60.2005.273
istanza di indennità per ingiusto procedimento. istanza respinta (istante parzialmente prosciolto).
25 gennaio 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2005.273
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. istanza respinta (istante parzialmente prosciolto).
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 320 CPP-TI
Incarto n.
60.2005.273
Lugano
25 gennaio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.8.2005 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel giudizio 24.6.2005 del giudice della Pretura penale (inc.
__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 25/26.8.2005 del procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 6.12.2004 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di
cinque giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni, al versamento alla parte civile __________ __________ dell’importo di
CHF 1'400.-- a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia
e delle spese, siccome ritenuto colpevole di truffa “per avere indotto, con
inganno astuto, (...) __________ __________, a compiere atti pregiudizievoli
per il suo patrimonio, al fine di procacciarsi un indebito profitto; in specie,
per avere, in qualità di venditore presso il Garage __________ __________ __________,
indotto (...) __________ __________ (la quale era intenzionata ad acquistare
una vettura che potesse usufruire dei contributi finanziari VEL) ad acquistare
il veicolo marca __________ __________, telaio n. __________, del costo di Frs.
14'380.--, assicurandole, in urto con la verità, che con l’acquisto di detto
veicolo avrebbe ottenuto il versamento di un contributo finanziario di Frs.
1'400.-- da parte dell’associazione per la mobilità sostenibile __________, __________,
sapendo che detto contributo non le sarebbe invece mai stato versato poiché
concesso unicamente a veicoli acquistati presso un rivenditore autorizzato
(mentre il Garage __________ __________ __________ non lo è, sebbene esponga
l’insegna __________ ed il cartello __________), sottacendo inoltre alla
cliente che il veicolo non era stato importato in Svizzera dall’importatore
generale __________, bensì dal Garage __________ __________ __________
direttamente __________ e consegnando a quest’ultima un libretto di servizio
contraffatto, emesso a nome di __________ __________ __________, __________, al
fine di attestare, contrariamente al vero, l’esistenza di una garanzia svizzera”,
fatti avvenuti a __________ il 23.6.2003, e di falsità in documenti “per avere,
al fine di nuocere al patrimonio altrui o ad altri diritti di una persona,
alterato un documento autentico al fine di attestare, in urto con la verità, un
fatto di importanza giuridica; in specie, per avere, a scopo di inganno,
applicato illecitamente su un libretto di servizio autentico, emesso a nome della
__________ __________ __________, __________, i dati ed il protocollo di consegna
della vettura __________ __________ acquistata dalla signora __________ nelle
modalità descritte al punto 1, al fine di attestare, in urto con la verità, che
per il citato veicolo sussisteva una garanzia svizzera, allorquando lo stesso
era stato acquistato in __________”, fatti avvenuti a __________, nel corso
del mese di giugno 2003 (DA __________);
che con decisione di medesima data il procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere in relazione al procedimento penale
aperto d’ufficio (inc. __________) contro IS 1 per titolo di truffa e falsità
in documenti a seguito della denuncia sporta da __________ __________ circa la
vendita di altre tre vetture __________ __________ nel periodo dicembre
2003-agosto 2004 a __________ __________, __________ __________ e __________ __________
(cfr., al proposito, decreto di non luogo a procedere 6.12.2004, NLP __________);
che con sentenza 24.6.2005 il giudice della Pretura
penale ha prosciolto l’istante dal reato di truffa per i fatti descritti nel
decreto di accusa 6.12.2004 (DA __________), dichiarandolo contestualmente autore
colpevole di falsità in documenti per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel medesimo decreto di accusa, condannandolo alla multa di CHF 200.--,
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e ordinando tra l’altro la
confisca e la distruzione del falso libretto di servizio emesso per il veicolo __________
__________ telaio n. __________ (cfr. sentenza 24.6.2005, p. 2 e 3, inc. __________);
che con l’istanza in esame - presentata nel termine di
un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo complessivo di CHF 3'911.--
per spese di patrocinio, di cui CHF 3'500.-- a titolo di onorario e CHF 411.--
di spese, in relazione alla sua assoluzione per il reato di truffa (cfr. istanza
24.8.2005, p. 1 e 2);
che con osservazioni 25/26.8.2005 il procuratore
pubblico evidenzia, in sintesi, che l’istante non è da considerarsi come
prosciolto ai sensi dell’art. 317 CPP, rilevando inoltre che “nell’ipotesi
in cui IS 1 dovesse nondimeno essere ritenuto tale, (...) le esposizioni di cui
all’istanza non appaiono commisurate alla portata fattuale e giuridica del caso
(...), ragion per cui si imporrebbe una drastica riduzione delle pretese esposte
a titolo di spese di patrocinio”, postulando la reiezione del gravame
(osservazioni 25/26.8.2005, p. 2);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che
occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda
con il termine "prosciolto";
che
Fatti
i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,
segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso
di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come
nella fattispecie in esame;
che
se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in
presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004
in re I. F., inc__________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto”
l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna,
ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;
che
- come esposto - nel presente caso con decreto 6.12.2004 il magistrato
inquirente ha posto in stato di accusa IS 1 siccome ritenuto colpevole di
truffa e di falsità in documenti;
che
le due imputazioni erano entrambe relative al medesimo fatto o complesso di
fatti, avvenuto a __________ nel corso del mese di giugno 2003;
che
Considerandi
- come esposto - con decisione 24.6.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto
l'istante dall'accusa di truffa;
che lo ha tuttavia condannato alla multa di CHF 200.--
ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, dichiarandolo autore
colpevole di falsità in documenti;
che
pertanto l'art. 317 CPP non si applica ai casi quali il presente, quando le
imputazioni erano comunque riferite al medesimo fatto o complesso di fatti ed
almeno una delle accuse è stata accertata ed ha portato alla condanna;
che,
diversamente, ammettere un'indennità in caso di parziale proscioglimento equivarrebbe
ad introdurre una sorta di ripetibili nel campo di applicazione dell'art. 317
CPP, in proporzione alla parte di proscioglimento, ciò che il legislatore non
ha previsto;
che
del resto le ripetibili sono contemplate dal CPP, in particolare all'art. 9
cpv. 6: l'autorità giudicante può infatti decidere, unitamente alle spese, se
ed in che misura attribuire delle ripetibili, ovviamente se richieste tempestivamente;
che l’istanza va di conseguenza respinta, gli oneri di
patrocinio restando a carico di IS 1;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
per conoscenza:
terzi
implicati
1. PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster