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Decisione

60.2005.264

istanza di ricusa nei confronti del procuratore pubblico. ricevibilità.

16 settembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i termini che il magistrato inquirente deve ossequiare nell’ambito del

procedimento penale sono infatti scanditi dal Codice di procedura penale e non

certo dall’accusato o – come nel caso di specie – dalla parte civile;

che

l’attività o l’inattività procedurale del procuratore pubblico non va inoltre censurata

con un’istanza di ricusa a questa Camera, ma con un reclamo al giudice

dell’istruzione e dell’arresto (decisione __________ di questa Camera in re __________,

inc. __________, pubblicata in REP. 1997 n. 95), come l’istante ha del resto fatto

(reclamo 8/11.8.2005, respinto – per quanto ricevibile – con decisione 1.9.2005

del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli, inc. GIAR __________);

che

Considerandi

in ogni caso la semplice affermazione di parzialità, fondata su sentimenti

soggettivi di una parte, non è elemento sufficiente per fondare la ricusa: le apprensioni

soggettive devono infatti essere oggettivamente giustificate da circostanze

atte a creare parvenza di prevenzione e rischio di parzialità;

che

l’istante – con riferimento alle argomentazioni sconvenienti, indecenti e

volgari contenute nel suo allegato – viene avvertito ancora una volta che in

futuro simili gravami saranno immediatamente dichiarati irricevibili con

motivazione sommaria e senza scambio di allegati [cfr. al proposito gli

ammonimenti di cui alle decisioni __________ (inc. __________), __________

(inc. __________) e __________ (inc. __________) di questa Camera];

che

il gravame è irricevibile, con tassa di giustizia e spese a carico di IS 1,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 43 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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