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Decisione

60.2005.240

istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di abbandono. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).

28 giugno 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di

escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto

dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito

a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione

dell'obbligato - segnatamente se

l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua

incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr.

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 10; N.

SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206; G. PIQUEREZ, op. cit., n.

4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. __________);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,

debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al

comportamento riprovevole di un accusato;

che

in questo senso il Tribunale federale ha già giudicato conforme all’art. 32

Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del

procedimento penale a carico di un accusato liberato in mancanza di un

presupposto costitutivo del reato imputatogli, ove egli abbia chiaramente

violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante

dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo

riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al

procedimento penale (decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005 e 1P.126/2005 del

27.4.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.; cfr.

anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17 ss.; N.

SCHMID, op. cit., § 66 n. 1206);

che

a maggior ragione la presunzione di innocenza non vieta di respingere

un’istanza di indennità presentata dall’accusato prosciolto, purché dalla

relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo penale,

del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);

che

nel caso di specie il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del

procedimento penale aperto - tra l’altro - nei confronti di IS 1 per titolo di acquisizione

illecita di dati;

che

ha in particolare esposto che "(...) non è contestato come la notte del

10/11.02.2004 a __________, presso gli uffici del __________ __________ __________

__________ (di seguito __________)" IS 1 "ha proceduto, in

presenza e con l'accordo rispettivamente l'aiuto di __________ __________, alla

copiatura di alcuni files all'hard disk (che smontò) di un personal computer di

un collaboratore (____________________) della __________ __________ (ora __________

__________ __________ __________ __________) per poi trasferirli in un computer

fisso dell'ufficio" e che "è chiaro come tenuto conto delle

così avvenute modalità di copiatura l'accesso a questi dati (...) non era

assolutamente autorizzato (...)" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 2);

che

"in specie l'inchiesta, in forza all'interrogatorio del 19.05.2004 di __________

__________, ha permesso di stabilire come di tutte le cartelle così copiate una

(__________) era vuota, una seconda (__________) non presentava "alcun

dato di carattere economico o collegato al sistema __________ ", mentre le

restanti (ad eccezione della __________ __________ __________) potevano

"essere recuperate o via internet o altrimenti sarebbero comunque state

consegnate ai rappresentati del __________ una volta terminata

l'installazione"" e che "per quel che concerne il

software __________ __________ __________, del valore economico di Fr. 546.--,

si ricorda come questo programma, seppur solo a scopo valutativo, era già stato

consegnato al __________ a metà agosto 2003" (decreto di abbandono

23.7.2004, p. 2);

che

"a fronte di ciò si può allora concludere come con il loro ingiustificato

agire" IS 1 "e __________ __________ si siano procurati dati informatici

già in loro possesso, rispettivamente di libero accesso via internet o

economicamente senza valore", che "(...) nell'ottica soggettiva

del prospettato reato (...) il presupposto di legge dell'indebito profitto

(...) non risulta realizzato (...) poiché (...) i dati così copiati erano liberamente

accessibili, non avevano valore economico o erano già in possesso dei due

autori" e "(...) poiché con il loro agire i due accusati non

volevano conseguire un indebito profitto ai sensi di legge", richiamando

le dichiarazioni rilasciate da IS 1, __________ __________ e __________ __________

dinanzi al Ministero pubblico" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 2 e 3);

che

il magistrato inquirente ha pure osservato che l'assenza di indebito profitto

da parte di IS 1 e __________ __________ poteva lasciare aperta la via

dell'ipotesi di reato di cui all'art. 143 bis CP [secondo cui è punito, a

querela di parte, per accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati chiunque,

senza fine di lucro, si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di

trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati

specialmente protetto contro ogni suo accesso (BSK StGB II - P. WEISSENBERGER,

Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 143 bis CP)], che non è stata esaminata considerato

come con scritto 24/26.5.2004 la __________ __________ __________ __________ __________,

rispettivamente __________ __________, hanno rinunciato a sporgere querela

penale nei loro confronti (cfr. decreto di abbandono 23.7.2004, p. 3; AI 24,

scritto 24/26.5.2004 della __________ __________ __________ __________ __________);

