60.2005.211
istanza di ispezione degli atti. università/praticante quali istanti.
5 ottobre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.211
Data decisione, Autorità:
05.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. università/praticante quali istanti.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.211
Lugano
5 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/30.6.2005 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti degli incarti relativi a
suicidi messi in atto da ponti nel quadro di un progetto di ricerca
“Prevenzione suicidio dai ponti”;
richiamate le osservazioni 6/7.7.2004 del procuratore generale Bruno
Balestra, che segnala tutta una serie di difficoltà, informatiche, materiali,
di personale e giuridiche, e consente per il resto all’accoglimento
dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso
l’IS 1 dell’Università di __________ è in atto un progetto di ricerca
denominato “Prevenzione suicidio dai ponti” su incarico dell’Ufficio federale
delle strade. Della ricerca sono responsabili il prof. __________ __________ ed
il Dr. __________ __________. Con l’istanza qui in esame, il med. pract. __________
__________ chiede l’accesso, presso il Ministero pubblico, agli incarti relativi
ai suicidi dai ponti per il periodo dal 1990 al 2004, garantendo una
trattazione anonima dei dati.
2.Nelle
proprie osservazioni il procuratore generale ha sottolineato le difficoltà a
reperire gli incarti di suicidio prima del 1999, ovvero prima del momento
dell’introduzione del sistema informatico, nonché le difficoltà di selezionare,
tra gli incarti di suicidi, quelli relativi ai ponti, come pure la difficoltà
ad effettuare il recupero degli incarti, suddivisi in diversi archivi. Giuridicamente
poi il procuratore generale si chiede se non vada richiesto il consenso degli
eredi per permettere l’accesso agli atti. Sul principio, nulla osta da parte
del Ministero pubblico, a condizione che l’esame e la ricerca degli incarti
venga effettuato ad opera degli istanti e che questi concedano al Ministero
pubblico il tempo necessario per recuperare gli incarti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e
completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre
ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può
permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le
modalità dell’ispezione”.
4. Nel caso in esame i presupposti di legge appaiono dati, posto
come alla fattispecie si possa riconoscere un interesse scientifico, che questa
Camera ammette quale valido motivo ai sensi dell’art. 27 CPP, oltre che un
interesse pubblico, considerato chi abbia richiesto la ricerca e le finalità
perseguite.
5. Per
motivi organizzativi, l’accesso agli incarti dovrà avvenire presso il Ministero
pubblico, sulla base dei dati informatici a sua disposizione, compatibilmente
con gli impegni di quest’autorità, ciò anche in considerazione delle difficoltà
pratiche evidenziate dalle autorità coinvolte. Chi materialmente procederà a
consultare gli incarti, così come chi elaborerà i dati, dovrà sottoscrivere un
impegno al mantenimento del segreto professionale e d’ufficio. I dati dovranno
essere trattati in modo anonimo e non riconoscibile.
Va
da sé che i dati raccolti non potranno essere usati per altro scopo se non
quello richiesto, ossia quale documentazione per la ricerca scientifica, ed in
nessun modo potranno essere divulgati nomi di persone coinvolte negli incarti e
nelle sentenze.
6. L’istanza
va pertanto accolta nei limiti surriferiti. La tassa di giustizia e le spese
sono a carico della parte istante, che le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG e ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giudizio di CHF 50.-- e le spese di CHF 20.--, per complessivi CHF
70.-- (settanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Considerandi
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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