraltro protratto per
3.
ore e 10 minuti). Quanto all’esame delle perizie, un dispendio complessivo di
10.
ore [di cui 1 ora per la perizia __________, 1 ora per la perizia __________,
6.
ore per la perizia __________ (cfr. consid. 3.3.) e 2 ore per la perizia __________]
appare sufficiente per un’adeguata preparazione del legale.
La
prestazione di data 8/9.4.2002 “trascrizione video interrogatorio __________”
non viene infine riconosciuta, trattandosi di una mansione di cancelleria, i
cui oneri sono a carico dell’avvocato medesimo.
Riassumendo,
viene di conseguenza ammesso un onorario pari a 249 ore e 15 minuti a CHF
250.
--/ora, per complessivi CHF 62'312.50. Con questa riduzione non si
misconosce la validità del lavoro dell’avv. PR 1, segnatamente nel produrre una
perizia di parte che ha indotto il procuratore pubblico ad incaricare la dott. __________
dell’allestimento di una “super-perizia giudiziaria”.
2.6
Pure
le spese sono state corrette in base al criterio della regolare, ordinata e
ragionevole conduzione del mandato. Esaminato l’incarto, vengono anzitutto ammesse
86.
telefonate in uscita (pari a 7 ore e 10 minuti), per complessivi CHF 64.50
[CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re
avv. B.C., inc. __________), comprese le telefonate verso l’__________, la cui
tariffa settimanale ammonta a CHF 0.12/minuto]. Per quanto concerne i colloqui
con il cliente, a giudizio di questa Camera si giustifica riconoscere 9
trasferte a __________ (essendo, di principio, i contatti più frequenti durante
la prima fase della detenzione preventiva) e 11 a __________, per complessivi
CHF 1'200.-- [pari a CHF 38.--/trasferta a __________ e CHF 78.--/trasferta a __________
(come esposto)]. Ad esse vanno aggiunte 17 trasferte a __________ per i verbali
(stralciate tuttavia quelle di data 2.10.2001, 10.10.2001 e 15.10.2001, essendo
già contemplate nei colloqui con il cliente) ed una trasferta a __________ per
il colloquio con l’agt. __________, per complessivi CHF 1'364.--.
Le
fotocopie per l’incarto, i cui costi ammontano a CHF 1'528.-- [CHF
2.
--/fotocopia (art. 3 lit. b TOA)], vengono integralmente riconosciute; per contro,
non vengono ammesse le fotocopie delle perizie indirizzate al cliente medesimo,
al dott. __________ ed al dott. __________ (peraltro perito giudiziario), le
stesse potendo essere semplicemente messe a loro disposizione, mentre i costi
per la “trascrizione video __________ (21 pag.)” vengono ridotti a CHF
42.
--.
Per
la ricezione dei fax viene ammessa la somma di CHF 44.--, per quella delle e-mail
di CHF 6.--. Quanto agli scritti (ed ai relativi allegati), i costi –
sostanzialmente riconosciuti – ammontano a CHF 994.10 [CHF 5.-- per pagina
originale, compresa la copia per l'incarto, CHF 5.-- per invio raccomandato,
CHF 0.90 (rispettivamente CHF 1.--) per invio semplice, CHF 2.-- per invio fax
(a pagina), così come per invio e-mail, la posta elettronica facendo capo
anch’essa alla linea telefonica], ritenuto che gli importi delle missive
denominate “memo” – come sopra esposto (consid. 2.4.) – non vengono
riconosciuti.
Aggiunto
l’importo di CHF 50.-- per la formazione e l’archiviazione dell’incarto (art. 3
lit. a TOA), le spese complessive ammontano a CHF 5'292.60. L’IVA, calcolata al
7.
%, è pari a CHF 5'138.-- (arrotondati).
2.7
In
conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 72'743.10,
di cui CHF 62'312.50 di onorario, CHF 5'292.60 di spese e CHF 5'138.-- di IVA.
Agli
interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto
essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione
documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall’introduzione in data 28.6.2005 della presente istanza.
3.
Risarcimento
dei danni materiali
3.1
Secondo
la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925.
p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum
cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e
1988.
p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF
113.
