60.2005.243
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
25 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.243
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.243
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27.7/2.8.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito dei procedimenti
penali sfociati nei decreti di abbandono 13.10.2004 del procuratore pubblico
Marco Villa (__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 4/9.8.2005 del procuratore pubblico, che
comunica di rinunciare a formulare osservazioni, rimettendosi contestualmente
all’equo giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decisioni 13.10.2004 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono di
cinque procedimenti penali promossi nei confronti di IS 1 per titolo di
denuncia mendace (ABB __________), di appropriazione indebita, subordinatamente
truffa (ABB __________), di truffa, falsità in documenti, subordinatamente
appropriazione indebita e bancarotta semplice ed insolvenza (ABB __________),
di appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione,
subordinatamente bancarotta fraudolenta (ABB __________) e di truffa, subordinatamente
bancarotta fraudolenta (ABB __________), per intervenuta prescrizione delle azioni
penali;
che
con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli l’importo di CHF 3'923.30 per spese di patrocinio
(istanza 27.7/2.8.2005, p. 2);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che l’istante postula la rifusione della nota
professionale del suo difensore d’ufficio - designato dalla Camera per
l’avvocatura e il notariato con decreto 9.6.1993 - dell’importo complessivo di
CHF 3'923.30, di cui CHF 3'462.50 a titolo di onorario (13 ore e 51 minuti a
CHF 250.--/ora), CHF 183.70 di spese e CHF 277.10 di IVA al 7.6% (nota intermedia
d’onorario e spese 27.7.2005 allegata all’istanza 27.7/2.8.2005);
che la tariffa applicata per le prestazioni inerenti
agli anni 1993 e 1994 - pari a CHF 250.--/ora - non è conforme ai predetti
principi e va pertanto ridotta a CHF 200.--/ora, come da prassi all’epoca del
mandato;
che da un’attenta lettura degli incarti il dispendio
orario esposto - 13 ore e 51 minuti - appare conforme ai predetti principi;
che viene pertanto riconosciuto l’onorario di CHF
1'626.65 per le prestazioni inerenti agli anni 1993 e 1994 (488 minuti a CHF
200.--/ora) e di CHF 1'429.15 (343 minuti a CHF 250.--/ora) per le prestazioni
successive, come postulato, per complessivi CHF 3'055.80;
che a questa somma vanno aggiunte le spese, ammesse
come esposte;
che l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 113.40
(calcolata al 7.6% su CHF 1'492.35 per le prestazioni inerenti agli anni 2004 e
2005);
che circa le prestazioni concernenti gli anni 1993 e
1994 non viene prelevata alcuna IVA, essendo stata introdotta soltanto l’1.1.1995
(cfr. BLUMENSTEIN / LOCHER, System des Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p.
190);
che interessi di mora non sono pretesi;
che a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese
legali - l’importo di CHF 3'352.90;
che le ripetibili di questa sede sono state
considerate nella nota di onorario;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320
cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione ai
decreti di abbandono 13.10.2004 del procuratore pubblico Marco Villa (__________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art.
317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'352.90.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3.
Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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