60.2005.229
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
22 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.229
Data decisione, Autorità:
22.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. autorità di vigilanza quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.229
Lugano
22 settembre 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sull’istanza 13/14.7.2005 presentata dalla
IS 1 ,
tendente ad ottenere
l’accesso all’incarto __________, segnalato dal Mini-
stero pubblico, in relazione all’inchiesta condotta
a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) e di PI 3, __________;
richiamate le osservazioni 25/26.7.2005 del procuratore pubblico Giuseppe
Muschietti, che esprime preavviso favorevole all’esame da parte della __________
istante degli incarti MP __________ [a carico di PI 2 e di PI 3 per titolo di
riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP)] e __________ [a carico di PI 2 per
titolo di infrazione aggravata, sub. semplice alla LStup (art. 19 cifra 2, sub.
cifra 1 LStup)];
ritenuto che PI 2, PI 3 e il __________ non hanno presentato
osservazioni;
rilevato inoltre che il procuratore pubblico, con scritto 23/24.8.2005,
ha trasmesso copia del verbale __________ di un testimone assunto a verbale nel
quadro del procedimento inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto
1. A
seguito di una segnalazione __________ presentata da parte dell’__________ all’__________
(__________) nei confronti di PI 2 e di PI 3, il Ministero pubblico del Canton
Ticino ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per titolo di
riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP).
2. Il
procuratore pubblico competente ha comunicato alla IS 1 che PI 2, nei primi
mesi del __________, ha proceduto a cambiare in gettoni ingenti somme di denaro
presso il __________ di __________.
3. Conseguentemente
la __________, quale autorità di vigilanza sulle case da gioco in virtù
dell’art. 16 LRD, ed in virtù dell’art. 49 LCG, chiede di poter accedere
all’incarto penale segnalato per verificare se, nel caso concreto, sono stati
rispettati o meno gli obblighi di diligenza relativi alla lotta contro il
riciclaggio da parte del __________ di __________.
4. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
5. Nel
presente caso, il procuratore pubblico ha correttamente proceduto alla
segnalazione giusta l’art. 49 LCG (che prevede lo scambio di informazioni) e
giusta l’art. 16 LRD (che fa riferimento alle autorità di vigilanza in materia
di riciclaggio designate da leggi specifiche, nel concreto caso dall’art. 48
cpv. 2 lit. b LCG).
La
__________, quale autorità di vigilanza, ha certamente diritto di accedere agli
atti, ma limitatamente all’incarto indicato nella richiesta (inc. MP __________),
e limitatamente a quelli che sono gli atti riferiti al __________ di __________
ed alle operazioni di cambio in gettoni dei primi mesi del __________. Per
contro, non è dato l’accesso agli atti dell’incarto MP __________ in quanto non
richiesto, e non essendo dato un interesse giuridico legittimo.
6. L’istanza
è pertanto parzialmente accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________
potrà avvenire presso il Ministero pubblico a __________.
7. Visto
l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di
tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
2.
patr. da: PR 1
3.
PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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