60.2005.24
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
1 febbraio 2006Italiano24 min
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Numero d'incarto:
60.2005.24
Data decisione, Autorità:
01.02.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.24
Lugano
1 febbraio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.1.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 10.2.2004 della Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d’appello (inc. __________), un’indennità ai sensi degli
art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 1.3.2005 del procuratore generale Bruno
Balestra, di cui si dirà - laddove necessario - in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto di accusa 31.10.2000 l’allora procuratore generale __________ __________
ha posto in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________
IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di favoreggiamento
“per avere, a __________ nel periodo fra il 24 novembre 1999 e il 2 febbraio
2000, agendo nelle sue funzioni di __________ presso la sezione __________,
funzioni che gli impongono l’accertamento e la denuncia dei reati all’autorità
giudiziaria nonché il compimento di indagini e la raccolta di prove, sottratto __________
__________, titolare del negozio __________ __________ a __________, ad atti di
procedimento penale ed in particolare all’avvio di un procedimento penale per
titolo di ricettazione (...)” e meglio come descritto nel decreto di accusa,
di riciclaggio di denaro “per avere, agendo come descritto sub 1) ed in
particolare omettendo intenzionalmente di sequestrare i gioielli menzionati o
il ricavato della loro rivendita, rispettivamente omettendo contrariamente al
proprio dovere di informare il Magistrato inquirente affinché ordinasse il
sequestro, compiuto un atto suscettibile di vanificare il ritrovamento o la
confisca di valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenire da un
crimine”, di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari “per
avere, agendo nella sua veste di __________ __________ __________, nelle circostanze
di cui sub 1) e meglio nell’allestimento e la sottoscrizione del verbale di
interrogatorio di __________ __________ del 19 gennaio 2000, attestato in un
documento in modo contrario al vero un fatto di importanza giuridica, ed in
particolare per aver redatto e sottoscritto un verbale di audizione di __________
__________ quale teste nel quale veniva indicato che __________ __________,
agendo per conto di __________, aveva consegnato alla __________ __________ in
data 22 novembre 1999, unicamente delle pietre preziose (poi sequestrate dalla
polizia), mentre in realtà essa aveva consegnato pure i gioielli menzionati ai
punti precedenti che vennero poi pagati a __________ da __________ __________
il 24 novembre 1999, ritenuto che in realtà non si trattò di una reale
audizione testimoniale con gli ammonimenti e le avvertenze di legge, bensì
dell’esposizione di una falsa versione dei fatti concordata con l’agente
interrogante” e di soppressione di documenti “per avere, al fine di
procurare a __________ __________ un indebito vantaggio, nelle circostanze di
cui sub 1), sottratto la ricevuta rilasciata dalla __________ __________ in
data 22 novembre 1999, rinvenuta nel veicolo di __________ __________,
omettendo intenzionalmente di allegarla al rapporto 2 febbraio 2000 o ad altro
rapporto destinato al Magistrato inquirente, nascondendone l’esistenza e
trattenendola fra i propri atti in attesa di distruggerla, documento del quale
non aveva diritto di disporre” (DAC __________);
che
esperito il pubblico dibattimento, con decisione 27.5.2002 il presidente della
Corte delle assise correzionali di __________ lo ha prosciolto da tutte le
imputazioni (decisione 27.5.2002, p. 38, inc. __________);
che con decisione 10.2.2004 - regolarmente cresciuta
in giudicato - la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha respinto
il ricorso 9.7.2002 presentato dal procuratore pubblico del Cantone Ticino (cfr.,
al proposito, decisione 10.2.2004, inc. __________);
che
con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli a titolo d’indennità la somma complessiva di CHF
99'719.10 oltre interessi al 5% dal 31.10.2000 su CHF 60'000.--, dal 15.5.2002
su CHF 6'000.--, dal 23.5.2002 su CHF 18'442.30, dal 26.3.2004 su CHF 13'985.--
e dal 3.9.2002 su CHF 4'311.78, nonché l’importo di CHF 7'243.65 a titolo di
ripetibili di questa sede (cfr. istanza 26.1.2005, p. 18);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale
delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale 20.6.2002 del suo
patrocinatore avv. PR 1 di complessivi CHF 20'422.30 [di cui CHF 18'500.-- a
titolo di onorario, CHF 479.80 di spese e CHF 1'442.50 di IVA (doc. 8 allegato
all’istanza 26.1.2005)] e della nota professionale 16.2.2004 di complessivi CHF
13'985.-- inerente alla procedura di ricorso per cassazione dinanzi alla CCRP
[di cui CHF 12'000.-- a titolo di onorario, CHF 997.20 di spese e CHF 987.80 di
IVA (doc. 9 allegato all’istanza 26.1.2005)];
che da un’attenta lettura degli atti la fattispecie
alla base del decreto di accusa 31.10.2000 - contrariamente a quanto asserisce
l’istante (cfr., al proposito, istanza 26.1.2005, p. 6 ss.) - non appare
particolarmente complessa, né dal profilo fattuale né da quello giuridico ed ha
richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;
che il procuratore generale osserva al riguardo che “(...)
