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Decisione

60.2005.209

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale. procedura.

25 settembre 2006Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 29.8.1995, il pretore della giurisdizione di __________ ha sciolto per

divorzio il matrimonio contratto da __________ __________ e IS 1, affidando le

figlie __________ (__________) e __________ (__________) alle cure della madre,

con l’esercizio dell’autorità parentale.

Il

diritto di visita del padre, così come i contatti telefonici con le figlie,

sono invece sempre stati problematici e fonte di litigi tra le parti.

b. Con

scritto 24.4.2001 il patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________,

ha intimato a IS 1 una richiesta di modifica del suo diritto di visita, segnatamente

una fissazione più flessibile dello stesso, conformemente ai desideri delle

figlie. In risposta a tale scritto, con istanza 27.4.2001, questi ha adito la

Commissione tutoria regionale __________, postulando una convocazione delle

parti allo scopo di discutere soluzioni alternative sull’esercizio del suo diritto

di visita.

Con

scritto 23.5.2001, l’avv. __________ __________ ha quindi segnalato alla

Magistratura dei minorenni il problema relazionale padre/figlie. Nella missiva veniva

in particolare comunicato che __________ si trovava all’__________ di __________

per sottostare ad alcuni esami ed accertare una situazione di malessere che

manifestava da qualche tempo, precisando che pochi giorni prima la ragazza

aveva detto alla madre di non volere più andare dal padre a dormire. Veniva

inoltre evidenziato che i medici dell’__________ – che si erano occupati di __________

–, la psicologa __________ __________ – che aveva potuto colloquiare con entrambe

le minorenni – nonché la nonna materna avevano raccolto confidenze tali da “fondare

preoccupante sospetto che il padre abbia in qualche modo abusato di loro”.

(AI 1, segnalazione della Magistratura dei minorenni al Ministero pubblico).

c. __________,

sentita dal magistrato dei minorenni il 26.6.2001, ha effettivamente riferito di

abusi sessuali, ripetuti nel tempo. __________, ascoltata il giorno seguente, ha

pure accennato ad episodi a possibile connotazione sessuale (AI 3).

d. IS

1 viene arrestato il 4.7.2001 (AI 10), con l’accusa di atti sessuali con

fanciulli e trascuranza dei doveri di assistenza o educazione, e tradotto alle

carceri pretoriali di __________ (AI 11). In data 16.8.2001 viene trasferito al

penitenziario cantonale “La Stampa”. Viene infine scarcerato il 15.11.2001 (AI

174).

e. Oltre

agli interrogatori dell’accusato, le indagini hanno comportato una nuova

audizione delle minorenni, quella di numerosi testimoni ed i confronti

padre/figlie. Agli atti figura inoltre il contributo del dott. __________ __________,

incaricato dal procuratore pubblico di esperire una perizia psichiatrica su IS

1 (AI 163), il contributo della dott. __________ __________, incaricata dal

magistrato dei minorenni di allestire un quadro psicodiagnostico sulle minori

(AI 187), i contributi dei dott. __________ __________ __________ e __________ __________

__________ __________, estensori di una perizia di parte prodotta dalla difesa (AI

220), il contributo della dott. __________ __________, successivamente

incaricata dal magistrato inquirente di allestire una nuova perizia

sull’attendibilità delle dichiarazioni delle minori (AI 233), ed il contributo del

prof. __________ __________ “Note di parte offesa alla perizia della dott.ssa

__________. __________”, prodotto dalla parte civile (AI 266).

f. Con

decisione 22.10.2004 – riassunte le risultanze dell’istruttoria – “(…) a

fronte della negazione dell’accusato e di versioni non propriamente lineari ed

univoche delle figlie, la cui attendibilità è quantomeno stata messa in

discussione dalla perizia __________, non risultando quindi in concreto

comprovata la realizzazione dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di

atti sessuali con fanciulli e di inosservanza dei doveri di assistenza e di

educazione”, il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento

penale (decreto di abbandono 22.10.2004, p. 16).

g. Con

l’istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1, che protesta le

ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia

condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al

procedimento penale, l’importo complessivo di CHF 259'169.10 oltre interessi,

di cui CHF 119'225.-- per spese di patrocinio, CHF 89'944.10 per danni

materiali e CHF 50'000.-- per torto morale.

L’istante

– esposti i fatti – rivendica anzitutto le spese mediche dovute all’ipertensione

arteriosa ed allo stato ansioso depressivo, che a suo dire dovranno

verosimilmente essere curate per tutta la vita e che capitalizza in CHF

12'361.--, rispettivamente in CHF 19'747.--. Per quanto concerne gli atti

istruttori, postula il risarcimento di CHF 20'910.-- dipendenti dall’allestimento

delle perizie di parte, di CHF 449.10 inerenti le trasferte dal perito giudiziario

dott. __________ e di CHF 622.55 inerenti il confronto di data 16.4.2002, il

sopralluogo di data 18.7.2002 ed il verbale di data 10.12.2003. Chiede infine

che gli venga riconosciuto l’importo di CHF 35'584.45 per perdita di stipendio durante

la detenzione preventiva (istanza 28/20.6.2005, p. 6-8).

