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Decisione

60.2005.228

ricorso contro la decisione del Giar in materia di assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio per la parte lesa).

5 settembre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a.In data

17.3.2005 RI 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha sporto denuncia/querela

penale nei confronti di __________ __________ __________, __________ __________,

__________ __________ e l’avv. __________ __________ per titolo di vie di

fatto, furto, diffamazione, calunnia, minaccia, coazione e violazione di domicilio

(cfr. AI 1, denuncia/querela penale 17.3.2005, inc. MP __________). Nell’ambito

di questo procedimento penale - sfociato poi nel decreto di accusa 28.7.2005

(DA __________) cresciuto in giudicato, rispettivamente nel decreto di non

luogo a procedere 28.7.2005 (NLP __________), contro il quale in data 8/9.8.2005

la qui ricorrente, sempre per il tramite del suo legale, ha presentato

un’istanza di promozione dell’accusa sfociata nella decisione 5.9.2005 di questa

Camera (inc. __________) - con istanza 1.4.2005 RI 1, sempre assistita

dall’avv. PR 1, ha postulato la concessione del beneficio del gratuito patrocinio.

b. Con

decisione 27.6.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la

sua richiesta 1.4.2005, ritenuto che ha “preso atto del preavviso 2 maggio

2005 del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi la quale ha comunicato che

l’incarto si trova in Polizia per l’espletamento delle necessarie informazioni

preliminari osservando che dalla notifica di tassazione l’istante appare in

grado di sostenere le spese di un patrocinatore, rimettendosi comunque al

prudente giudizio di questo giudice” e considerando la prassi del Tribunale

federale - “(...) da ritenersi a fortiori applicabile alla parte civile, la

cui posizione in sede di procedura è meno grave di quella dell’accusato (...)”

- secondo cui la concessione del beneficio del gratuito patrocinio all’accusato

“(...) non è di principio dovuto in casi di modesta rilevanza ove cioè entri

in considerazione una pena o una multa detentiva di poco conto in caso di condanna

(...)” (decisione 27.6.2005, p. 1). Ha inoltre esposto che RI 1 “(...)

ha inoltrato querela penale per violazione di domicilio, vie di fatto, diffamazione,

calunnia e minaccia”, che “(...) l’incarto non solo si trova ancora allo

stadio delle informazioni preliminari (fase in cui l’assistenza di un legale

non è obbligatoria) ma è stato affidato alla Polizia cantonale davanti alla

quale non è permessa la presenza dei difensori e che la fattispecie non presenta

particolari difficoltà giuridiche e fattuali, (...)” (decisione 27.6.2005,

p. 1).

c.

Con il presente tempestivo gravame RI 1 chiede,

in accoglimento del ricorso, che la decisione impugnata venga annullata e che

venga ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. ricorso 13.7.2005, p.

5).

La ricorrente ritiene - tra l’altro - che

la procedura avviata mediante la sua denuncia/querela 17.3.2005 non sarebbe di

modesta rilevanza in base alle ipotesi di reato invocate in quella sede e alla

complessità della fattispecie, rilevando inoltre di non essere in grado di

sopperire alle spese del suo patrocinatore, ritenuto che il suo reddito sarebbe

a stento sufficiente per soddisfare i suoi bisogni primari e quelli di sua

figlia (cfr. ricorso 13.7.2005, p. 3 e 4). Delle altre motivazioni si dirà,

laddove necessario, nei considerandi di diritto.

d.

Il giudice dell’istruzione e dell’arresto, nelle

sue osservazioni, chiede la reiezione del gravame, riconfermando il contenuto

della sua decisione impugnata (cfr. osservazioni 21/22.7.2005). Il procuratore

pubblico, dal canto suo, evidenzia che il procedimento penale è sfociato nel DA

__________ e nel NLP __________, rilevando che non sarebbero adempiute le

condizioni per la concessione del beneficio del gratuito patrocinio, non presentando

la fattispecie difficoltà giuridiche e fattuali particolari, come rilevato dal

giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata (cfr. osservazioni

29.7.2005). Osserva inoltre che “(...) la denuncia sporta tramite il difensore

non contemplava il reato di ingiuria (...)”, di aver “(...) poi

qualificato (...) di ingiuria ciò che è avvenuto in Piazza __________ __________

fra la querelante ed uno dei querelati” e che “a maggior ragione pertanto

non vi era nella fattispecie oggetto di denuncia necessità di essere

patrocinata”, evidenziando che le suddette decisioni, intimate il

28.7.2005, non sarebbero ancora cresciute in giudicato (cfr. osservazioni

29.7.2005). Si rimette infine al giudizio di questa Camera (cfr. osservazioni 29.7.2005).

