60.2005.262
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
30 settembre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2005.262
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.262
Lugano
30 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici,
Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.7/9.8.2005 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia nell’incarto
penale a carico di PI 2, __________ (inc. __________);
premesso che la richiesta è stata inviata al comando della Polizia
cantonale, poi trasmessa al Ministero pubblico e da questo spedita per
competenza a questa Camera in data 8/9.8.2005;
ritenuto che in data 10.8.2005 questa Camera ha chiesto all’__________
di precisare la pertinenza del richiamo;
ritenuto che __________, con scritto 16/19.8.2005, ha precisato che
la richiesta di visione degli atti è fatta in qualità di __________, per
eventualmente procedere ad un regresso nei confronti del responsabile delle
lesioni riportate dal suo assicurato;
richiamato lo scritto di trasmissione del Ministero pubblico del
8/9.8.2005 con il quale il sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna
comunica di non aver obiezioni alla trasmissione della copia del rapporto di polizia
del 29.4.2005;
preso atto che PI 2 e PI 3 non hanno preso posizione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In
relazione ai fatti accaduti il __________ a __________, ed alle lesioni riportate
dal suo assicurato PI 3 ad opera della moglie PI 2, l’assicurazione sta
valutando la possibilità di un eventuale regresso. Per questo chiede copia del
rapporto di polizia dell’incarto penale.
Fatti
2. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
Considerandi
3.
Nella
fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il
chiaro e legittimo interesse della compagnia istante a conoscere gli atti
dell’inchiesta condotta in relazione ai fatti oggetto del sinistro. Questo a
maggior ragione ritenuto che non sono state sollevate obiezioni dalle persone
coinvolte.
4.
L'istanza
va pertanto accolta. Oltre al rapporto di polizia del __________ (inc. MP __________)
viene allegato alla presente decisione anche il decreto di non luogo a procedere
(NLP __________) del __________.
In
considerazione dell’art. 32 LPGA, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia
e di spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2.Non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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