emerge in modo lampante che contrariamente a quanto affermato dall’istante, il
caso non era a tal punto complesso da richiedere un intervento difensivo deciso
e marcato da parte del proprio patrocinatore; questi, invero, durante
l’istruzione formale, sfociata poi nel decreto di accusa, non ha compiuto alcun
concreto intervento di merito”, che “il legale dell’istante si è invero
limitato a lettere tese a sollecitare l’emanazione della decisione di merito,
senza richiedere alcun atto istruttorio complementare”, rilevando inoltre
che “l’affermazione secondo cui solo grazie agli interventi del difensore si
sarebbe giunti all’ottenimento di una sentenza di assoluzione - alla luce di
quanto indicato nei precedenti considerandi (cfr., al proposito, osservazioni
PG 1.3.2005, p. 2 e 3) - appare pertanto quantomeno azzardata”
(osservazioni PG 1.3.2005, p. 3);
che
pertanto la tariffa oraria applicata, pari a CHF 300.--/ora, non è conforme ai
predetti principi e va pertanto ridotta a CHF 220.--/ora per le prestazioni
concernenti l’anno 2000 e a CHF 250.--/ora per le prestazioni successive, come
da prassi all’epoca del mandato;
che
il dispendio orario esposto (61 ore e 45 minuti) appare inoltre - per un
avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - oggettivamente
sproporzionato - ritenuto che la fattispecie non ha comportato difficoltà
fattuali e giuridiche particolari ed ha richiesto un impegno relativamente
ridotto, che si è sostanzialmente limitato - come emerge dagli atti - a vari
scambi epistolari tra il patrocinatore e le autorità competenti, alla
preparazione del dibattimento ed al dibattimento;
che
si può quindi ritenere - per l’anno 2000 - un dispendio orario, pari a 9 ore a CHF
220.--/ora di complessivi CHF 1'980.--, ridotti a 3 ore i colloqui e le
conferenze telefoniche con il cliente (l’onorario esposto apparendo eccessivo
in relazione alla complessità della fattispecie); per le successive prestazioni
un dispendio orario, pari a 24 ore a CHF 250.--/ora di complessivi CHF 6'000.--,
stralciate innanzitutto tutte le prestazioni inerenti alla perizia allestita
dal prof. dr. Stefan Trechsel su incarico dell’istante (cfr., al proposito,
doc. 7, copia “Gutachten in Sachen __________ IS 1 Strafverteidigung”, allegato
all’istanza 26.1.2005) - ritenuto che incombe al patrocinatore dell’accusato e
non evidentemente a terze persone a procedere all’esame giuridico della
fattispecie e che del resto dal contenuto della decisione 27.5.2002 della Corte
delle assise correzionali di __________ (inc. __________) non appare - contrariamente
a quanto assevera l’istante - che detto parere fosse stato determinante per
l’ottenimento della sua assoluzione [cfr. istanza 26.1.2005, p. 15; decisione
27.5.2002, p. 6 (inc.__________)]; va pure stralciata la prestazione del
24.5.2002 “telefax da TPC”, non apparendo giustificata; inoltre viene
ammesso un onorario complessivo di 15 ore inerenti alle conferenze, ai colloqui
telefonici ed alla preparazione per il dibattimento, quello esposto apparendo sproporzionato
in relazione alla fattispecie ed alla consistenza dell’incarto;
che - contrariamente a quanto afferma il procuratore
generale (cfr. osservazioni PG 1.3.2005, p. 3) - le prestazioni legate alla
procedura amministrativa avviata nei confronti dell’istante vengono integralmente
riconosciute, essendoci evidentemente un nesso di causalità adeguato tra il
procedimento penale promosso nei suoi confronti e detto procedimento [cfr. doc.
