60.2005.251
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
8 settembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.251
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.251
Lugano
8 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/19.7.2005 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia della sentenza a carico di PI 3, __________
(patr. da: avv. PR 2, __________), quale assicuratore di una delle vittime, PI
2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero
pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 3/4.8.2005;
preso atto dello scritto 8/9.8.2005 del patrocinatore di PI 2, che
rinuncia a presentare osservazioni;
richiamate le osservazioni 8.8.2005 del procuratore pubblico PI 1,
che rileva come nel frattempo (__________) sia stato celebrato anche il
pubblico dibattimento;
ritenuto che PI 3 non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. PI
3 è stato rinviato a giudizio con atto d’accusa dell’__________ (ACC __________)
tra l’altro per l’ipotesi di reato di rapina a danno di PI 2, per fatti
avvenuti il __________ (punto 1.4 dell’ACC __________). Per tale ipotesi di
reato è stato condannato nel corso del dibattimento svoltosi il __________.
Fatti
2. La
compagnia istante assicura PI 2 e chiede, con la propria istanza, di ricevere
copia della sentenza a carico di PI 3.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
Considerandi
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
IS 1
5.
Per
questi motivi, la compagnia istante ha un interesse giuridico legittimo a
conoscere il contenuto della sentenza, ritenuto peraltro che PI 3 non ha preso
posizione.
6.
L’istanza
è accolta: la copia della sentenza viene, per economia di procedura, inviata
allegata alla presente decisione.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
2 patr. da: PR 1
3. PI 3
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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