60.2005.240
istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di abbandono. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).
28 giugno 2006Italiano19 min
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Numero d'incarto:
60.2005.240
Data decisione, Autorità:
28.06.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. decreto di abbandono. esclusione del risarcimento (art. 44 CO).
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.240
Lugano
28 giugno
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi,
Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/25.7.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento
penale sfociato nel decreto d'abbandono 23.7.2004 emanato dal procuratore pubblico
Marco Villa (ABB __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 26.7.2005 del procuratore pubblico, che
rinuncia a formulare osservazioni, rimettendosi all'equo giudizio di questa
Camera;
preso atto dello scritto 25/27.7.2005 dell'avv. PR 1, mediante il
quale ha prodotto copia di due certificati medici;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
in data 30.3.2004 è stato aperto d'ufficio un procedimento penale tra l'altro
nei confronti di IS 1 - nominato con risoluzione governativa no. __________ del
19.5.1992 operatore presso il __________ __________ __________ __________ __________
__________ e dall'1.8.1998 promosso e nominato come programmatore sempre presso
la __________ __________ (cfr. doc. I, copia risoluzione no. __________ del
23.2.2005, p. 1, allegato all'istanza 21/25.7.2005) -, il quale il medesimo
giorno è stato sentito dinanzi al Ministero pubblico in qualità di indagato
"(...) a seguito delle notizie di reato emerse in particolare
nell'odierno verbale da me reso al cap. __________ __________ nel contesto
dell'inchiesta amministrativa concernente il nostro __________ __________ "
(AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1, p. 1);
che
durante questo interrogatorio, il procuratore generale Bruno Balestra ha
promosso l'accusa nei suoi confronti per titolo di acquisizione illecita di
dati (art. 143 CP) "(...) per avere, in data imprecisata, fra gennaio e
febbraio 2004, agendo in correità con __________ __________, per procacciare a
sé o ad altri indebito profitto, estrapolato dal PC del consulente della ditta __________
__________ __________, dati a lui non destinati, specialmente protetti contro
un accesso non autorizzato" (AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004
di IS 1, p. 6);
che
con decisione 23.7.2004 il procuratore pubblico Marco Villa ha decretato
l'abbandono del suddetto procedimento penale non ritenendo adempiuto il
presupposto soggettivo del reato di cui all'art. 143 CP, evidenziando in
particolare che "la negazione dell'indebito profitto poteva invece
lasciare aperta la via, nei confronti dei due (ndr: IS 1 e __________ __________),
del possibile reato di accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati
(art. 143bis CPS)", ma che "l'esame di una tale ipotesi
rivelasi comunque inutile nella misura in cui sia il menzionato collaboratore (ndr:
__________ __________) che la __________ __________ __________ __________ __________
con scritto del 24.05.2004 hanno comunicato che non è loro intenzione
presentare querela" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 3);
che
con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320
cpv. 1 CPP - l’istante chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in
seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 16'327.90 oltre interessi al
5% dall'1.10.2004, di cui CHF 13'327.90 per spese di patrocinio, CHF 2'000.-- a
titolo di torto morale e CHF 1'000.--per spese e ripetibili per la presente
istanza (cfr. istanza 21/25.7.2005, p. 10 e 11);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
ogni accusato prosciolto ha il diritto di pretendere dallo Stato il risarcimento
dei danni derivanti dal procedimento penale, indipendentemente dai motivi che
hanno indotto il giudice o il procuratore pubblico ad emanare una dichiarazione
di non colpevolezza (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 12);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento
pieno (“rifusione”) delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie
e dei danni materiali, nonché nella “riparazione” del torto morale, la
cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice;
che
per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione
dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale
suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr.
Fatti
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l'art. 44 cpv. 1 CO prevede la possibilità per il giudice di
escludere o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto
dannoso o se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito
a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione
dell'obbligato - segnatamente se
l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua
incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (cfr.
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 10; N.
SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, § 66 n. 1206; G. PIQUEREZ, op. cit., n.
