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Decisione

60.2005.273

istanza di indennità per ingiusto procedimento. istanza respinta (istante parzialmente prosciolto).

25 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine “prosciolto”,

segnatamente a sapere se il diritto di cui all’art. 317 CPP valga solo in caso

di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come

nella fattispecie in esame;

che

se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in

presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004

in re I. F., inc__________), si giustifica nondimeno considerare “prosciolto”

l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna,

ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi;

che

- come esposto - nel presente caso con decreto 6.12.2004 il magistrato

inquirente ha posto in stato di accusa IS 1 siccome ritenuto colpevole di

truffa e di falsità in documenti;

che

le due imputazioni erano entrambe relative al medesimo fatto o complesso di

fatti, avvenuto a __________ nel corso del mese di giugno 2003;

che

Considerandi

- come esposto - con decisione 24.6.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto

l'istante dall'accusa di truffa;

che lo ha tuttavia condannato alla multa di CHF 200.--

ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, dichiarandolo autore

colpevole di falsità in documenti;

che

pertanto l'art. 317 CPP non si applica ai casi quali il presente, quando le

imputazioni erano comunque riferite al medesimo fatto o complesso di fatti ed

almeno una delle accuse è stata accertata ed ha portato alla condanna;

che,

diversamente, ammettere un'indennità in caso di parziale proscioglimento equivarrebbe

ad introdurre una sorta di ripetibili nel campo di applicazione dell'art. 317

CPP, in proporzione alla parte di proscioglimento, ciò che il legislatore non

ha previsto;

che

del resto le ripetibili sono contemplate dal CPP, in particolare all'art. 9

cpv. 6: l'autorità giudicante può infatti decidere, unitamente alle spese, se

ed in che misura attribuire delle ripetibili, ovviamente se richieste tempestivamente;

che l’istanza va di conseguenza respinta, gli oneri di

patrocinio restando a carico di IS 1;

che

la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

per conoscenza:

terzi

implicati

1. PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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