60.2005.228
ricorso contro la decisione del Giar in materia di assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio per la parte lesa).
5 settembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2005.228
Data decisione, Autorità:
05.09.2005, CRP
Titolo:
ricorso contro la decisione del Giar in materia di assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio per la parte lesa).
AMMISSIONE AL BENEFICIO DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
PARTE LESA
art. 56bis CPP-TI
Incarto n.
60.2005.228
Lugano
5 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 13.7.2005 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 27.6.2005 del giudice dell’istruzione e dell’arresto
Claudia Solcà in materia di assistenza giudiziaria;
richiamate le osservazioni 21/22.7.2005 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto e 29.7.2005 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, di cui si
dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.In data
17.3.2005 RI 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha sporto denuncia/querela
penale nei confronti di __________ __________ __________, __________ __________,
__________ __________ e l’avv. __________ __________ per titolo di vie di
fatto, furto, diffamazione, calunnia, minaccia, coazione e violazione di domicilio
(cfr. AI 1, denuncia/querela penale 17.3.2005, inc. MP __________). Nell’ambito
di questo procedimento penale - sfociato poi nel decreto di accusa 28.7.2005
(DA __________) cresciuto in giudicato, rispettivamente nel decreto di non
luogo a procedere 28.7.2005 (NLP __________), contro il quale in data 8/9.8.2005
la qui ricorrente, sempre per il tramite del suo legale, ha presentato
un’istanza di promozione dell’accusa sfociata nella decisione 5.9.2005 di questa
Camera (inc. __________) - con istanza 1.4.2005 RI 1, sempre assistita
dall’avv. PR 1, ha postulato la concessione del beneficio del gratuito patrocinio.
b. Con
decisione 27.6.2005 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha respinto la
sua richiesta 1.4.2005, ritenuto che ha “preso atto del preavviso 2 maggio
2005 del Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi la quale ha comunicato che
l’incarto si trova in Polizia per l’espletamento delle necessarie informazioni
preliminari osservando che dalla notifica di tassazione l’istante appare in
grado di sostenere le spese di un patrocinatore, rimettendosi comunque al
prudente giudizio di questo giudice” e considerando la prassi del Tribunale
federale - “(...) da ritenersi a fortiori applicabile alla parte civile, la
cui posizione in sede di procedura è meno grave di quella dell’accusato (...)”
- secondo cui la concessione del beneficio del gratuito patrocinio all’accusato
“(...) non è di principio dovuto in casi di modesta rilevanza ove cioè entri
in considerazione una pena o una multa detentiva di poco conto in caso di condanna
(...)” (decisione 27.6.2005, p. 1). Ha inoltre esposto che RI 1 “(...)
ha inoltrato querela penale per violazione di domicilio, vie di fatto, diffamazione,
calunnia e minaccia”, che “(...) l’incarto non solo si trova ancora allo
stadio delle informazioni preliminari (fase in cui l’assistenza di un legale
non è obbligatoria) ma è stato affidato alla Polizia cantonale davanti alla
quale non è permessa la presenza dei difensori e che la fattispecie non presenta
particolari difficoltà giuridiche e fattuali, (...)” (decisione 27.6.2005,
p. 1).
c.
Con il presente tempestivo gravame RI 1 chiede,
in accoglimento del ricorso, che la decisione impugnata venga annullata e che
venga ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. ricorso 13.7.2005, p.
5).
La ricorrente ritiene - tra l’altro - che
la procedura avviata mediante la sua denuncia/querela 17.3.2005 non sarebbe di
modesta rilevanza in base alle ipotesi di reato invocate in quella sede e alla
complessità della fattispecie, rilevando inoltre di non essere in grado di
sopperire alle spese del suo patrocinatore, ritenuto che il suo reddito sarebbe
a stento sufficiente per soddisfare i suoi bisogni primari e quelli di sua
figlia (cfr. ricorso 13.7.2005, p. 3 e 4). Delle altre motivazioni si dirà,
laddove necessario, nei considerandi di diritto.
d.