A

titolo di spese legali, sottolineata la complessità dell’istruttoria, la

gravità dei reati ed avuto riguardo all’esito conseguito, il suo difensore,

avv. PR 1, chiede anzitutto che gli venga riconosciuta una retribuzione oraria

di CHF 280.--. Richiamato l’art. 41 TOA – secondo cui l’avvocato, nei

procedimenti particolarmente impegnativi, può prescindere dai massimi legali –

postula quindi il rimborso della nota professionale 18.11.2004 di complessivi

CHF 110'299.--, di cui CHF 95'900.-- a titolo di onorario, CHF 6'609.-- per spese

e CHF 7'790.-- di IVA. In merito alle spese legali dipendenti dal presente

procedimento, chiede la rifusione di CHF 8'926.-- per le prestazioni operate sino

all’introduzione dell’istanza in esame, a cui vanno ad aggiungersi le ripetibili

per quelle future (istanza 28/20.6.2005, p. 8-11).

Con

riferimento alla riparazione del torto morale, evidenzia la gravità della

lesione alla sua personalità, segnatamente il peso della lunga detenzione

preventiva [dapprima alle carceri pretoriali di __________ (con una sola doccia

ed una sola ora d’aria alla settimana, malgrado le prescrizioni mediche del

dott. __________) ed in seguito alla Sezione B del penitenziario cantonale “La

Stampa”], le modalità dell’arresto (avvenuto sul posto di lavoro), la

pubblicità data al procedimento penale (che ha permesso la sua immediata

identificazione), la sospensione temporanea dalle cariche ufficiali e dello

stipendio, la lunga istruttoria (oltre tre anni, malgrado accuse

particolarmente infamanti e di grosso peso) ed infine le ripercussioni sulla

situazione familiare (in particolare la rottura dei legami con le figlie). Per

tutte queste ragioni, chiede che gli venga riconosciuta una prima indennità di

CHF 25'000.--. Considerate le conseguenze permanenti all’integrità fisica (stato

di ipertensione) ed all’integrità psichica (cronicizzazione del quadro ansioso

depressivo), rivendica quindi un ulteriore importo di CHF 25'000.-- (istanza

28/20.6.2005, p. 12-15).

L’istante

chiede infine che venga indetta una pubblica udienza a’ sensi dell’art. 6 n. 1

CEDU, al fine di potersi esprimere sulle osservazioni del procuratore pubblico

e per completare le prove fornite nella forma documentale. Più in particolare

postula l’audizione dei dott. __________ e __________ e del contabile __________,

qualora le loro dichiarazioni scritte non dovessero apparire sufficientemente

concludenti (istanza 28/20.6.2005, p. 16).

h. Il

procuratore pubblico – che non contesta la legittimità di un risarcimento –

rileva anzitutto che il caso non ha avuto una rilevanza mediatica eccessiva,

che le condizioni della detenzione preventiva (presso le carceri pretoriali di __________)

erano le stesse di molti altri detenuti e che la durata della stessa – tenuto

conto delle gravi accuse – non poteva apparire a quel momento esagerata; reputa

infine superflua la richiesta di indire un dibattimento (osservazioni 26.8.2005,

p. 1-2).

Per

quanto concerne più specificatamente le spese mediche, e nella misura in cui

non siano ancora state rimborsate dall’assicurazione malattia, il magistrato

inquirente invita questa Camera a verificare l’esistenza di un nesso di

causalità adeguato con il procedimento penale in esame. Quanto alla perizia di

parte del dott. __________, osserva che la stessa – laddove riesamina questioni

già sollevate, discusse e peritate dal dott. __________ – potrebbe apparire

superflua, ricordando inoltre l’obbligo di limitare il danno sancito dall’art.

44 CO. Con riguardo alle spese legali, contesta l’applicazione dell’art. 41 TOA

così come una retribuzione superiore a CHF 250.--/ora, ritenuto in particolare

che non vi è stato alcun dibattimento. In merito alla grave lesione alla

personalità, non reputa sufficienti i motivi addotti dall’istante per discostarsi

dalla prassi di questa Camera, mentre si rimette al prudente giudizio quanto al

risarcimento del torto morale per il danno permanente alla salute (osservazioni

26.8.2005, p. 2-3).

in

diritto

1.1.

Giusta

l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte

delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni

accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della

rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e

della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI /

K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.

1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.).

L'indennità

prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (“rifusione”)

delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni

materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la cui

determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la

definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si

applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le

regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des

Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593).

1.2.

L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua

richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata

(decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G.

PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163,

p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della

Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la

responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per

permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla

corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba

essere introdotta entro un anno (N. SALVIONI, Codice di procedura penale

annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

1.3.

Giusta

l’art. 320 cpv. 1 CPP, la domanda di indennità deve essere presentata entro un

anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di

assoluzione.

Il

procedimento penale promosso a carico di IS 1 si è concluso con decreto di

abbandono del 22.10.2004; l’istanza in esame, introdotta il 28/30.6.2005, è

pertanto tempestiva.

Considerandi

2.

Rifusione

delle spese di patrocinio

2.1

Nello

stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA) – così come voluto dal legislatore per evitare

abusi (cfr. note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione

speciale per la revisione del CPP, p. 10) – analogamente a quanto previsto

dalla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 25 ss.

Lag, in vigore dal 31.7.2002) nella retribuzione del difensore d'ufficio

dell'accusato al beneficio del gratuito patrocinio, applicando quindi i

parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione e dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto.

Giusta

l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre,

per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA. Pertanto, con

riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41

TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e

federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i

processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i

processi davanti alla Corte delle assise criminali. Entro tali limiti,

l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA,

cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della

pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il

tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle

parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I 1, cons. 3a con

numerosi riferimenti).

Il

Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nel

riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.

In questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,

della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito

del procedimento. In altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo

quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un

ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.

2.2

L’istante

postula la rifusione della nota professionale 18.11.2004 del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 110'299.-- [di cui CHF 95'900.-- di

onorario, CHF 6'609.-- di spese e CHF 7'790.-- di IVA (doc. R)].

