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Decisione

60.2005.25

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali (spese di trasporto).

18 gennaio 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’istante chiede il risarcimento della somma di CHF 1’000.-- (1000 km a CHF

1.--/km) in relazione alle spese di trasporto per incontrare il suo

patrocinatore in data 22.5.2003 e per presenziare al dibattimento in data

23.12.2004;

che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato

(cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento

penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta;

Considerandi

che

si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, riconosciuta in CHF

364.

--, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe dal suo

domicilio a __________ e ritorno (oggi, CHF 182.--), in applicazione del

principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO);

che

IS 1 va quindi indennizzato con l’importo complessivo di CHF 3'480.35;

che

interessi di mora non sono pretesi;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al

giudizio 23.12.2004 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'480.35.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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