60.2005.267
ricorso contro la decisione del Consiglio di vigilanza in materia di trattamento ambulatoriale.
25 agosto 2005Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2005.267
Data decisione, Autorità:
25.08.2005, CRP
Titolo:
ricorso contro la decisione del Consiglio di vigilanza in materia di trattamento ambulatoriale.
MISURE PER GLI ANORMALI MENTALI
RICORSO CONTRO IL CONSIGLIO DI VIGILANZA
art. 341 CPP-TI
art. 43 CPS
Incarto n.
60.2005.267
Lugano
25 agosto
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Matteo Cassina, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Raffaele Guffi, assente, e di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretario:
Rocco Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sul ricorso 18/19.8.2005 presentato da
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione __________
del Consiglio di vigilanza (n. __________) che dichiara inefficace il
trattamento ambulatoriale deciso con sentenza __________;
rilevato che il
ricorrente chiede la concessione dell’effetto sospensivo, che esige una decisione
rapida;
rilevato inoltre
come la decisione impugnata sia lungamente motivata, questa Camera ha rinunciato
a chiedere al Consiglio di vigilanza di esprimersi sul ricorso ma ha unicamente
richiamato l’incarto da questa autorità, ritenendo con ciò di disporre di tutti
gli elementi necessari per decidere il caso;
letti ed
esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
sentenza __________ del presidente della Corte delle assise correzionali di __________
il ricorrente è stato ritenuto colpevole di ripetuti atti sessuali con
fanciulli, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o
Considerandi
inette a resistere e di violazione del dovere di assistenza e di educazione
(punto 1 del dispositivo). È stato conseguentemente condannato alla pena di tre
anni di detenzione, nella quale è stato computato il carcere preventivo
sofferto (punto 2.1. del dispositivo). La sentenza ha ordinato al contempo la
misura dell’art. 43 CP nella forma del trattamento ambulatoriale (punto 4 del
Dispositivo
dispositivo), sospendendo l’esecuzione della pena detentiva per dar luogo al citato
trattamento (punto 5 del dispositivo). La medesima sentenza ha inoltre decretato
la privazione dell’autorità parentale (art. 53 CP) ed imposto una regola di
comportamento, non oggetto di contestazioni.
b. La
presa a carico del ricorrente da parte del Servizio psico-sociale di __________
era iniziata già il __________, pochi giorni prima della concessione della
libertà provvisoria in attesa del processo (__________7).
c. Dopo
la sentenza __________, la Sezione esecuzione pene e misure (SEPEM) ha segnalato
il caso all’Ufficio di Patronato, anche per garantire il rispetto delle regole
di comportamento.
d. In
un primo rapporto inviato il __________ al procuratore pubblico (prima del
pubblico dibattimento), il Servizio psico-sociale ha sottolineato il positivo
andamento della terapia iniziata, anche se rimanevano delle perplessità circa alcuni
comportamenti.
e. Il
ricorrente si è presentato regolarmente agli appuntamenti del trattamento fino
al __________: poi, fino al __________, non si è più presentato. Ciò risulta
dal rapporto __________ del Servizio psico-sociale.
f. A
seguito di questi fatti e del rapporto surriferito, il Consiglio di vigilanza ammoniva
formalmente il qui ricorrente (decisione __________ n. __________).
g. Da
un successivo rapporto __________ del Servizio psico-sociale risulta che il
ricorrente si è presentato regolarmente agli appuntamenti successivi, ma anche che
egli si sentiva ingiustamente perseguito dallo Stato, di modo che si percepiva
“come una vittima e non come un autore di reati”. Il ricorrente si diceva
desideroso di continuare la terapia.
h. Un
successivo rapporto __________ del Servizio psico-sociale faceva stato di un’evoluzione
discontinua del ricorrente: se prima della sentenza __________ c’erano segni
evolutivi importanti, in seguito la motivazione al cambiamento “mi è
sembrata praticamente nulla”. La sentenza sarebbe stata interpretata dal
ricorrente quale un’assoluzione e ha marcato in senso negativo il decorso della
psicoterapia. Il rapporto faceva stato di una disponibilità del ricorrente a
continuare i colloqui anche oltre l’obbligo previsto. L’estensore del rapporto
concludeva annotando che “a distanza di quattro anni non riscontro miglioramenti
significativi e non posso certo affermare con certezza che il Signor RI 1 non
commetterà mai più un reato di questo genere”.