2.3

L’avv.

PR 1, sottolineata la complessità dell’istruttoria e la particolare delicatezza

dei reati per cui è stata promossa l’accusa, ricordate inoltre le condizioni

economiche del suo cliente nonché l’esito conseguito, espone anzitutto una

tariffa oraria di CHF 280.--.

A

torto. Il procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri

non indifferenti, segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse, alla lunga

detenzione preventiva cui è stato astretto il qui istante (che si è sempre

professato innocente), alle numerose prove testimoniali che si sono susseguite

durante l’istruttoria ed alle difficoltà fattuali dipendenti dalla necessità di

smontare la valutazione psicodiagnostica sulle minori esperita dalla dott. __________

__________, problematiche queste che hanno imposto approfondimenti con esperti

del ramo. D’altra parte, essendosi concluso con un decreto di abbandono, il

procedimento non ha tuttavia richiesto la preparazione e la partecipazione ad

un dibattimento e non ha peraltro riservato alcuna difficoltà dal profilo giuridico,

circostanza che difatti l’istante nemmeno sostiene. Per il che, a giudizio di

questa Camera, si giustifica ancora applicare una tariffa di CHF 250.--/ora,

conformemente ai principi suesposti.

2.4

Ricordato

che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga (cfr.

REP. 1998 n. 126 nota 4), anche il dispendio orario esposto appare oggettivamente

esagerato, segnatamente con riferimento alle sessioni telefoniche (oltre 46 ore),

ai colloqui (oltre 100 ore), alla ricezione degli atti (oltre 9 ore) ed agli

scritti (oltre 30 ore).

Nell’esecuzione

del mandato al legale spetta infatti tenere conto di una certa proporzionalità

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 5): esso ha diritto solo al riconoscimento delle prestazioni

risultanti da una conduzione ragionevole del mandato, esclusi interventi non

indispensabili o che esulano da un ambito strettamente legale.

In

merito ai colloqui riescono in particolare eccessivi quelli con il cliente (37

per oltre 70 ore, pur riconoscendo che la detenzione preventiva imponesse dei

contatti regolari) ed i suoi famigliari (22 per oltre 19 ore). A tal proposito,

in mancanza di ulteriori precisazioni, non si può che ricordare che le prestazioni

destinate a opere di sostegno morale o di aiuto sociale (cfr. DTF 109 Ia 111 consid.

3b) non rientrano tra le spese di patrocinio oggettivamente necessarie per la

difesa di un accusato. Per le stesse ragioni appaiono pure esorbitanti le

sessioni telefoniche con i famigliari e l’amica __________ (oltre 45). Esagerate,

e comunque non sufficientemente motivate in relazione alle effettive necessità

di istruttoria (cfr. consid. 3.3.), appaiono inoltre le telefonate con il

perito di parte dott. __________ (oltre 30). Più in generale, si aggiunga che

anche la sistematica fatturazione di 15 minuti per ogni telefonata appare

ingiustificata: in assenza di concreti punti di riferimento, a questa Camera

non resta che ammettere un dispendio orario di 5 minuti/telefonata. Con riferimento

alla ricezione degli atti, basti qui ricordare che numerosi di essi (i permessi

di visita, le citazioni, i rinvii e – più in generale – le semplici

comunicazioni) non necessitavano di alcun approfondimento, mentre l’analisi di

altri è già compresa nell’esame dell’incarto. Quanto agli scritti, non appaiono

indispensabili (in quanto non meglio specificate) le missive denominate “memo”.

Certo, per quanto concerne più specificatamente la relazione legale/cliente, il

Codice professionale degli avvocati prevede il dovere di informazione sullo

sviluppo del mandato (art. 13 CAvv): tale obbligo non si estende tuttavia ad

ogni e qualsiasi informazione, ma solo a quelle importanti e di rilievo per le

scelte dell’assistito; gli atti rilevanti possono inoltre essere spediti al

cliente con un semplice foglio di trasmissione, il cui costo rientra nelle

spese generali dell’ufficio (cfr. decisione 26.6.2006 del Consiglio di

moderazione in re avv. B.M., inc. __________) oppure – segnatamente se

voluminosi – essere semplicemente messi a sua disposizione. Per un avvocato con

le dovute conoscenze in ambito penale, appare infine giustificato riconoscere –

in media – un dispendio di 10 minuti per ciascun scritto di poche righe

(semplici comunicazioni, AI 14, 15, 53, 65, 67, 119, 136, 196, 205, 208, 219, 228,

264, 272, 274) e di 15 minuti per gli ulteriori scritti.

2.5

Nondimeno,

come sopra ricordato (consid. 2.3.), il procedimento in esame è stato particolarmente

impegnativo, perlomeno da un punto di vista fattuale. Ciò premesso, l’onorario corrispondente

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato non può essere semplicemente

limitato a CHF 50'000.-- (art. 35 e 37 TOA), giacché tale compenso risulterebbe

inadeguato sotto un profilo meramente orario. Vi sono pertanto in concreto i

presupposti per l’applicazione dell’art. 41 TOA.

Il

difensore ha anzitutto partecipato a 33 verbali (tra interrogatori, confronti,

delucidazioni di perizie e sopralluogo) per un totale – comprese le trasferte –

di 111 ore; rispetto a quanto indicato nella nota, viene unicamente ridotto di

un ora l’interrogatorio di data 25.9.2001 e di 30 minuti quello di data 15.10.2001.