IV 93 e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche
alle nuove norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne
quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o
quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto,
bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che
venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento
penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno
subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).
Per
la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; R.
WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an
unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, n.
2, p. 89).
3.2
Per
spese mediche, l’istante postula il risarcimento dell’importo complessivo (capitalizzato)
di CHF 32'108.--, osservando inoltre che la spesa annua media (pari a CHF
1'434.--) non supera la franchigia annua della cassa malati (pari a CHF 1'500.--).
A fondamento della propria richiesta, IS 1 ha prodotto agli atti due rapporti medici.
Il
primo, rilasciato il 2.12.2004 dal dott. __________ (doc. G1), attesta uno
stato di ipertensione arteriosa: il medico – specialista FMH in medicina
interna – osserva anzitutto di avere visitato il paziente per la prima volta il
23.11
, dopo la sua scarcerazione, e di avere rilevato dei valori pressori
nettamente al di sopra della norma, che – unitamente ai sintomi accusati
durante la detenzione – lo hanno indotto ad iniziare un trattamento anti-ipertensivo.
Certifica quindi che attualmente (2.12.2004) i valori pressori del paziente
sono sì migliorati, ma che “verosimilmente il trattamento, combinato o meno,
andrà proseguito a lungo termine/per anni”, evidenziando infine “l’assoluta
necessità di regolari controlli medici per una durata illimitata/a vita”. Il
secondo, rilasciato il 4.12.2004 dalla dott. __________ (doc. H1), attesta uno
stato ansioso depressivo lieve medio: il medico – specialista FMH in psichiatria
e psicoterapia – osserva di avere visitato il paziente per la prima volta il 17.3.2003
e di avere inizialmente riscontrato uno stato ansioso depressivo medio grave,
che lo ha indotta ad intraprendere “una psicoterapia atta al miglioramento
dell’autostima e alla rielaborazione del torto subito”. Certifica quindi
che il paziente necessita tuttora (4.12.2004) di un trattamento ambulatoriale e
che, da un punto di vista psichico, si assiste ad una “cronicizzazione del
quadro ansioso depressivo”.
Il
procedimento penale ha indubbiamente segnato IS 1 in maniera profonda, sia a
livello fisico sia a livello psicologico. Quanto allo stato di ipertensione, i
dati anamnestici raccolti dal dott. __________ non riportano alcun particolare
(antecedente) problema di salute, mentre emerge che “durante la carcerazione
alle pretoriali di __________ per la prima volta il paziente accusa un
improvviso aumento della pressione arteriosa con malore, palpitazioni e presvenimento.
Da allora frequenti sudorazioni, cefalee e palpitazioni”. Quanto allo stato
ansioso depressivo, la dott. __________ ha specificato che il paziente, sin dal
primo incontro, “riferiva di essere stato ingiustamente accusato dalle
figlie di atti sessuali nei loro confronti e di essere stato incarcerato
ingiustamente”.
Benché
rilasciati da medici che lo hanno conosciuto e curato soltanto dopo il suo
arresto, i rapporti medici agli atti palesano l’esistenza di un nesso di
causalità naturale ed adeguato
(cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il
procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese mediche qui rivendicate.
Tuttavia, per quanto concerne più specificatamente il suo stato ansioso
depressivo, vi sono stati anche altri fattori concomitanti, che potrebbero aver
causato il peggioramento del suo stato di salute e che occorre ponderare nella
determinazione del danno. Dal rapporto della dott. __________ si evince infatti
che il discorso del paziente era pure incentrato “sulla sofferenza per la mancata
possibilità di svolgere il diritto di visita con le figlie e di poter
esercitare la propria attività di padre”. Ora, ritenuto che il diritto di
visita del qui istante è sempre stato problematico e fonte di litigi con l’ex
moglie e che, temporalmente, la rottura dei legami con le figlie è di fatto avvenuta
prima dell’inizio del procedimento penale a suo carico [prova ne sia che in
data 27.4.2001 si è rivolto alla Commissione tutoria (AI 147)], a giudizio di
questa Camera si giustifica ridurre del 25% le spese mediche derivanti dal suo stato
ansioso depressivo.