4027; cfr. decisione CRP 19.5.2003, inc. __________);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato;
che
in questo senso il Tribunale federale ha già giudicato conforme all’art. 32
Cost. fed. (art. 4 vCost. fed.) ed all’art. 6 n. 2 CEDU porre le spese del
procedimento penale a carico di un accusato liberato in mancanza di un
presupposto costitutivo del reato imputatogli, ove egli abbia chiaramente
violato una norma di comportamento, scritta o non scritta, risultante
dall’ordinamento giuridico svizzero considerato globalmente, in modo
riprovevole sotto il profilo del diritto civile ed abbia così dato luogo al
procedimento penale (decisione TF 1P.534/2005 del 15.11.2005 e 1P.126/2005 del
27.4.2005; Praxis des Bundesgerichts 2001 Nr. 59, p. 351; DTF 116 Ia 162 ss.; cfr.
anche R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 108 n. 17 ss.; N.
SCHMID, op. cit., § 66 n. 1206);
che
a maggior ragione la presunzione di innocenza non vieta di respingere
un’istanza di indennità presentata dall’accusato prosciolto, purché dalla
relativa decisione non risulti un apprezzamento negativo, sotto il profilo penale,
del suo comportamento (decisione TF 1P.388/2004 del 20.8.2004; DTF 115 Ia 309);
che
nel caso di specie il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del
procedimento penale aperto - tra l’altro - nei confronti di IS 1 per titolo di acquisizione
illecita di dati;
che
ha in particolare esposto che "(...) non è contestato come la notte del
10/11.02.2004 a __________, presso gli uffici del __________ __________ __________
__________ (di seguito __________)" IS 1 "ha proceduto, in
presenza e con l'accordo rispettivamente l'aiuto di __________ __________, alla
copiatura di alcuni files all'hard disk (che smontò) di un personal computer di
un collaboratore (____________________) della __________ __________ (ora __________
__________ __________ __________ __________) per poi trasferirli in un computer
fisso dell'ufficio" e che "è chiaro come tenuto conto delle
così avvenute modalità di copiatura l'accesso a questi dati (...) non era
assolutamente autorizzato (...)" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 2);
che
"in specie l'inchiesta, in forza all'interrogatorio del 19.05.2004 di __________
__________, ha permesso di stabilire come di tutte le cartelle così copiate una
(__________) era vuota, una seconda (__________) non presentava "alcun
dato di carattere economico o collegato al sistema __________ ", mentre le
restanti (ad eccezione della __________ __________ __________) potevano
"essere recuperate o via internet o altrimenti sarebbero comunque state
consegnate ai rappresentati del __________ una volta terminata
l'installazione"" e che "per quel che concerne il
software __________ __________ __________, del valore economico di Fr. 546.--,
si ricorda come questo programma, seppur solo a scopo valutativo, era già stato
consegnato al __________ a metà agosto 2003" (decreto di abbandono
23.7.2004, p. 2);
che
"a fronte di ciò si può allora concludere come con il loro ingiustificato
agire" IS 1 "e __________ __________ si siano procurati dati informatici
già in loro possesso, rispettivamente di libero accesso via internet o
economicamente senza valore", che "(...) nell'ottica soggettiva
del prospettato reato (...) il presupposto di legge dell'indebito profitto
(...) non risulta realizzato (...) poiché (...) i dati così copiati erano liberamente
accessibili, non avevano valore economico o erano già in possesso dei due
autori" e "(...) poiché con il loro agire i due accusati non
volevano conseguire un indebito profitto ai sensi di legge", richiamando
le dichiarazioni rilasciate da IS 1, __________ __________ e __________ __________
dinanzi al Ministero pubblico" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 2 e 3);
che
il magistrato inquirente ha pure osservato che l'assenza di indebito profitto
da parte di IS 1 e __________ __________ poteva lasciare aperta la via
dell'ipotesi di reato di cui all'art. 143 bis CP [secondo cui è punito, a
querela di parte, per accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati chiunque,
senza fine di lucro, si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di
trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati
specialmente protetto contro ogni suo accesso (BSK StGB II - P. WEISSENBERGER,
Basilea 2003, n. 1 ss. ad art. 143 bis CP)], che non è stata esaminata considerato
come con scritto 24/26.5.2004 la __________ __________ __________ __________ __________,
rispettivamente __________ __________, hanno rinunciato a sporgere querela
penale nei loro confronti (cfr. decreto di abbandono 23.7.2004, p. 3; AI 24,
scritto 24/26.5.2004 della __________ __________ __________ __________ __________);
che,
in conclusione, il procuratore pubblico ha nondimeno evidenziato che "la
presente decisione non può comunque far passare in secondo piano
l'inaccettabile e grave comportamento, da stigmatizzare, dei tre accusati ma in
particolare di" IS 1 e __________ __________, "che dovrà
essere debitamente valutato nel contesto della relativa loro procedura
amministrativa" (decreto di abbandono 23.7.2004, p. 3);
che
per quanto concerne il procedimento disciplinare aperto a carico di IS 1 va
evidenziato che con risoluzione no. __________ del 3.3.2004 il Consiglio di
Stato della Repubblica del Cantone Ticino (di seguito CdS), su proposta del
Dipartimento delle istituzioni, preso in particolare atto della segnalazione
25.2.2004 del __________ __________ __________ __________ __________ __________,
ha deciso il trasferimento di IS 1 presso l'__________ di __________ dal
4.3.2004, per un periodo massimo di un mese (cfr. doc. C, copia risoluzione no.