A queste ore occorre aggiungere il tempo necessario ai colloqui con il cliente:

quelli durante la sua detenzione preventiva vengono ridotti a 20, per un totale

di 50 ore (comprese le trasferte), ciò che corrisponde – in media – ad un colloquio

settimanale di 2 ore e 30 minuti, sicuramente proporzionato nell’ottica degli

atti istruttori in corso (segnatamente gli interrogatori dei testimoni e la

perizia del dott. __________), mentre quelli successivi alla sua scarcerazione vengono

riconosciuti così come esposti, per un totale di 8 ore e 45 minuti. Per quanto

concerne invece i colloqui con i famigliari/amica (peraltro concentrati durante

la sua detenzione preventiva), a giudizio di questa Camera appaiono adeguate 8

ore, il tempo eccedente essendo verosimilmente riconducibile ad una loro specifica

scelta. Infine, gli ulteriori colloqui con il dott. __________, con l’avv. __________,

con l’agt. __________ e con la collega __________ vengono ammessi, come

indicato, in 10 ore e 30 minuti.

In

merito alle telefonate, vengono complessivamente riconosciute 144 sessioni, per

un totale di 12 ore (in media 5 minuti/telefonata), ridotte in particolare a 15

quelle con i famigliari/amica (per le stesse ragioni sopra esposte) ed a 20

quelle con il perito di parte dott. __________, (con cui il legale ha peraltro avuto

due colloqui di persona), stralciate invece quelle con la Cancelleria penale,

in quanto non meglio specificate.

Richiamato

quanto esposto al punto precedente, per la ricezione degli atti appare proporzionato

un dispendio di 5 ore, mentre per gli scritti un dispendio (arrotondato) di 18

ore, di cui 2 ore per l’istanza di libertà provvisoria del 31.7.2001, 30 minuti

per le osservazioni al giudice dell’istruzione e dell’arresto del 6.8.2001, 2

ore per la successiva istanza di libertà provvisoria del 14.11.2001, 1 ora per

l’istanza di complemento d’inchiesta di medesima data e 1 ora e 30 minuti per

le osservazioni al giudice dell’istruzione e dell’arresto del 13.4.2004, a cui

vanno ad aggiungersi 2 ore e 40 minuti per le semplici comunicazioni (in media

10.

minuti/scritto) e 8 ore e 15 minuti per gli ulteriori scritti (in media 15 minuti/scritto).

Per

i vari esami dell’incarto – considerato che il procedimento si è concluso con

un decreto di abbandono – viene ammesso un dispendio di 8 ore, corrispondente

ad una giornata di lavoro, così come per l’esame delle videocassette (il

confronto tra l’istante e la figlia __________ essendosi peraltro protratto per

3.

ore e 10 minuti). Quanto all’esame delle perizie, un dispendio complessivo di

10.

ore [di cui 1 ora per la perizia __________, 1 ora per la perizia __________,

6.

ore per la perizia __________ (cfr. consid. 3.3.) e 2 ore per la perizia __________]

appare sufficiente per un’adeguata preparazione del legale.

La

prestazione di data 8/9.4.2002 “trascrizione video interrogatorio __________”

non viene infine riconosciuta, trattandosi di una mansione di cancelleria, i

cui oneri sono a carico dell’avvocato medesimo.

Riassumendo,

viene di conseguenza ammesso un onorario pari a 249 ore e 15 minuti a CHF

250.

--/ora, per complessivi CHF 62'312.50. Con questa riduzione non si

misconosce la validità del lavoro dell’avv. PR 1, segnatamente nel produrre una

perizia di parte che ha indotto il procuratore pubblico ad incaricare la dott. __________

dell’allestimento di una “super-perizia giudiziaria”.

2.6

Pure

le spese sono state corrette in base al criterio della regolare, ordinata e

ragionevole conduzione del mandato. Esaminato l’incarto, vengono anzitutto ammesse

86.

telefonate in uscita (pari a 7 ore e 10 minuti), per complessivi CHF 64.50

[CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re

avv. B.C., inc. __________), comprese le telefonate verso l’__________, la cui

tariffa settimanale ammonta a CHF 0.12/minuto]. Per quanto concerne i colloqui

con il cliente, a giudizio di questa Camera si giustifica riconoscere 9

trasferte a __________ (essendo, di principio, i contatti più frequenti durante

la prima fase della detenzione preventiva) e 11 a __________, per complessivi

CHF 1'200.-- [pari a CHF 38.--/trasferta a __________ e CHF 78.--/trasferta a __________

(come esposto)]. Ad esse vanno aggiunte 17 trasferte a __________ per i verbali

(stralciate tuttavia quelle di data 2.10.2001, 10.10.2001 e 15.10.2001, essendo

già contemplate nei colloqui con il cliente) ed una trasferta a __________ per

il colloquio con l’agt. __________, per complessivi CHF 1'364.--.

Le

fotocopie per l’incarto, i cui costi ammontano a CHF 1'528.-- [CHF

2.

--/fotocopia (art. 3 lit. b TOA)], vengono integralmente riconosciute; per contro,

non vengono ammesse le fotocopie delle perizie indirizzate al cliente medesimo,

al dott. __________ ed al dott. __________ (peraltro perito giudiziario), le

stesse potendo essere semplicemente messe a loro disposizione, mentre i costi

per la “trascrizione video __________ (21 pag.)” vengono ridotti a CHF

42.

--.

Per

la ricezione dei fax viene ammessa la somma di CHF 44.--, per quella delle e-mail

di CHF 6.--. Quanto agli scritti (ed ai relativi allegati), i costi –

sostanzialmente riconosciuti – ammontano a CHF 994.10 [CHF 5.-- per pagina

originale, compresa la copia per l'incarto, CHF 5.-- per invio raccomandato,

CHF 0.90 (rispettivamente CHF 1.--) per invio semplice, CHF 2.-- per invio fax

(a pagina), così come per invio e-mail, la posta elettronica facendo capo

anch’essa alla linea telefonica], ritenuto che gli importi delle missive

denominate “memo” – come sopra esposto (consid. 2.4.) – non vengono

riconosciuti.

