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Decisione

60.2005.267

ricorso contro la decisione del Consiglio di vigilanza in materia di trattamento ambulatoriale.

25 agosto 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza __________ del presidente della Corte delle assise correzionali di __________

il ricorrente è stato ritenuto colpevole di ripetuti atti sessuali con

fanciulli, ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o

Considerandi

inette a resistere e di violazione del dovere di assistenza e di educazione

(punto 1 del dispositivo). È stato conseguentemente condannato alla pena di tre

anni di detenzione, nella quale è stato computato il carcere preventivo

sofferto (punto 2.1. del dispositivo). La sentenza ha ordinato al contempo la

misura dell’art. 43 CP nella forma del trattamento ambulatoriale (punto 4 del

Dispositivo

dispositivo), sospendendo l’esecuzione della pena detentiva per dar luogo al citato

trattamento (punto 5 del dispositivo). La medesima sentenza ha inoltre decretato

la privazione dell’autorità parentale (art. 53 CP) ed imposto una regola di

comportamento, non oggetto di contestazioni.

b. La

presa a carico del ricorrente da parte del Servizio psico-sociale di __________

era iniziata già il __________, pochi giorni prima della concessione della

libertà provvisoria in attesa del processo (__________7).

c. Dopo

la sentenza __________, la Sezione esecuzione pene e misure (SEPEM) ha segnalato

il caso all’Ufficio di Patronato, anche per garantire il rispetto delle regole

di comportamento.

d. In

un primo rapporto inviato il __________ al procuratore pubblico (prima del

pubblico dibattimento), il Servizio psico-sociale ha sottolineato il positivo

andamento della terapia iniziata, anche se rimanevano delle perplessità circa alcuni

comportamenti.

e. Il

ricorrente si è presentato regolarmente agli appuntamenti del trattamento fino

al __________: poi, fino al __________, non si è più presentato. Ciò risulta

dal rapporto __________ del Servizio psico-sociale.

f. A

seguito di questi fatti e del rapporto surriferito, il Consiglio di vigilanza ammoniva

formalmente il qui ricorrente (decisione __________ n. __________).

g. Da

un successivo rapporto __________ del Servizio psico-sociale risulta che il

ricorrente si è presentato regolarmente agli appuntamenti successivi, ma anche che

egli si sentiva ingiustamente perseguito dallo Stato, di modo che si percepiva

“come una vittima e non come un autore di reati”. Il ricorrente si diceva

desideroso di continuare la terapia.

h. Un

successivo rapporto __________ del Servizio psico-sociale faceva stato di un’evoluzione

discontinua del ricorrente: se prima della sentenza __________ c’erano segni

evolutivi importanti, in seguito la motivazione al cambiamento “mi è

sembrata praticamente nulla”. La sentenza sarebbe stata interpretata dal

ricorrente quale un’assoluzione e ha marcato in senso negativo il decorso della

psicoterapia. Il rapporto faceva stato di una disponibilità del ricorrente a

continuare i colloqui anche oltre l’obbligo previsto. L’estensore del rapporto

concludeva annotando che “a distanza di quattro anni non riscontro miglioramenti

significativi e non posso certo affermare con certezza che il Signor RI 1 non

commetterà mai più un reato di questo genere”.

i. Un

ulteriore rapporto del Servizio psico-sociale del __________ riferiva come il

ricorrente si presentava regolarmente ai colloqui, che però risultavano “superficiali

e vaghi e a mio avviso sono pressoché inutili”.

j. Il

__________ il Servizio psico-sociale di __________ comunicava che dopo l’interruzione

del rapporto terapeutico con i colleghi di __________, il ricorrente non aveva

ancora contattato gli operatori di __________. Il ricorrente non si era

presentato ad una convocazione scritta del __________.

k. Lo

scritto del Patronato del __________ al presidente del Tribunale penale

cantonale (TPC) indicava come il ricorrente avesse mancato cinque appuntamenti

successivi fissatigli (__________, __________, __________, __________, __________).

l. In

considerazione di questa situazione, il presidente della Corte delle assise

correzionali, con scritto 10.4.2002 ammoniva il ricorrente invitandolo a

prendere contatto con il Servizio psico-sociale di __________.

m. Da

uno scambio di e-mail del __________, risulta che il ricorrente aveva fatto sapere

telefonicamente di trovarsi dal mese di __________ in __________, nel __________.

n. Lo

scritto __________ del Servizio psico-sociale ribadiva come il ricorrente non aveva

ancora avuto alcun contatto con il loro servizio: con una telefonata aveva

indicato di trovarsi all’estero.