In
merito alle spese effettive (doc. G2-G9 e H2-H14), all’istante va quindi rifuso
l’importo di CHF 1'735.80 inerente lo stato di ipertensione (come esposto) e l’importo
di CHF 1'378.40 (pari al 75% di CHF 1'837.80) inerente lo stato ansioso
depressivo.
Non
si giustifica invece la capitalizzazione postulata nell’istanza. Intanto i
rapporti medici non certificano la necessità di un trattamento a vita e
peraltro la regolarità di controlli medici è consigliabile a chiunque,
specialmente con l’avanzare degli anni. Inoltre, il qui istante non ha più
prodotto alcun giustificativo dopo l’introduzione della presente istanza
(28/30.6.2005), venendo così meno al suo dovere di provare – documentando – il
nocumento rivendicato.
3.3
Per
spese peritali, l’istante chiede il rimborso degli onorari del dott. __________
e delle trasferte a __________ nonché indennizzi “recupero ore” per assenze dal
posto di lavoro, per complessivi CHF 20'910.--.
Vista
la gravità delle accuse e – più in generale – le difficoltà fattuali del procedimento
in esame, IS 1 ha legittimamente fatto capo al parere di un
esperto di sua fiducia per efficacemente controbattere le conclusioni di cui al
quadro psicodiagnostico sulle minori __________ e __________ allestito dal
perito giudiziario dott. __________ __________. Per contro, come osservato dal
procuratore pubblico, nella misura in cui la perizia di parte del dott. __________
riesamina – e, sostanzialmente, conferma – quanto già peritato dal dott. __________
(incaricato di esperire una perizia psichiatrica sull’istante medesimo), la stessa
non può essere considerata necessaria ed utile per il procedimento ed i
relativi costi vanno conseguentemente ridimensionati.
Esaminate
le due perizie (AI 163 e 220), a giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere
gli onorari del dott. __________ nella misura di 3/5, per un totale di CHF 11'625.--
[3/5 di CHF 19'375.-- (pari a Euro 12'500.--, al cambio Euro/CHF 1.55, così come
esposto)].
Parallelamente
vanno ridotte a tre le trasferte a __________. In applicazione
del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il nocumento (art.
44.
CO), tale posta del danno viene ammessa in CHF 238.80, pari al costo di tre
biglietti ferroviari di seconda classe ____________________ [oggi CHF 79.60 (che permette di non riconoscere interessi su questa
somma)].
Per
contro, l’istante non ha dimostrato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le
spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione,
ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta
dall'accusato prosciolto”] – di avere recuperato le relative ore di
assenza dal posto di lavoro, per cui nulla gli è dovuto a questo titolo. Si
osservi che al proposito avrebbe potuto produrre una dichiarazione del Comune
di __________, come quella agli atti in relazione alla perdita di stipendio causata
dalla detenzione preventiva (doc. N).
3.4
L’istante
postula quindi la rifusione di CHF 449.10 inerenti due trasferte dal perito giudiziario
dott. __________ ed i relativi “recuperi ore” per assenze dal posto di lavoro.
Per gli ulteriori atti istruttori, chiede invece il rimborso di CHF 622.55,
inerenti due trasferte a __________ ed i relativi “recuperi ore” (in occasione
del confronto del 16.4.2002 e della delucidazione di perizia del 10.12.2003),
nonché un “recupero ore” per il sopralluogo di data 18.7.2002 (doc. M).
Per
le stesse ragioni sopra esposte (consid. 3.3.), si giustifica riconoscere
unicamente l’importo di CHF 129.60, pari al costo di quattro biglietti
ferroviari di seconda classe __________ /__________
/__________ [oggi CHF 32.40.-- (che permette di non riconoscere
interessi su questa somma)].
3.5
Come
osservato dal procuratore pubblico, è infine indubbio che all’istante debba
essere riconosciuta la perdita di salario subita durante la detenzione
preventiva.