Aggiunto

l’importo di CHF 50.-- per la formazione e l’archiviazione dell’incarto (art. 3

lit. a TOA), le spese complessive ammontano a CHF 5'292.60. L’IVA, calcolata al

7.

%, è pari a CHF 5'138.-- (arrotondati).

2.7

In

conclusione, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 72'743.10,

di cui CHF 62'312.50 di onorario, CHF 5'292.60 di spese e CHF 5'138.-- di IVA.

Agli

interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto

essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione

documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,

dall’introduzione in data 28.6.2005 della presente istanza.

3.

Risarcimento

dei danni materiali

3.1

Secondo

la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925.

p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum

cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e

1988.

p. 422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF

113.

IV 93 e 107 IV 155). Questa interpretazione si applica evidentemente anche

alle nuove norme in vigore dal 1.1.1996. La perdita di guadagno non concerne

quindi unicamente il mancato guadagno durante il periodo della detenzione o

quello derivante dalla rottura del contratto di lavoro a seguito dell'arresto,

bensì anche tutti gli altri danni posteriori alla detenzione, a condizione che

venga stabilito un nesso di causalità adeguata tra la detenzione o il procedimento

penale ed il danno invocato. L'accusato deve quindi dimostrare che il danno

subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de

procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).

Per

la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI

/ K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; R.

WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an

unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, n.

2, p. 89).

3.2

Per

spese mediche, l’istante postula il risarcimento dell’importo complessivo (capitalizzato)

di CHF 32'108.--, osservando inoltre che la spesa annua media (pari a CHF

1'434.--) non supera la franchigia annua della cassa malati (pari a CHF 1'500.--).

A fondamento della propria richiesta, IS 1 ha prodotto agli atti due rapporti medici.

Il

primo, rilasciato il 2.12.2004 dal dott. __________ (doc. G1), attesta uno

stato di ipertensione arteriosa: il medico – specialista FMH in medicina

interna – osserva anzitutto di avere visitato il paziente per la prima volta il

23.11

, dopo la sua scarcerazione, e di avere rilevato dei valori pressori

nettamente al di sopra della norma, che – unitamente ai sintomi accusati

durante la detenzione – lo hanno indotto ad iniziare un trattamento anti-ipertensivo.

Certifica quindi che attualmente (2.12.2004) i valori pressori del paziente

sono sì migliorati, ma che “verosimilmente il trattamento, combinato o meno,

andrà proseguito a lungo termine/per anni”, evidenziando infine “l’assoluta

necessità di regolari controlli medici per una durata illimitata/a vita”. Il

secondo, rilasciato il 4.12.2004 dalla dott. __________ (doc. H1), attesta uno

stato ansioso depressivo lieve medio: il medico – specialista FMH in psichiatria

e psicoterapia – osserva di avere visitato il paziente per la prima volta il 17.3.2003

e di avere inizialmente riscontrato uno stato ansioso depressivo medio grave,

che lo ha indotta ad intraprendere “una psicoterapia atta al miglioramento

dell’autostima e alla rielaborazione del torto subito”. Certifica quindi

che il paziente necessita tuttora (4.12.2004) di un trattamento ambulatoriale e

che, da un punto di vista psichico, si assiste ad una “cronicizzazione del

quadro ansioso depressivo”.

Il

procedimento penale ha indubbiamente segnato IS 1 in maniera profonda, sia a

livello fisico sia a livello psicologico. Quanto allo stato di ipertensione, i

dati anamnestici raccolti dal dott. __________ non riportano alcun particolare

(antecedente) problema di salute, mentre emerge che “durante la carcerazione

alle pretoriali di __________ per la prima volta il paziente accusa un

improvviso aumento della pressione arteriosa con malore, palpitazioni e presvenimento.

Da allora frequenti sudorazioni, cefalee e palpitazioni”. Quanto allo stato

ansioso depressivo, la dott. __________ ha specificato che il paziente, sin dal

primo incontro, “riferiva di essere stato ingiustamente accusato dalle

figlie di atti sessuali nei loro confronti e di essere stato incarcerato

ingiustamente”.

Benché

rilasciati da medici che lo hanno conosciuto e curato soltanto dopo il suo

arresto, i rapporti medici agli atti palesano l’esistenza di un nesso di

causalità naturale ed adeguato

(cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il

procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese mediche qui rivendicate.

Tuttavia, per quanto concerne più specificatamente il suo stato ansioso

depressivo, vi sono stati anche altri fattori concomitanti, che potrebbero aver

causato il peggioramento del suo stato di salute e che occorre ponderare nella

determinazione del danno. Dal rapporto della dott. __________ si evince infatti

che il discorso del paziente era pure incentrato “sulla sofferenza per la mancata

possibilità di svolgere il diritto di visita con le figlie e di poter

esercitare la propria attività di padre”. Ora, ritenuto che il diritto di

visita del qui istante è sempre stato problematico e fonte di litigi con l’ex

moglie e che, temporalmente, la rottura dei legami con le figlie è di fatto avvenuta

prima dell’inizio del procedimento penale a suo carico [prova ne sia che in

data 27.4.2001 si è rivolto alla Commissione tutoria (AI 147)], a giudizio di

questa Camera si giustifica ridurre del 25% le spese mediche derivanti dal suo stato

ansioso depressivo.