che,

in conclusione, il procuratore pubblico ha nondimeno evidenziato che "la

presente decisione non può comunque far passare in secondo piano

l'inaccettabile e grave comportamento, da stigmatizzare, dei tre accusati ma in

particolare di" IS 1 e __________ __________, "che dovrà

essere debitamente valutato nel contesto della relativa loro procedura

amministrativa" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 3);

che

per quanto concerne il procedimento disciplinare aperto a carico di IS 1 va

evidenziato che con risoluzione no. __________ del 3.3.2004 il Consiglio di

Stato della Repubblica del Cantone Ticino (di seguito CdS), su proposta del

Dipartimento delle istituzioni, preso in particolare atto della segnalazione

25.2.2004 del __________ __________ __________ __________ __________ __________,

ha deciso il trasferimento di IS 1 presso l'__________ di __________ dal

4.3.2004, per un periodo massimo di un mese (cfr. doc. C, copia risoluzione no.

__________ del 3.3.2004, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che

con scritto 5.4.2004 il procuratore generale ha comunicato al CdS che in data

30.3.2004 nei confronti di IS 1, funzionario presso il __________ __________ __________

__________ __________, è stata promossa l'accusa per titolo di acquisizione

illecita di dati (art. 143 CP), rilevando inoltre che è impossibile

pronunciarsi sulla gravità dei fatti, considerato lo stadio della procedura,

ritenendo nondimeno "(...) doverosa la presente segnalazione per le

valutazioni amministrative sul rapporto di fiducia di competenza" del CdS

(AI 10, scritto 5.4.2004);

che

con risoluzione no. __________ del 20.4.2004 il CdS, su proposta del

Dipartimento delle istituzioni, richiamando la risoluzione governativa no. __________,

lo scritto 5.4.2004 del procuratore generale, nonché lo scritto 13.4.2004 del

direttore della Divisione della giustizia, ha deciso la sospensione della

funzione di IS 1, __________ __________ __________ __________ __________ __________

__________ __________ __________, privandolo dallo stipendio nella misura del

50%, contro cui IS 1 ha inoltrato ricorso presso il Tribunale cantonale

amministrativo (di seguito Tram; cfr. doc. D, copia risoluzione no. __________ del

20.4.2004, e doc. E, copia ordinanza 11.5.2004, inc. __________, allegati

all'istanza 21/25.7.2005);

che

con successiva risoluzione no. __________ del 9.11.2004 il CdS, su proposta

della Sezione delle risorse umane, ha abbandonato il procedimento disciplinare

aperto nei confronti di IS 1, ha revocato - dall'1.11.2004 - la risoluzione

governativa no. __________, decidendo inoltre di riversargli il salario sospeso

cautelativamente fino al 31.10.2004 ammontante a CHF 22'999.05, oltre interessi

pari a CHF 297.05, di liberarlo dall'obbligo di prestare servizio

all'amministrazione cantonale dall'1.11.2004, di prospettargli la disdetta del

rapporto d'impiego per giustificati motivi ai sensi degli art. 53, 58 lit. c e

60 cpv. 1 e cpv. 3 lit. c LORD (cfr. doc. F, copia risoluzione no. __________ del

9.11.2004, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che

con scritto 23.11.2004 IS 1 ha chiesto di sottoporre il suo caso alla

Commissione conciliativa per il personale dello Stato, postulando di annullare

la prospettata disdetta del rapporto d'impiego e di poter essere reinserito, mediante

un'altra funzione, nell'amministrazione cantonale (cfr. doc. G, copia scritto

23.11.2004 dell'avv. PR 1, allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che

in data 17.12.2004 si è tenuta un'udienza a __________ alla quale hanno

partecipato i membri della Commissione conciliativa per il personale dello

Stato, __________ __________ e __________ per la Sezione delle risorse umane e

gli avv. __________ __________ e avv. PR 1, unitamente al loro assistito IS 1, in

cui le parti hanno convenuto di avviare le trattative sulla motivazione della

disdetta e sulla salvaguardia dell'indennità di uscita (cfr. doc. H, copia

"__________", allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che

con risoluzione no. __________ del 23.2.2005 il CdS, su proposta della Sezione delle

