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Decisione

60.2005.262

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

30 settembre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2. L'art.

27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli

atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

Considerandi

3.

Nella

fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il

chiaro e legittimo interesse della compagnia istante a conoscere gli atti

dell’inchiesta condotta in relazione ai fatti oggetto del sinistro. Questo a

maggior ragione ritenuto che non sono state sollevate obiezioni dalle persone

coinvolte.

4.

L'istanza

va pertanto accolta. Oltre al rapporto di polizia del __________ (inc. MP __________)

viene allegato alla presente decisione anche il decreto di non luogo a procedere

(NLP __________) del __________.

In

considerazione dell’art. 32 LPGA, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia

e di spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2.Non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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