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Decisione

60.2005.251

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

8 settembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. La

compagnia istante assicura PI 2 e chiede, con la propria istanza, di ricevere

copia della sentenza a carico di PI 3.

3. Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

Considerandi

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

IS 1

5.

Per

questi motivi, la compagnia istante ha un interesse giuridico legittimo a

conoscere il contenuto della sentenza, ritenuto peraltro che PI 3 non ha preso

posizione.

6.

L’istanza

è accolta: la copia della sentenza viene, per economia di procedura, inviata

allegata alla presente decisione.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--

(duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

2 patr. da: PR 1

3. PI 3

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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