o. Il

__________ il presidente della Corte delle assise correzionali ammoniva il

ricorrente una nuova volta a prendere contatto con il servizio incaricato per

il trattamento ambulatoriale.

p. Lo

scritto __________ del Servizio psico-sociale confermava che il ricorrente non

si era presentato all’appuntamento del __________.

q. Con

scritto __________ il ricorrente era convocato dal SEPEM per l’11.9.2003, ma non

si è presentato. Si presentava il giorno successivo all’operatrice del

Patronato penale.

r. Con

scritto __________ il presidente della Corte delle assise correzionali, preso

atto che nel frattempo il ricorrente aveva ripreso a presentarsi al Servizio psico-sociale,

lo ammoniva nuovamente a non interrompere la terapia.

s. Con

DA __________ del __________ il ricorrente è stato ritenuto colpevole di

pornografia (fatti avvenuti nel periodo dal __________ al __________), truffa

ripetuta e falsità in documenti ripetuta e condannato alla pena di 90 giorni di

detenzione da espiare. Il DA è cresciuto in giudicato il __________.

L’imputazione di pornografia si riferisce al salvataggio ed all’archiviazione,

sul disco fisso del proprio computer, di un numero considerevole (diverse

migliaia) di immagini a rappresentazioni illegali, vertenti su atti sessuali

con fanciulli.

t. Con

scritto __________ il SEPEM invitava il ricorrente a prendere contatto per concordare

il periodo di esecuzione della pena di 90 giorni.

u. Con

ordine del __________ il SEPEM convocava il ricorrente per l’espiazione della

pena dal 5.4.2004 in avanti: l’ordine non è stato ossequiato.

v. In

data __________ il SEPEM disponeva l’ordine d’arresto, eseguito dalla polizia

il __________. L’espiazione della pena avveniva al Penitenziario cantonale

della Stampa (PCT) fino al __________.

w. Il

__________ il ricorrente è stato posto in detenzione preventiva fino all’__________

in relazione ad un procedimento a suo carico (inc. MP __________) sfociato nell’atto

d’accusa del __________ (ACC __________), siccome accusato di pornografia per

fatti avvenuti tra il mese di __________ e __________. L’imputazione di

pornografia si concretizzerebbe nell’aver scaricato da internet e salvato

almeno 39 filmati di carattere pornografico, ovvero di rappresentazioni di atti

sessuali con fanciulli e diverse centinaia di immagini vertenti su atti sessuali

con fanciulli o nudi infantili a carattere pornografico. Il processo è

aggiornato avanti alla Corte delle assise correzionali di __________ per il

prossimo __________.

x. Interrogata

dalla polizia il 18.1.2005 e svincolata dal segreto professionale da parte del

ricorrente, __________ ha riferito come “durante questi mesi di trattamenti

(trattamento che è iniziato nell’__________) __________ non ha presentato una

valida aderenza al progetto terapeutico e fino all’ultimo colloquio (che si è

verificato in data 10.1.2005 alle ore 15.00) non ha manifestato una valida

coscienza di malattia. In altre parole RI 1 non ha mai riconosciuto di essere

malato e di avere caratteristiche pedofile.” Sempre nel medesimo verbale: “come

abbiamo già detto al giudice riteniamo la sua prognosi incerta ed il signor RI

1, a nostro avviso, rimane una persona a rischio per quanto concerne la

pedofilia. Questo è dovuto al fatto che riteniamo, nonostante questi anni di

terapia, il paziente non manifesti alcun segno di cambiamento o miglioramento

rispetto al suo noto problema.”

y. Interrogata

dalla polizia il 20.1.2005 e svincolata dal segreto professionale da parte del

ricorrente, __________, dopo aver ribadito quanto a suo tempo in parte già

scritto nei suoi rapporti, ha concluso: “ritengo RI 1 una persona senza la

volontà necessaria e senza le capacità psichiche al fine di beneficiare di una

psicoterapia. Per capacità psichiche intendo il percepire una sofferenza e

l’elaborazione mentale di questa. Pertanto in assenza di questa percezione, a

mio avviso, sarebbe inutile intraprendere alcuna terapia”.

z. Con

un rapporto __________, il Servizio psico-sociale riferiva al procuratore

incaricato del procedimento per pornografia (inc. MP __________) che “il

signor RI 1 presenta un disturbo di personalità anti sociale ed un comportamento

sessuale di tipo pedofilo con importanti tratti scopofolici. …..riteniamo che

il paziente sia a rischio rispetto ad una nuova recidiva e purtroppo i recenti

fatti accaduti (__________) confermano questo nostro parere. La prognosi è

negativa e nonostante quanto riferito sopra, riteniamo che è ancora indicata la

continuazione della misura secondo ex articolo 43 CPS allo scopo di contenere

per quanto possibile, la problematica presente. In conclusione segnaliamo che

tale presa in carico può essere continuata presso il PCT dove è presente un

regolare servizio psichiatrico che attualmente segue dal profilo psichiatrico

il paziente.”