16, copia risoluzione no. __________ CdS 29.2.2000, p. 1, allegato all’istanza
26.1.2005: “considerato che in data 25 febbraio 2000 il Procuratore
Generale, avv. __________ __________, ha promosso l’accusa nei confronti del __________
IS 1, __________, per titolo di falso commesso da funzionario, favoreggiamento
e soppressione di documenti (...)”];
che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute
in CHF 422.95, ridotte a CHF 18.75 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF
0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv.
Fatti
B. C., inc. 19.2004.6) e stralciate quelle inerenti alla perizia del prof. dr.
Stefan Trechsel, come in precedenza;
che per l’anno 2000 l’IVA ammonta a CHF 163.50 (7.5%
su CHF 2’180.30) e per il periodo successivo a CHF 472.90 (7.6% su CHF 6’222.65),
per complessivi CHF 636.40;
che l’istante postula inoltre la rifusione della nota professionale
16.2.2004 relativa alla procedura di ricorso per cassazione dinanzi alla CCRP
per un importo complessivo di CHF 13'985.--, di cui CHF 12'000.-- a titolo di
onorario, CHF 997.20 di spese e CHF 987.70 di IVA (cfr. doc. 9 allegato
all’istanza 26.1.2005);
che giova al proposito ricordare che l’istante in
relazione a questo procedimento ha presentato delle osservazioni al ricorso
9.7.2002 inoltrato dal procuratore pubblico contro la sentenza di assoluzione
27.5.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ e che per questa
procedura gli sono già stati assegnati ripetibili dell’importo di CHF 3'000.--
(cfr. decisione 10.2.2004, p. 21, inc. __________);
che detta somma (da considerarsi come comprensiva di
spese e di IVA) appare congrua alla fattispecie e pertanto la suddetta
richiesta va integralmente respinta;
che per gli interessi moratori sono applicabili le
disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5%
(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO),
ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 26.1.2005 della presente
istanza;
che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese
legali - l’importo complessivo di CHF 9'039.35, oltre interessi al 5% dal
26.1.2005;
che
- con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.
SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'istante chiede il risarcimento dell’importo di
CHF 4'000.-- per l’allestimento della perizia da parte del prof. dr. Stefan
Trechsel (cfr. doc. 19 allegato all’istanza 26.1.2005);
che la suddetta richiesta non può essere accolta,
apparendo ingiustificata per i motivi esposti in precedenza;
che postula inoltre il risarcimento della somma di CHF
4'311.80 corrispondenti “(...) agli interessi passivi corrisposti per i
prestiti richiesti, almeno sino al 3 settembre 2002” (istanza 26.1.2005, p.
16);
che al proposito afferma che “per far fronte ai
propri impegni finanziari e di mantenimento della famiglia” ha dovuto “(...)
negoziare il 2 maggio 2000 e il 3 aprile 2002, due prestiti bancari di Fr.
10'000.-- e Fr. 40'000.--, garantiti da due cartelle ipotecarie di Fr.
10'000.-- rispettivamente Fr. 40'000.--, gravanti il foglio PPP __________,
comproprietà del fondo no. __________ RFD del Comune di __________ (doc. 23)”,
rilevando inoltre che “considerato che in data 3 settembre 2002 il Consiglio
di Stato lo ha reintegrato con effetto immediato nella funzione precedentemente
occupata al 100% di stipendio, versandogli pure gli arretrati a suo tempo
decurtatigli (doc. 17), è ben evidente che - nel caso di specie - il danno
diretto” da lui “subito (...) si estende senza dubbio agli interessi
passivi corrisposti per i prestiti richiesti, almeno sino al 3 settembre 2002”
(istanza 26.1.2005, p. 16);
che dalla documentazione prodotta dall’istante risulta
tra l’altro che il CdS in data 29.2.2000 ha aperto una procedura disciplinare
nei suoi confronti con risoluzione governativa no. __________ (cfr., al proposito,
doc. 16, copia risoluzione governativa no. __________ 29.2.2000 allegato
all’istanza 26.1.2005), che “(...) in applicazione di detta risoluzione
(...) è stato sospeso, con effetto immediato e a tempo indeterminato, dalla funzione
e dallo stipendio nella misura del 50%”, che con successiva risoluzione
3.9.2002 è stato “(...) reintegrato con effetto immediato nella funzione
precedentemente occupata e nello stipendio al 100%”, revocando
contestualmente la risoluzione governativa no. __________ del 29.2.2000 (doc.
