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Decisione

60.2005.24

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

1 febbraio 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. C., inc. 19.2004.6) e stralciate quelle inerenti alla perizia del prof. dr.

Stefan Trechsel, come in precedenza;

che per l’anno 2000 l’IVA ammonta a CHF 163.50 (7.5%

su CHF 2’180.30) e per il periodo successivo a CHF 472.90 (7.6% su CHF 6’222.65),

per complessivi CHF 636.40;

che l’istante postula inoltre la rifusione della nota professionale

16.2.2004 relativa alla procedura di ricorso per cassazione dinanzi alla CCRP

per un importo complessivo di CHF 13'985.--, di cui CHF 12'000.-- a titolo di

onorario, CHF 997.20 di spese e CHF 987.70 di IVA (cfr. doc. 9 allegato

all’istanza 26.1.2005);

che giova al proposito ricordare che l’istante in

relazione a questo procedimento ha presentato delle osservazioni al ricorso

9.7.2002 inoltrato dal procuratore pubblico contro la sentenza di assoluzione

27.5.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ e che per questa

procedura gli sono già stati assegnati ripetibili dell’importo di CHF 3'000.--

(cfr. decisione 10.2.2004, p. 21, inc. __________);

che detta somma (da considerarsi come comprensiva di

spese e di IVA) appare congrua alla fattispecie e pertanto la suddetta

richiesta va integralmente respinta;

che per gli interessi moratori sono applicabili le

disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5%

(art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO),

ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 26.1.2005 della presente

istanza;

che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese

legali - l’importo complessivo di CHF 9'039.35, oltre interessi al 5% dal

26.1.2005;

che

- con riferimento al risarcimento dei danni materiali - secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non

possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"

(cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione

interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"

e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto

(cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che

l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta

dell'accusa o della detenzione;

che

per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E.

SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'istante chiede il risarcimento dell’importo di

CHF 4'000.-- per l’allestimento della perizia da parte del prof. dr. Stefan

Trechsel (cfr. doc. 19 allegato all’istanza 26.1.2005);

che la suddetta richiesta non può essere accolta,

apparendo ingiustificata per i motivi esposti in precedenza;

che postula inoltre il risarcimento della somma di CHF

4'311.80 corrispondenti “(...) agli interessi passivi corrisposti per i

prestiti richiesti, almeno sino al 3 settembre 2002” (istanza 26.1.2005, p.

16);

che al proposito afferma che “per far fronte ai

propri impegni finanziari e di mantenimento della famiglia” ha dovuto “(...)

negoziare il 2 maggio 2000 e il 3 aprile 2002, due prestiti bancari di Fr.

10'000.-- e Fr. 40'000.--, garantiti da due cartelle ipotecarie di Fr.

10'000.-- rispettivamente Fr. 40'000.--, gravanti il foglio PPP __________,

comproprietà del fondo no. __________ RFD del Comune di __________ (doc. 23)”,

rilevando inoltre che “considerato che in data 3 settembre 2002 il Consiglio

di Stato lo ha reintegrato con effetto immediato nella funzione precedentemente

occupata al 100% di stipendio, versandogli pure gli arretrati a suo tempo

decurtatigli (doc. 17), è ben evidente che - nel caso di specie - il danno

diretto” da lui “subito (...) si estende senza dubbio agli interessi

passivi corrisposti per i prestiti richiesti, almeno sino al 3 settembre 2002”

(istanza 26.1.2005, p. 16);

che dalla documentazione prodotta dall’istante risulta

tra l’altro che il CdS in data 29.2.2000 ha aperto una procedura disciplinare

nei suoi confronti con risoluzione governativa no. __________ (cfr., al proposito,

doc. 16, copia risoluzione governativa no. __________ 29.2.2000 allegato

all’istanza 26.1.2005), che “(...) in applicazione di detta risoluzione

(...) è stato sospeso, con effetto immediato e a tempo indeterminato, dalla funzione

e dallo stipendio nella misura del 50%”, che con successiva risoluzione

3.9.2002 è stato “(...) reintegrato con effetto immediato nella funzione

precedentemente occupata e nello stipendio al 100%”, revocando

contestualmente la risoluzione governativa no. __________ del 29.2.2000 (doc.