aa. In

data 22.3.2005 il ricorrente, assistito dal suo avvocato, è stato sentito dal presidente

del TPC. Esso ha riferito che va volentieri dal Dr. __________ e che la sua

intenzione di curarsi è reale. Ha pure affermato che “a suo giudizio la

frequenza della terapia (40 min. al mese) era insufficiente. Conclude chiedendo

di poter continuare il trattamento ambulatoriale”.

bb. In

data 23.4.2005, il presidente del TPC ha trasmesso, per competenza, l’incarto

al Consiglio di vigilanza in accoglimento di un’eccezione di incompetenza

sollevata dal patrocinatore del ricorrente, con riferimento alla sentenza

pubblicata in DTF 121 IV 303 ss.

cc. In

data 28.7.2005 il ricorrente, assistito dal proprio patrocinatore, è stato

sentito dal procuratore generale quale membro del Consiglio di vigilanza e

persona delegata per l’audizione, per esprimersi nel quadro della procedura

avviata dal Consiglio di vigilanza per decidere se la misura del trattamento

ambulatoriale ex art. 43 CP sia o meno inefficace ed eventualmente

successivamente trasmettere l’incarto al giudice del merito per le decisioni di

sua competenza. Esso ha riferito in parte quanto già detto al presidente del

TPC, aggiungendo che dal mese di __________ ha iniziato una nuova terapia

presso il Servizio psico-sociale di __________ e ha valutato questi mesi come

particolarmente positivi per la terapia. Ha concluso chiedendo di poter continuare

il trattamento ambulatoriale.

dd. Con

decisione __________ (n. __________), dopo una ricapitolazione cronologica dei

fatti, il Consiglio di vigilanza ha ritenuto la prognosi del ricorrente

negativa, basandosi sui rapporti del Servizio psico-sociale, ed ha considerato

il ricorrente non credibile quando argomenta dell’insufficiente frequenza della

terapia. Considerata la nuova condanna con DA ed il recente ACC, il Consiglio

di vigilanza ha decretato che la misura terapeutica pronunciata con sentenza __________

è da ritenersi fallita.

ee. Con

il gravame qui in esame, il ricorrente chiede anzitutto la concessione

dell’effetto sospensivo, in particolare argomentando del danno che potrebbe

derivargli in caso di successivo accoglimento del suo ricorso. Nel merito, il

ricorrente ritiene che i risultati insoddisfacenti lamentati dal Dr. __________

(in particolare nel rapporto __________) non sarebbero riconducibili alla sua

cattiva volontà o negligenza, bensì alla frequenza troppo sporadica del trattamento

ambulatoriale. Questa ridotta frequenza avrebbe influito sul rapporto di

fiducia che si sarebbe dovuto instaurare tra medico e paziente. L’incostanza

rimproverata al ricorrente sarebbe quindi la conseguenza di un trattamento

troppo blando. Per questo, con scritto 8.4.2005 il ricorrente ha chiesto di aumentare

la frequenza e l’intensità del trattamento. Per il ricorrente, essendo il rapporto

__________ del Servizio psico-sociale stato redatto durante la sua recente

detenzione preventiva nel quadro del procedimento inc. MP __________, “è

pertanto ovvio che il medico abbia attestato una prognosi negativa”. Lo

stesso medico ha tuttavia ammesso che è ancora indicata la continuazione della

misura secondo l’art. 43 CP ciò che dimostra che la misura terapeutica non

sarebbe fallita. “In conclusione, non si può decretare fallita una misura

terapeutica e far scontare al ricorrente la pena solamente perché il Servizio psico-sociale

ha gestito il trattamento in modo troppo blando”. Per il ricorrente un

trattamento in carcere, come consigliato dal Dr. __________, non servirebbe a

nulla: egli deve poter reinserirsi socialmente ed avere la possibilità di

ricostruirsi una famiglia: solo con tali premesse il trattamento ambulatoriale potrà

avere successo.

1. Giusta

l’art. 341 cpv. 1 CPP, contro la decisione del Consiglio di vigilanza è ammesso

il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni dalla conoscenza

del provvedimento impugnato. La Camera dei ricorsi penali decide sollecitamente

con sentenza scritta, con libero esame del fatto e del diritto (art. 341 cpv. 4

e 286 cpv. 4 CPP).