17, copia risoluzione governativa no. __________ 3.9.2002, allegato all’istanza
26.1.2005);
che con scritto 30.10.2002 la Sezione delle risorse
umane ha informato il patrocinatore del qui istante che “(...) unitamente al
salario del mese di novembre 2002, è nostra intenzione versare al signor PR 1
il conguaglio del salario al 50% e gli interessi riguardanti il periodo dal 29
febbraio 2000 al 2 settembre 2002, secondo quanto indicato al punto 3. della
Risoluzione governativa no. __________ del 13 settembre 2002” (doc. 22,
copia scritto 30.10.2002 e “conteggio particolareggiato”, allegato all’istanza
26.1.2005);
che dallo scritto 12.12.2002 della __________ risulta
effettivamente che in data 2.5.2000 è stata emessa una cartella ipotecaria al
portatore di CHF 10'000.-- e in data 3.4.2002 di CHF 40'000.-- gravanti in “(...)
terzo e quarto rango, foglio PPP __________ (quota di 254/1000), comproprietà
del fondo base RFD __________ di __________” (doc. 23, copia scritto
12.12.2002, allegato all’istanza 26.1.2005);
che dall’esame della documentazione prodotta
dall’istante e tenuto conto delle precedenti considerazioni, vi è evidentemente
un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, TF 1P.602/2003 del
23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e detta
pretesa;
che tale importo di CHF 4'311.80 è comunque stato
compensato dagli interessi versati dalla Sezione delle risorse umane;
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che domanda al proposito la somma complessiva di CHF
60'000.-- (CHF 50'000.-- quale importo di base e CHF 10'000.-- come importo
supplementare), asserendo che l’apertura del procedimento penale nei suoi
confronti “(...) gli ha incontestabilmente causato delle lesioni particolarmente
gravi della personalità”, essendo stato accusato di “(...) reati particolarmente
gravi ed infamanti per un __________ __________ __________ di provata capacità,
e che al momento dei fatti vantava ben quindici anni di esperienza nella
Polizia di __________ ed altrettanti in Ticino (doc. 12)”, sostenendo
inoltre che “ulteriore elemento di valutazione dell’ammontare del
risarcimento per il torto morale subito è il fatto che l’inchiesta è stata
condotta con particolare acredine, a senso unico, nell’unico intento di
confermare tutta una serie di preconcetti a carico dell’accusato nell’esasperata
ricerca di impossibili elementi di prova di un” suo “coinvolgimento
(...) nei fatti che gli vennero imputati” (come ad esempio il sequestro
disposto dal procuratore pubblico nel suo ufficio), che “ciò ha amplificato
l’interesse dapprima contenuto nell’alveo professionale ma poi, soprattutto
durante la fase dibattimentale (ma non solo), ha assunto un’ampia risonanza in
tutto il Cantone” e che avrebbe “(...) provocato, di fatto, l’innescarsi
di un processo parallelo a mezzo di stampa che provocò una sorta di condanna
pubblica - ancor prima del” suo “proscioglimento della Corte delle
Assise correzionali - (...); condanna morale dell’opinione pubblica, che né la
sentenza di primo grado né la successiva conferma in cassazione sono riuscite a
cancellare (doc. 14/15)” (istanza 26.1.2005, p. 10 e 11);
che afferma altresì che “il lungo procedimento e il
ricorso del Procuratore Generale, che in tal modo ha invalidato il giudizio di
prime cure e ha rinvigorito il dubbio sulla colpevolezza dell’istante,
