60.2005.244
istanza di ispezione degli atti. datore di lavoro quale istante.
8 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.244
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. datore di lavoro quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.244
Lugano
8 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.7.2005 presentata dal
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un eventuale incarto
penale a carico di PI 1, __________, suo dipendente;
richiamate le osservazioni 4/31.8.2005 del procuratore generale
Bruno Balestra, con le quali è espressa perplessità riguardo alla possibilità
di accesso agli atti penali da parte di un datore di lavoro, in particolare se
l’eventuale procedimento non avesse nulla a che vedere con l’attività lavorativa;
richiamato lo scritto 10/12.8.2005 di PI 1, che fa riferimento ad
alcuni episodi, chiarendo che esiste unicamente un procedimento penale per
circolazione malgrado la revoca della patente, ma non per uso di stupefacenti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
__________ istante ha tra i suoi dipendenti PI 1. In relazione ad assenze dal
lavoro di quest’ultimo, ad un atteggiamento che sarebbe inaffidabile, alla
presentazione di un certificato medico e ad informazioni di un suo coinvolgimento
in un procedimento penale, il __________ chiede di conoscere gli eventuali
procedimenti a carico del suo dipendente, e ciò per evitare che si associ il
nome del __________ a quello di atti o di ambienti illegali. Per l’istante,
sarebbe dato un interesse giuridico legittimo, che prevarrebbe sugli eventuali
contrari interessi del dipendente o di terzi.
2. Nelle
proprie osservazioni il procuratore generale solleva delle perplessità sulla
possibilità di accogliere l’istanza. Il dipendente prende posizione su dei
fatti e delle circostanze, non meglio conosciuti a questa Camera.
Fatti
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
Considerandi
dell’ispezione”.
4.
Come
già ricordato da questa Camera in una precedente decisione (sentenza del __________,
inc. __________), un datore di lavoro, nemmeno in fase di assunzione, per farsi
un quadro della personalità del candidato, può far valere un interresse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In tal senso anche una
precedente sentenza ha negato un interesse giuridico legittimo ad una
fondazione, datrice di lavoro rispetto ad un dipendente sospettato di reati
commessi nello svolgimento del suo lavoro, ma non a danno del datore di lavoro
(decisione del __________, inc. __________).
5.
L’istanza
va pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le
ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.--
(trecento), sono poste a carico del IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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