__________ del 3.3.2004, allegato all'istanza 21/25.7.2005);
che
con scritto 5.4.2004 il procuratore generale ha comunicato al CdS che in data
30.3.2004 nei confronti di IS 1, funzionario presso il __________ __________ __________
__________ __________, è stata promossa l'accusa per titolo di acquisizione
illecita di dati (art. 143 CP), rilevando inoltre che è impossibile
pronunciarsi sulla gravità dei fatti, considerato lo stadio della procedura,
ritenendo nondimeno "(...) doverosa la presente segnalazione per le
valutazioni amministrative sul rapporto di fiducia di competenza" del CdS
(AI 10, scritto 5.4.2004);
che
con risoluzione no. __________ del 20.4.2004 il CdS, su proposta del
Dipartimento delle istituzioni, richiamando la risoluzione governativa no. __________,
lo scritto 5.4.2004 del procuratore generale, nonché lo scritto 13.4.2004 del
direttore della Divisione della giustizia, ha deciso la sospensione della
funzione di IS 1, __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________, privandolo dallo stipendio nella misura del
50%, contro cui IS 1 ha inoltrato ricorso presso il Tribunale cantonale
amministrativo (di seguito Tram; cfr. doc. D, copia risoluzione no. __________ del
20.4.2004, e doc. E, copia ordinanza 11.5.2004, inc. __________, allegati
all'istanza 21/25.7.2005);
che
con successiva risoluzione no. __________ del 9.11.2004 il CdS, su proposta
della Sezione delle risorse umane, ha abbandonato il procedimento disciplinare
aperto nei confronti di IS 1, ha revocato - dall'1.11.2004 - la risoluzione
governativa no. __________, decidendo inoltre di riversargli il salario sospeso
cautelativamente fino al 31.10.2004 ammontante a CHF 22'999.05, oltre interessi
pari a CHF 297.05, di liberarlo dall'obbligo di prestare servizio
all'amministrazione cantonale dall'1.11.2004, di prospettargli la disdetta del
rapporto d'impiego per giustificati motivi ai sensi degli art. 53, 58 lit. c e
60 cpv. 1 e cpv. 3 lit. c LORD (cfr. doc. F, copia risoluzione no. __________ del
9.11.2004, allegato all'istanza 21/25.7.2005);
che
con scritto 23.11.2004 IS 1 ha chiesto di sottoporre il suo caso alla
Commissione conciliativa per il personale dello Stato, postulando di annullare
la prospettata disdetta del rapporto d'impiego e di poter essere reinserito, mediante
un'altra funzione, nell'amministrazione cantonale (cfr. doc. G, copia scritto
23.11.2004 dell'avv. PR 1, allegato all'istanza 21/25.7.2005);
che
in data 17.12.2004 si è tenuta un'udienza a __________ alla quale hanno
partecipato i membri della Commissione conciliativa per il personale dello
Stato, __________ __________ e __________ per la Sezione delle risorse umane e
gli avv. __________ __________ e avv. PR 1, unitamente al loro assistito IS 1, in
cui le parti hanno convenuto di avviare le trattative sulla motivazione della
disdetta e sulla salvaguardia dell'indennità di uscita (cfr. doc. H, copia
"__________", allegato all'istanza 21/25.7.2005);
che
con risoluzione no. __________ del 23.2.2005 il CdS, su proposta della Sezione delle
risorse umane, richiamando tra l'altro la suddetta relazione presidenziale, ha
deciso che il rapporto d'impiego di IS 1 è disdetto con effetto dal 31.5.2005 e
che fino a quella data egli è liberato dall'obbligo di prestare servizio presso
la __________ __________, annullando la risoluzione governativa no. __________
del 14.2.2005 (cfr. doc. I, copia risoluzione no. __________ del 23.2.2005,
allegato all'istanza 21/25.7.2005);
che
in data 17.5.2005 il Tram ha stralciato dai ruoli il ricorso presentato il 10.5.2004
da IS 1 contro la risoluzione no. __________ datata 20.4.2004 del CdS, siccome
divenuto privo d'oggetto (cfr. doc. L, decreto di stralcio 17.5.2005, inc. __________,
allegato all'istanza 21/25.7.2005);
che
il 12.7.2005 il CdS, su proposta della Sezione delle risorse umane, ha
riconosciuto ad IS 1 un'indennità d'uscita di CHF 52'829.65 (cfr. doc. M, copia
risoluzione no. __________ del 12.7.2005);
