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Decisione

60.2005.244

istanza di ispezione degli atti. datore di lavoro quale istante.

8 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

3. L’art.

27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità

Considerandi

dell’ispezione”.

4.

Come

già ricordato da questa Camera in una precedente decisione (sentenza del __________,

inc. __________), un datore di lavoro, nemmeno in fase di assunzione, per farsi

un quadro della personalità del candidato, può far valere un interresse

giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. In tal senso anche una

precedente sentenza ha negato un interesse giuridico legittimo ad una

fondazione, datrice di lavoro rispetto ad un dipendente sospettato di reati

commessi nello svolgimento del suo lavoro, ma non a danno del datore di lavoro

(decisione del __________, inc. __________).

5.

L’istanza

va pertanto respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le

ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 300.--

(trecento), sono poste a carico del IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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