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Decisione

60.2005.268

istanza di ispezione degli atti. soggetto di procedimento disciplinare quale istante.

8 settembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

60.2005.268

Data decisione, Autorità:

08.09.2005, CRP

Titolo:

istanza di ispezione degli atti. soggetto di procedimento disciplinare quale istante.

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2005.268

Lugano

8 settembre

2005

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/22.8.2005 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere la facoltà di ispezionare parte degli atti

dell’inchiesta “__________” condotta dalla polizia e dalla magistratura;

richiamate le osservazioni 24/31.8.2005 del __________, che chiede

di respingere l’istanza;

richiamato lo scritto 29/30.8.2005 del procuratore pubblico Marco

Villa, che dichiara di non aver particolari osservazioni e ribadisce il

contenuto di un suo precedente scritto inviato al patrocinatore dell’istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. L’istante

è __________ della __________. Nei suoi confronti è stata avviata il __________

una procedura disciplinare da parte del __________ per presunti eccessi nei

tempi di navigazione su internet.

Considerandi

2.

Con

effetto __________, l’istante è stato trasferito dal __________ alla __________,

“considerato quanto si è potuto finora appurare in occasione della recente

inchiesta disciplinare aperta nei suoi confronti e costatato che non sussiste

più la fiducia ad occuparla nella funzione che attualmente svolge…”. A seguito

di opposizione, il trasferimento è stato confermato dal __________ con decisione

__________.

3.

Il

procedimento disciplinare è sfociato in una decisione __________ di multa di

CHF 100.--. Contro questa sanzione disciplinare l’istante ha presentato ricorso

al __________ in data __________, chiedendo di annullare la decisione per motivi

procedurali, legati al diritto di essere sentito, alla mancata assunzione di

mezzi di prova offerti e ad un fasullo accertamento del tempo di navigazione su

internet. La procedura è tuttora pendente.

4.

L’istante

chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta “__________”, legata all’esercizio

della prostituzione, in quanto sospetta che dietro al procedimento disciplinare

ed al trasferimento ci siano delle circostanze legate a questa inchiesta, e di

cui l’istante sarebbe venuto a conoscenza solo recentemente.

Nell’ambito

dell’inchiesta “__________” il servizio presso cui prima prestava servizio

l’istante (__________) sarebbe stato “tagliato fuori” per ordine del __________,

ed inoltre alle prostitute inchiestate sarebbero state poste delle domande su

di lui e sarebbero state mostrate loro sue foto. Per l’istante si tratterebbe

di un tentativo di coinvolgerlo “in una questione che nemmeno lo sfiora..”,

ordito nel tentativo di “dare concretezza ad un procedimento disciplinare

che faceva acqua da tutte le parti.”

L’istante

chiede di conseguenza l’accesso agli atti dell’inchiesta “__________”, che non

gli ha concesso il procuratore pubblico. L’accesso agli atti potrebbe avere un

influsso importante nel procedimento disciplinare. Per questi motivi, l’istante

ritiene di avere un interesse attuale, legittimo, personale e giuridico che

giustifichi l’accoglimento della sua istanza.

5.

Per

il __________, non è dato un interesse legittimo sia perché l’inchiesta “__________”

è successiva all’inizio della procedura disciplinare, sia perché il trasferimento

è stato confermato dal __________ e la decisione disciplinare si fonda su una

violazione dei doveri di servizio legati al tempo di navigazione su internet.

6.

Nel

suo scritto a questa Camera, il procuratore pubblico ha fatto riferimento ad un

suo precedente scritto al patrocinatore dell’istante nel quale ha comunicato (allegato

E all’istanza) che, quale titolare dell’inchiesta “__________”, non è mai stato

aperto un procedimento penale nei confronti dell’istante.

7.

Giusta

l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il

previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale

federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni

e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

8.

Nel

presente caso non esiste un legame tra il procedimento disciplinare per una

parte, riferito sin dall’inizio all’uso di internet in servizio (come emerge

dallo scritto __________, allegato 1 allo scritto __________) e sfociato nella

decisione del __________ per eccessiva navigazione su internet (allegato 4 allo

scritto __________), e l’inchiesta “__________”, riferita all’esercizio della

prostituzione, per l’altra parte.

9.

L’istante

ipotizza un nesso in quanto si sarebbe cercato di coinvolgerlo ingiustamente

nell’inchiesta “__________” “per dare concretezza ad un procedimento

disciplinare che faceva acqua”. Questa tesi suggestiva fonda un interesse

solo virtuale, ma non un interesse giuridico legittimo, personale, diretto ed

attuale ai sensi dell’art. 27 CPP.

L’eventuale

“goffo” tentativo di coinvolgere l’istante nell’inchiesta “__________” sarebbe

comunque stato votato all’insuccesso, considerato che si tratta di “questioni

che nemmeno lo sfiorano”.

E

comunque non avrebbe dato esito alcuno, visto il tenore della decisione

disciplinare, riferita unicamente ad internet.

Medesimo

discorso vale per il trasferimento, i cui motivi sono stati esposti dal __________

e verificati dal __________.

10.

Non

si può quindi riconoscere un interesse giuridico legittimo, attuale, diretto e

personale, fondato su supposizioni che, se anche fossero vere, non hanno influito

sulle decisioni relative al ricorrente, ma nemmeno avrebbero potuto influire.

11.

Anche

la successiva comunicazione __________ del patrocinatore dell’istante, secondo

cui un rapporto interno della __________ redatto ad inizio __________

attesterebbe la rinuncia alla collaborazione del __________ (__________)

nell’inchiesta “__________”, non crea un legame tra detta inchiesta ed il

procedimento disciplinare o il trasferimento.

12.

L’istanza

va respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha

occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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