60.2005.268
istanza di ispezione degli atti. soggetto di procedimento disciplinare quale istante.
8 settembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2005.268
Data decisione, Autorità:
08.09.2005, CRP
Titolo:
istanza di ispezione degli atti. soggetto di procedimento disciplinare quale istante.
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.268
Lugano
8 settembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/22.8.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la facoltà di ispezionare parte degli atti
dell’inchiesta “__________” condotta dalla polizia e dalla magistratura;
richiamate le osservazioni 24/31.8.2005 del __________, che chiede
di respingere l’istanza;
richiamato lo scritto 29/30.8.2005 del procuratore pubblico Marco
Villa, che dichiara di non aver particolari osservazioni e ribadisce il
contenuto di un suo precedente scritto inviato al patrocinatore dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’istante
è __________ della __________. Nei suoi confronti è stata avviata il __________
una procedura disciplinare da parte del __________ per presunti eccessi nei
tempi di navigazione su internet.
Considerandi
2.
Con
effetto __________, l’istante è stato trasferito dal __________ alla __________,
“considerato quanto si è potuto finora appurare in occasione della recente
inchiesta disciplinare aperta nei suoi confronti e costatato che non sussiste
più la fiducia ad occuparla nella funzione che attualmente svolge…”. A seguito
di opposizione, il trasferimento è stato confermato dal __________ con decisione
__________.
3.
Il
procedimento disciplinare è sfociato in una decisione __________ di multa di
CHF 100.--. Contro questa sanzione disciplinare l’istante ha presentato ricorso
al __________ in data __________, chiedendo di annullare la decisione per motivi
procedurali, legati al diritto di essere sentito, alla mancata assunzione di
mezzi di prova offerti e ad un fasullo accertamento del tempo di navigazione su
internet. La procedura è tuttora pendente.
4.
L’istante
chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta “__________”, legata all’esercizio
della prostituzione, in quanto sospetta che dietro al procedimento disciplinare
ed al trasferimento ci siano delle circostanze legate a questa inchiesta, e di
cui l’istante sarebbe venuto a conoscenza solo recentemente.
Nell’ambito
dell’inchiesta “__________” il servizio presso cui prima prestava servizio
l’istante (__________) sarebbe stato “tagliato fuori” per ordine del __________,
ed inoltre alle prostitute inchiestate sarebbero state poste delle domande su
di lui e sarebbero state mostrate loro sue foto. Per l’istante si tratterebbe
di un tentativo di coinvolgerlo “in una questione che nemmeno lo sfiora..”,
ordito nel tentativo di “dare concretezza ad un procedimento disciplinare
che faceva acqua da tutte le parti.”
L’istante
chiede di conseguenza l’accesso agli atti dell’inchiesta “__________”, che non
gli ha concesso il procuratore pubblico. L’accesso agli atti potrebbe avere un
influsso importante nel procedimento disciplinare. Per questi motivi, l’istante
ritiene di avere un interesse attuale, legittimo, personale e giuridico che
giustifichi l’accoglimento della sua istanza.
5.
Per
il __________, non è dato un interesse legittimo sia perché l’inchiesta “__________”
è successiva all’inizio della procedura disciplinare, sia perché il trasferimento
è stato confermato dal __________ e la decisione disciplinare si fonda su una
violazione dei doveri di servizio legati al tempo di navigazione su internet.
6.
Nel
suo scritto a questa Camera, il procuratore pubblico ha fatto riferimento ad un
suo precedente scritto al patrocinatore dell’istante nel quale ha comunicato (allegato
E all’istanza) che, quale titolare dell’inchiesta “__________”, non è mai stato
aperto un procedimento penale nei confronti dell’istante.
7.
Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il
previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni
e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
8.
Nel
presente caso non esiste un legame tra il procedimento disciplinare per una
parte, riferito sin dall’inizio all’uso di internet in servizio (come emerge
dallo scritto __________, allegato 1 allo scritto __________) e sfociato nella
decisione del __________ per eccessiva navigazione su internet (allegato 4 allo
scritto __________), e l’inchiesta “__________”, riferita all’esercizio della
prostituzione, per l’altra parte.
9.
L’istante
ipotizza un nesso in quanto si sarebbe cercato di coinvolgerlo ingiustamente
nell’inchiesta “__________” “per dare concretezza ad un procedimento
disciplinare che faceva acqua”. Questa tesi suggestiva fonda un interesse
solo virtuale, ma non un interesse giuridico legittimo, personale, diretto ed
attuale ai sensi dell’art. 27 CPP.
L’eventuale
“goffo” tentativo di coinvolgere l’istante nell’inchiesta “__________” sarebbe
comunque stato votato all’insuccesso, considerato che si tratta di “questioni
che nemmeno lo sfiorano”.
E
comunque non avrebbe dato esito alcuno, visto il tenore della decisione
disciplinare, riferita unicamente ad internet.
Medesimo
discorso vale per il trasferimento, i cui motivi sono stati esposti dal __________
e verificati dal __________.
10.
Non
si può quindi riconoscere un interesse giuridico legittimo, attuale, diretto e
personale, fondato su supposizioni che, se anche fossero vere, non hanno influito
sulle decisioni relative al ricorrente, ma nemmeno avrebbero potuto influire.
11.
Anche
la successiva comunicazione __________ del patrocinatore dell’istante, secondo
cui un rapporto interno della __________ redatto ad inizio __________
attesterebbe la rinuncia alla collaborazione del __________ (__________)
nell’inchiesta “__________”, non crea un legame tra detta inchiesta ed il
procedimento disciplinare o il trasferimento.
12.
L’istanza
va respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha
occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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