Il giudice dell’istruzione e dell’arresto, nelle
sue osservazioni, chiede la reiezione del gravame, riconfermando il contenuto
della sua decisione impugnata (cfr. osservazioni 21/22.7.2005). Il procuratore
pubblico, dal canto suo, evidenzia che il procedimento penale è sfociato nel DA
__________ e nel NLP __________, rilevando che non sarebbero adempiute le
condizioni per la concessione del beneficio del gratuito patrocinio, non presentando
la fattispecie difficoltà giuridiche e fattuali particolari, come rilevato dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto nella decisione impugnata (cfr. osservazioni
29.7.2005). Osserva inoltre che “(...) la denuncia sporta tramite il difensore
non contemplava il reato di ingiuria (...)”, di aver “(...) poi
qualificato (...) di ingiuria ciò che è avvenuto in Piazza __________ __________
fra la querelante ed uno dei querelati” e che “a maggior ragione pertanto
non vi era nella fattispecie oggetto di denuncia necessità di essere
patrocinata”, evidenziando che le suddette decisioni, intimate il
28.7.2005, non sarebbero ancora cresciute in giudicato (cfr. osservazioni
29.7.2005). Si rimette infine al giudizio di questa Camera (cfr. osservazioni 29.7.2005).
Considerandi
1.
1.1.
Il
principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria
gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale
cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non
assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti,
possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui chi non
dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua
causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito
qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti;
cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit. c CEDU [secondo cui ogni accusato ha
il diritto di difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria
scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere
assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli
interessi della giustizia (prescrizione che non assicura tuttavia una
protezione più estesa rispetto a quella costituzionale)], norme che
garantiscono un minimo di protezione giuridica (cfr. decisioni TF 1P.500/2003
del 5.12.2003,1P.542/2003 del 20.10.2003,1P.128/2002 del 9.4.2002, pubblicata
in RDAT 65/II - 2002, e 12.2.2001 in re J., pubblicata in RDAT 56/II - 2001;
DTF 129 I 281 e 127 I 202).
1.2
1.2.1
Giusta
l'art. 26 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria
(Lag) il beneficio del gratuito patrocinio nella procedura penale - che ha
effetto a partire dal momento della presentazione della domanda - è concesso
dal giudice dell'istruzione e dell'arresto, esperite le necessarie indagini, a
chi giustifica di non essere in grado di sopperire alle spese della difesa.
Questa
disposizione concretizza il disposto di cui all'art. 3 Lag: l'istituto
dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente, che non
ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle
spese di patrocinio, la tutela adeguata dei suoi diritti davanti alle Autorità
giudicanti del Cantone. L'art. 3 Lag "(…) riprende i principi espressi
dall'art. 52 cpv. 1 e cpv. 2 CPP (vCPP), con l'aggiunta del momento a
partire dal quale il beneficio esplica i suoi effetti (…)" (messaggio
n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag, ad art. 26). Al di là del tenore letterale
dell'art. 52 vCPP, l'assistenza giudiziaria veniva nondimeno accordata solo nei
casi in cui fossero dati gli estremi della difesa obbligatoria (art. 49 cpv. 2
e 3 vCPP), ritenuto che non sarebbe stato corretto che lo Stato dovesse finanziare
"(…) una difesa oggettivamente non necessaria" e che "anche
se l'indigente ha già scelto un patrocinatore, la sua istanza di gratuito
patrocinio dovrà essere respinta quando gli interessi della giustizia non rendano
necessario l'intervento di un difensore" (M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad
art. 52 vCPP; cfr. anche n. 2 ad art. 73 vCPP). Il medesimo principio deve
quindi valere anche per l'art. 26 Lag, come del resto emerge dai lavori
preparatori ("trattandosi di un diritto relativo, la concessione del
gratuito patrocinio e dell'assistenza giudiziaria è subordinata alla realizzazione
di alcune condizioni, segnatamente l'indigenza del richiedente, il cosiddetto
fumus boni juris, ossia la probabilità di esito positivo nella causa, fatta
eccezione per i processi penali, e la necessità di una protezione giuridica che
legittima la designazione di un avvocato", rapporto n. 5123 del
17.4.2002
e messaggio n. 5123 del 22.5.2001 sulla Lag).