17, copia risoluzione governativa no. __________ 3.9.2002, allegato all’istanza

26.1.2005);

che con scritto 30.10.2002 la Sezione delle risorse

umane ha informato il patrocinatore del qui istante che “(...) unitamente al

salario del mese di novembre 2002, è nostra intenzione versare al signor PR 1

il conguaglio del salario al 50% e gli interessi riguardanti il periodo dal 29

febbraio 2000 al 2 settembre 2002, secondo quanto indicato al punto 3. della

Risoluzione governativa no. __________ del 13 settembre 2002” (doc. 22,

copia scritto 30.10.2002 e “conteggio particolareggiato”, allegato all’istanza

26.1.2005);

che dallo scritto 12.12.2002 della __________ risulta

effettivamente che in data 2.5.2000 è stata emessa una cartella ipotecaria al

portatore di CHF 10'000.-- e in data 3.4.2002 di CHF 40'000.-- gravanti in “(...)

terzo e quarto rango, foglio PPP __________ (quota di 254/1000), comproprietà

del fondo base RFD __________ di __________” (doc. 23, copia scritto

12.12.2002, allegato all’istanza 26.1.2005);

che dall’esame della documentazione prodotta

dall’istante e tenuto conto delle precedenti considerazioni, vi è evidentemente

un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, TF 1P.602/2003 del

23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e detta

pretesa;

che tale importo di CHF 4'311.80 è comunque stato

compensato dagli interessi versati dalla Sezione delle risorse umane;

che

l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al

danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere

d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui

la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata

riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269

e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è

stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può

ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito

dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,

sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della

sua personalità;

che domanda al proposito la somma complessiva di CHF

60'000.-- (CHF 50'000.-- quale importo di base e CHF 10'000.-- come importo

supplementare), asserendo che l’apertura del procedimento penale nei suoi

confronti “(...) gli ha incontestabilmente causato delle lesioni particolarmente

gravi della personalità”, essendo stato accusato di “(...) reati particolarmente

gravi ed infamanti per un __________ __________ __________ di provata capacità,

e che al momento dei fatti vantava ben quindici anni di esperienza nella

Polizia di __________ ed altrettanti in Ticino (doc. 12)”, sostenendo

inoltre che “ulteriore elemento di valutazione dell’ammontare del

risarcimento per il torto morale subito è il fatto che l’inchiesta è stata

condotta con particolare acredine, a senso unico, nell’unico intento di

confermare tutta una serie di preconcetti a carico dell’accusato nell’esasperata

ricerca di impossibili elementi di prova di un” suo “coinvolgimento

(...) nei fatti che gli vennero imputati” (come ad esempio il sequestro

disposto dal procuratore pubblico nel suo ufficio), che “ciò ha amplificato

l’interesse dapprima contenuto nell’alveo professionale ma poi, soprattutto

durante la fase dibattimentale (ma non solo), ha assunto un’ampia risonanza in

tutto il Cantone” e che avrebbe “(...) provocato, di fatto, l’innescarsi

di un processo parallelo a mezzo di stampa che provocò una sorta di condanna

pubblica - ancor prima del” suo “proscioglimento della Corte delle

Assise correzionali - (...); condanna morale dell’opinione pubblica, che né la

sentenza di primo grado né la successiva conferma in cassazione sono riuscite a

cancellare (doc. 14/15)” (istanza 26.1.2005, p. 10 e 11);

che afferma altresì che “il lungo procedimento e il

ricorso del Procuratore Generale, che in tal modo ha invalidato il giudizio di

prime cure e ha rinvigorito il dubbio sulla colpevolezza dell’istante,

rinviando nuovamente il termine del procedimento, vanno tenuti in debita considerazione”,

che “per il tramite del Procuratore Generale, lo Stato si è infatti rivelato

per ben due volte soccombente, amplificando le sofferenze dell’istante e

rendendo la sentenza di assoluzione di prima istanza inefficace alla sua

riabilitazione”, asseverando inoltre che “la frustrazione ad esso

consecutiva e il sentimento di sofferenza dell’istante e della sua famiglia,

non sono cessati nemmeno con la sentenza di secondo grado” e che egli si

sentirebbe “(...) profondamente ferito da uno Stato che con superficialità e

aggressività riservati solo ai peggiori delinquenti, ostinatamente ha

perseguito un funzionario corretto ed esemplare, minando la considerazione che

egli nutriva in se stesso e avvilendo in maniera irreparabile la fierezza con

la quale svolgeva la propria funzione nella Polizia giudiziaria ticinese” (istanza

