60.2005.239
ricorso contro la decisione di entrata in materia e esecuzione in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. ricevibilità. pregiudizio immediato ed irreparabile.
17 ottobre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
60.2005.239
Data decisione, Autorità:
17.10.2005, CRP
Titolo:
ricorso contro la decisione di entrata in materia e esecuzione in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. ricevibilità. pregiudizio immediato ed irreparabile.
LEGITTIMAZIONE
PREGIUDIZIO IMMEDIATO ED IRREPARABILE
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 80e AIMP
art. 80k AIMP
Incarto n.
60.2005.239
Lugano
17 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 21/22.7.2005 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione di entrata in materia e esecuzione 8.7.2005 emanata
dal procuratore pubblico __________ in materia di assistenza giudiziaria
penale internazionale;
richiamata l’ordinanza 22.7.2005 con la quale questa Camera ha
respinto la domanda di sospensione dell’effetto sospensivo;
richiamate le osservazioni 3.8.2005 del procuratore pubblico, che
chiede di respingere il gravame;
richiamate altresì le osservazioni 3/4.8.2005 dell’UFG, che chiede
in via principale di dichiarare inammissibile il ricorso, ed in via subordinata
di respingerlo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.Con
domanda del 27.6.2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario
di __________ ha chiesto assistenza internazionale nel quadro di un
procedimento a carico di RI 1 per titolo di concussione in relazione
all’indebito ottenimento, in qualità di responsabile del “progetto __________”
(dal giugno 1986 all’agosto 1989) e dell’“Area __________” dal settembre 1989
al giugno 1990 della società __________, concessionaria del Ministero delle
finanze, di somme di denaro di sei miliardi di __________ circa da società del
consorzio __________. subappaltatrici. Il procedimento è allo stadio del rinvio
a giudizio.
Con
la richiesta di assistenza l’autorità rogante chiede di poter accedere agli
atti dell’inchiesta aperta dal Ministero pubblico del Canton Ticino a carico di
__________ (inc. MP__________) rilevanti per i reati ascritti a RI 1 in __________
e per eventualmente promuovere un procedimento a carico di __________ per
titolo di riciclaggio.
b.
Con la decisione qui impugnata, il procuratore
pubblico ha deciso l’entrata in materia, ammettendo la consultazione
dell’incarto e l’estrazione di copie dall’inc. MP.__________ (punto 2),
consentendo la presenza dei rappresentanti dell’autorità rogante all’esame ed
alla cernita degli atti (punto 4.1), nonché ordinando il sequestro di due relazioni
bancarie e di un pacchetto azionario (punto 4.2.).
c.
Contro la decisione del procuratore pubblico
è insorto RI 1, con gravame a questa Camera del 21/22.7.2005. Nel medesimo il
ricorrente riferisce di essere stato convenuto in causa l’11.2.1996 a __________
per oltre 4 miliardi di __________. La richiesta sarebbe stata respinta con
sentenza 27.1.2001, depositata il 20.3.2001.
Per
questo motivo, a titolo prudenziale, il ricorrente avrebbe occultato parte del
proprio patrimonio nel nostro paese, tramite __________ In tal senso il
ricorrente ha aperto un primo conto (__________presso la __________ in data
18.4.1996) sul quale ha conferito procura individuale a __________. Su questo
conto sarebbe dovuto confluire l’importo di 5,35 miliardi di __________.
Ha
aperto in medesima data un altro conto (__________presso __________ in data
18.4.1996) sul quale ha poi trasferito, in modo ufficiale e con bonifico
bancario, un miliardo di __________, importo regolarmente dichiarato al fisco __________.
Su detto conto ha inizialmente conferito procura a __________ __________ __________,
revocandola poi in data 7.1.2005.
Presso
la banca __________ __________ __________ __________ ha aperto subito dopo (il
15.5.1996 ed il 16.5.1996) una relazione __________ di cui lui stesso è titolare,
con una rubrica __________ di cui il qui ricorrente (ignaro del tutto) è ADE. I
fondi che dovevano pervenire sul conto __________ presso la banca __________
sono finiti (in data 20.5.1996) sul conto __________ presso la medesima banca,
e poi successivamente prelevati.