risorse umane, richiamando tra l'altro la suddetta relazione presidenziale, ha

deciso che il rapporto d'impiego di IS 1 è disdetto con effetto dal 31.5.2005 e

che fino a quella data egli è liberato dall'obbligo di prestare servizio presso

la __________ __________, annullando la risoluzione governativa no. __________

del 14.2.2005 (cfr. doc. I, copia risoluzione no. __________ del 23.2.2005,

allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che

in data 17.5.2005 il Tram ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato il 10.5.2004

da IS 1 contro la risoluzione no. __________ datata 20.4.2004 del CdS, siccome

divenuto privo d'oggetto (cfr. doc. L, decreto di stralcio 17.5.2005, inc. __________,

allegato all'istanza 21/25.7.2005);

che

il 12.7.2005 il CdS, su proposta della Sezione delle risorse umane, ha

riconosciuto ad IS 1 un'indennità d'uscita di CHF 52'829.65 (cfr. doc. M, copia

risoluzione no. __________ del 12.7.2005);

che,

nonostante sia stato deciso l'abbandono del procedimento disciplinare, il CdS

ha nondimeno rilevato che "(...) l'inchiesta disciplinare e la

documentazione agli atti hanno permesso di accertare che" ad IS 1

"(...) sono imputabili i seguenti addebiti:

·

violazione di segreti privati, accesso

indebito a un sistema per l'elaborazione dati;

·

acquisizione illecita di dati, accesso

indebito a un sistema per l'elaborazione di dati: oggetto di un procedimento;

·

attività accessoria svolta senza alcuna

autorizzazione;

·

utilizzo abusivo dell'auto di servizio;

·

abuso del natel di servizio;

·

utilizzo improprio di una pistola ad aria

compressa in ufficio;

·

connessione in remoto;

·

utilizzo improprio di un programma di decriptaggio

di password;

·

gioco sul posto di lavoro;

·

decisione sulla cessione gratuita a terzi,

senza autorizzazione, di hard/software di proprietà dello Stato"

(doc.

F, copia risoluzione no. __________ del 9.11.2004, p. 2, allegato all'istanza

21/25.7.2005);

che

del resto nemmeno dalle osservazioni formulate da IS 1 in relazione allo

scritto 29.7.2004 del __________ __________ __________ __________ mediante il

quale gli ha intimato i suddetti addebiti sarebbero emersi "(...)

motivi che possano in qualche modo indurre l'autorità di nomina a modificare la

propria opinione" e che "in tali circostanze" IS 1

"(...), con il suo ingiustificato agire, non ha solo disatteso i suoi

doveri di servizio ma ha altresì compromesso in modo irreversibile quel solido

rapporto di fiducia accresciuto nei confronti dell'utenza e dei suoi superiori

che necessariamente deve sussistere in un funzionario pubblico con una funzione

particolarmente delicata e con ampi margini discrezionali" (doc. F,

copia risoluzione no. __________ del 9.11.2004, p. 2, allegato all'istanza

21/25.7.2005);

che

il rapporto d'impiego di IS 1 è stato sciolto per disdetta giusta l'art. 58 lit.

c e 60 cpv. 1 LORD - secondo cui l'autorità di nomina può sciogliere il

rapporto d'impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi

di giustificati motivi - e 60 cpv. 3 lit. c LORD - secondo cui è considerato come

giustificato motivo qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale

non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare

il rapporto di impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e

disponibile nell'ambito di posti vacanti - dall'1.6.2005 (cfr. doc. M, risoluzione

no. __________ del 12.7.2005, rispettivamente doc. I, risoluzione no. __________

del 23.2.2005, allegati all'istanza 21/25.7.2005);

che

durante il colloquio tenutosi il 25.10.2004 il Comandante __________ __________

__________ ha comunicato ad IS 1, assistito dai suoi patrocinatori,

l'inesigibilità della continuazione del rapporto di lavoro (cfr. doc. I, copia

risoluzione no. __________ del 23.2.2005, p. 2, allegato all'istanza

21/25.7.2005);

che

IS 1, con riferimento ai fatti accaduti, ha del resto dichiarato che "(...),

fra le 23.00 e le 24.00, il consulente (...) __________, vista l'ora e la

stanchezza non era intenzionato a rientrare in ufficio per continuare il lavoro

come si era dapprima previsto, e decise di rientrare (...)" nell'albergo

di __________ in cui alloggiava, che "io, __________ e __________ siamo

per contro rientrati in ufficio perché volevamo chiudere tutto l'ufficio,

spegnere le luci e inserire l'allarme, (...)", che "rientrati

in ufficio abbiamo visto che vi erano due o forse tre PC portatili del

consulente", che "(...) eravamo rientrati tutti e tre insieme

e vi è stato uno scambio di battute fra me e __________ nel corso del quale abbiamo