Considerandi

1.

1.1.

Il

principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria

gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale

cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non

assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti,

possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui chi non

dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua

causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito

qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;

cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha

il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria

scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere

assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli

interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una

protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che

garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.500/2003

del 5.12.2003,1P.542/2003 del 20.10.2003,1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata

in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001;

DTF 129 I 281 e 127 I 202).

1.2

1.2.1

Giusta

l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria

(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha

effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso

dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a

chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.

Questa

disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non

ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle

spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità

giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi

dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a

partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio

n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale

dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei

casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2

e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare

"(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e che "anche

se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito

patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non rendano

necessario l'intervento di un difensore" (M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad

art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo principio deve

quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori

preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione del

gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione

di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto

fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta

eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che

legittima la designazione di un avvocato", rapporto n. 5123 del

17.4.2002

e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).

1.2.2

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari

ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in

misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto

che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la

presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I

202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente

dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione

di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o

l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la

verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà

giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado

di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,

la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti

reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione

solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale

federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr.

art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del

18.11

,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I

225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ,

Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel

à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).

1.3

Secondo il Tribunale federale anche la parte lesa può

di principio invocare l’art. 29 cpv. 3 CP nell’ambito di un procedimento penale

(decisione TF 1P.427/2002 del 4.6.2003 e riferimenti). Occorre verificare in

ogni singolo caso se i presupposti previsti da questa disposizione sono

adempiuti: secondo la prassi costante l’assistenza giudiziaria per una parte

lesa richiede l’adempimento di tre presupposti cumulativi, segnatamente

l’indigenza del richiedente, la sua posizione di parte con probabile esito

positivo (“Nichtaussichtslosigkeit seines Parteistand-

punktes”)

rispettivamente che le sue pretese non siano sprovviste di fondamento e, infine,

la necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un

avvocato (decisione TF 1P.427/2002 del 4.6.2003 e riferimenti; DTF 123 I 147 e

riferimenti). Appare pertanto che per quanto concerne la posizione della parte

lesa occorre prendere in considerazione il cosiddetto fumus boni juris -

ossia la probabilità di esito positivo nella causa - che di principio nei

processi penali non viene esaminato (cfr. rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla

Lag, p. 1).

La legge cantonale ticinese prevede alla disposizione

di cui all’art. 71 CPP che la parte civile può avvalersi in ogni stadio della

procedura dell’assistenza di un patrocinatore. Inoltre, il beneficio

dell’assistenza giudiziaria è concesso, a chi giustifica di non essere in grado

di sopperire alle spese del processo, dal giudice dell’istruzione e

dell’arresto; ha effetto a partire dal momento della presentazione della

domanda ed è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e

può estendersi alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento della tassa di

giustizia e delle spese; all’anticipazione, totale o parziale, da parte dello

Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente e

all’ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio (art. 31 Lag). Questa

disposizione corrisponde all’art. 73 cpv. 2 vCPP: la nuova disposizione precisa

soltanto che il beneficio del gratuito patrocinio esplica i suoi effetti dalla

presentazione della domanda (rapporto sul messaggio n. 5123 del 17.4.2002 sulla

Lag, ad art. 31). Il concetto di “non essere in grado di sopperire alle spese

del processo” coincide con quello relativo all’accusato (M. RUSCA / E. SALMINA

/ C. VERDA, op. cit., n. 1 ad art. 73 vCPP; cfr. anche n. 9 ad art. 52 vCPP).