i. Un
ulteriore rapporto del Servizio psico-sociale del __________ riferiva come il
ricorrente si presentava regolarmente ai colloqui, che però risultavano “superficiali
e vaghi e a mio avviso sono pressoché inutili”.
j. Il
__________ il Servizio psico-sociale di __________ comunicava che dopo l’interruzione
del rapporto terapeutico con i colleghi di __________, il ricorrente non aveva
ancora contattato gli operatori di __________. Il ricorrente non si era
presentato ad una convocazione scritta del __________.
k. Lo
scritto del Patronato del __________ al presidente del Tribunale penale
cantonale (TPC) indicava come il ricorrente avesse mancato cinque appuntamenti
successivi fissatigli (__________, __________, __________, __________, __________).
l. In
considerazione di questa situazione, il presidente della Corte delle assise
correzionali, con scritto 10.4.2002 ammoniva il ricorrente invitandolo a
prendere contatto con il Servizio psico-sociale di __________.
m. Da
uno scambio di e-mail del __________, risulta che il ricorrente aveva fatto sapere
telefonicamente di trovarsi dal mese di __________ in __________, nel __________.
n. Lo
scritto __________ del Servizio psico-sociale ribadiva come il ricorrente non aveva
ancora avuto alcun contatto con il loro servizio: con una telefonata aveva
indicato di trovarsi all’estero.
o. Il
__________ il presidente della Corte delle assise correzionali ammoniva il
ricorrente una nuova volta a prendere contatto con il servizio incaricato per
il trattamento ambulatoriale.
p. Lo
scritto __________ del Servizio psico-sociale confermava che il ricorrente non
si era presentato all’appuntamento del __________.
q. Con
scritto __________ il ricorrente era convocato dal SEPEM per l’11.9.2003, ma non
si è presentato. Si presentava il giorno successivo all’operatrice del
Patronato penale.
r. Con
scritto __________ il presidente della Corte delle assise correzionali, preso
atto che nel frattempo il ricorrente aveva ripreso a presentarsi al Servizio psico-sociale,
lo ammoniva nuovamente a non interrompere la terapia.
s. Con
DA __________ del __________ il ricorrente è stato ritenuto colpevole di
pornografia (fatti avvenuti nel periodo dal __________ al __________), truffa
ripetuta e falsità in documenti ripetuta e condannato alla pena di 90 giorni di
detenzione da espiare. Il DA è cresciuto in giudicato il __________.
L’imputazione di pornografia si riferisce al salvataggio ed all’archiviazione,
sul disco fisso del proprio computer, di un numero considerevole (diverse
migliaia) di immagini a rappresentazioni illegali, vertenti su atti sessuali
con fanciulli.
t. Con
scritto __________ il SEPEM invitava il ricorrente a prendere contatto per concordare
il periodo di esecuzione della pena di 90 giorni.
u. Con
ordine del __________ il SEPEM convocava il ricorrente per l’espiazione della
pena dal 5.4.2004 in avanti: l’ordine non è stato ossequiato.
v. In
data __________ il SEPEM disponeva l’ordine d’arresto, eseguito dalla polizia
il __________. L’espiazione della pena avveniva al Penitenziario cantonale
della Stampa (PCT) fino al __________.
w. Il
__________ il ricorrente è stato posto in detenzione preventiva fino all’__________
in relazione ad un procedimento a suo carico (inc. MP __________) sfociato nell’atto
d’accusa del __________ (ACC __________), siccome accusato di pornografia per
fatti avvenuti tra il mese di __________ e __________. L’imputazione di
pornografia si concretizzerebbe nell’aver scaricato da internet e salvato
almeno 39 filmati di carattere pornografico, ovvero di rappresentazioni di atti
sessuali con fanciulli e diverse centinaia di immagini vertenti su atti sessuali
con fanciulli o nudi infantili a carattere pornografico. Il processo è
aggiornato avanti alla Corte delle assise correzionali di __________ per il
prossimo __________.