26.1.2005, p. 12);

che aggiunge pure che il torto morale da lui subito

andrebbe “(...) ben oltre il danno personale subito dai due anni e tre mesi

in cui è rimasto sospeso dalle sue funzioni (...)”, ritenuto che sarebbe

necessario considerare che “(...) è stato oggetto di un lungo ed accanito

procedimento penale e di un pubblico dibattimento avanti una Corte delle Assise

correzionali terminato con una sentenza della Corte di cassazione e di revisione

penale emessa però a ben quattro anni dall’inizio dell’inchiesta e ad oltre tre

anni dalla data di emanazione del decreto di accusa da parte del Procuratore

Generale”, asserendo inoltre che “al momento dell’apertura del

procedimento penale (...) si stava (...) occupando dell’organizzazione di un

Servizio di coordinamento giudiziario nell’ambito dei reati contro il patrimonio

che avrebbe comportato il suo trasferimento di servizio a __________ quale

responsabile della coordinazione giudiziaria, con concrete prospettive

professionali (...) che, ovviamente, non poté avvenire a causa dell’apertura

del procedimento penale in oggetto” e ciò giustificherebbe un’indennità per

torto morale supplementare di CHF 10'000.-- (istanza 26.1.2005, p. 13 e 15);

che è indubbio che all’istante siano state rivolte

delle accuse da considerarsi gravi per un commissario di polizia, il quale ha

sempre avuto delle qualifiche molto buone (cfr. decisione 27.5.2002, p. 11,

inc. __________ e doc. 12 allegato all’istanza 26.1.2005), comprovate anche dal

fatto che egli ha formulato un progetto relativo alla costituzione di un nucleo

addetto alla coordinazione giudiziaria, molto apprezzato dal Comandante __________

(cfr. doc. 18, copia scritto 14.12.1998, allegato all’istanza 26.1.2005);

che egli, a causa della promozione dell’accusa

formulata il 25.2.2000 dall’allora procuratore generale __________ __________

per titolo di falso commesso da funzionario, favoreggiamento e soppressione di

documenti, è stato sospeso dalla sua funzione con effetto immediato “(...)

con contemporanea privazione parziale, nella misura del 50%, dello stipendio”

per oltre due anni (doc. 16, copia risoluzione no. __________ CdS 29.2.2000 e

doc. 17, copia risoluzione governativa no. __________ 3.9.2002, allegati

all’istanza 26.1.2005);

che l’apertura del procedimento penale a suo carico ha

indubbiamente suscitato clamore non solo tra i colleghi di lavoro, ma anche tra

la popolazione locale, la vicenda essendo apparsa sui quotidiani ticinesi (cfr.

doc. 14, CdT 29.5.2002 e doc. 15, GdP 29.5.2002, allegati all’istanza 26.1.2005);

che il procedimento penale a suo carico - sfociato nel

decreto di accusa 31.10.2000 e conclusosi con la sentenza di assoluzione

27.5.2002 della Corte delle assise correzionali di __________, confermata con

decisione 10.2.2004 della CCRP - è durato ben quattro anni e che una soluzione

più celere sarebbe stata, oltre che opportuna, anche necessaria, considerata la

particolare e delicata situazione;

che l’istante non comprova tuttavia che egli,

rispettivamente i suoi famigliari, abbiano subito danni fisici o psichici

superiori a quanto in una simile situazione appare comunque normale, non avendo

apportato alcuna prova attestante un eventuale pregiudizio in tal senso (producendo

un certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica in

nesso causale adeguato) e che non dimostra nemmeno concretamente di aver subito

delle ripercussioni sulla sua attività professionale a causa di questo

procedimento penale;

che benché il procuratore generale evidenzi che “per

quanto attiene alle conseguenze del procedimento penale a livello personale,

con particolare riferimento alla reputazione personale e professionale

dell’istante, si osserva solo che egli è stato pienamente reintegrato nella sua

funzione di __________ __________ __________” (osservazioni PG 1.3.2005, p.