2.

Come

esposto, dagli atti risulta che RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha

sporto denuncia/querela penale nei confronti di alcune persone per titolo di

vie di fatto, furto, diffamazione, calunnia, minaccia, coazione e violazione di

domicilio. Questa procedura è sfociata da una parte nel decreto d’accusa

28.7

, in cui __________ __________ __________ è stata condannata alla

multa di CHF 300.--, siccome ritenuta colpevole di ingiuria "(...) per avere, a __________, in

Piazza __________ __________, offeso l’onore di” RI

1.

“(...) tacciandola di “bastarda”, “poco di buono”, “donnaccia”, “troia”" (decreto d’accusa 28.7.2005, DA __________), fatti avvenuti a

__________ il __________ e, dall’altra parte, nella decisione 5.9.2005, mediante la quale questa Camera ha dichiarato irricevibile

l’istanza di promozione dell’accusa presentata l’8/9.8.2005 dalla qui ricorrente,

sempre per il tramite del suo patrocinatore (cfr. decisione 5.9.2005, inc. __________).

Ora, nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena

è di poco conto - come la proposta di cui al decreto d’accusa 28.7.2005 - si

devono esaminare l’eventuale complessità della procedura e le possibili difficoltà

dell’interessato - nel caso in esame la parte lesa - al proposito.

Non appare che la fattispecie alla base del decreto di

accusa abbia presentato particolari difficoltà di fatto e di diritto per RI 1. Ciò

è comprovato anche dal fatto che la stessa, nel corso della sua deposizione

tenutasi in sede di polizia, è stata in grado di spiegare le sue ragioni a

fondamento della denuncia/querela, avendo potuto evidenziare pacificamente i

fatti rilevanti accaduti il __________. Del resto la procedura penale è

sfociata, tra l’altro, nel decreto d’accusa 28.7.2005 a carico di una delle

parti denunciate/querelate, in cui il magistrato inquirente ha qualificato i

fatti accaduti in quell’occasione di ingiuria, ipotesi di reato che non è stata

nemmeno invocata dal patrocinatore della qui ricorrente in sede di

denuncia/querela, ciò che conferma il fatto che non era necessaria l’assistenza

di un patrocinatore in questa procedura, come rettamente rilevato dal procuratore

pubblico nelle sue osservazioni 29.7.2005. Giova inoltre rilevare che l’istanza

di promozione dell’accusa inoltrata l’8/9.8.2005 è stata dichiarata

irricevibile da questa Camera, ritenuto in sintesi che il gravame non

rispettava i requisiti posti ad un’istanza ai sensi dell’art. 186 CPP e che

appariva inoltre infondato anche nel merito (cfr. decisione 5.9.2005, inc. __________).

Alla luce di quanto sopra esposto, l’argomentazione

dell’istante secondo cui “il prosieguo dell’istruttoria richiederà, oltre il

completamento e la precisazione dei fatti, l’audizione delle parti implicate ed

il chiarimento della fattispecie dinanzi al Procuratore pubblico”, che “la

gravità dei reati commessi e le parti implicate renderanno inoltre

ulteriormente complessa l’istruttoria, risultando finanche necessario procedere

a dei confronti per acclarare l’intricata vicenda” e che “a non averne

dubbio la fattispecie non riguarda quindi un caso di modesta entità, ma una

fattispecie articolata tuttora da chiarire” (ricorso 13.7.2005, p. 3), appare

priva di fondamento.

Nel caso di specie non si imponeva quindi la

designazione di un patrocinatore, gli interessi della ricorrente - costituitasi

parte civile in sede di denuncia/querela penale - non essendo colpiti in misura

importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l’assistenza

di un avvocato. Occorre a questo riguardo rilevare che l’argomentazione del

giudice dell’istruzione e dell’arresto, secondo cui nella fase delle

informazioni preliminari non è obbligatoria l’assistenza di un legale e che

dinanzi alla polizia non è permessa la presenza di difensori, è da considerarsi

irrilevante. È quindi superfluo l’esame della situazione economica.

2.

Il

ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2.La tassa di

giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento),

sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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