x. Interrogata
dalla polizia il 18.1.2005 e svincolata dal segreto professionale da parte del
ricorrente, __________ ha riferito come “durante questi mesi di trattamenti
(trattamento che è iniziato nell’__________) __________ non ha presentato una
valida aderenza al progetto terapeutico e fino all’ultimo colloquio (che si è
verificato in data 10.1.2005 alle ore 15.00) non ha manifestato una valida
coscienza di malattia. In altre parole RI 1 non ha mai riconosciuto di essere
malato e di avere caratteristiche pedofile.” Sempre nel medesimo verbale: “come
abbiamo già detto al giudice riteniamo la sua prognosi incerta ed il signor RI
1, a nostro avviso, rimane una persona a rischio per quanto concerne la
pedofilia. Questo è dovuto al fatto che riteniamo, nonostante questi anni di
terapia, il paziente non manifesti alcun segno di cambiamento o miglioramento
rispetto al suo noto problema.”
y. Interrogata
dalla polizia il 20.1.2005 e svincolata dal segreto professionale da parte del
ricorrente, __________, dopo aver ribadito quanto a suo tempo in parte già
scritto nei suoi rapporti, ha concluso: “ritengo RI 1 una persona senza la
volontà necessaria e senza le capacità psichiche al fine di beneficiare di una
psicoterapia. Per capacità psichiche intendo il percepire una sofferenza e
l’elaborazione mentale di questa. Pertanto in assenza di questa percezione, a
mio avviso, sarebbe inutile intraprendere alcuna terapia”.
z. Con
un rapporto __________, il Servizio psico-sociale riferiva al procuratore
incaricato del procedimento per pornografia (inc. MP __________) che “il
signor RI 1 presenta un disturbo di personalità anti sociale ed un comportamento
sessuale di tipo pedofilo con importanti tratti scopofolici. …..riteniamo che
il paziente sia a rischio rispetto ad una nuova recidiva e purtroppo i recenti
fatti accaduti (__________) confermano questo nostro parere. La prognosi è
negativa e nonostante quanto riferito sopra, riteniamo che è ancora indicata la
continuazione della misura secondo ex articolo 43 CPS allo scopo di contenere
per quanto possibile, la problematica presente. In conclusione segnaliamo che
tale presa in carico può essere continuata presso il PCT dove è presente un
regolare servizio psichiatrico che attualmente segue dal profilo psichiatrico
il paziente.”
aa. In
data 22.3.2005 il ricorrente, assistito dal suo avvocato, è stato sentito dal presidente
del TPC. Esso ha riferito che va volentieri dal Dr. __________ e che la sua
intenzione di curarsi è reale. Ha pure affermato che “a suo giudizio la
frequenza della terapia (40 min. al mese) era insufficiente. Conclude chiedendo
di poter continuare il trattamento ambulatoriale”.
bb. In
data 23.4.2005, il presidente del TPC ha trasmesso, per competenza, l’incarto
al Consiglio di vigilanza in accoglimento di un’eccezione di incompetenza
sollevata dal patrocinatore del ricorrente, con riferimento alla sentenza
pubblicata in DTF 121 IV 303 ss.
cc. In
data 28.7.2005 il ricorrente, assistito dal proprio patrocinatore, è stato
sentito dal procuratore generale quale membro del Consiglio di vigilanza e
persona delegata per l’audizione, per esprimersi nel quadro della procedura
avviata dal Consiglio di vigilanza per decidere se la misura del trattamento
ambulatoriale ex art. 43 CP sia o meno inefficace ed eventualmente
successivamente trasmettere l’incarto al giudice del merito per le decisioni di
sua competenza. Esso ha riferito in parte quanto già detto al presidente del
TPC, aggiungendo che dal mese di __________ ha iniziato una nuova terapia
presso il Servizio psico-sociale di __________ e ha valutato questi mesi come
particolarmente positivi per la terapia. Ha concluso chiedendo di poter continuare
il trattamento ambulatoriale.