Scoppiato
il caso __________ __________ presso la banca __________, alle prime verifiche
in banca, è emerso che i fondi non erano pervenuti sulla relazione__________ ma
sulla rubrica __________ del conto __________ e da lì sono usciti.
A
seguito della denuncia presentata dal qui ricorrente al Ministero pubblico, è
emerso che di detti fondi si è appropriato __________. Per il ricorrente
anzitutto i fondi sull’altra relazione (__________presso __________) non hanno
nulla a che vedere con il procedimento penale pendente (inc. MP __________) a
cui fa riferimento la domanda di assistenza. Il sequestro di questa relazione
sarebbe perciò contrario al principio della proporzionalità e dell’adeguatezza,
in quanto colpirebbe una sostanza estranea ai fatti “sub iudice”. Il sequestro
impedirebbe al ricorrente di attingere al conto sequestrato per far fronte alle
proprie esigenze secondo le proprie necessità, quali pagamento di oneri fiscali,
investimento, ecc. Per il ricorrente, neppure l’autorità rogante avrebbe
chiesto il sequestro della relazione __________, i cui averi non hanno nulla a
che vedere con i rapporti tra RI 1 e __________, oggetto dell’inchiesta
condotta dal procuratore pubblico. Per questi motivi il ricorrente chiede il dissequestro
della relazione __________.
d.
Con le proprie osservazioni il procuratore
pubblico contesta le argomentazioni del ricorrente. Precisa che il sequestro
della relazione __________ sarebbe avvenuto sulla base delle risultanze del
procedimento da lui condotto in Svizzera. Le autorità roganti procedono contro RI
1 per un’ipotesi di concussione per importi di 6 miliardi di __________, e
considerato come nel 1996 siano arrivati nel nostro paese 6,35 miliardi di __________
(5,35 miliardi di __________ su __________, 1 miliardo di __________ su __________)
sarebbe già dato un legame anche tra i fondi su __________ e i fatti oggetto
del procedimento __________. Le spiegazioni fornite da __________ nel contesto
del procedimento Svizzero circa il trasferimento dei fondi provento di tangenti,
in parte in modo ufficiale (__________), in parte no (__________), rafforzerebbero
il legame tra i fondi sequestrati e l’ipotesi di reato perseguita dalle
autorità roganti.
Sui
fondi depositati su __________ RI 1 non avrebbe fornito indicazioni circa la
loro provenienza: le circostanze di tempo indicherebbero una loro connessione
con i fatti oggetto dell’inchiesta __________. Il procuratore pubblico ritiene
che per gli importi, la modalità e la tempistica dei trasferimenti, come pure
per le dichiarazioni emerse nell’inchiesta da lui condotta in Svizzera, vi sono
sufficienti indizi per ritenere che le somme arrivate nel nostro paese, e
quindi anche quella finita sul conto __________, possano essere correlate con
l’ipotesi accusatoria di concussione. A suo giudizio, il ricorrente non motiverebbe
in modo sufficiente perché il sequestro gli procurerebbe un danno immediato ed
irreparabile: tale comunque non sarebbe l’impossibilità di attingere a fondi
per far fronte alle proprie esigenze.
e.
Nelle proprie osservazioni, dopo aver
ricordato la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di danno
immediato ed irreparabile, l’UFG rileva come il ricorrente non faccia valere
elementi specifici e concreti, ma si limiti ad affermazioni del tutto
generiche. Per questo motivo il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Anche nel merito il ricorso andrebbe respinto, in quanto l’assistenza
internazionale può essere rifiutata se (in questo caso) i fondi non avessero
rapporto alcuno con l’infrazione perseguita all’estero o non fossero propri a
far proseguire l’inchiesta. Ciò che non è il caso. Non spetta inoltre al
all’autorità rogata decidere se il blocco degli averi possa essere o meno
necessario o utile all’inchiesta estera. Gli argomenti sollevati nel merito dal
ricorrente potranno, se del caso, essere esaminati nel contesto della decisione
finale.
in
diritto
1.
