60.2005.25
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali (spese di trasporto).
18 gennaio 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
60.2005.25
Data decisione, Autorità:
18.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali (spese di trasporto).
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.25
Lugano
18 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/28.1.2005 presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 23.12.2004 della Corte delle assise correzionali
di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss.
CPP;
richiamate le osservazioni 1/2.2.2005 del procuratore pubblico
Manuela Minotti Perucchi, che postula l’accoglimento della domanda nei limiti
riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con atto di accusa 17.3.2003 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha
posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________
IS 1 siccome accusato di truffa “(…) per avere, il __________, presso il __________
di __________ e a __________, con l’intento di procacciarsi un indebito
profitto, ingannato astutamente funzionari della suddetta banca affermando cose
false, sottacendo cose vere e confermandone subdolamente l’errore, in particolare
facendo loro credere, essendo munito della carta di conto elettronica con
codice NIP relativa al conto risparmio no. __________ aperto presso il __________
di __________ ed intestato a __________, di essere il titolare del suddetto
conto, inducendoli in tal modo a farsi rimettere l’importo contante di CHF
30'500.--, addebitato dal suddetto conto” e ripetuto abuso di un impianto
per l’elaborazione di dati “(…) per avere, a __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, fra il __________
ed il __________, con l’intento di procacciarsi un indebito profitto, quale
detentore della carta di conto elettronica munita di codice NIP relativa al
conto risparmio no. __________ intestato a __________, servendosi in modo
indebito di dati, influito su un processo elettronico e provocato, per mezzo
dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi pari a CHF
97'000.-- a danno di __________, (…)” (ACC __________);
che
con giudizio 23.12.2004 la suddetta Corte ha assolto il qui istante dalle
imputazioni;
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l’importo di CHF 5'603.55, di cui CHF 4'603.55 per spese
di patrocinio e CHF 1'000.-- per danno materiale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI
/ K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);
che
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo
patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'603.55 [di cui CHF
4'037.50 (recte: 4'062.50) a titolo di onorario (16 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora),
CHF 240.90 di spese e CHF 325.15 (recte: 327.05) di IVA (doc. D, allegato
all’istanza 27/28.1.2005)];
che
la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che
il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non
presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che
peraltro l’istante non sostiene;
che
viene pertanto ammesso un onorario pari a 10 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora,
per complessivi CHF 2'708.35, di cui 25 minuti (come esposto) inerenti gli
scritti 15.4.2003 e 9.11.2004 (stralciati quelli di data 12.11.2004 e
15.11.2004, che non risultano dall’incarto), 10 minuti (come esposto) inerenti
le telefonate 22.10.2004, 90 minuti inerenti la preparazione dell’istanza
9.11.2004 introdotta al presidente della Corte delle assise correzionali, 120
minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il qui istante, 180 minuti
inerenti la preparazione del dibattimento, 180 minuti (come esposto) inerenti
il dibattimento e 45 minuti inerenti l’istanza in esame (il cui onere
lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva il caso);
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 187.90, di cui
CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 6.-- per le telefonate (come
esposto, CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di
moderazione in re avv. B.C., inc. __________), CHF 131.90 per gli scritti, le
istanze e le fotocopie [stralciati – come in precedenza – i costi inerenti gli
scritti 12.11.2004 e 15.11.2004 e quelli inerenti “Bozza istanza (4 pagine)”
di data 9.11.2004 e “Bozza istanza (3 pagine)” di data 26.1.2005 (a carico
del legale)];
che
non vengono ammesse le spese concernenti “Trasferta x processo” di data
23.12.2004 (il patrocinatore, con ufficio in __________, non necessitando di
vettura per recarsi a palazzo di giustizia per il dibattimento) e quelle
concernenti “Fatturazione” di data 27.1.2005 (a carico del legale);
che
l’IVA ammonta a CHF 220.10;
che
al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF
3'116.35;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che "tali sono e non
possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione"
(REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione
interpretativa del danno pecuniario al "danno patrimoniale, materiale"
e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto
(REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che
l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione;
che
per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI,
Fatti
K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’istante chiede il risarcimento della somma di CHF 1’000.-- (1000 km a CHF
1.--/km) in relazione alle spese di trasporto per incontrare il suo
patrocinatore in data 22.5.2003 e per presenziare al dibattimento in data
23.12.2004;
che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato
(cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento
penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta;
Considerandi
che
si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, riconosciuta in CHF
364.
--, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe dal suo
domicilio a __________ e ritorno (oggi, CHF 182.--), in applicazione del
principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO);
che
IS 1 va quindi indennizzato con l’importo complessivo di CHF 3'480.35;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
giudizio 23.12.2004 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'480.35.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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