In

merito alle spese effettive (doc. G2-G9 e H2-H14), all’istante va quindi rifuso

l’importo di CHF 1'735.80 inerente lo stato di ipertensione (come esposto) e l’importo

di CHF 1'378.40 (pari al 75% di CHF 1'837.80) inerente lo stato ansioso

depressivo.

Non

si giustifica invece la capitalizzazione postulata nell’istanza. Intanto i

rapporti medici non certificano la necessità di un trattamento a vita e

peraltro la regolarità di controlli medici è consigliabile a chiunque,

specialmente con l’avanzare degli anni. Inoltre, il qui istante non ha più

prodotto alcun giustificativo dopo l’introduzione della presente istanza

(28/30.6.2005), venendo così meno al suo dovere di provare – documentando – il

nocumento rivendicato.

3.3

Per

spese peritali, l’istante chiede il rimborso degli onorari del dott. __________

e delle trasferte a __________ nonché indennizzi “recupero ore” per assenze dal

posto di lavoro, per complessivi CHF 20'910.--.

Vista

la gravità delle accuse e – più in generale – le difficoltà fattuali del procedimento

in esame, IS 1 ha legittimamente fatto capo al parere di un

esperto di sua fiducia per efficacemente controbattere le conclusioni di cui al

quadro psicodiagnostico sulle minori __________ e __________ allestito dal

perito giudiziario dott. __________ __________. Per contro, come osservato dal

procuratore pubblico, nella misura in cui la perizia di parte del dott. __________

riesamina – e, sostanzialmente, conferma – quanto già peritato dal dott. __________

(incaricato di esperire una perizia psichiatrica sull’istante medesimo), la stessa

non può essere considerata necessaria ed utile per il procedimento ed i

relativi costi vanno conseguentemente ridimensionati.

Esaminate

le due perizie (AI 163 e 220), a giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere

gli onorari del dott. __________ nella misura di 3/5, per un totale di CHF 11'625.--

[3/5 di CHF 19'375.-- (pari a Euro 12'500.--, al cambio Euro/CHF 1.55, così come

esposto)].

Parallelamente

vanno ridotte a tre le trasferte a __________. In applicazione

del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il nocumento (art.

44.

CO), tale posta del danno viene ammessa in CHF 238.80, pari al costo di tre

biglietti ferroviari di seconda classe ____________________ [oggi CHF 79.60 (che permette di non riconoscere interessi su questa

somma)].

Per

contro, l’istante non ha dimostrato – documentando, come gli incombeva [N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le

spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione,

ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta

dall'accusato prosciolto”] – di avere recuperato le relative ore di

assenza dal posto di lavoro, per cui nulla gli è dovuto a questo titolo. Si

osservi che al proposito avrebbe potuto produrre una dichiarazione del Comune

di __________, come quella agli atti in relazione alla perdita di stipendio causata

dalla detenzione preventiva (doc. N).

3.4

L’istante

postula quindi la rifusione di CHF 449.10 inerenti due trasferte dal perito giudiziario

dott. __________ ed i relativi “recuperi ore” per assenze dal posto di lavoro.

Per gli ulteriori atti istruttori, chiede invece il rimborso di CHF 622.55,

inerenti due trasferte a __________ ed i relativi “recuperi ore” (in occasione

del confronto del 16.4.2002 e della delucidazione di perizia del 10.12.2003),

nonché un “recupero ore” per il sopralluogo di data 18.7.2002 (doc. M).

Per

le stesse ragioni sopra esposte (consid. 3.3.), si giustifica riconoscere

unicamente l’importo di CHF 129.60, pari al costo di quattro biglietti

ferroviari di seconda classe __________ /__________

/__________ [oggi CHF 32.40.-- (che permette di non riconoscere

interessi su questa somma)].

3.5

Come

osservato dal procuratore pubblico, è infine indubbio che all’istante debba

essere riconosciuta la perdita di salario subita durante la detenzione

preventiva.

Sulla

base dei documenti rilasciati dal Comune di __________ e prodotti agli atti

(doc. N-Q), viene ammesso l’importo rivendicato di CHF 35'584.45, pari allo

stipendio compensato con ore supplementari e vacanze (dal 4.7.2001 al

31.8

), rispettivamente non versato (dall’1.9.2001 in poi). Questa somma

dovrà essere notificata come reddito ai fini della deduzione degli oneri sociali.

3.6

Riassumendo,

a titolo di danni materiali a IS 1 va risarcito l’importo di CHF 50'692.05, di

cui CHF 3'114.20 per spese mediche, CHF 11'863.80 per spese peritali (comprese

le trasferte a __________), CHF 129.60 per le ulteriori

trasferte a __________ e CHF 35'584.45 per perdita di salario.

Gli

interessi al 5% sono calcolati, di regola, dalla data di realizzazione del

danno. Con particolare riferimento alle spese mediche, essi decorrono pertanto su

CHF 43.05 dal 7.6.2005 (doc. G9), su CHF 91.25 (75% di CHF 121.65) dal

13.5.2005

(doc. H14), su CHF 91.25 (75% di CHF 121.65) dal 5.4.2005 (doc. H13),

su CHF 91.25 (75% di CHF 121.65) dal 9.3.2005 (doc. H12), su CHF 338.45 dal

28.2.2005

(doc. G8), su CHF 78.25 (75% di CHF 104.30) dal 12.1.2005 (doc. H11),

su CHF 117.35 (75% di CHF 156.45) dal 5.11.2004 (doc. H10) e su CHF 2'263.35

[CHF 1'354.30 + CHF 909.05 (75% di CHF 1'212.10)] dal 22.10.2004 (come

domandato).