4) occorre evidenziare che egli è stato nondimeno sospeso dalle sue funzioni

per oltre due anni;

che al contrario l’asserzione dell’istante secondo cui

l’inchiesta sarebbe stata condotta “con particolare acredine, a senso unico,

nell’unico intento di confermare tutta una serie di preconcetti a carico

dell’accusato nell’esasperata ricerca di impossibili elementi di prova di un”

suo “coinvolgimento (...) nei fatti che gli vennero imputati” e che egli

sarebbe stato perseguito “(...) con superficialità e aggressività riservati

solo ai peggiori delinquenti, (...)” è da considerarsi una mera argomentazione

di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti, considerati

inoltre l’inattività del suo patrocinatore durante la fase dell’istruzione

formale e il fatto che il presidente della Corte delle assise correzionali ha

in ogni modo concluso che “(...) se può essere ritenuto accertato che nella

conduzione di quest’inchiesta sono stati omessi atti istruttori, in

particolare, se è stato accertato che si è omesso di verificare la posizione

della __________, non sono state, invece, accertate circostanze da cui possa

essere dedotto che IS 1, intenzionalmente, ha omesso di compiere quegli atti

nell’intento di favorire la __________” (decisione 27.5.2002, p. 37,

inc. 72.2000.297), riscontrando in ogni caso un agire negligente - anche se non

penalmente rilevante - da parte di IS 1;

che per la quantificazione della pretesa dipendente

dalla grave lesione della personalità occorre inoltre ricordare che l’istante

era ed è una persona con una funzione pubblica e che pertanto, come tale, deve

assumersi un rischio di esposizione positiva o negativa (cfr. in analogia DTF

127 III 481 e riferimenti), ma che comunque subisce una lesione più incisiva

rispetto ad un comune cittadino;

che tenuto conto di quanto sopra esposto, si

giustifica ammettere la somma di CHF 2’500.-- a titolo di torto morale, oltre

interessi al 5% dal 26.1.2005;

che questo importo contempla pure una riduzione dovuta

alla concolpa dell’istante relativa alle negligenze evidenziate nei due giudizi

assolutori;

che questa conclusione tiene anche conto sia della

soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento

penale nei suoi confronti era ingiustificato, come ritenuto nella sentenza

27.5.2002 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ -

confermata con decisione 10.2.2004 della CCRP - e nella presente decisione, sia

dalla contenuta sofferenza per l’istante, che non ha prodotto alcun certificato

attestante una specifica sofferenza fisica o psichica;

che

l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede

dell’importo di CHF 7'243.65 [di cui CHF 6'000.-- a titolo di onorario (20 ore

a 300.--/ora), CHF 732.-- di spese e CHF 511.65 di IVA al 7.6% (cfr. istanza

26.1.2005, p. 17 e doc. 24 ivi allegato)];

che

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di

moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio

legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del

gravame;

che il dispendio orario esposto appare manifestamente

eccessivo in rapporto alla fattispecie, ritenuto inoltre che la stesura

dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale

difficoltà particolari;

che

l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il

patrocinatore conosceva la fattispecie;

che

va quindi riconosciuto un importo di CHF 1’500.--, comprendente onorario, spese

e IVA, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;

che

l’indennità complessiva ammonta a CHF 13'039.35, di cui CHF 9'039.35 per spese

di patrocinio, CHF 2’500.-- a titolo di torto morale e CHF 1’500.-- per

ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è accolta.

Di

conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla

sentenza 10.2.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del

Tribunale d'appello (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________,

a titolo di indennità giusta l'art. 317 CPP, l'importo di CHF 13'039.35 oltre

interessi al 5% dal 26.1.2005.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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