Sulla
base dei documenti rilasciati dal Comune di __________ e prodotti agli atti
(doc. N-Q), viene ammesso l’importo rivendicato di CHF 35'584.45, pari allo
stipendio compensato con ore supplementari e vacanze (dal 4.7.2001 al
31.8
), rispettivamente non versato (dall’1.9.2001 in poi). Questa somma
dovrà essere notificata come reddito ai fini della deduzione degli oneri sociali.
3.6
Riassumendo,
a titolo di danni materiali a IS 1 va risarcito l’importo di CHF 50'692.05, di
cui CHF 3'114.20 per spese mediche, CHF 11'863.80 per spese peritali (comprese
le trasferte a __________), CHF 129.60 per le ulteriori
trasferte a __________ e CHF 35'584.45 per perdita di salario.
Gli
interessi al 5% sono calcolati, di regola, dalla data di realizzazione del
danno. Con particolare riferimento alle spese mediche, essi decorrono pertanto su
CHF 43.05 dal 7.6.2005 (doc. G9), su CHF 91.25 (75% di CHF 121.65) dal
13.5.2005
(doc. H14), su CHF 91.25 (75% di CHF 121.65) dal 5.4.2005 (doc. H13),
su CHF 91.25 (75% di CHF 121.65) dal 9.3.2005 (doc. H12), su CHF 338.45 dal
28.2.2005
(doc. G8), su CHF 78.25 (75% di CHF 104.30) dal 12.1.2005 (doc. H11),
su CHF 117.35 (75% di CHF 156.45) dal 5.11.2004 (doc. H10) e su CHF 2'263.35
[CHF 1'354.30 + CHF 909.05 (75% di CHF 1'212.10)] dal 22.10.2004 (come
domandato).
Sull’ulteriore
importo di CHF 47'209.45 (CHF 50'692.05 ./. CHF 3'114.20 ./. CHF 238.80 ./. CHF
129.
) decorrono infine dal 22.10.2004, così come postulato.
4.
Riparazione
del torto morale
4.1
L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche
al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare
dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto
della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art.
317.
nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive
della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP,
p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla
personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la
gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso
concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica
o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di
persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e
professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125
III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
La
privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in
caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo
il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral,
Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten
Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).
Nella
prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della
durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo,
di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata
di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola
è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme
ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003). Invero, la
Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere
un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi
che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del
5.5.1997
e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di
transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. 60.2001.111).
Nella
seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso
l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari
fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze
fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato
a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione,
l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.
4.2
A
tal proposito l’istante postula il versamento di complessivi CHF 50'000.--,
suddividendo la pretesa in due parti: la prima inerente la sola lesione della
personalità a’ sensi dell’art. 49 CO, la seconda i danni alla salute a’ sensi
dell’art. 47 CO.
Per
contro, come sopra esposto, questa Camera non opera una simile distinzione, ma
pone piuttosto alla base un importo giornaliero forfetario, motivato con gli
inconvenienti usualmente legati alla detenzione preventiva, combinato con la
possibilità di concedere un ulteriore importo, qualora l’accusato prosciolto
abbia subito ulteriori danni alla personalità che travalicano quelli
strettamente connessi con la detenzione preventiva.
Quanto
all’importo base per detenzioni di lunga durata, si aggiunga che nella causa __________
citata dall’istante, è la stessa I Corte civile del Tribunale federale che, pur
sottolineandone l’esiguità, ha stabilito un risarcimento forfetario di CHF
100.
-- per giorno di detenzione (decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005, consid.
10.3.1.1
).
4.3
In
concreto, l’istante è stato arrestato il 4.7.2001 (AI 10) e
tradotto alle carceri pretoriali di __________. Il suo arresto
è stato confermato il giorno seguente dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto
Luca Marazzi, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
e preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni
dell’istruzione ed il pericolo di recidiva (AI 12). In data 16.8.2001 viene trasferito
al penitenziario cantonale “La Stampa”. L’ordine di scarcerazione è infine
intervenuto il 15.11.2001 (AI 174).
Ciò
posto ed in applicazione della prassi in materia, per i 135 giorni di detenzione
preventiva ingiustamente sofferta va anzitutto riconosciuto un importo base di CHF
13'500.-- (pari a CHF 100.--/giorno).