L’art. 80e lit. b AIMP dispone che le
decisioni incidentali, in particolare dei sequestri, anteriori
alla decisione finale, sono impugnabili in caso di
pregiudizio immediato e irreparabile, nel termine di dieci giorni dalla sua
comunicazione (art. 80k AIMP). Spetta al ricorrente
dimostrare o perlomeno rendere verosimile, sulla base
di elementi specifici e concreti, che il sequestro di beni gli causa un
pregiudizio immediato e irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà
essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa
decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2, DTF 128 II 353 consid. 3 e riferimenti;
R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2.
ed., Berna 2004, n. 296 e 297 pag. 339 e 342).
Considerandi
2.
Nel presente caso il ricorso è stato
presentato nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 80k AIMP. Il ricorrente,
in quanto titolare ed ADE della relazione __________ presso __________ posta
sotto sequestro, ed al contempo anche quale rinviato a giudizio nel procedimento
nello Stato rogante, è certamente legittimato a ricorrere, in quanto toccato
direttamente e personalmente in un interesse degno di protezione dalla misura
impugnata.
3.
Il
ricorrente si limita a sostenere che la misura disposta dal procuratore
pubblico non gli permette di attingere al conto sequestrato (__________) per
far fronte alle proprie esigenze secondo le proprie necessità, quali pagamento
di oneri fiscali, investimento, ecc. Al ricorso sono poi allegati dei moduli di
pagamento per le imposte riferite agli anni 2001, 2002, 2003 e 2004.
È
pacifico che le necessità d’investimento, non meglio specificate, non assurgano
certo a danno immediato ed irreparabile.
È
pure pacifico che nemmeno il pagamento di imposte per i quattro anni precedenti
siano tali da generare un danno irreparabile ed immediato.
Più
in generale, non è stato dimostrato che il conto __________ sia stato, in un
qualche modo almeno, in passato, usato per far fronte ad esigenze come quelle
indicate nell’impugnativa e secondo specifiche necessità del ricorrente. Già
per questo motivo il ricorso deve essere dichiarato irricevibile come
correttamente sostenuto dall’UFG.
4.
A titolo
abbondanziale, ed anche nel merito, va anzitutto premesso che la pertinenza dei
fondi sul conto __________ dev’essere valutata rispetto ai fatti oggetto
dell’inchiesta del paese rogante a carico di RI 1 (come correttamente fatto dal
procuratore pubblico) e non già rispetto all’inchiesta condotta dal procuratore
pubblico nel paese rogato a carico di __________ (come vorrebbe il ricorrente).
Le
circostanze di tempo (identiche per l’apertura dei conti, vicine per il
trasferimento, immediatamente successive all’inizio del contenzioso aperto a __________),
gli importi (5,35 miliardi di __________ ad __________, 1 miliardo di __________
a __________, a fronte di un’ipotesi di concussione per 6 miliardi di __________
circa) e le modalità dei due trasferimenti (un trasferimento ufficiale ed uno
no), in relazione anche alle deposizioni di __________ __________ __________
(verbali del 12.1.2005 p. 2, AI 5 inc. MP.__________, verbali 26.1.2005 p. 1 AI
14.
inc. MP.__________), non escludono un nesso oggettivo tra gli averi sul
conto __________ e le ipotesi di reato. Di modo che, in primo giudizio allo
stadio attuale della rogatoria, non si può certo ritenere che il sequestro del
conto__________ violi il principio della proporzionalità o dell’adeguatezza.
5.
Tenuto
conto di quanto sopra esposto, il ricorso è da dichiararsi irricevibile. La
tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma
applicabile, sulla tassa di giustizia e spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG, 2
LALAIMP, 9 - 18 CPP,
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi
CHF 1'350.-- (milletrecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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