che,
nonostante sia stato deciso l'abbandono del procedimento disciplinare, il CdS
ha nondimeno rilevato che "(...) l'inchiesta disciplinare e la
documentazione agli atti hanno permesso di accertare che" ad IS 1
"(...) sono imputabili i seguenti addebiti:
·
violazione di segreti privati, accesso
indebito a un sistema per l'elaborazione dati;
·
acquisizione illecita di dati, accesso
indebito a un sistema per l'elaborazione di dati: oggetto di un procedimento;
·
attività accessoria svolta senza alcuna
autorizzazione;
·
utilizzo abusivo dell'auto di servizio;
·
abuso del natel di servizio;
·
utilizzo improprio di una pistola ad aria
compressa in ufficio;
·
connessione in remoto;
·
utilizzo improprio di un programma di decriptaggio
di password;
·
gioco sul posto di lavoro;
·
decisione sulla cessione gratuita a terzi,
senza autorizzazione, di hard/software di proprietà dello Stato"
(doc.
F, copia risoluzione no. __________ del 9.11.2004, p. 2, allegato all'istanza
21/25.7.2005);
che
del resto nemmeno dalle osservazioni formulate da IS 1 in relazione allo
scritto 29.7.2004 del __________ __________ __________ __________ mediante il
quale gli ha intimato i suddetti addebiti sarebbero emersi "(...)
motivi che possano in qualche modo indurre l'autorità di nomina a modificare la
propria opinione" e che "in tali circostanze" IS 1
"(...), con il suo ingiustificato agire, non ha solo disatteso i suoi
doveri di servizio ma ha altresì compromesso in modo irreversibile quel solido
rapporto di fiducia accresciuto nei confronti dell'utenza e dei suoi superiori
che necessariamente deve sussistere in un funzionario pubblico con una funzione
particolarmente delicata e con ampi margini discrezionali" (doc. F,
copia risoluzione no. __________ del 9.11.2004, p. 2, allegato all'istanza
21/25.7.2005);
che
il rapporto d'impiego di IS 1 è stato sciolto per disdetta giusta l'art. 58 lit.
c e 60 cpv. 1 LORD - secondo cui l'autorità di nomina può sciogliere il
rapporto d'impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi
di giustificati motivi - e 60 cpv. 3 lit. c LORD - secondo cui è considerato come
giustificato motivo qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale
non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina possa continuare
il rapporto di impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e
disponibile nell'ambito di posti vacanti - dall'1.6.2005 (cfr. doc. M, risoluzione
no. __________ del 12.7.2005, rispettivamente doc. I, risoluzione no. __________
del 23.2.2005, allegati all'istanza 21/25.7.2005);
che
durante il colloquio tenutosi il 25.10.2004 il Comandante __________ __________
__________ ha comunicato ad IS 1, assistito dai suoi patrocinatori,
l'inesigibilità della continuazione del rapporto di lavoro (cfr. doc. I, copia
risoluzione no. __________ del 23.2.2005, p. 2, allegato all'istanza
21/25.7.2005);
che
IS 1, con riferimento ai fatti accaduti, ha del resto dichiarato che "(...),
fra le 23.00 e le 24.00, il consulente (...) __________, vista l'ora e la
stanchezza non era intenzionato a rientrare in ufficio per continuare il lavoro
come si era dapprima previsto, e decise di rientrare (...)" nell'albergo
di __________ in cui alloggiava, che "io, __________ e __________ siamo
per contro rientrati in ufficio perché volevamo chiudere tutto l'ufficio,
spegnere le luci e inserire l'allarme, (...)", che "rientrati
in ufficio abbiamo visto che vi erano due o forse tre PC portatili del
consulente", che "(...) eravamo rientrati tutti e tre insieme
e vi è stato uno scambio di battute fra me e __________ nel corso del quale abbiamo
deciso di copiare uno specifico software presente sul computer che veniva
utilizzato per l'installazione", che "per impossessarci di
questo insieme di files, ritenuto come il computer fosse sì ancora acceso ma
bloccato da una password, l'abbiamo aperto estraendone il disco fisso",
che "materialmente l'operazione l'ho eseguita io con l'assistenza di __________