rinviando nuovamente il termine del procedimento, vanno tenuti in debita considerazione”,
che “per il tramite del Procuratore Generale, lo Stato si è infatti rivelato
per ben due volte soccombente, amplificando le sofferenze dell’istante e
rendendo la sentenza di assoluzione di prima istanza inefficace alla sua
riabilitazione”, asseverando inoltre che “la frustrazione ad esso
consecutiva e il sentimento di sofferenza dell’istante e della sua famiglia,
non sono cessati nemmeno con la sentenza di secondo grado” e che egli si
sentirebbe “(...) profondamente ferito da uno Stato che con superficialità e
aggressività riservati solo ai peggiori delinquenti, ostinatamente ha
perseguito un funzionario corretto ed esemplare, minando la considerazione che
egli nutriva in se stesso e avvilendo in maniera irreparabile la fierezza con
la quale svolgeva la propria funzione nella Polizia giudiziaria ticinese” (istanza
26.1.2005, p. 12);
che aggiunge pure che il torto morale da lui subito
andrebbe “(...) ben oltre il danno personale subito dai due anni e tre mesi
in cui è rimasto sospeso dalle sue funzioni (...)”, ritenuto che sarebbe
necessario considerare che “(...) è stato oggetto di un lungo ed accanito
procedimento penale e di un pubblico dibattimento avanti una Corte delle Assise
correzionali terminato con una sentenza della Corte di cassazione e di revisione
penale emessa però a ben quattro anni dall’inizio dell’inchiesta e ad oltre tre
anni dalla data di emanazione del decreto di accusa da parte del Procuratore
Generale”, asserendo inoltre che “al momento dell’apertura del
procedimento penale (...) si stava (...) occupando dell’organizzazione di un
Servizio di coordinamento giudiziario nell’ambito dei reati contro il patrimonio
che avrebbe comportato il suo trasferimento di servizio a __________ quale
responsabile della coordinazione giudiziaria, con concrete prospettive
professionali (...) che, ovviamente, non poté avvenire a causa dell’apertura
del procedimento penale in oggetto” e ciò giustificherebbe un’indennità per
torto morale supplementare di CHF 10'000.-- (istanza 26.1.2005, p. 13 e 15);
che è indubbio che all’istante siano state rivolte
delle accuse da considerarsi gravi per un commissario di polizia, il quale ha
sempre avuto delle qualifiche molto buone (cfr. decisione 27.5.2002, p. 11,
inc. __________ e doc. 12 allegato all’istanza 26.1.2005), comprovate anche dal
fatto che egli ha formulato un progetto relativo alla costituzione di un nucleo
addetto alla coordinazione giudiziaria, molto apprezzato dal Comandante __________
(cfr. doc. 18, copia scritto 14.12.1998, allegato all’istanza 26.1.2005);
che egli, a causa della promozione dell’accusa
formulata il 25.2.2000 dall’allora procuratore generale __________ __________
per titolo di falso commesso da funzionario, favoreggiamento e soppressione di
documenti, è stato sospeso dalla sua funzione con effetto immediato “(...)
con contemporanea privazione parziale, nella misura del 50%, dello stipendio”
per oltre due anni (doc. 16, copia risoluzione no. __________ CdS 29.2.2000 e
doc. 17, copia risoluzione governativa no. __________ 3.9.2002, allegati
all’istanza 26.1.2005);
che l’apertura del procedimento penale a suo carico ha
indubbiamente suscitato clamore non solo tra i colleghi di lavoro, ma anche tra
la popolazione locale, la vicenda essendo apparsa sui quotidiani ticinesi (cfr.