deciso di copiare uno specifico software presente sul computer che veniva

utilizzato per l'installazione", che "per impossessarci di

questo insieme di files, ritenuto come il computer fosse sì ancora acceso ma

bloccato da una password, l'abbiamo aperto estraendone il disco fisso",

che "materialmente l'operazione l'ho eseguita io con l'assistenza di __________

che mi ha passato del materiale per la copiatura", ammettendo inoltre

che "eravamo consapevoli che si trattava di un'operazione illecita

anche se l'abbiamo vista più che altro come una bravata nell'interesse dello Stato"

(AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1, p. 2, 3 e 4);

che

nel suo successivo interrogatorio ha dichiarato che il suo superiore è __________

__________, mentre "(...) sotto le mie dipendenze lavoravano __________,

__________, __________ ed un apprendista", confermando inoltre il

contenuto del suo precedente interrogatorio, precisando che "(...) si è

trattato più che altro di una bravata, non nell'interesse dello Stato e senza

pensarci troppo, dettata da curiosità personale" [AI 35, verbale d'interrogatorio

14 aprile 1999 (recte: 14 giugno 2004), p. 1];

che

__________ __________, dal canto suo, ha in particolare affermato che "(...)

di questa storia (...) non ha mai saputo nulla sino ad oggi, né tantomeno

qualcuno, (...), lo aveva informato su quanto avvenuto durante il suo ultimo

soggiorno a __________ " e che "in altri termini sino a questa

mattina (...) non sapeva che IS 1 e qualcun altro della __________ avevano

copiato senza il suo consenso dei dati dal suo PC" (AI 22, verbale

d'interrogatorio 19.5.2004 di __________ __________, p. 9);

che

tenuto conto di quanto sopra esposto è indubbio che IS 1, in qualità di capo del

"progetto __________ " (AI 1, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di __________

__________, p. 2; AI 2, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di __________ __________,

p. 1; AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1, p. 1 e 2), di responsabile

del supporto tecnico del servizio informatico presso la __________ __________ e

capo (tra l'altro) di __________ __________ (AI 35, verbale d'interrogatorio

14.7.2004 di IS 1, p. 1; istanza 21/25.7.2005, p. 4), ha assunto un

comportamento riprovevole sotto il profilo civile nei confronti del suo datore

lavoro (lo Stato) e altresì nei confronti di __________ __________,

rispettivamente nei confronti del di lui datore di lavoro, che hanno rinunciato

a presentare querela penale nei suoi confronti, in particolare con riferimento

ai fatti accaduti a __________ la notte del 10/11.2.2004;

che

del resto è proprio in seguito a questo comportamento riprovevole sotto il

profilo del diritto civile - inteso, in modo generale, come violazione di

qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299) - che in data

25.2.2004 il __________ __________ __________ __________, __________ __________,

ha segnalato "(...) taluni abusi sulla rete informatica della __________

__________, commessi da alcuni collaboratori del __________ __________ __________

__________ __________ ", tra cui figurava anche IS 1, che è stata aperta

un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 del Regolamento

sulla __________, che con risoluzione 3.3.2004 è stato trasferito provvisoriamente

per la durata massima di un mese presso un altro ufficio giusta l'art. 38 LORD (secondo

cui il Consiglio di Stato ha tra l'altro la facoltà di trasferire

provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è

stata aperta un'inchiesta disciplinare) e che soltanto successivamente - il

30.3.2004 - è stato aperto d'ufficio un procedimento penale anche nei suoi

confronti per titolo di acquisizione illecita di dati (doc. C, copia risoluzione

no. __________ del 3.3.2004, p. 1, allegato all'istanza 21/25.7.2005; decreto

di abbandono 23.7.2004, p. 1; AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1,

p. 1 ss.);

che

alla luce di questi fatti ed in considerazione dell'art. 44 CO e della

giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l'istanza 21/25.7.2005

deve pertanto essere integralmente respinta, senza procedere all'esame delle

singole richieste formulate dall'istante;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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