che mi ha passato del materiale per la copiatura", ammettendo inoltre
che "eravamo consapevoli che si trattava di un'operazione illecita
anche se l'abbiamo vista più che altro come una bravata nell'interesse dello Stato"
(AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1, p. 2, 3 e 4);
che
nel suo successivo interrogatorio ha dichiarato che il suo superiore è __________
__________, mentre "(...) sotto le mie dipendenze lavoravano __________,
__________, __________ ed un apprendista", confermando inoltre il
contenuto del suo precedente interrogatorio, precisando che "(...) si è
trattato più che altro di una bravata, non nell'interesse dello Stato e senza
pensarci troppo, dettata da curiosità personale" [AI 35, verbale d'interrogatorio
14 aprile 1999 (recte: 14 giugno 2004), p. 1];
che
__________ __________, dal canto suo, ha in particolare affermato che "(...)
di questa storia (...) non ha mai saputo nulla sino ad oggi, né tantomeno
qualcuno, (...), lo aveva informato su quanto avvenuto durante il suo ultimo
soggiorno a __________ " e che "in altri termini sino a questa
mattina (...) non sapeva che IS 1 e qualcun altro della __________ avevano
copiato senza il suo consenso dei dati dal suo PC" (AI 22, verbale
d'interrogatorio 19.5.2004 di __________ __________, p. 9);
che
tenuto conto di quanto sopra esposto è indubbio che IS 1, in qualità di capo del
"progetto __________ " (AI 1, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di __________
__________, p. 2; AI 2, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di __________ __________,
p. 1; AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1, p. 1 e 2), di responsabile
del supporto tecnico del servizio informatico presso la __________ __________ e
capo (tra l'altro) di __________ __________ (AI 35, verbale d'interrogatorio
14.7.2004 di IS 1, p. 1; istanza 21/25.7.2005, p. 4), ha assunto un
comportamento riprovevole sotto il profilo civile nei confronti del suo datore
lavoro (lo Stato) e altresì nei confronti di __________ __________,
rispettivamente nei confronti del di lui datore di lavoro, che hanno rinunciato
a presentare querela penale nei suoi confronti, in particolare con riferimento
ai fatti accaduti a __________ la notte del 10/11.2.2004;
che
del resto è proprio in seguito a questo comportamento riprovevole sotto il
profilo del diritto civile - inteso, in modo generale, come violazione di
qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114 Ia 299) - che in data
25.2.2004 il __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ha segnalato "(...) taluni abusi sulla rete informatica della __________
__________, commessi da alcuni collaboratori del __________ __________ __________
__________ __________ ", tra cui figurava anche IS 1, che è stata aperta
un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 del Regolamento
sulla __________, che con risoluzione 3.3.2004 è stato trasferito provvisoriamente
per la durata massima di un mese presso un altro ufficio giusta l'art. 38 LORD (secondo
cui il Consiglio di Stato ha tra l'altro la facoltà di trasferire
provvisoriamente ad altra funzione il dipendente nei confronti del quale è
stata aperta un'inchiesta disciplinare) e che soltanto successivamente - il
30.3.2004 - è stato aperto d'ufficio un procedimento penale anche nei suoi
confronti per titolo di acquisizione illecita di dati (doc. C, copia risoluzione
no. __________ del 3.3.2004, p. 1, allegato all'istanza 21/25.7.2005; decreto
di abbandono 23.7.2004, p. 1; AI 4, verbale d'interrogatorio 30.3.2004 di IS 1,
p. 1 ss.);
che
alla luce di questi fatti ed in considerazione dell'art. 44 CO e della
giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera l'istanza 21/25.7.2005
deve pertanto essere integralmente respinta, senza procedere all'esame delle
singole richieste formulate dall'istante;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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