Sull’ulteriore

importo di CHF 47'209.45 (CHF 50'692.05 ./. CHF 3'114.20 ./. CHF 238.80 ./. CHF

129.

) decorrono infine dal 22.10.2004, così come postulato.

4.

Riparazione

del torto morale

4.1

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche

al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare

dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto

della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art.

317.

nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive

della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP,

p. 15 ss.) ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla

personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la

gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso

concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica

o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di

persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e

professionale dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125

III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

La

privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della

personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229). Secondo dottrina e giurisprudenza, in

caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo

il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral,

Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten

Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5).

Nella

prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della

durata della detenzione. Questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo,

di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata

di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti). Tale regola

è stata ancora di recente confermata dal Tribunale federale, che l'ha ritenuta conforme

ai dettami costituzionali (decisione TF 1P.580/2002 del 14.4.2003). Invero, la

Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere

un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione

della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi

che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del

5.5.1997

e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di

transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. 60.2001.111).

Nella

seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso

l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari

fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze

fisiche o psichiche per l'accusato. Benché il denaro possa apparire inadeguato

a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione,

l'indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica.

4.2

A

tal proposito l’istante postula il versamento di complessivi CHF 50'000.--,

suddividendo la pretesa in due parti: la prima inerente la sola lesione della

personalità a’ sensi dell’art. 49 CO, la seconda i danni alla salute a’ sensi

dell’art. 47 CO.

Per

contro, come sopra esposto, questa Camera non opera una simile distinzione, ma

pone piuttosto alla base un importo giornaliero forfetario, motivato con gli

inconvenienti usualmente legati alla detenzione preventiva, combinato con la

possibilità di concedere un ulteriore importo, qualora l’accusato prosciolto

abbia subito ulteriori danni alla personalità che travalicano quelli

strettamente connessi con la detenzione preventiva.

Quanto

all’importo base per detenzioni di lunga durata, si aggiunga che nella causa __________

citata dall’istante, è la stessa I Corte civile del Tribunale federale che, pur

sottolineandone l’esiguità, ha stabilito un risarcimento forfetario di CHF

100.

-- per giorno di detenzione (decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005, consid.

10.3.1.1

).

4.3

In

concreto, l’istante è stato arrestato il 4.7.2001 (AI 10) e

tradotto alle carceri pretoriali di __________. Il suo arresto

è stato confermato il giorno seguente dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto

Luca Marazzi, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

e preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni

dell’istruzione ed il pericolo di recidiva (AI 12). In data 16.8.2001 viene trasferito

al penitenziario cantonale “La Stampa”. L’ordine di scarcerazione è infine

intervenuto il 15.11.2001 (AI 174).

Ciò

posto ed in applicazione della prassi in materia, per i 135 giorni di detenzione

preventiva ingiustamente sofferta va anzitutto riconosciuto un importo base di CHF

13'500.-- (pari a CHF 100.--/giorno).

4.4

Occorre

ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una

lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento

della suddetta somma.

Va

preliminarmente rilevato come né le circostanze in cui si è svolto l’arresto

(sul posto di lavoro), né le condizioni di detenzione presso le carceri

pretoriali di __________ (dove l’istante è rimasto 44 giorni) né quelle vigenti

presso il penitenziario cantonale “La Stampa”, Settore B (dove sono tra l’altro

incarcerate le persone prevenute/in esecuzione di pena per i reati contemplati

nel capito V del CP), seppur sgradevoli, presentano delle particolarità tali da

legittimare un aumento dell’importo base. Invero, nei limiti in cui all’istante è stato negato il passeggio giornaliero all’aria aperta

o perlomeno un surrogato dello stesso, lo stato di detenzione cui è stato

sottoposto presso le celle pretoriali di __________ lede effettivamente il

diritto federale e la CEDU: nondimeno esso avrebbe potuto inoltrare al

procuratore pubblico un’istanza di immediato trasferimento al penitenziario

cantonale, ed in ogni caso la sua situazione non era diversa da quella di ogni

altra persona detenuta nella medesima epoca. Quanto alla successiva detenzione

presso il penitenziario cantonale, l’operatore sociale __________ si è limitato

a considerazioni di ordine generale (doc. V1), ciò che non basta evidentemente per

concludere che egli abbia patito una sofferenza superiore a quella di

chiunque altro posto nella medesima situazione.

In

considerazione della gravità e dell’esito assolutamente imprevedibile delle

accuse mosse dalle figlie, la durata della detenzione preventiva e – più in

generale – dell’istruttoria sfugge ad ogni critica: ciò non toglie che per

oltre tre anni l’istante ha dovuto convivere con il peso di infamanti accuse. L’arresto

ha inoltre (ed inevitabilmente) avuto un risalto mediatico. Malgrado l’invito

del Ministero pubblico e del Comando della Polizia cantonale di voler evitare

ogni e qualsiasi riferimento che potesse ricondurre all’accusato, gli organi di

stampa – pur non menzionando le sue generalità – hanno indicato trattarsi di un

dipendente del Comune di __________ (doc. B), ciò che ha senz’altro permesso ai

cittadini della regione di identificare in IS 1 la persona arrestata. Tali

circostanze gli hanno arrecato un manifesto pregiudizio.

Quanto

ai danni all’integrità fisica e psichica, i rapporti medici attestano

effettivamente una sua particolare sofferenza. A tal proposito va tuttavia

sottolineato che anche nella commisurazione dell’indennità per

torto morale occorre ponderare i fattori concomitanti che possono aver causato

il peggioramento del suo stato di salute, segnatamente la rottura dei legami

con le figlie, intervenuta precedentemente all’apertura del procedimento penale

a suo carico. Inoltre, contrariamente a quanto sembra sostenere l’istante, i

rapporti medici non certificano la necessità di un trattamento vita natural

durante, ma semmai la necessità di controlli regolari, peraltro consigliabili a

chiunque (cfr., al proposito, consid. 3.2.).

