60.2005.227
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
25 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.227
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.227
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/12.7.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 30.6.2005 del presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 21.7.2005 del procuratore pubblico Monica
Casalinuovo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 21.2.2005 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa
davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre
giorni di arresto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta
colpevole di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di
esecuzione e fallimento “(…) per avere, ad __________, presso il suo
domicilio in __________, nel periodo agosto 2003 – gennaio 2004, nonostante
fosse stata avvisata nelle forme di legge e malgrado le ripetute diffide da
parte dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, omesso di
presenziare o di farsi rappresentare al pignoramento di suoi beni, così da
impedirne l’esecuzione ai responsabili del menzionato Ufficio” (DA __________);
che
con scritto 4/7.3.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con decisione 30.6.2005 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante
dall’imputazione;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
3'657.30, oltre interessi, per spese di patrocinio;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
Considerandi
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.
-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica,
delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito
del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
la qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 3'657.30 [di cui CHF
3'155.-- di onorario (12 ore e 37 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 244.-- di spese
e CHF 258.30 di IVA (doc. C, allegato all’istanza 11/12.7.2005)];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente eccessivo, in particolare con riferimento agli
scritti (di poche righe), alla preparazione del dibattimento (che non ha
imposto particolari approfondimenti fattuali e/o giuridici, circostanza che
l’istante peraltro non sostiene), al dibattimento (apertosi alle ore 9.10 e
riapertosi, per la motivazione e la lettura del dispositivo, alle ore 11.05),
all’esame della sentenza (non motivata) ed alla redazione dell’istanza di
indennità (per la quale l’onere lavorativo può essere considerato limitato dal
momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie);
che
determinante è infatti non tanto l'impiego temporale effettivo nel caso
concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso,
secondo la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità
analoga (REP. 1998 n. 126);
che
viene pertanto ammesso un onorario pari a 7 ore e 22 minuti a CHF 250.--/ora, come
postulato, per complessivi CHF 1'841.65, di cui 110 minuti inerenti gli scritti
(10 minuti/scritto), 7 minuti (come esposto) inerenti la telefonata di data
25.2
, 90 minuti inerenti la preparazione del dibattimento, 200 minuti
inerenti la trasferta a Bellinzona ed il dibattimento, 5 minuti inerenti
l’esame della sentenza e 30 minuti inerenti la stesura dell’istanza in esame;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, pari a CHF 244.--, approvate come
indicate;
che
l’IVA ammonta a CHF 158.50;
che
alla qui istante va pertanto risarcita – a titolo di spese legali – la somma di
CHF 2'244.15, oltre interessi del 5% dall’11.7.2005, come domandato;
che
le ripetibili – protestate – sono state considerate nella nota professionale;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 30.6.2005 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'244.15, oltre interessi del 5% dall’11.7.2005.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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