dd. Con
decisione __________ (n. __________), dopo una ricapitolazione cronologica dei
fatti, il Consiglio di vigilanza ha ritenuto la prognosi del ricorrente
negativa, basandosi sui rapporti del Servizio psico-sociale, ed ha considerato
il ricorrente non credibile quando argomenta dell’insufficiente frequenza della
terapia. Considerata la nuova condanna con DA ed il recente ACC, il Consiglio
di vigilanza ha decretato che la misura terapeutica pronunciata con sentenza __________
è da ritenersi fallita.
ee. Con
il gravame qui in esame, il ricorrente chiede anzitutto la concessione
dell’effetto sospensivo, in particolare argomentando del danno che potrebbe
derivargli in caso di successivo accoglimento del suo ricorso. Nel merito, il
ricorrente ritiene che i risultati insoddisfacenti lamentati dal Dr. __________
(in particolare nel rapporto __________) non sarebbero riconducibili alla sua
cattiva volontà o negligenza, bensì alla frequenza troppo sporadica del trattamento
ambulatoriale. Questa ridotta frequenza avrebbe influito sul rapporto di
fiducia che si sarebbe dovuto instaurare tra medico e paziente. L’incostanza
rimproverata al ricorrente sarebbe quindi la conseguenza di un trattamento
troppo blando. Per questo, con scritto 8.4.2005 il ricorrente ha chiesto di aumentare
la frequenza e l’intensità del trattamento. Per il ricorrente, essendo il rapporto
__________ del Servizio psico-sociale stato redatto durante la sua recente
detenzione preventiva nel quadro del procedimento inc. MP __________, “è
pertanto ovvio che il medico abbia attestato una prognosi negativa”. Lo
stesso medico ha tuttavia ammesso che è ancora indicata la continuazione della
misura secondo l’art. 43 CP ciò che dimostra che la misura terapeutica non
sarebbe fallita. “In conclusione, non si può decretare fallita una misura
terapeutica e far scontare al ricorrente la pena solamente perché il Servizio psico-sociale
ha gestito il trattamento in modo troppo blando”. Per il ricorrente un
trattamento in carcere, come consigliato dal Dr. __________, non servirebbe a
nulla: egli deve poter reinserirsi socialmente ed avere la possibilità di
ricostruirsi una famiglia: solo con tali premesse il trattamento ambulatoriale potrà
avere successo.
1. Giusta
l’art. 341 cpv. 1 CPP, contro la decisione del Consiglio di vigilanza è ammesso
il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza
del provvedimento impugnato. La Camera dei ricorsi penali decide sollecitamente
con sentenza scritta, con libero esame del fatto e del diritto (art. 341 cpv. 4
e 286 cpv. 4 CPP).
2. La
decisione impugnata è stata notificata per posta semplice al difensore
d’ufficio, nominato con scritto 17.3.2005 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto. L’invio è stato ritirato l’8.8.2005, come risulta dalla busta
allegata al gravame. Considerato che, in virtù dell’art. 59 cpv. 2 CPP,
determinate è la notifica fatta al patrocinatore, ciò che vale a maggior ragione
in caso di nomina di un difensore d’ufficio, si deve pertanto ritenere il
gravame quale tempestivo.
3. II
ricorrente è certamente legittimato a presentare il gravame, mentre che il suo
patrocinatore è legittimato a rappresentarlo nella sua veste di difensore
d’ufficio.
4. Con
il gravame in esame il ricorrente postula la concessione dell’effetto
sospensivo, con riferimento all’art. 341 cpv. 2 CPP. Premesso che a prima vista
la non concessione dell’effetto sospensivo potrebbe al massimo comportare
l’interruzione del trattamento ambulatoriale, nel presente caso, la richiesta
diviene priva d’oggetto a seguito della pronta decisione.