Benché

l’inchiesta abbia avuto un’importante risonanza nella sua sfera intima

(numerosi sono stati gli interrogatori di parenti e colleghi di lavoro), va

inoltre sottolineato che l’istante ha sempre potuto contare sull’appoggio

incondizionato della propria famiglia e del Municipio di __________, che gli ha

permesso, una volta scarcerato, di continuare il proprio lavoro senza minare il

rapporto di fiducia. In tal senso, la sospensione temporanea dalle cariche

ufficiali e quella dello stipendio (durante la detenzione) sono da interpretare

come decisioni dettate unicamente da un inevitabile atteggiamento prudente.

Infine, le ripercussioni sulla sua vita famigliare non possono essere semplicemente

attribuite al procedimento penale in quanto tale: basti ricordare al proposito

che il suo diritto di visita è sempre stato problematico e che

la citata rottura dei rapporti con le figlie ha preceduto il suo arresto.

4.5

Alla

luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si giustifica aggiungere

all’importo base di CHF 13'500.-- la somma di CHF 10'000.--, per complessivi

CHF 23'500.--.

L’importo

qui riconosciuto tiene conto della gravità delle accuse rivolte ad un padre di

famiglia, della lunga detenzione preventiva e istruttoria, della circostanza

che un’ampia cerchia di persone è venuta a conoscenza del suo arresto, delle sofferenze

fisiche e psichiche nonché della soddisfazione personale già derivabile dal

riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era

ingiustificato, come avvalorato nel decreto di abbandono 22.10.2004 e nella presente

decisione.

Gli

interessi al 5% decorrono a far data dal 22.10.2004, così come domandato.

5.

L’istante postula infine la rifusione dell’importo di CHF 8'926.--

per le operazioni di patrocinio fino all’introduzione dell’istanza in esame,

oltre ripetibili per quelle future.

Nella

commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti dall’istanza di

indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione

per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene

in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame (“Erfolgsprinzip”).

In

concreto, la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico

e fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere

considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la

fattispecie. Considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a

giudizio di questa Camera appare congruo riconoscere un onorario di CHF

2'000.-- (pari ad una giornata lavorativa a CHF 250.--/ora), oltre CHF 300.--

di spese e CHF 174.80 di IVA, per complessivi CHF 2'474.80.

6.

Nell’istanza

in esame, l’avv. PR 1 ha fatto richiesta di un’udienza pubblica giusta

gli art. 6 CEDU e 14 cpv. 1 del Patto internazionale relativo

ai diritti civili e politici, al fine di esprimersi sulle osservazioni del procuratore

pubblico e per completare le prove fornite nella forma documentale, postulando

segnatamente l’audizione dei dott. __________ e __________ e del contabile del

Municipio di __________, __________ __________.

La

procedura di cui agli art. 317 ss. CPP essendo essenzialmente scritta, questa

Camera non indice dibattimenti pubblici. Inoltre, il Tribunale federale ha

ancora recentemente ricordato che l’istante – a cui spetta l’onere della prova

– non può limitarsi a richiedere l’assunzione di prove come avviene in una

causa civile ordinaria senza apportare ulteriori precisazioni, ma deve fondare

le sue richieste su fatti precisi e documentare le sue pretese (decisione TF

1P.373/2004 del 15.6.2005; DTF 113 IV 93).

In

concreto, IS 1 ha avuto il tempo necessario per raccogliere la documentazione e

gli elementi utili alla corretta quantificazione di tutte le sue pretese – sia

prima sia successivamente all’introduzione della presente istanza –, per cui

l’assunzione dei postulati testimoni (indipendentemente dalla concludenza delle

loro dichiarazioni agli atti) non può in ogni caso essere accolta.

7.

In

conclusione, l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 149'409.95, di cui CHF 72'743.10

per spese di patrocinio, CHF 50'692.05 per danni

materiali (dedotte le spese mediche eventualmente rimborsate dall’assicurazione

malattia), CHF 23'500.-- per torto morale e CHF 2'474.80 per

indennità dipendente dal presente procedimento.

Gli

interressi al 5% sono dovuti su CHF 72'743.10 dal 28.6.2005, su CHF 43.05 dal

7.6

, su CHF 91.25 dal 13.5.2005, su CHF 91.25 dal 5.4.2005, su CHF 91.25

dal 9.3.2005, su CHF 338.45 dal 28.2.2005, su CHF 78.25 dal 12.1.2005, su CHF

117.35

dal 5.11.2004 e su CHF 72'972.80 (CHF 2'263.35 + CHF 47'209.45 +

CHF 23'500.--) dal 22.10.2004.

8.

La

procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in

relazione al decreto di abbandono 22.10.2004 emanato dal procuratore pubblico

Rosa Item (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo

di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 149'409.95, oltre

interessi al 5% su CHF 72'743.10 dal 28.6.2005, su CHF 43.05 dal 7.6.2005, su

CHF 91.25 dal 13.5.2005, su CHF 91.25 dal 5.4.2005, su CHF 91.25 dal 9.3.2005,

su CHF 338.45 dal 28.2.2005, su CHF 78.25 dal 12.1.2005, su CHF 117.35 dal

5.11.2004 e su CHF 72'972.80 dal 22.10.2004.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

- Dipartimento delle

Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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