4.4
Occorre
ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una
lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento
della suddetta somma.
Va
preliminarmente rilevato come né le circostanze in cui si è svolto l’arresto
(sul posto di lavoro), né le condizioni di detenzione presso le carceri
pretoriali di __________ (dove l’istante è rimasto 44 giorni) né quelle vigenti
presso il penitenziario cantonale “La Stampa”, Settore B (dove sono tra l’altro
incarcerate le persone prevenute/in esecuzione di pena per i reati contemplati
nel capito V del CP), seppur sgradevoli, presentano delle particolarità tali da
legittimare un aumento dell’importo base. Invero, nei limiti in cui all’istante è stato negato il passeggio giornaliero all’aria aperta
o perlomeno un surrogato dello stesso, lo stato di detenzione cui è stato
sottoposto presso le celle pretoriali di __________ lede effettivamente il
diritto federale e la CEDU: nondimeno esso avrebbe potuto inoltrare al
procuratore pubblico un’istanza di immediato trasferimento al penitenziario
cantonale, ed in ogni caso la sua situazione non era diversa da quella di ogni
altra persona detenuta nella medesima epoca. Quanto alla successiva detenzione
presso il penitenziario cantonale, l’operatore sociale __________ si è limitato
a considerazioni di ordine generale (doc. V1), ciò che non basta evidentemente per
concludere che egli abbia patito una sofferenza superiore a quella di
chiunque altro posto nella medesima situazione.
In
considerazione della gravità e dell’esito assolutamente imprevedibile delle
accuse mosse dalle figlie, la durata della detenzione preventiva e – più in
generale – dell’istruttoria sfugge ad ogni critica: ciò non toglie che per
oltre tre anni l’istante ha dovuto convivere con il peso di infamanti accuse. L’arresto
ha inoltre (ed inevitabilmente) avuto un risalto mediatico. Malgrado l’invito
del Ministero pubblico e del Comando della Polizia cantonale di voler evitare
ogni e qualsiasi riferimento che potesse ricondurre all’accusato, gli organi di
stampa – pur non menzionando le sue generalità – hanno indicato trattarsi di un
dipendente del Comune di __________ (doc. B), ciò che ha senz’altro permesso ai
cittadini della regione di identificare in IS 1 la persona arrestata. Tali
circostanze gli hanno arrecato un manifesto pregiudizio.
Quanto
ai danni all’integrità fisica e psichica, i rapporti medici attestano
effettivamente una sua particolare sofferenza. A tal proposito va tuttavia
sottolineato che anche nella commisurazione dell’indennità per
torto morale occorre ponderare i fattori concomitanti che possono aver causato
il peggioramento del suo stato di salute, segnatamente la rottura dei legami
con le figlie, intervenuta precedentemente all’apertura del procedimento penale
a suo carico. Inoltre, contrariamente a quanto sembra sostenere l’istante, i
rapporti medici non certificano la necessità di un trattamento vita natural
durante, ma semmai la necessità di controlli regolari, peraltro consigliabili a
chiunque (cfr., al proposito, consid. 3.2.).
Benché
l’inchiesta abbia avuto un’importante risonanza nella sua sfera intima
(numerosi sono stati gli interrogatori di parenti e colleghi di lavoro), va
inoltre sottolineato che l’istante ha sempre potuto contare sull’appoggio
incondizionato della propria famiglia e del Municipio di __________, che gli ha
permesso, una volta scarcerato, di continuare il proprio lavoro senza minare il
rapporto di fiducia. In tal senso, la sospensione temporanea dalle cariche
ufficiali e quella dello stipendio (durante la detenzione) sono da interpretare
come decisioni dettate unicamente da un inevitabile atteggiamento prudente.
Infine, le ripercussioni sulla sua vita famigliare non possono essere semplicemente
attribuite al procedimento penale in quanto tale: basti ricordare al proposito
che il suo diritto di visita è sempre stato problematico e che
la citata rottura dei rapporti con le figlie ha preceduto il suo arresto.
4.5
Alla
luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si giustifica aggiungere
all’importo base di CHF 13'500.-- la somma di CHF 10'000.--, per complessivi
CHF 23'500.--.