5. L’art.
43 cpv. 3 CP prevede che, se un trattamento ambulatoriale è stato ordinato, e
contestualmente è stata sospesa l’esecuzione della pena, quando fosse accertata
l’inefficacia del trattamento, l’incarto torna al giudice. Questi, se lo stato
mentale dell’agente esige un trattamento medico o una cura particolare, ordina
il collocamento in una casa di salute o di custodia. Se il trattamento in un
tale stabilimento non è necessario, il giudice decide se ed in quale misura le
pene sospese siano ancora da eseguire.
La
giurisprudenza ha precisato che la questione a sapere se il trattamento
ambulatoriale sia inefficace deve essere oggetto di una decisione separata dell’autorità
competente per l’esecuzione della misura (DTF 121 IV 305). Da qui la competenza
del Consiglio di vigilanza.
6. Il
CP non precisa quali siano i criteri in virtù dei quali debba essere decretata
l’inefficacia del trattamento. Occorre formulare una prognosi rispetto al
soggetto del trattamento ambulatoriale, tenendo presente per un verso lo stato
mentale dell’autore degli atti puniti dalla legge, per altro verso l’obbiettivo
del trattamento, di contenimento o di eliminazione di tale stato mentale, e
valutarne l’efficacia, anche per evitare il pericolo, in futuro, della commissione
di altri atti punibili in relazione con tale stato mentale.
Trattandosi
di trattamento ambulatoriale di carattere psicologico, il primo criterio di valutazione
deve essere di carattere medico-psicologico, rispetto allo stato mentale
originario ed allo scopo della terapia ambulatoriale intrapresa. Giuridicamente
poi occorre considerare altre circostanze di fatto rilevanti, che possono
confermare o modificare le conclusioni medico-psicologiche circa il successo o
l’inefficacia del trattamento, per esprimere un giudizio globale.
7. Da
un punto di vista medico-psicologico, si è in presenza di un trattamento
ambulatoriale iniziato (__________) ancora prima che fosse ordinato dalla
sentenza __________. Trattamento proseguito, alternando periodi in cui il
ricorrente l’ha seguito regolarmente ad altri nei quali non si è presentato
agli incontri fissati, fino alla decisione qui impugnata. Il tutto su di un
lasso di tempo di oltre nove anni. In questo periodo, sono stati stilati
innumerevoli rapporti, come riferiti nella parte in fatto della presente
decisione. Dagli stessi, riassuntivamente si può ritenere un inizio promettente
della terapia, nel periodo precedente la sentenza __________, poi
progressivamente disatteso e deluso. Basti a questo proposito richiamare quanto
indicato ai punti f, g, h, i, m, o ed y della presente decisione. È difficile
trovare in tutti questi rapporti e comunicazioni anche solo un punto che possa
permettere di sostenere che il trattamento sia stato proficuo, o che valga la
pena di proseguirlo.
8. Dovendosi
formulare una prognosi a mo’ di valutazione finale del trattamento, occorre soprattutto
fondarsi sulle valutazioni del Servizio psico-sociale temporalmente più recenti.
Nel
presente caso anzitutto entra in linea di conto il rapporto 3.3.2005, i cui elementi
salienti sono ripresi al punto y della presente decisione. Il giudizio sul
trattamento e la prognosi sul ricorrente sono chiaramente negativi, in particolare
rispetto al rischio di una nuova recidiva, anche se poi viene proposto di
continuare un trattamento, “allo scopo di contenere per quanto possibile, la
problematica presente” e compatibile anche con la condizione di
carcerazione.
Inoltre
possono essere prese in considerazione le deposizioni in polizia, del __________
e del __________, dei due operatori che più hanno seguito il ricorrente, presso
il Servizio psico-sociale di __________ prima, di __________ poi. Anche le
conclusioni tratte dai medesimi, riportate ai punti w e x della presente
decisione, non lasciano dubbi circa la prognosi incerta, l’assenza di
cambiamenti o miglioramenti malgrado anni di terapia, l’assenza della volontà
necessaria e delle capacità psichiche per beneficiare di una psicoterapia.
