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Decisione

60.2005.227

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

25 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.227

Data decisione, Autorità:

25.01.2006, CRP

Titolo:

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

DIRITTO ALL'INDENNITÀ

INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO

art. 317 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.227

Lugano

25 gennaio

2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/12.7.2005 presentata da

IS 1, ,

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento

penale sfociato nel giudizio 30.6.2005 del presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.

CPP;

richiamate le osservazioni 21.7.2005 del procuratore pubblico Monica

Casalinuovo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

con decreto 21.2.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa

davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre

giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta

colpevole di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di

esecuzione e fallimento “(…) per avere, ad __________, presso il suo

domicilio in __________, nel periodo agosto 2003 – gennaio 2004, nonostante

fosse stata avvisata nelle forme di legge e malgrado le ripetute diffide da

parte dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, omesso di

presenziare o di farsi rappresentare al pignoramento di suoi beni, così da

impedirne l’esecuzione ai responsabili del menzionato Ufficio” (DA __________);

che

con scritto 4/7.3.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di

accusa;

che

con decisione 30.6.2005 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante

dall’imputazione;

che

con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320

cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento

del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF

3'657.30, oltre interessi, per spese di patrocinio;

che

giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla

Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da

ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma

della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali

e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI

Considerandi

/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109

n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);

che

– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa

Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali

seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di

esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,

l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in

ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti

alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.

-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica,

delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,

della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito

del procedimento;

che

in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un

avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole

margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che

la qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo

patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'657.30 [di cui CHF

3'155.-- di onorario (12 ore e 37 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 244.-- di spese

e CHF 258.30 di IVA (doc. C, allegato all’istanza 11/12.7.2005)];

che

la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che

il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in

ambito penale – oggettivamente eccessivo, in particolare con riferimento agli

scritti (di poche righe), alla preparazione del dibattimento (che non ha

imposto particolari approfondimenti fattuali e/o giuridici, circostanza che

l’istante peraltro non sostiene), al dibattimento (apertosi alle ore 9.10 e

riapertosi, per la motivazione e la lettura del dispositivo, alle ore 11.05),

all’esame della sentenza (non motivata) ed alla redazione dell’istanza di

indennità (per la quale l’onere lavorativo può essere considerato limitato dal

momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie);

che

determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso

concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,

secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità

analoga (REP. 1998 n. 126);

che

viene pertanto ammesso un onorario pari a 7 ore e 22 minuti a CHF 250.--/ora, come

postulato, per complessivi CHF 1'841.65, di cui 110 minuti inerenti gli scritti

(10 minuti/scritto), 7 minuti (come esposto) inerenti la telefonata di data

25.2

, 90 minuti inerenti la preparazione del dibattimento, 200 minuti

inerenti la trasferta a Bellinzona ed il dibattimento, 5 minuti inerenti

l’esame della sentenza e 30 minuti inerenti la stesura dell’istanza in esame;

che

a questo importo vanno aggiunte le spese, pari a CHF 244.--, approvate come

indicate;

che

l’IVA ammonta a CHF 158.50;

che

alla qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di

CHF 2'244.15, oltre interessi del 5% dall’11.7.2005, come domandato;

che

le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 30.6.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'244.15, oltre interessi del 5% dall’11.7.2005.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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