doc. 14, CdT 29.5.2002 e doc. 15, GdP 29.5.2002, allegati all’istanza 26.1.2005);
che il procedimento penale a suo carico - sfociato nel
decreto di accusa 31.10.2000 e conclusosi con la sentenza di assoluzione
27.5.2002 della Corte delle assise correzionali di __________, confermata con
decisione 10.2.2004 della CCRP - è durato ben quattro anni e che una soluzione
più celere sarebbe stata, oltre che opportuna, anche necessaria, considerata la
particolare e delicata situazione;
che l’istante non comprova tuttavia che egli,
rispettivamente i suoi famigliari, abbiano subito danni fisici o psichici
superiori a quanto in una simile situazione appare comunque normale, non avendo
apportato alcuna prova attestante un eventuale pregiudizio in tal senso (producendo
un certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica in
nesso causale adeguato) e che non dimostra nemmeno concretamente di aver subito
delle ripercussioni sulla sua attività professionale a causa di questo
procedimento penale;
che benché il procuratore generale evidenzi che “per
quanto attiene alle conseguenze del procedimento penale a livello personale,
con particolare riferimento alla reputazione personale e professionale
dell’istante, si osserva solo che egli è stato pienamente reintegrato nella sua
funzione di __________ __________ __________” (osservazioni PG 1.3.2005, p.
4) occorre evidenziare che egli è stato nondimeno sospeso dalle sue funzioni
per oltre due anni;
che al contrario l’asserzione dell’istante secondo cui
l’inchiesta sarebbe stata condotta “con particolare acredine, a senso unico,
nell’unico intento di confermare tutta una serie di preconcetti a carico
dell’accusato nell’esasperata ricerca di impossibili elementi di prova di un”
suo “coinvolgimento (...) nei fatti che gli vennero imputati” e che egli
sarebbe stato perseguito “(...) con superficialità e aggressività riservati
solo ai peggiori delinquenti, (...)” è da considerarsi una mera argomentazione
di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti, considerati
inoltre l’inattività del suo patrocinatore durante la fase dell’istruzione
formale e il fatto che il presidente della Corte delle assise correzionali ha
in ogni modo concluso che “(...) se può essere ritenuto accertato che nella
conduzione di quest’inchiesta sono stati omessi atti istruttori, in
particolare, se è stato accertato che si è omesso di verificare la posizione
della __________, non sono state, invece, accertate circostanze da cui possa
essere dedotto che IS 1, intenzionalmente, ha omesso di compiere quegli atti
nell’intento di favorire la __________” (decisione 27.5.2002, p. 37,
inc. 72.2000.297), riscontrando in ogni caso un agire negligente - anche se non
penalmente rilevante - da parte di IS 1;
che per la quantificazione della pretesa dipendente
dalla grave lesione della personalità occorre inoltre ricordare che l’istante
era ed è una persona con una funzione pubblica e che pertanto, come tale, deve
assumersi un rischio di esposizione positiva o negativa (cfr. in analogia DTF
127 III 481 e riferimenti), ma che comunque subisce una lesione più incisiva
rispetto ad un comune cittadino;
che tenuto conto di quanto sopra esposto, si
giustifica ammettere la somma di CHF 2’500.-- a titolo di torto morale, oltre
interessi al 5% dal 26.1.2005;
che questo importo contempla pure una riduzione dovuta
alla concolpa dell’istante relativa alle negligenze evidenziate nei due giudizi
assolutori;
che questa conclusione tiene anche conto sia della
soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento
penale nei suoi confronti era ingiustificato, come ritenuto nella sentenza
27.5.2002 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ -
confermata con decisione 10.2.2004 della CCRP - e nella presente decisione, sia
dalla contenuta sofferenza per l’istante, che non ha prodotto alcun certificato
attestante una specifica sofferenza fisica o psichica;
che
l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede
dell’importo di CHF 7'243.65 [di cui CHF 6'000.-- a titolo di onorario (20 ore
a 300.--/ora), CHF 732.-- di spese e CHF 511.65 di IVA al 7.6% (cfr. istanza
26.1.2005, p. 17 e doc. 24 ivi allegato)];
che
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di
moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio
legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del
gravame;
che il dispendio orario esposto appare manifestamente
eccessivo in rapporto alla fattispecie, ritenuto inoltre che la stesura
dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale
difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va quindi riconosciuto un importo di CHF 1’500.--, comprendente onorario, spese
e IVA, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;
che
l’indennità complessiva ammonta a CHF 13'039.35, di cui CHF 9'039.35 per spese
di patrocinio, CHF 2’500.-- a titolo di torto morale e CHF 1’500.-- per
ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla
sentenza 10.2.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,
a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di CHF 13'039.35 oltre
interessi al 5% dal 26.1.2005.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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