60.2005.264
istanza di ricusa nei confronti del procuratore pubblico. ricevibilità.
16 settembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2005.264
Data decisione, Autorità:
16.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ricusa nei confronti del procuratore pubblico. ricevibilità.
RICUSA DEL PROCURATORE PUBBLICO
art. 43 CPP-TI
art. 46 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.264
Lugano
16 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Matteo Cassina,
Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusa
16.8.2005 presentata da
IS 1, ,
nei confronti del procuratore pubblico Nicola
Respini;
richiamato lo scritto 24/25.8.2005 del magistrato inquirente, che –
comunicando di non presentare osservazioni – si rimette al giudizio di questa
Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto __________ IS 1 ha denunciato __________ __________, __________,
per titolo di ripetuta disobbedienza a decisioni dell’autorità e “messa in
pericolo della proprietà altrui ed eventualmente l’incolumità delle persone,
bambini in particolare” (AI 1);
che
– nell’ambito del procedimento penale – il denunciante ha chiesto al
procuratore pubblico di inviargli la citazione per assistere all’interrogatorio
del denunciato (scritto __________, AI 9), rispettivamente di trasmettere
immediatamente la denuncia penale al procuratore pubblico Arturo Garzoni, già
occupatosi della fattispecie (scritto __________, AI 10);
che
con istanza 16.8.2005 IS 1 – facendo riferimento ai suoi scritti __________ [“Segnalazione
per: diniego di giustizia. Contro: Ministero pubblico. Motivo: mancata risposta
alla raccomandata del __________ e mancata risposta alla raccomandata del __________
(…)”] e __________ [“Reclamo contro: Ministero pubblico. Per: diniego
di giustizia. Motivo: mancata risposta alla raccomandata del sottoscritto del __________
(…), mancata risposta alla raccomandata del sottoscritto del __________ (…)”]
al giudice dell’istruzione e dell’arresto – chiede la ricusa del procuratore
pubblico Nicola Respini;
che
– su invito di questa Camera – il 18.8.2005 il qui istante ha completato il
gravame, asserendo in particolare che il magistrato inquirente non avrebbe
risposto alle sue lettere, circostanza che costituirebbe un più che ragionevole
motivo di parzialità;
che
ogni giudice o procuratore pubblico può essere ricusato quando vi sia ragionevole
motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento o quando ometta di
notificare la sua esclusione (art. 43 cpv. 1 CPP);
che
il diritto di ricusa spetta alla parte civile e all’accusato e, se concerne i
giudici, anche al procuratore pubblico (art. 43 cpv. 2 CPP);
che
nella domanda vanno indicati i motivi di ricusa e le prove (art. 44 cpv. 2
CPP);
che
lo scopo del diritto di ricusa – e dell'obbligo di esclusione – è quello di
vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo che
potrebbero privare la decisione della necessaria oggettività, a favore o a
pregiudizio di una parte: a chiunque sia sottoposto a influenze di tal genere
non può essere riconosciuta la qualità di "giusto mediatore"
(decisione TF 1P.488/2004 del 7.1.2005; decisione TF 12.7.2000 in re A.,
pubblicata in REP. 2000 n. 3; decisione 9.10.1998 di questa Camera in re I.,
pubblicata in REP. 1998 n. 97; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 30 n. 1 ss.; N.
SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, n. 115 ss.; G.
PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 909 ss.);
che
il diritto ad un giudice indipendente ed imparziale è regolato dall’art. 30
cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost.), rispettivamente – se trattasi di un’autorità di
istruzione o di accusa – dall’art. 29 cpv. 1 Cost., il cui contenuto
corrisponde comunque a quello dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF
1P.238/2004 dell’1.7.2004; DTF 127 I 196);
che
– secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale – per accogliere una domanda
di ricusa non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto, bastando
circostanze obiettivamente idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e
a far sorgere un rischio di parzialità (decisione TF 1P.8/2005 del 9.2.2005; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 30 n. 2);
che
occorre tuttavia pur sempre un certo grado di pericolo e di rischio, che
l’istante deve dimostrare: la ricusazione é e deve in ogni caso rimanere un
mezzo di carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14);
che
la domanda deve essere presentata entro cinque giorni dalla conoscenza del
motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP);
che
IS 1 invoca il fatto che il magistrato inquirente non abbia risposto agli
scritti __________ e __________, con i quali gli aveva assegnato il termine di
dieci giorni per procedere all’invio della citazione per assistere
all’interrogatorio del denunciato [“Le sarei grato se, entro i prossimi
dieci giorni, (…)”], rispettivamente il termine di tre giorni per comunicargli
di aver proceduto alla trasmissione della denuncia penale al procuratore pubblico
Arturo Garzoni (“Attendo una risposta entro e non oltre il termine di tre
giorni”);
che
detti “termini di risposta” sono decorsi infruttuosi;
che
pertanto – essendo intervenuta la loro scadenza ben prima dei cinque giorni, di
cui all’art. 46 cpv. 1 CPP, antecedenti il __________ – l’istanza è
manifestamente tardiva;
che
il fatto che il procuratore pubblico non abbia dato seguito alle suddette lettere
non è peraltro ragione sufficiente per concludere per la sua parzialità, come l’istante
pretende;
che
Fatti
i termini che il magistrato inquirente deve ossequiare nell’ambito del
procedimento penale sono infatti scanditi dal Codice di procedura penale e non
certo dall’accusato o – come nel caso di specie – dalla parte civile;
che
l’attività o l’inattività procedurale del procuratore pubblico non va inoltre censurata
con un’istanza di ricusa a questa Camera, ma con un reclamo al giudice
dell’istruzione e dell’arresto (decisione __________ di questa Camera in re __________,
inc. __________, pubblicata in REP. 1997 n. 95), come l’istante ha del resto fatto
(reclamo 8/11.8.2005, respinto – per quanto ricevibile – con decisione 1.9.2005
del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, inc. GIAR __________);
che
Considerandi
in ogni caso la semplice affermazione di parzialità, fondata su sentimenti
soggettivi di una parte, non è elemento sufficiente per fondare la ricusa: le apprensioni
soggettive devono infatti essere oggettivamente giustificate da circostanze
atte a creare parvenza di prevenzione e rischio di parzialità;
che
l’istante – con riferimento alle argomentazioni sconvenienti, indecenti e
volgari contenute nel suo allegato – viene avvertito ancora una volta che in
futuro simili gravami saranno immediatamente dichiarati irricevibili con
motivazione sommaria e senza scambio di allegati [cfr. al proposito gli
ammonimenti di cui alle decisioni __________ (inc. __________), __________
(inc. __________) e __________ (inc. __________) di questa Camera];
che
il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico di IS 1,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 43 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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