2. La

decisione impugnata è stata notificata per posta semplice al difensore

d’ufficio, nominato con scritto 17.3.2005 del giudice dell’istruzione e

dell’arresto. L’invio è stato ritirato l’8.8.2005, come risulta dalla busta

allegata al gravame. Considerato che, in virtù dell’art. 59 cpv. 2 CPP,

determinate è la notifica fatta al patrocinatore, ciò che vale a maggior ragione

in caso di nomina di un difensore d’ufficio, si deve pertanto ritenere il

gravame quale tempestivo.

3. II

ricorrente è certamente legittimato a presentare il gravame, mentre che il suo

patrocinatore è legittimato a rappresentarlo nella sua veste di difensore

d’ufficio.

4. Con

il gravame in esame il ricorrente postula la concessione dell’effetto

sospensivo, con riferimento all’art. 341 cpv. 2 CPP. Premesso che a prima vista

la non concessione dell’effetto sospensivo potrebbe al massimo comportare

l’interruzione del trattamento ambulatoriale, nel presente caso, la richiesta

diviene priva d’oggetto a seguito della pronta decisione.

5. L’art.

43 cpv. 3 CP prevede che, se un trattamento ambulatoriale è stato ordinato, e

contestualmente è stata sospesa l’esecuzione della pena, quando fosse accertata

l’inefficacia del trattamento, l’incarto torna al giudice. Questi, se lo stato

mentale dell’agente esige un trattamento medico o una cura particolare, ordina

il collocamento in una casa di salute o di custodia. Se il trattamento in un

tale stabilimento non è necessario, il giudice decide se ed in quale misura le

pene sospese siano ancora da eseguire.

La

giurisprudenza ha precisato che la questione a sapere se il trattamento

ambulatoriale sia inefficace deve essere oggetto di una decisione separata dell’autorità

competente per l’esecuzione della misura (DTF 121 IV 305). Da qui la competenza

del Consiglio di vigilanza.

6. Il

CP non precisa quali siano i criteri in virtù dei quali debba essere decretata

l’inefficacia del trattamento. Occorre formulare una prognosi rispetto al

soggetto del trattamento ambulatoriale, tenendo presente per un verso lo stato

mentale dell’autore degli atti puniti dalla legge, per altro verso l’obbiettivo

del trattamento, di contenimento o di eliminazione di tale stato mentale, e

valutarne l’efficacia, anche per evitare il pericolo, in futuro, della commissione

di altri atti punibili in relazione con tale stato mentale.

Trattandosi

di trattamento ambulatoriale di carattere psicologico, il primo criterio di valutazione

deve essere di carattere medico-psicologico, rispetto allo stato mentale

originario ed allo scopo della terapia ambulatoriale intrapresa. Giuridicamente

poi occorre considerare altre circostanze di fatto rilevanti, che possono

confermare o modificare le conclusioni medico-psicologiche circa il successo o

l’inefficacia del trattamento, per esprimere un giudizio globale.

7. Da

un punto di vista medico-psicologico, si è in presenza di un trattamento

ambulatoriale iniziato (__________) ancora prima che fosse ordinato dalla

sentenza __________. Trattamento proseguito, alternando periodi in cui il

ricorrente l’ha seguito regolarmente ad altri nei quali non si è presentato

agli incontri fissati, fino alla decisione qui impugnata. Il tutto su di un

lasso di tempo di oltre nove anni. In questo periodo, sono stati stilati

innumerevoli rapporti, come riferiti nella parte in fatto della presente

decisione. Dagli stessi, riassuntivamente si può ritenere un inizio promettente

della terapia, nel periodo precedente la sentenza __________, poi

progressivamente disatteso e deluso. Basti a questo proposito richiamare quanto

indicato ai punti f, g, h, i, m, o ed y della presente decisione. È difficile

trovare in tutti questi rapporti e comunicazioni anche solo un punto che possa

permettere di sostenere che il trattamento sia stato proficuo, o che valga la

pena di proseguirlo.

8. Dovendosi

formulare una prognosi a mo’ di valutazione finale del trattamento, occorre soprattutto

fondarsi sulle valutazioni del Servizio psico-sociale temporalmente più recenti.

Nel

presente caso anzitutto entra in linea di conto il rapporto 3.3.2005, i cui elementi

salienti sono ripresi al punto y della presente decisione. Il giudizio sul

trattamento e la prognosi sul ricorrente sono chiaramente negativi, in particolare

rispetto al rischio di una nuova recidiva, anche se poi viene proposto di

continuare un trattamento, “allo scopo di contenere per quanto possibile, la

problematica presente” e compatibile anche con la condizione di

carcerazione.