L’importo
qui riconosciuto tiene conto della gravità delle accuse rivolte ad un padre di
famiglia, della lunga detenzione preventiva e istruttoria, della circostanza
che un’ampia cerchia di persone è venuta a conoscenza del suo arresto, delle sofferenze
fisiche e psichiche nonché della soddisfazione personale già derivabile dal
riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come avvalorato nel decreto di abbandono 22.10.2004 e nella presente
decisione.
Gli
interessi al 5% decorrono a far data dal 22.10.2004, così come domandato.
5.
L’istante postula infine la rifusione dell’importo di CHF 8'926.--
per le operazioni di patrocinio fino all’introduzione dell’istanza in esame,
oltre ripetibili per quelle future.
Nella
commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di
indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione
per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene
in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame (“Erfolgsprinzip”).
In
concreto, la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico
e fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere
considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la
fattispecie. Considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a
giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere un onorario di CHF
2'000.-- (pari ad una giornata lavorativa a CHF 250.--/ora), oltre CHF 300.--
di spese e CHF 174.80 di IVA, per complessivi CHF 2'474.80.
6.
Nell’istanza
in esame, l’avv. PR 1 ha fatto richiesta di un’udienza pubblica giusta
gli art. 6 CEDU e 14 cpv. 1 del Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici, al fine di esprimersi sulle osservazioni del procuratore
pubblico e per completare le prove fornite nella forma documentale, postulando
segnatamente l’audizione dei dott. __________ e __________ e del contabile del
Municipio di __________, __________ __________.
La
procedura di cui agli art. 317 ss. CPP essendo essenzialmente scritta, questa
Camera non indice dibattimenti pubblici. Inoltre, il Tribunale federale ha
ancora recentemente ricordato che l’istante – a cui spetta l’onere della prova
– non può limitarsi a richiedere l’assunzione di prove come avviene in una
causa civile ordinaria senza apportare ulteriori precisazioni, ma deve fondare
le sue richieste su fatti precisi e documentare le sue pretese (decisione TF
1P.373/2004 del 15.6.2005; DTF 113 IV 93).
In
concreto, IS 1 ha avuto il tempo necessario per raccogliere la documentazione e
gli elementi utili alla corretta quantificazione di tutte le sue pretese – sia
prima sia successivamente all’introduzione della presente istanza –, per cui
l’assunzione dei postulati testimoni (indipendentemente dalla concludenza delle
loro dichiarazioni agli atti) non può in ogni caso essere accolta.
7.
In
conclusione, l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 149'409.95, di cui CHF 72'743.10
per spese di patrocinio, CHF 50'692.05 per danni
materiali (dedotte le spese mediche eventualmente rimborsate dall’assicurazione
malattia), CHF 23'500.-- per torto morale e CHF 2'474.80 per
indennità dipendente dal presente procedimento.
Gli
interressi al 5% sono dovuti su CHF 72'743.10 dal 28.6.2005, su CHF 43.05 dal
7.6
, su CHF 91.25 dal 13.5.2005, su CHF 91.25 dal 5.4.2005, su CHF 91.25
dal 9.3.2005, su CHF 338.45 dal 28.2.2005, su CHF 78.25 dal 12.1.2005, su CHF
117.35
dal 5.11.2004 e su CHF 72'972.80 (CHF 2'263.35 + CHF 47'209.45 +
CHF 23'500.--) dal 22.10.2004.
8.
La
procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al decreto di abbandono 22.10.2004 emanato dal procuratore pubblico
Rosa Item (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo
di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 149'409.95, oltre
interessi al 5% su CHF 72'743.10 dal 28.6.2005, su CHF 43.05 dal 7.6.2005, su
CHF 91.25 dal 13.5.2005, su CHF 91.25 dal 5.4.2005, su CHF 91.25 dal 9.3.2005,
su CHF 338.45 dal 28.2.2005, su CHF 78.25 dal 12.1.2005, su CHF 117.35 dal
5.11.2004 e su CHF 72'972.80 dal 22.10.2004.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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