1.2.2
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, chi non dispone dei mezzi necessari
ha diritto al gratuito patrocinio quando i suoi interessi sono colpiti in
misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di diritto
che superano le capacità dell'accusato e che quindi rendono necessaria la
presenza di un patrocinatore (decisione TF 1P.341/2003 del 14.7.2003; DTF 127 I
202). In ambito penale questo è segnatamente il caso quando, indipendentemente
dalle difficoltà di fatto e di diritto, l'accusato si debba attendere l'irrogazione
di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale della stessa o
l'assunzione di misure privative della libertà personale; nei casi in cui la
verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà
giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l'interessato non è in grado
di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali,
la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti
reati minori ("Bagatelldelikte"), ove entri in considerazione
solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto, il Tribunale
federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito patrocinio (cfr.
art. 2 cpv. 1 Lag; decisioni TF 1P.739/2004 del 24.1.2005, TF 1P.553/2002 del
18.11
,1P.411/2002 del 6.11.2002, e 1P.263/2002 del 28.8.2002; DTF 128 I
225, 126 I 194, 122 I 49 e 275, 120 Ia 43; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
op. cit., n. 2 e 18 ss. ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 40 n. 11 e 16; G. PIQUEREZ,
Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel
à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.).
1.3
Secondo il Tribunale federale anche la parte lesa può
di principio invocare l’art. 29 cpv. 3 CP nell’ambito di un procedimento penale
(decisione TF 1P.427/2002 del 4.6.2003 e riferimenti). Occorre verificare in
ogni singolo caso se i presupposti previsti da questa disposizione sono
adempiuti: secondo la prassi costante l’assistenza giudiziaria per una parte
lesa richiede l’adempimento di tre presupposti cumulativi, segnatamente
l’indigenza del richiedente, la sua posizione di parte con probabile esito
positivo (“Nichtaussichtslosigkeit seines Parteistand-
punktes”)
rispettivamente che le sue pretese non siano sprovviste di fondamento e, infine,
la necessità di una protezione giuridica che legittima la designazione di un
avvocato (decisione TF 1P.427/2002 del 4.6.2003 e riferimenti; DTF 123 I 147 e
riferimenti). Appare pertanto che per quanto concerne la posizione della parte
lesa occorre prendere in considerazione il cosiddetto fumus boni juris -
ossia la probabilità di esito positivo nella causa - che di principio nei
processi penali non viene esaminato (cfr. rapporto n. 5123 del 17.4.2002 sulla
Lag, p. 1).
La legge cantonale ticinese prevede alla disposizione
di cui all’art. 71 CPP che la parte civile può avvalersi in ogni stadio della
procedura dell’assistenza di un patrocinatore. Inoltre, il beneficio
dell’assistenza giudiziaria è concesso, a chi giustifica di non essere in grado
di sopperire alle spese del processo, dal giudice dell’istruzione e
dell’arresto; ha effetto a partire dal momento della presentazione della
domanda ed è commisurato alla situazione economica della persona richiedente e
può estendersi alla dispensa, totale o parziale, dal pagamento della tassa di
giustizia e delle spese; all’anticipazione, totale o parziale, da parte dello
Stato delle spese di prova cui è ammessa la persona richiedente e
all’ammissione, totale o parziale, al gratuito patrocinio (art. 31 Lag). Questa
disposizione corrisponde all’art. 73 cpv. 2 vCPP: la nuova disposizione precisa
soltanto che il beneficio del gratuito patrocinio esplica i suoi effetti dalla
presentazione della domanda (rapporto sul messaggio n. 5123 del 17.4.2002 sulla
Lag, ad art. 31). Il concetto di “non essere in grado di sopperire alle spese
del processo” coincide con quello relativo all’accusato (M. RUSCA / E. SALMINA
/ C. VERDA, op. cit., n. 1 ad art. 73 vCPP; cfr. anche n. 9 ad art. 52 vCPP).
2.