Inoltre

possono essere prese in considerazione le deposizioni in polizia, del __________

e del __________, dei due operatori che più hanno seguito il ricorrente, presso

il Servizio psico-sociale di __________ prima, di __________ poi. Anche le

conclusioni tratte dai medesimi, riportate ai punti w e x della presente

decisione, non lasciano dubbi circa la prognosi incerta, l’assenza di

cambiamenti o miglioramenti malgrado anni di terapia, l’assenza della volontà

necessaria e delle capacità psichiche per beneficiare di una psicoterapia.

Queste

tre valutazioni finali convergenti sono in una relazione di continuità con i

rapporti precedenti, dei due diversi Servizi psico-sociali, che fanno stato di

una mancanza di riscontri positivi in tutti questi anni di trattamento

ambulatoriale.

9. In

base a tutti i rapporti ed a tutte le comunicazioni dei due Servizi psico-sociali,

non si può che concludere ad un esito inefficace della terapia, che fa

permanere una prognosi negativa, sia sul trattamento, sia sul pericolo di nuovi

atti conseguenti al disturbo che ha occasionato il trattamento.

10. Queste

chiare conclusioni di carattere medico-psicologico vanno confrontate con eventuali

circostanze di fatto rilevanti che possano confermare o modificare queste

conclusioni.

11. La

condanna per pornografia con DA __________ del __________, per fatti avvenuti

nel periodo da __________ a __________ e riferita ad un numero considerevole (diverse

migliaia) di immagini vertenti su atti sessuali con fanciulli, è certamente una

conferma delle conclusioni di carattere medico-psicologico surriferite riguardo

l’inefficacia del trattamento ambulatoriale pluriennale e la prognosi negativa.

Neppure

l’espiazione effettiva della pena (dal __________ al __________) sembra aver

giovato al ricorrente, se confrontata temporalmente con l’imputazione di

pornografia contenuta nel successivo atto d’accusa ACC __________.

12. Quest’ultimo

procedimento (inc. MP __________), considerati i fatti oggettivi esposti

nell’atto d’accusa, rappresenta un’ulteriore conferma delle conclusioni medico-psicologiche

riguardo l’inefficacia del trattamento e la prognosi negativa, visto il genere

di filmati e di immagini.

13. A

ciò si aggiungano i quattro ammonimenti inflitti al ricorrente, una volta dal Consiglio

di vigilanza (in data __________, punto e della presente decisione), tre volte

dal presidente della Corte delle assise correzionali (in data __________ –

punto k, __________ – punto n, __________ – punto q), a seguito dei quali non

si può certo ritenere che sia intervenuto un miglioramento relativo agli

effetti del trattamento ambulatoriale.

14. A

fronte di queste valutazioni medico-psicologiche e di questi fatti concludenti,

il ricorrente attribuisce l’inefficacia del trattamento alla poca frequenza

delle sedute ed alla poca intensità del trattamento stesso. Va subito rilevato

che simile posizione assunta dal ricorrente ammette concretamente l’inefficacia

del trattamento, confermando quindi le conclusioni medico-psicologiche

surriferite e la fondatezza della decisione del Consiglio di vigilanza.

L’argomento sollevato non inficia le conclusioni del Consiglio di vigilanza ma

si indirizza alla successiva decisione che il giudice dovrà prendere, che

riguarda non solo l’eventuale esecuzione o meno delle pene sospese, ma anche

eventuali altre misure. Non si può non rilevare come l’argomento addotto nel

ricorso sia stato sollevato dopo 9 anni di terapia, ed è stato abbondantemente

contraddetto in passato dai periodi di “latitanza” dal trattamento del ricorrente.

Per queste ragioni il Consiglio di vigilanza ha correttamente ritenuto il ricorrente

non più credibile riguardo a questo argomento, che come detto, sarà del caso esaminato

dal giudice.

15. Per

tutti questi motivi, la decisione del Consiglio di vigilanza che decreta

l’inefficacia (piuttosto che il fallimento) del trattamento ambulatoriale va

confermata. Cresciuta in giudicato questa decisione, l’incarto sarà trasmesso

al presidente della Corte delle assise correzionali perché decida sulle pene eventualmente

sospese e su eventuali ulteriori misure da intraprendere, contestuali o alternative

alla pena.

16. Vista

la situazione di difesa d’ufficio e di gratuito patrocino, si rinuncia a

prelevare tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art.

43 ss. CP, 341 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

3.Non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

4.Rimedi di diritto:

Il

presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo

al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione.

5. Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera

dei ricorsi penali

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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