60.2005.261
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
8 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2005.261
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.261
Lugano
8 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.6/10.8.2005
presentata da
IS 1, ,
tendente ad
ottenere copia degli atti di cui al procedimento penale promosso nei
confronti di PI 2, __________, in relazione all’incidente sul lavoro
verificatosi il __________ (DA __________);
premesso che l’istanza è stata presentata al Ministero pubblico, che
– il 9.8.2005 – l’ha trasmessa per competenza a questa Camera, con preavviso
favorevole del procuratore pubblico Luca Maghetti;
richiamato lo scritto 1/5.9.2005 di PI 2, che non si oppone alla
richiesta;
richiamati inoltre gli scritti 12/16.8.2005 di PI 4 e 16/17.8.2005
degli PI 3, che comunicano di non avere osservazioni in merito all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con scritto 23.6/10.8.2005 IS 1 – in qualità di assicuratore responsabilità
civile del __________, __________, e dei suoi organi e dipendenti – postula, “(…)
allo scopo di poter completare la nostra documentazione, (…)”, la
trasmissione di copia degli atti di cui al procedimento penale promosso nei
confronti di PI 2, dipendente della ditta sua assicurata, in relazione
all’incidente sul lavoro verificatosi il __________ a danno di PI 4;
che
detto procedimento – esteso di seguito ad altri fatti – è sfociato nel decreto
Fatti
di accusa __________, con il quale il procuratore pubblico Luca Maghetti ha
posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale PI 2 e ha proposto la sua
condanna alla pena di quindici giorni di arresto sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni, siccome ritenuto colpevole di ripetute lesioni
colpose gravi [“per avere, a __________, nel corso dell’anno __________,
presso il cantiere del __________, in qualità di capo-cantiere per l’impresa di
costruzioni __________, per un’imprevidenza colpevole, cagionato in due occasioni
lesioni gravi a muratori attivi sul cantiere, non avendo scorto le conseguenze
delle sue azioni od omissioni o non avendone tenuto conto e meglio avendo
trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte edilizia,
segnatamente le norme sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di
costruzione, malgrado ne fosse a conoscenza: (…)”] e ripetuta violazione
colposa delle regole dell’arte edilizia [“per avere, nella sua funzione di
capo-cantiere dell’impresa di costruzioni __________ trascurato per negligenza
le regole dell’arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli
infortuni nei lavori di costruzione, mettendo con ciò in pericolo la vita o
l’integrità delle persone, (…)” (DA __________, cresciuto in giudicato)];
che
giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
Considerandi
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti
dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione";
che
IS 1 è chiamata a pronunciarsi in merito alle pretese dipendenti dai fatti di
cui al suddetto procedimento penale quale assicuratore responsabilità civile
della sua assicurata __________, datrice di lavoro di PI 2;
che
pertanto – stanti i suoi obblighi assicurativi – essa ha un interesse giuridico
legittimo a conoscerne gli atti;
che
PI 2 ha peraltro comunicato il proprio accordo in relazione alla richiesta in
oggetto;
che
di conseguenza l’istanza è accolta;
che
l’incarto potrà essere esaminato presso il Ministero pubblico, con facoltà di
estrarre copia degli atti;
che
la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di IS 1.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
3 patr. da: PR 1
4. PI 4
patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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