Come
esposto, dagli atti risulta che RI 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha
sporto denuncia/querela penale nei confronti di alcune persone per titolo di
vie di fatto, furto, diffamazione, calunnia, minaccia, coazione e violazione di
domicilio. Questa procedura è sfociata da una parte nel decreto d’accusa
28.7
, in cui __________ __________ __________ è stata condannata alla
multa di CHF 300.--, siccome ritenuta colpevole di ingiuria "(...) per avere, a __________, in
Piazza __________ __________, offeso l’onore di” RI
1.
“(...) tacciandola di “bastarda”, “poco di buono”, “donnaccia”, “troia”" (decreto d’accusa 28.7.2005, DA __________), fatti avvenuti a
__________ il __________ e, dall’altra parte, nella decisione 5.9.2005, mediante la quale questa Camera ha dichiarato irricevibile
l’istanza di promozione dell’accusa presentata l’8/9.8.2005 dalla qui ricorrente,
sempre per il tramite del suo patrocinatore (cfr. decisione 5.9.2005, inc. __________).
Ora, nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena
è di poco conto - come la proposta di cui al decreto d’accusa 28.7.2005 - si
devono esaminare l’eventuale complessità della procedura e le possibili difficoltà
dell’interessato - nel caso in esame la parte lesa - al proposito.
Non appare che la fattispecie alla base del decreto di
accusa abbia presentato particolari difficoltà di fatto e di diritto per RI 1. Ciò
è comprovato anche dal fatto che la stessa, nel corso della sua deposizione
tenutasi in sede di polizia, è stata in grado di spiegare le sue ragioni a
fondamento della denuncia/querela, avendo potuto evidenziare pacificamente i
fatti rilevanti accaduti il __________. Del resto la procedura penale è
sfociata, tra l’altro, nel decreto d’accusa 28.7.2005 a carico di una delle
parti denunciate/querelate, in cui il magistrato inquirente ha qualificato i
fatti accaduti in quell’occasione di ingiuria, ipotesi di reato che non è stata
nemmeno invocata dal patrocinatore della qui ricorrente in sede di
denuncia/querela, ciò che conferma il fatto che non era necessaria l’assistenza
di un patrocinatore in questa procedura, come rettamente rilevato dal procuratore
pubblico nelle sue osservazioni 29.7.2005. Giova inoltre rilevare che l’istanza
di promozione dell’accusa inoltrata l’8/9.8.2005 è stata dichiarata
irricevibile da questa Camera, ritenuto in sintesi che il gravame non
rispettava i requisiti posti ad un’istanza ai sensi dell’art. 186 CPP e che
appariva inoltre infondato anche nel merito (cfr. decisione 5.9.2005, inc. __________).
Alla luce di quanto sopra esposto, l’argomentazione
dell’istante secondo cui “il prosieguo dell’istruttoria richiederà, oltre il
completamento e la precisazione dei fatti, l’audizione delle parti implicate ed
il chiarimento della fattispecie dinanzi al Procuratore pubblico”, che “la
gravità dei reati commessi e le parti implicate renderanno inoltre
ulteriormente complessa l’istruttoria, risultando finanche necessario procedere
a dei confronti per acclarare l’intricata vicenda” e che “a non averne
dubbio la fattispecie non riguarda quindi un caso di modesta entità, ma una
fattispecie articolata tuttora da chiarire” (ricorso 13.7.2005, p. 3), appare
priva di fondamento.
Nel caso di specie non si imponeva quindi la
designazione di un patrocinatore, gli interessi della ricorrente - costituitasi
parte civile in sede di denuncia/querela penale - non essendo colpiti in misura
importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l’assistenza
di un avvocato. Occorre a questo riguardo rilevare che l’argomentazione del
giudice dell’istruzione e dell’arresto, secondo cui nella fase delle
informazioni preliminari non è obbligatoria l’assistenza di un legale e che
dinanzi alla polizia non è permessa la presenza di difensori, è da considerarsi
irrilevante. È quindi superfluo l’esame della situazione economica.
2.
Il
ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2.La tassa di
giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 100.-- (cento),
sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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