Queste
tre valutazioni finali convergenti sono in una relazione di continuità con i
rapporti precedenti, dei due diversi Servizi psico-sociali, che fanno stato di
una mancanza di riscontri positivi in tutti questi anni di trattamento
ambulatoriale.
9. In
base a tutti i rapporti ed a tutte le comunicazioni dei due Servizi psico-sociali,
non si può che concludere ad un esito inefficace della terapia, che fa
permanere una prognosi negativa, sia sul trattamento, sia sul pericolo di nuovi
atti conseguenti al disturbo che ha occasionato il trattamento.
10. Queste
chiare conclusioni di carattere medico-psicologico vanno confrontate con eventuali
circostanze di fatto rilevanti che possano confermare o modificare queste
conclusioni.
11. La
condanna per pornografia con DA __________ del __________, per fatti avvenuti
nel periodo da __________ a __________ e riferita ad un numero considerevole (diverse
migliaia) di immagini vertenti su atti sessuali con fanciulli, è certamente una
conferma delle conclusioni di carattere medico-psicologico surriferite riguardo
l’inefficacia del trattamento ambulatoriale pluriennale e la prognosi negativa.
Neppure
l’espiazione effettiva della pena (dal __________ al __________) sembra aver
giovato al ricorrente, se confrontata temporalmente con l’imputazione di
pornografia contenuta nel successivo atto d’accusa ACC __________.
12. Quest’ultimo
procedimento (inc. MP __________), considerati i fatti oggettivi esposti
nell’atto d’accusa, rappresenta un’ulteriore conferma delle conclusioni medico-psicologiche
riguardo l’inefficacia del trattamento e la prognosi negativa, visto il genere
di filmati e di immagini.
13. A
ciò si aggiungano i quattro ammonimenti inflitti al ricorrente, una volta dal Consiglio
di vigilanza (in data __________, punto e della presente decisione), tre volte
dal presidente della Corte delle assise correzionali (in data __________ –
punto k, __________ – punto n, __________ – punto q), a seguito dei quali non
si può certo ritenere che sia intervenuto un miglioramento relativo agli
effetti del trattamento ambulatoriale.
14. A
fronte di queste valutazioni medico-psicologiche e di questi fatti concludenti,
il ricorrente attribuisce l’inefficacia del trattamento alla poca frequenza
delle sedute ed alla poca intensità del trattamento stesso. Va subito rilevato
che simile posizione assunta dal ricorrente ammette concretamente l’inefficacia
del trattamento, confermando quindi le conclusioni medico-psicologiche
surriferite e la fondatezza della decisione del Consiglio di vigilanza.
L’argomento sollevato non inficia le conclusioni del Consiglio di vigilanza ma
si indirizza alla successiva decisione che il giudice dovrà prendere, che
riguarda non solo l’eventuale esecuzione o meno delle pene sospese, ma anche
eventuali altre misure. Non si può non rilevare come l’argomento addotto nel
ricorso sia stato sollevato dopo 9 anni di terapia, ed è stato abbondantemente
contraddetto in passato dai periodi di “latitanza” dal trattamento del ricorrente.
Per queste ragioni il Consiglio di vigilanza ha correttamente ritenuto il ricorrente
non più credibile riguardo a questo argomento, che come detto, sarà del caso esaminato
dal giudice.
15. Per
tutti questi motivi, la decisione del Consiglio di vigilanza che decreta
l’inefficacia (piuttosto che il fallimento) del trattamento ambulatoriale va
confermata. Cresciuta in giudicato questa decisione, l’incarto sarà trasmesso
al presidente della Corte delle assise correzionali perché decida sulle pene eventualmente
sospese e su eventuali ulteriori misure da intraprendere, contestuali o alternative
alla pena.
16. Vista
la situazione di difesa d’ufficio e di gratuito patrocino, si rinuncia a
prelevare tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti gli art.
43 ss. CP, 341 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.
3.Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
4.Rimedi di diritto:
Il
presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione.
5. Intimazione:
terzi implicati
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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