60.2005.266
istanza di dissuggellamento in materia rogatoriale. procuratore pubblico quale istante.
13 settembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2005.266
Data decisione, Autorità:
13.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di dissuggellamento in materia rogatoriale. procuratore pubblico quale istante.
SUGGELLAMENTO
art. 9 AIMP
Incarto n.
60.2005.266
Lugano
13 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di dissuggellamento introdotta il
18.8.2005 dal
IS 1, __________,
degli atti trasmessi dalla PI 1 __________,
__________,
nell’ambito della procedura rogatoriale inc. __________
in re __________ __________, __________, e __________ __________,
__________;
richiamate le osservazioni 24/25.8.2005 della PI 1 __________, che
fa riferimento alla richiesta di trasmissione dei documenti sotto suggello a domanda
della persona avente diritto di firma sul conto prima della sua chiusura;
richiamato lo scritto 29/30.8.2005 dell’avv. PI 2, con il quale
comunica di non avere particolari osservazioni all’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Preliminarmente
occorre rilevare che la competenza della scrivente Camera in relazione alle
procedure di dissuggellamento è desumibile dall’art. 4 della Legge cantonale
d’applicazione della AIMP del 16.5.1988 (RL TI 3.3.3.2), come già ammesso in
passato (decisione del __________, inc. __________).
2. La
presente istanza dev’essere inquadrata nel procedimento di assistenza
internazionale a seguito della rogatoria __________ della __________, nella
quale è chiesta l’acquisizione di documentazione bancaria di un conto presso la
PI 1 __________ di __________, in relazione a due episodi concussivi commessi
in relazione all’edificazione di un centro commerciale polifunzionale nel
Comune di __________ – __________.
3. Con
decisione del __________, il sostituto procuratore pubblico ha ammesso
l’entrata in materia, ed ha contestualmente disposto la perquisizione ed il
sequestro del conto bancario indicato nella rogatoria (inc. MP __________).
4. Con
scritto __________ al Ministero pubblico, la banca ha trasmesso i documenti: “Così
richiesti dall’allora firmataria sulla relazione, i documenti vengono trasmessi
sotto suggello, conformemente all’art. 9 della Legge federale sull’assistenza
internazionale in materia penale.”
5. Conseguentemente,
il sostituto procuratore pubblico ha richiesto a questa Camera il dissuggellamento.
6. La
messa sotto suggello di documenti non era inizialmente prevista dal progetto di
AIMP. L’art. 9 AIMP è stato voluto dalle Camere federali, e non è stato
modificato in occasione della revisione della AIMP del 4.10.1996. L’art. 9 AIMP
fa riferimento all’art. 69 della PPF.
7. Come
ricordato dalla giurisprudenza del Tribunale federale, l’apposizione dei
suggelli persegue due scopi, in ambito di assistenza internazionale in materia
penale. Anzitutto e principalmente vuole proteggere la sfera segreta, in
relazione alle disposizioni sul diritto di non rispondere. Inoltre, l’art. 9
AIMP esige, conformemente al principio della proporzionalità, che non vengano
trasmessi allo Stato rogante documenti non necessari all’inchiesta condotta
all’estero (DTF 127 II 155 ss.).
8. La
richiesta di mettere sotto suggello i documenti può essere avanzata unicamente
dal detentore dei documenti: nel caso di perquisizione e sequestro di un conto
bancario, da parte della banca. La richiesta di messa sotto suggello dev’essere
avanzata immediatamente, nel corso della perquisizione e del sequestro. L’apposizione
del suggello deve avvenire ad opera dell’autorità che agisce, e non da parte
del detentore dei documenti (DTF 127 II 156).
Non
sono legittimati a chiedere la messa sotto suggello né l’accusato, né il
titolare, né l’avente diritto economico del conto bancario.
9. Conseguentemente
allo scopo della norma, l’art. 9 AIMP può essere invocato o per far valere la
protezione di una sfera segreta, o per evitare che documenti inutili all’inchiesta
estera vengano trasmessi.
10. Non
ogni sfera segreta è tutelata dall’art. 9 AIMP. Occorre far riferimento
all’art. 77 PPF, in virtù del quale “non possono essere obbligati a deporre
su segreti loro confidati nell’esercizio del proprio ministero o della propria
professione: gli ecclesiastici, gli avvocati, i notai, i medici, i farmacisti,
le levatrici, e i loro ausiliari.” Quando invocato da un avvocato, il segreto
deve riferirsi alla sua attività forense, e non ad un’eventuale attività commerciale
o fiduciaria (DTF 126 II 495). Il segreto bancario non fruisce della tutela
dell’art. 9 AIMP, in quanto l’art. 47 LBCR ha una portata diversa rispetto
all’art. 321 CP, e quindi non è opponibile né in un procedimento penale interno
né in una richiesta di assistenza internazionale (DTF 123 II 160/1).
11. La
giurisprudenza federale stabilisce inoltre che la richiesta di dissuggellamento
deve essere decisa da un’autorità giudiziaria. Se questa ordina la levata dei
sigilli, i documenti sono ritornati all’autorità d’esecuzione della rogatoria,
perché proceda al dissuggellamento, all’esame degli atti, alla loro cernita, ed
infine alla trasmissione di quelli utili all’inchiesta condotta all’estero dall’autorità
rogante (DTF 127 II 156).
12. Nel
concreto caso, la messa sotto suggello è stata tempestivamente invocata dalla
banca detentrice dei documenti oggetto della perquisizione e del sequestro. La
messa sotto suggello è avvenuta direttamente ad opera della banca, che ha trasmesso
Fatti
i documenti in busta chiusa al Ministero pubblico.
13. L’apposizione
dei suggelli è stata invocata dalla banca perché “così richiesti dall’allora
firmatario sulla relazione...”, con riferimento al diritto di firma
esistente sul conto bancario perquisito a favore dell’avv. PI 2. Quest’ultima,
interpellata da questa Camera in relazione alla richiesta di dissuggellamento,
ha comunicato (con scritto 29/30.8.2005) di non avere osservazioni particolari
all’istanza. Non ha quindi invocato il proprio segreto professionale in
relazione all’esercizio della propria attività forense. Dal che si deve dedurre
che vi ha rinunciato.
Considerandi
14.
L’altro
possibile argomento previsto dall’art. 9 AIMP non é stato neppure invocato, ovvero
l’inutilità dei documenti perquisiti e sequestrati per l’inchiesta condotta
all’estero dall’autorità rogante. Argomento peraltro difficilmente sostenibile,
considerato come la domanda d’assistenza sia particolarmente contenuta e mirata,
e proprio centrata su due operazioni finanziarie in relazione al conto oggetto
della richiesta rogatoriale.
15.
In
questa situazione nulla osta al dissuggellamento dei documenti ad opera del
Ministero pubblico, alla presenza dell’avv. PI 2, che solo potrebbe invocare la
tutela del proprio segreto professionale in relazione ad eventuali documenti.
16.
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della PI 1 __________, che le
ha originate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 9 AIMP, 4 della legge
cantonale di applicazione della AIMP, 67 e 77 PPF, 39 lit. f
LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
di dissuggellamento è accolta.
§ Di
conseguenza i documenti sotto suggello sono ritornati al Ministero pubblico perché
proceda ai suoi incombenti.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.-- (cinquecento), sono poste a carico della PI 1 __________, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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